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Per "obbligazione alimentare" s'intende l'obbligo, previsto per legge, in virtù del quale un individuo è tenuto a fornire i mezzi di sussistenza a un'altra persona che si trova in stato di bisogno e con la quale esiste un "legame di parentela specifico". Il termine "alimenti" non ricomprende soltanto il cibo bensì tutto ciò che è necessario per vivere, compreso il mantenimento, l'abbigliamento, l'alloggio e le cure mediche.
L'obbligazione alimentare si basa su un rapporto familiare o matrimoniale, o su obblighi sostitutivi nel momento in cui tale legame viene meno. Tale obbligo sussiste tra determinati parenti per vincoli di sangue o matrimoniali, tra coniugi e partner di unioni registrate. Di fatto, si basa sul dovere di "solidarietà" che, in certi casi, può essere più forte.
In alcuni casi, la proprietà del coniuge defunto può garantire il sostentamento del partner superstite o dei suoi ascendenti (articolo 205 bis del codice civile).
Un figlio la cui paternità non sia definita può richiedere gli alimenti per il suo mantenimento, istruzione e formazione all'uomo che ha avuto una relazione con sua madre durante il periodo legale del concepimento (articolo 336 del codice civile).
Se l'armonia tra i conviventi di un'unione civile è seriamente perturbata, una delle parti può chiedere al giudice il versamento di un assegno alimentare quale provvedimento provvisorio. Lo stesso vale nel caso in cui l'unione si sciolga, nell'ambito delle misure provvisorie (articolo 1479 del codice civile).
Normalmente gli alimenti cessano quando un figlio raggiunge la maggiore età e acquista piena capacità giuridica. Tuttavia, se il figlio non ha completato gli studi, il versamento degli alimenti può proseguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età (articoli 203 e 336 del codice civile).
Il debitore può provvedere ai fabbisogni del creditore volontariamente. Altrimenti, in caso di controversia, disaccordo o sospensione, è necessario adire le vie legali.
In caso di divorzio dovuto a una crisi coniugale insanabile, la corresponsione di un assegno alimentare dopo il divorzio può essere chiesta al giudice in via incidentale, sia con l'atto introduttivo dell'istanza di divorzio, sia attraverso la presentazione di conclusioni (articolo 1254, paragrafi 1 e 5 del codice di procedura civile).
Al di fuori dei procedimenti giudiziari di divorzio, spetta al giudice di pace conoscere e decidere delle istanze relative ai crediti alimentari (articolo 591, paragrafo 7, del codice di procedura civile), tranne nel caso di domande di alimenti senza dichiarazione di parentela. V. infra, la domanda n. 5.
Dal 1° settembre 2014, tutte le istanze relative a obbligazioni alimentari, con l'eccezione delle obbligazioni alimentari legate ai redditi d'integrazione sociale, rientrano nella competenza del tribunale della famiglia (articolo 572 bis, punto 7, del codice di procedura civile), comprese le domande di alimenti senza dichiarazione attestante il rapporto di parentela.
Titolare dell'azione è l'avente diritto agli alimenti (v., in particolare, l'articolo 337 del codice civile). La domanda è presentata dal richiedente in persona o dal suo avvocato (v., in particolare, gli articoli 1253 ter, 1254 e 1320 del codice di procedura civile).
Nel caso in cui il richiedente sia incapace, il suo rappresentante (padre, madre, tutore, rappresentante legale) agisce per suo conto).
Il giudice di pace ha la competenza generale nelle controversie riguardanti gli alimenti (articolo 591, paragrafo 7, del codice di procedura civile), ma vi sono delle eccezioni. In tale contesto, l'azione dev'essere promossa dinanzi al giudice del domicilio dell'attore, salvo nel caso delle domande dirette a ridurre o a revocare la prestazione alimentare (articolo 626 del codice di procedura civile).
