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Un'ordinanza relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento tra coniugi impone che uno dei coniugi interessati effettui pagamenti periodici o forfettari a favore dell'altro coniuge, al fine di fornire sostegno a quest'ultimo e, se opportuno, impone di effettuare tali pagamenti periodici a favore della persona specificata nell'ordinanza a beneficio dei familiari a carico, se presenti.
Un'ordinanza relativa alla corresponsione dell'assegno di mantenimento per un figlio a carico impone che uno dei genitori interessati effettui a favore dell'altro genitore o di un'altra persona che si occupa della cura e che ha l'affidamento del minore i pagamenti periodici o forfettari specificati nell'ordinanza, al fine di fornire sostegno al figlio.
Un'obbligazione alimentare è una prescrizione che impone di fornire sostegno finanziario a una persona e, laddove tale obbligazione venga eseguita con l'intervento degli organi giurisdizionali, di adempiere alle obbligazioni sancite da qualsiasi ordinanza in materia di alimenti.
Gli alimenti possono essere corrisposti dalle seguenti categorie di persone:
Altri:
Un figlio a carico di età inferiore ai diciotto anni, un figlio a carico di età inferiore ai ventitré anni che studia a tempo pieno oppure un figlio di qualsiasi età che è a carico per ragioni di disabilità.
I genitori hanno l'obbligazione di sostenere i loro figli finanziariamente in modo da consentire il soddisfacimento delle esigenze finanziarie quotidiane e occasionali dei figli.
Solitamente i figli non possono essere tenuti a corrispondere alimenti ai loro genitori, fatta eccezione nella circostanza rara e straordinaria in cui i diritti di proprietà detenuti a titolo fiduciario varino in caso di divorzio e vengano trasferiti al possesso da parte dei figli.
Un coniuge divorziato può essere tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento all'altro coniuge laddove il coniuge richiedente abbia dimostrato che l'altro coniuge non abbia provveduto adeguatamente in tal senso in considerazione delle circostanze.
Ai fini della legge del 2010 sulle unioni civili e su taluni diritti e obblighi dei conviventi un partner di un'unione civile o un convivente possono essere tenuti a versare gli alimenti a favore dell'altro partner o del convivente laddove questi ultimi abbiano dimostrato che la controparte non ha provveduto adeguatamente a loro in considerazione delle circostanze.
I genitori, coniugati o meno, possono presentare istanza a un organo giurisdizionale al fine di ottenere gli alimenti dall'altro genitore in relazione ai loro figli. Tale istanza può essere presentata anche da un tutore legale, un'unità di assistenza sanitaria o una qualsiasi persona in possesso di status giuridico in relazione a un figlio a carico.
Solitamente l'istanza deve essere presentata all'organo giurisdizionale dall'avente diritto, il quale avvia un'azione legale civile nei confronti dell'altra persona. In relazione agli alimenti a favore di figli, solitamente l'istanza viene presentata dal genitore o da un'altra persona al quale o alla quale spetta la cura e l'affidamento del figlio.
In linea di principio è possibile richiedere informazioni sulle procedure applicabili all'istanza per gli alimenti consultando la sezione dedicata al diritto di famiglia del sito web del servizio di cancelleria.
Solitamente, nel contesto di una causa relativa alla corresponsione di un assegno di mantenimento, il ricorrente è il genitore che si prende cura del figlio o dei figli. I ricorrenti possono essere gli ex coniugi, ma anche i figli in prima persona. Al fine di poter presentare un'istanza per ottenere gli alimenti le parti devono disporre di un interesse sufficiente in un caso tale da conferire loro la facoltà di stare in giudizio o la legittimazione ad agire. Nel caso di un parente o di una relazione stretta, il richiedente deve disporre di determinati poteri giuridici per gestire gli affari del parente o dell'amico intimo, come ad esempio quelli conferiti tramite una procura. I genitori o i tutori legali possono presentare istanza per ottenere un assegno di mantenimento a beneficio di un figlio non maggiorenne.
Il tribunale distrettuale ha la competenza per ordinare la corresponsione degli alimenti a favore di un figlio fino a un importo massimo di 150 EUR alla settimana da uno qualsiasi dei genitori, nonché per ordinare il versamento di alimenti a favore di un coniuge/partner di un'unione civile fino a un importo massimo di 500 EUR alla settimana. Qualora vengano richiesti importi di maggiore entità, l'istanza corrispondente deve essere presentata alla Corte del circondario o all'Alta Corte. Laddove siano già stati avviati procedimenti matrimoniali presso la Corte del circondario o l'Alta Corte, le istanze relative agli alimenti devono essere presentate in tali sedi indipendentemente dall'importo richiesto.
L'istanza può essere presentata in prima persona, qualora il richiedente decida di non avvalersi di un consulente legale. Per le parti coinvolte in procedimenti in materia di diritto di famiglia che ne facciano richiesta in conformità con i propri mezzi, è disponibile la possibilità di ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.
In Irlanda tutti i procedimenti in materia di diritto di famiglia sono esenti da diritti di cancelleria. Il costo per ottenere consulenza e rappresentanza giuridiche può variare; tuttavia, coloro che non dispongono di mezzi idonei possono ricorrere al patrocinio a spese dello Stato.
