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Il termine "alimenti" si riferisce alle esigenze immediate dell'individuo per la propria sopravvivenza, principalmente al cibo. Di fatto, tuttavia, esso copre tutte le esigenze vitali, che si riferiscano al mantenimento, all'educazione, alla cultura o alle attività ricreative di una persona.
Le obbligazioni alimentari implicano l'erogazione di prestazioni – di norma in denaro – volte a soddisfare le esigenze vitali del beneficiario.
Le seguenti persone sono tenute a versare gli alimenti in base al grado di parentela:
a) il coniuge, anche se divorziato (se sussiste un obbligo in tal senso dopo il divorzio);
b) i discendenti o ascendenti secondo l'ordine di successione ab intestato;
b) gli ascendenti (i genitori o, se assenti o incapaci di provvedere, i nonni) a favore dei rispettivi figli non coniugati (naturali o biologici), in linea di principio, sino al raggiungimento della maggiore età;
b) i fratelli tra loro.
Casi speciali di obbligazioni alimentari sono:
c) l'obbligazione alimentare adempiuta in caso di separazione dopo il divorzio o l'annullamento del matrimonio e
d) l'obbligazione alimentare prestata a una madre non coniugata per un figlio nato al di fuori del matrimonio prima del riconoscimento.
In linea di principio, il figlio ha diritto di ottenere il pagamento degli alimenti dai suoi ascendenti (genitori o nonni) sino al raggiungimento della maggiore età, ossia sino al compimento dei 18 anni.
I figli possono ottenere il pagamento degli alimenti anche dopo il raggiungimento della maggiore età se stanno studiando o stanno frequentando un istituto d'istruzione superiore o di formazione professionale e non sono in grado di lavorare durante gli studi e non hanno beni personali da cui possono trarre quanto necessario al proprio sostentamento.
Una persona ha diritto di ottenere il pagamento degli alimenti solo se non è in grado di sopperire da sola alle proprie necessità mediante un'attività lavorativa adeguata alla sua età, al suo stato di salute e – in generale – alle sue condizioni di vita, tenuto conto, in particolare, delle sue esigenze educative; i minori, anche se possiedono in proprio dei beni, hanno diritto di ottenere il pagamento degli alimenti dai propri genitori nella misura in cui i suddetti beni o il loro lavoro non sono sufficienti a garantire loro il sostentamento. Tuttavia, una persona non è obbligata al pagamento degli alimenti se, tenuto conto delle altre sue obbligazioni, non è in grado di farlo senza compromettere il proprio mantenimento; questa regola non si applica alle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti di un figlio minorenne salvo che quest'ultimo abbia diritto al pagamento degli alimenti anche da terzi o possa sostenersi con i propri beni.
Nel caso dell'ex coniuge:
Un ex coniuge che non possa sopperire autonomamente alle proprie necessità può chiedere il pagamento degli alimenti all'altro: 1) se, all'atto della pronuncia del divorzio, l'età o lo stato di salute del coniuge richiedente è tale che non può essergli richiesto di assumere o continuare a svolgere un'adeguata occupazione per mantenersi; 2) se il coniuge richiedente ha l'affidamento di un minorenne e se ne prende cura, il che gli impedisce di svolgere un'occupazione adeguata; 3) se il coniuge richiedente non è in grado di trovare una valida occupazione stabile o necessita di formazione professionale (in tutti i suddetti casi, il diritto si estingue dopo tre anni dalla data di pronuncia del divorzio); o 4) in tutti gli altri casi in cui la concessione degli alimenti all'atto della pronuncia del divorzio risulta necessaria per ragioni di equità.
Tuttavia, il pagamento degli alimenti può essere negato o limitato per motivi importanti, in particolare se il matrimonio è stato di breve durata oppure se il divorzio può essere addebitato al coniuge che ha diritto ad ottenere gli alimenti o se quest'ultimo si è volontariamente ridotto in povertà.
Ciascuno degli ex coniugi è tenuto a fornire all'altro adeguate informazioni circa i beni e le entrate nella misura in cui ciò può rilevare al fine di stabilire l'importo del mantenimento. Su richiesta di uno degli ex coniugi, trasmessa dal pubblico ministero competente, tutti i datori di lavoro, i dipartimenti amministrativi e le autorità incaricate della riscossione delle imposte devono fornire ogni informazione rilevante di cui possono essere in possesso sui beni dell'altro coniuge e in particolare sul suo reddito.