Il presidente del tribunale della famiglia (articolo 338 del codice civile) è competente a conoscere dei procedimenti promossi da un minore nei confronti della persona che ha avuto una relazione con sua madre durante il periodo legale del concepimento (articolo 336 del codice civile).
Tranne nel caso di adozione di provvedimenti urgenti e provvisori, le controversie riguardanti la potestà genitoriale ricadono nella competenza del tribunale per i minori (articolo 387 bis del codice civile) del luogo di residenza dei genitori, dei tutori o delle persone cui il minore è affidato (articolo 44 della legge dell'8 aprile 1965 relativa alla tutela dei minori, alla presa in carico dei minori che hanno commesso un'infrazione e alla riparazione del conseguente danno).
Qualora sorga un conflitto tra i coniugi prima che sia avviato il procedimento di divorzio, le istanze sono presentate al giudice di pace (articolo 594, paragrafo 19 del codice di procedura civile) del luogo in cui si trova l'ultima abitazione coniugale (articolo 628, paragrafo 2, del codice di procedura civile).
Quando viene proposta una domanda di divorzio per irreversibile fallimento del rapporto coniugale, il presidente del tribunale della famiglia è competente fino allo scioglimento del matrimonio (articolo 1280 del codice di procedura civile). Tuttavia, per l'omologazione degli accordi conclusi tra le parti in materia di alimenti è competente il giudice di merito (articolo 1256, primo comma, del codice di procedura civile).
Dopo che è stata emessa la sentenza definitiva di divorzio, sono competenti il giudice di pace e il tribunale per i minorenni. Il presidente del tribunale della famiglia rimane competente a disporre provvedimenti provvisori nei casi urgenti (articolo 584 del codice di procedura civile).
Dal 1° settembre 2014, tutte le istanze relative a obbligazioni alimentari, con l'eccezione delle obbligazioni alimentari legate ai redditi d'integrazione sociale, rientrano nella competenza del tribunale della famiglia (articolo 572 bis, punto 7, del codice di procedura civile).
Dal 1° settembre 2014, le richieste tra le parti che sono (o sono state) sposate o che sono (o sono state) partner di un'unione civile e le domande di alimenti relative ai figli della coppia, o relative ai figli il cui rapporto di parentela sia stato stabilito riguardo a un solo genitore, sono presentate in linea di principio al tribunale che ha già trattato le domande delle stesse parti (v. articolo 629 bis, paragrafo 1, del codice di procedura civile). Spetta al giudice competente per il luogo in cui si trova il domicilio del minore (o, in mancanza, del luogo di residenza abituale del minore) conoscere delle domande relative alle obbligazioni alimentari a favore di un minore. Se le parti hanno più figli, il primo giudice adito è competente per tutte le domande (articolo 629 bis, paragrafo 2, del codice di procedura civile). Qualora le obbligazioni alimentari riguardino altri creditori di alimenti, la causa è proposta dinanzi al giudice del domicilio del convenuto o dell'ultima dimora coniugale o comune (articolo 629 bis, paragrafo 4, del codice di procedura civile).
Si veda la domanda n. 4. A seconda del tipo di azione proposto, l'azione è intrapresa con una citazione dell'ufficiale giudiziario o con istanza giudiziale. Non è obbligatorio l'intervento di un avvocato.
I procedimenti giudiziari comportano dei costi. Non è possibile calcolare il costo complessivo del procedimento, questo dipende dal tipo di procedimento intrapreso, dalle spese legali e dalle spese sostenute per la difesa nel caso in cui vi sia un avvocato. La legge ordinaria si applica al pagamento delle spese legali tramite il patrocinio a spese dello Stato (v. la sezione Patrocinio a spese dello Stato- Belgio).
L'assistenza avviene sotto forma di assegno alimentare. In alcuni casi il credito alimentare può essere capitalizzato (articolo 301, paragrafo 8, del codice civile). In circostanze eccezionali l'assistenza può consistere in una prestazione in natura (articolo 210 del codice civile).
Non esiste una graduatoria. L'assegno alimentare è concesso soltanto in proporzione al bisogno dell'avente diritto e alla situazione finanziaria della persona obbligata (articoli 208 e 209 del codice civile).
L'assegno alimentare del padre e della madre (articolo 203 del codice civile) viene fissato in proporzione alle risorse dei genitori e deve coprire vitto e alloggio, il sostentamento, la sorveglianza, l'istruzione e lo sviluppo dei figli (sino al completamento del percorso di istruzione e formazione). Tale prestazione avviene sotto forma di pagamento forfettario mensile a favore del genitore "affidatario".
I genitori possono agire, ciascuno per proprio conto, per rivendicare un contributo dall'altro genitore in relazione a vitto e alloggio, spese di sostentamento e via dicendo (articolo 203 bis, paragrafo 2, del codice civile).
L'importo dell'assegno alimentare, a carico della persona che ha avuto una relazione con la madre durante il periodo legale del concepimento, viene fissato in base ai bisogni e ai mezzi del figlio, nonché alle possibilità e alla situazione sociale del debitore (articoli 336, 339 e 203 bis del codice civile).
La legge permette espressamente alle coppie che affrontano una causa di divorzio, in qualsiasi fase del procedimento, di accordarsi sull'assegno alimentare, sull'importo di quest'ultimo e sulle modalità per la revisione dell'importo convenuto (articolo 301, paragrafo 1, del codice civile; articolo 1256, primo comma e articolo 1288, punto 4, del codice di procedura civile). Tuttavia, il giudice adito può rifiutare l'omologazione dell'accordo se questo risulta palesemente contrario agli interessi dei figli (articolo 1256 primo comma, articolo 1290 secondo e terzo comma, del codice di procedura civile).
Nel caso di una transazione giudiziale, il giudice che decide in concreto sull'importo dell'assegno alimentare deve tuttavia applicare criteri di calcolo e limiti. In linea di principio, l'assegno deve coprire almeno i "bisogni" del beneficiario (articolo 301, paragrafo 3 del codice civile).
In ogni caso l'assegno alimentare non può superare un terzo del reddito del coniuge debitore (articolo 301, paragrafo 3, del codice civile). La durata dell'obbligazione alimentare non può essere superiore alla durata del matrimonio. In casi eccezionali il giudice può prorogare la durata dell'obbligazione alimentare (articolo 301, paragrafo 4, del codice civile).
Con riferimento al divorzio irreversibile fallimento del rapporto coniugale e al contributo dei genitori al sostentamento del figlio, l'indicizzazione dell'assegno alimentare è automatica. In linea di massima si prende come riferimento l'indice dei prezzi al consumo, ma la legge permette al giudice di applicare diversi meccanismi di adeguamento al costo della vita (articolo 301, paragrafo 6, primo comma e articolo 203 quater, paragrafo 1, del codice civile) e le parti possono derogare a tali criteri tramite accordo (articolo 203 quater, paragrafo 1, del codice civile).
La legge permette di aumentare, ridurre o revocare l'assegno alimentare su richiesta di una parte, per i motivi generali enunciati all'articolo 301, paragrafo 7, primo comma, del codice civile e all'articolo 1293, primo comma, del codice di procedura civile.
Gli alimenti sono versati al creditore o a un suo rappresentante sotto forma di pagamento mensile. In taluni casi il credito alimentare può essere capitalizzato (v. la domanda n. 8).
Il creditore in possesso di un titolo esecutivo può agire per ottenere la sua pretesa pecuniaria. A talune condizioni, il debitore degli alimenti può vedersi pignorare la proprietà e/o i beni nel caso in cui non si conformi alla decisione sugli alimenti (articolo 1494 del codice di procedura civile). È possibile inviare un provvedimento di pignoramento presso terzi, come ad esempio il datore di lavoro del debitore (articolo 1539 del codice di procedura civile). Inoltre, in alcuni casi, il beneficiario che non dispone ancora di un titolo esecutivo può ottenere un ordine di sequestro a garanzia del pagamento degli assegni alimentari futuri (articolo 1413 del codice di procedura civile).