Di norma, chi ha titolo per ricevere il pagamento degli alimenti deve rivolgersi al giudice per chiederne il pagamento da parte della persona responsabile.
In caso di applicazione della convenzione di New York sul recupero degli alimenti all'estero (decreto legislativo 4421/1964), il soggetto responsabile della trasmissione di una domanda diretta ad ottenere il pagamento degli alimenti, proveniente da un avente diritto residente in uno Stato firmatario della convenzione, chiede al soggetto destinatario di tale domanda, nello Stato firmatario della convenzione in cui si trova il luogo di residenza del debitore, nel caso di specie il ministero della Giustizia greco, di adottare tutte le misure necessarie per il recupero dei crediti alimentari da parte dall'avente titolo. In pratica, il ministero della Giustizia incarica un procuratore di procedere al riconoscimento del diritto o all'esecuzione della sentenza pronunciata dal giudice straniero a favore del beneficiario straniero, che ha accesso a tutti gli strumenti giuridici dinanzi ai giudici greci.
Nel caso dei minori che, in base alla legge (articolo 63 del codice di procedura civile) non possono agire personalmente in sede giudiziale nei confronti del soggetto responsabile per ottenere il pagamento degli alimenti, una domanda in tal senso può essere proposta dalla persona cui è stata riconosciuta la responsabilità genitoriale (una persona fisica, come un genitore o un terzo, o una persona giuridica, come ad esempio un'istituzione).
L'organo competente a conoscere delle azioni proposte dall'avente titolo nei confronti del soggetto debitore per ottenere gli alimenti è il giudice monocratico di primo grado (articolo 17, paragrafo 2, e articolo 681Β del codice di procedura civile).
Competente ratione loci è il giudice del luogo di domicilio o di residenza della parte avente diritto agli alimenti (articolo 39A del codice di procedura civile) o del convenuto tenuto al loro versamento se la domanda è collegata a una controversia in materia matrimoniale o tra genitori e figli, oppure il giudice dell'ultima residenza abituale dei coniugi.
In caso di urgenza o di pericolo imminente, la persona avente diritto ad ottenere gli alimenti può chiedere al giudice monocratico di primo grado competente ratione loci di emettere un provvedimento ingiuntivo provvisorio di concessione degli alimenti, valido sino alla pronuncia di una decisione definitiva nell'ambito di un procedimento ordinario.
Ai fini della presentazione di un'azione in materia di alimenti è necessaria la nomina di un avvocato munito di procura.
In sede di richiesta degli alimenti, il convenuto deve versare un anticipo, a copertura delle spese legali del ricorrente, che non può eccedere i 300 EUR (articolo 173, paragrafo 4, del codice di procedura civile). In procedimenti di questo tipo, qualora il convenuto non produca la prova del pagamento alla cancelleria del giudice, egli è ritenuto contumace, e nei suoi confronti può essere emessa sentenza contumaciale (articolo 175 del codice di procedura civile).
L’attore può, se dispone di redditi molto contenuti, chiedere il patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge 3226/2004, presentandone prova a tal fine con richiesta separata di ingiunzione dinanzi al giudice monocratico di primo grado.
Il giudice fissa gli alimenti per un periodo di due anni, tenendo conto di quanto necessario per garantire condizioni di vita e una formazione adeguate all'avente diritto e delle disponibilità economiche del debitore. Dopo due anni, ciascuna delle parti, ossia l'avente diritto o il debitore, può chiedere una diversa quantificazione degli alimenti e, in caso di mutamento nelle condizioni prese in considerazione dal giudice, ciascuna delle parti può chiedere che la sentenza sia modificata e l'importo degli alimenti rivisto.
In linea di principio, gli alimenti sono versati in anticipo all'avente diritto su base mensile.
L'importo degli alimenti non può essere versato come somma forfettaria, ad eccezione degli alimenti dovuti dopo il divorzio (articolo 1443, lettera b), del codice civile).