È stato inoltre introdotto un meccanismo di esecuzione semplificata, la cessione degli importi, in virtù del quale il beneficiario ottiene l'autorizzazione a ricevere, entro certi limiti, il reddito del debitore o qualsiasi altra somma dovuta da terzi. Tale meccanismo si applica agli assegni alimentari tra coniugi o ex coniugi (articolo 220, paragrafo 3, articoli 221, 223 e articolo 301, paragrafo 11 del codice civile; articolo 1280 del codice di procedura civile), agli obblighi relativi al mantenimento, all'educazione e alla formazione dei figli ‑ comprese le domande di alimenti tra padre e madre di cui all'articolo 203 bis del codice civile ‑ nonché alle obbligazioni alimentari tra ascendenti e discendenti (articolo 203 ter del codice civile).
Infine, il codice penale contiene un articolo riguardante l'abbandono della famiglia (articolo 391 bis del codice penale) che consente di avviare un procedimento nei confronti di qualsiasi persona cui sia stato intimato con provvedimento giudiziale di pagare un assegno alimentare e che intenzionalmente non si sia conformata a tale provvedimento per oltre due mesi.
L'articolo 2277 del codice civile prevede che gli arretrati del debito alimentare cadano in prescrizione dopo cinque anni.
I crediti alimentari assegnati in sede giudiziale sono soggetti a prescrizione decennale (articolo 2262 bis del codice civile).
La prescrizione è sospesa tra i coniugi durante il matrimonio (articolo 2253) e interrotta dalla notifica di un atto di citazione del giudice, di un'ingiunzione di pagamento o di un sequestro (articoli 2244 e 2248), nonché dal deposito di conclusioni da parte del creditore e dal pagamento del debitore.
In linea di principio, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge sull'ipoteca, del 16 dicembre 1851, i debitori sono tenuti ad adempiere le loro obbligazioni attingendo dal loro intero patrimonio.
Tuttavia, l'articolo 1408 del codice di procedura civile sottrae all'esecuzione forzata alcuni beni materiali personali che sono necessari per la vita quotidiana del debitore e della sua famiglia, per l'esercizio dell'attività professionale del debitore o per il proseguimento degli studi o della formazione da parte del debitore o dei figli a suo carico che abitano sotto lo stesso tetto.
A tenore dell'articolo 1409, paragrafo 1, del codice di procedura civile, i redditi da lavoro e i proventi di altre attività sono parzialmente esenti da cessione e pignoramento.
L'articolo 1412 del codice di procedura civile nondimeno stabilisce che, in primo luogo, le norme sull'impignorabilità dei beni non sono opponibili a un creditore di alimenti e, in secondo luogo, che tale creditore ha la priorità assoluta sugli altri creditori del debitore. Tuttavia, qualora sia chiesta la cessione dei beni di un debitore che sono già oggetto di cessione o pignoramento, il giudice può ponderare la situazione complessiva del debitore e i bisogni dei creditori, con particolare riguardo alle obbligazioni alimentari, e quindi dividere equamente le somme cedute o pignorate tra i creditori (articolo 1390 bis, quinto comma, del codice di procedura civile).
I debitori in stato d'insolvenza possono essere oggetto di una procedura di liquidazione collettiva dei debiti (articoli 1675/2 e segg. del codice di procedura civile). In tale contesto, il giudice può decidere, se lo ritiene opportuno, di cancellare i debiti, compresi gli arretrati degli alimenti, ma non i debiti alimentari.
È possibile chiedere l'adozione di un provvedimento conservativo per garantire il pagamento di un assegno alimentare prima ancora che sia dovuto (articolo 1494, secondo comma, del codice di procedura civile).
Se non ottengono soddisfazione con i mezzi appena descritti, i creditori di alimenti possono rivolgersi all'Ufficio per i crediti alimentari (Service des créances alimentaires) (in seno al Servizio pubblico federale per le finanze), che si occupa di stanziare anticipi in merito a uno o più pagamenti di assegni alimentari specifici, dell'incasso e/o recupero degli anticipi concessi, del saldo e degli arretrati degli assegni alimentari dovuti dal debitore.
L'Ufficio per i crediti alimentari può sostituirsi al debitore per il pagamento parziale o totale dell'assegno alimentare. L'Ufficio richiede al debitore di pagare contemporaneamente l'assegno alimentare e gli arretrati. Se il debitore non ripaga volontariamente l'Ufficio, si procede al recupero forzato. Naturalmente, in quest'ultimo caso il risultato non è garantito, ma dipende dalla situazione finanziaria del debitore.
L'autorità centrale designata ai sensi della Convenzione di New York, del 20 giugno 1956, sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero, nonché ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e dalla Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e di altri membri della famiglia è la seguente:
Servizio pubblico federale della Giustizia (Service public fédéral Justice) Dipartimento per la cooperazione internazionale in materia civile (Service de coopération internationale en matière civile) Boulevard de Waterloo, 115L'avente diritto o il suo avvocato può contattare il dipartimento per posta ordinaria, telefono (+32 (0)2 542 65 11), fax (+32 (0)2 542 70 06) o posta elettronica (aliments@just.fgov.be o alimentatie@just.fgov.be).
Gli aventi diritto che risiedono in un paese diverso dal Belgio devono mettersi in contatto con l'autorità centrale del loro paese che si occupa dell'attuazione delle convenzioni o del regolamento di cui sopra. Essi non possono rivolgersi direttamente alle autorità belghe.
Risposta negativa (v. supra).
Sì.
Quando una domanda viene indirizzata all'autorità centrale, quest'ultima verifica innanzitutto che il debitore si trova o possiede beni in Belgio, quindi trasmette il fascicolo all'Ufficio per il gratuito patrocinio competente per territorio. Quando una domanda di assegni alimentari per i figli viene inoltrata attraverso l'autorità centrale, il gratuito patrocinio è concesso senza una previa verifica dei mezzi finanziari del beneficiario. Il patrocinio copre gli onorari degli avvocati e le spese del procedimento.
In altri casi, i ricorrenti che fanno richiesta del patrocinio a spese dello Stato devono rivolgersi all'autorità centrale, conformemente alla direttiva 2002/8/CE.
L'autorità centrale ha innanzitutto il compito di fornire informazioni sul funzionamento del regolamento, con riferimento sia al sistema previsto dallo stesso, sia alla sua applicazione nello Stato in questione. L'autorità centrale dispone di risorse che le consentono di rintracciare direttamente o indirettamente il debitore o il creditore e di ottenere le informazioni pertinenti sui redditi e/o il patrimonio del debitore o del creditore.
L'autorità tenta una composizione amichevole a margine del procedimento giudiziario durante lo scambio di osservazioni tra le parti e, con particolare riferimento alla parte richiesta, durante l'udienza dinanzi alle autorità giudiziarie. Se necessario, l'autorità centrale svolge un'attività di controllo al fine di promuovere l'esecuzione continuata delle decisioni in materia di alimenti.
L'autorità centrale può facilitare la raccolta delle prove documentali nonché la trasmissione e la notifica degli atti, fornendo informazioni sulle disposizioni del diritto interno applicabile e sulle modalità di attuazione degli strumenti di diritto internazionale in vigore.
È possibile che vengano adottati provvedimenti provvisori necessari per garantire l'esito positivo di una domanda di alimenti pendente, nell'ambito di un mandato conferito dall'autorità centrale al rappresentante dell'attore dinanzi ai giudici belgi.
Ove necessario, l'autorità centrale può fornire alla parte richiedente informazioni circa le procedure da seguire per accertare la paternità di un figlio in relazione al padre putativo.
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