Se l'avente diritto è un minore o è soggetto all'assistenza del giudice, gli alimenti sono versati al genitore o al rappresentante dello stesso, o, in alternativa, al suo tutore nominato giudizialmente che agisce ovviamente in nome dell'avente titolo.
Se il debitore di alimenti si rifiuta di pagarli, l'avente titolo può tentare di far valere il suo diritto sui beni del debitore, ove questi ne possieda.
No, salvo il caso di beneficiari stranieri che possono chiedere al ministero della Giustizia assistenza nell'esercizio dei rispettivi diritti (v. risposta alla domanda n. 3, supra].
Non in Grecia.
Tranne il caso in cui il minore sia affidato a un'istituzione o un ente pubblico o privato; in tal caso, le obbligazioni alimentari gravano su di essi, in termini generali, ed essi si surrogano quindi d'ufficio (articolo 1490 del codice civile) nei diritti del destinatario degli alimenti. Tuttavia, in nessun caso, può essere richiesto che un credito alimentare sia anticipato a un minore avente diritto di ottenere il pagamento degli alimenti da un terzo, neppure se tale credito è riconosciuto con provvedimento giudiziale.
A norma delle disposizioni degli articoli 51 e 56 del regolamento succitato, l'autorità centrale dello Stato membro della persona che chiede il riconoscimento degli alimenti: a) collabora con l'autorità centrale dello Stato membro del debitore inoltrando e ricevendo le relative domande; b) avvia o agevola l'avvio dei procedimenti relativi a tali domande. Con riferimento alle suddette domande, l'autorità centrale adotta misure adeguate al fine di: a) garantire o agevolare l'ammissione al gratuito patrocinio se le circostanze lo richiedono; b) facilitare l'identificazione del debitore o dell'avente diritto, in particolare, in applicazione degli articoli 61, 62 e 63 del regolamento; c) agevolare l'accesso alle relative informazioni sul reddito e, se necessario, sulla situazione economica della persona responsabile o dell'avente diritto, compresa l'individuazione dei suoi beni, in particolare a norma degli articoli 61, 62 e 63; d) incoraggiare la definizione transattiva nell'ottica di un pagamento spontaneo degli alimenti, se opportuno, mediante mediazione, conciliazione o procedure simili; e) facilitare la successiva attuazione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari, compresi gli interessi di mora; f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti a titolo di alimenti; g) facilitare l'accesso ai documenti e agli altri elementi di prova, fermo restando il regolamento (CE) n. 1206/2001; h) fornire assistenza nel determinare i vincoli di parentela, se necessario, ai fini del recupero dei crediti alimentari; i) avviare o agevolare l'avvio dei procedimenti necessari per l'ottenimento di tutte le misure necessarie che hanno carattere territoriale e il cui obiettivo è garantire l'esito di una domanda di alimenti pendente; j) agevolare la trasmissione o l'invio dei documenti oggetto del regolamento (CE) n. 1393/2007.
È possibile contattare il Servizio centrale del ministero della Giustizia può ai seguenti recapiti: 96 Mesogeion Ave., Atene - Grecia, PC 11527; tel. +30.210.7767322; civilunit@justice.gov.gr.
La Grecia è vincolata dal protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. A norma del suddetto protocollo, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui l'avente diritto ha la sua residenza abituale, cosicché, se l'avente diritto risiede in Grecia, si applica il diritto greco.
Il capo V del regolamento (CE) n. 4/2009 prevede il diritto al patrocinio a spese dello Stato, compresa la consulenza legale al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale, l'assistenza legale per adire un'autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio, l'esonero o l'assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento. Nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre, nel caso in cui il relativo beneficiario risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita, le spese di interpretazione, le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l'autorità giurisdizionale decide che non esiste un'altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.
In particolare, l'autorità centrale intrattiene contatti regolari con le autorità competenti al fine di: a) facilitare l'identificazione del soggetto tenuto a pagare gli alimenti o del creditore; b) ottenere le informazioni rilevanti in merito ai redditi e, se necessario, altri aspetti di carattere economico, che riguardano il soggetto tenuto a pagare gli alimenti o il creditore, compresa la collocazione dei beni e c) incoraggiare il pagamento spontaneo degli alimenti.
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