Il tribunale distrettuale ha la competenza per ordinare la corresponsione degli alimenti a favore di un figlio fino a un importo massimo di 150 EUR alla settimana da uno qualsiasi dei genitori, nonché per ordinare il versamento di alimenti a favore di un coniuge/partner di un'unione civile fino a un importo massimo di 500 EUR alla settimana. Qualora vengano richiesti importi di maggiore entità, l'istanza corrispondente deve essere presentata alla Corte del circondario o all'Alta Corte.
Nel determinare gli alimenti l'organo giurisdizionale prende in considerazione le esigenze ragionevoli del creditore di alimenti (persona avente diritto agli alimenti - alimentando) rispetto alla capacità di pagare del debitore di alimenti (persona obbligata a corrispondere gli alimenti - obbligato). Le parti hanno la possibilità di presentare istanza presso l'organo giurisdizionale al fine di riesaminare qualsiasi ordinanza per la corresponsione di alimenti in considerazione di qualsiasi mutata condizione finanziaria delle parti.
Un'ordinanza per la corresponsione di alimenti entra in vigore alla data specificata nell'ordinanza che può essere una data che cade prima o dopo la data di emissione dell'ordinanza stessa, ma che non può essere anteriore alla data dell'istanza per l'ottenimento dell'ordinanza stessa.
Nel caso di procedimento giudiziario o di divorzio in corso presso la Corte del circondario o l'Alta Corte, gli alimenti possono essere retrodatati soltanto fino, al massimo, alla data dell'istanza.
Solitamente gli alimenti vengono versati mediante pagamento diretto a favore del creditore di alimenti. Tuttavia, i creditori hanno il diritto di fare sì che gli alimenti vengano corrisposti tramite la cancelleria dell'organo giurisdizionale. Qualora l'organo giurisdizionale lo ritenga necessario, esso può provvedere al pignoramento del salario o dello stipendio del debitore di alimenti, nel qual caso il datore di lavoro dello stesso viene istruito a dedurre i pagamenti degli alimenti per la trasmissione al creditore.
Gli alimenti vengono pagati alla persona avente diritto agli stessi e a coloro che amministrano gli alimenti a beneficio di tale persona, in qualità di genitore o tutore legale.
Laddove un obbligato non corrisponda gli alimenti al creditore degli stessi, l'alimentando può avviare un procedimento presso l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ordinanza relativa agli alimenti oppure presso il tribunale distrettuale, a seconda del provvedimento richiesto.
L'organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza per il pignoramento del reddito dell'obbligato, come discusso al punto 1 di cui sopra.
Qualora tale provvedimento fallisca, l'organo giurisdizionale può intimare all'obbligato di versare gli alimenti al creditore degli stessi. Laddove l'obbligato non adempia all'intimazione, l'organo giurisdizionale può ordinare che le somme dovute dalla parte inadempiente siano versate da un'altra persona anziché dal creditore di alimenti. Detto organo può altresì ordinare la vendita di beni appartenenti al debitore al fine di soddisfare il pagamento delle somme dovute.
Il tribunale distrettuale è l'organo competente per l'applicazione delle ordinanze emesse in altri Stati membri. Ha poteri in materia di oltraggio (articolo 9A e 9B della legge del 1976), ma soltanto per quanto riguarda le ordinanze effettivamente emesse dal tribunale distrettuale stesso. Non ha il potere di impegnarsi nei confronti di un oltraggio relativo a un'ordinanza resa in altra sede. Il tribunale distrettuale è effettivamente soggetto a limitazioni in relazione all'emissione di un'ordinanza per il pignoramento di redditi (ove opportuno), di ordinanze per l'esecuzione forzata o di ordinanze per il sequestro presso terzi (raramente appropriato).
Spetta a ciascun creditore di alimenti presentare istanza per l'assistenza nel recupero degli alimenti presso l'organo giurisdizionale corrispondente. Sebbene siano disponibili altri provvedimenti, quali ad esempio la mediazione, gli organi giurisdizionali dispongono della opportuna e lecita competenza giurisdizionale per porre rimedio alla mancata corresponsione di alimenti.
Soltanto il debitore è responsabile per gli alimenti che devono essere pagati direttamente dallo stesso oppure trattenuti alla fonte dal suo stipendio.
Il regolamento 4/2009, comunemente noto come il regolamento relativo alle obbligazioni alimentari, contempla le domande di alimenti transfrontaliere derivanti da rapporti familiari. Detto regolamento stabilisce norme comuni per l'Unione europea nel suo complesso e mira a garantire il recupero di crediti alimentari anche laddove il debitore o il creditore si trovino in un altro paese dell'UE.
La convenzione delle Nazioni Unite sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero (convenzione di New York) è entrata in vigore in Irlanda nel novembre 1995 tramite la Maintenance Act 1994 (legge sugli alimenti del 1994). Tale convenzione è stata studiata per facilitare il recupero di alimenti negli Stati contraenti da parte di una persona che vive in una giurisdizione nei confronti di una persona che vive in un'altra giurisdizione.
Entrambi gli strumenti stabiliscono una rete di autorità centrali in ogni Stato contraente e i richiedenti/creditori/firmatari possono inoltrare le loro istanze a un'autorità centrale che si occuperà di trasmetterle all'organo giurisdizionale competente e, in alcuni casi, organizzerà l'assistenza giudiziaria. I dati di contatto dell'autorità centrale irlandese per il recupero di alimenti dall'estero sono i seguenti:
dipartimento di Giustizia
51 St Stephen's Green,
Dublin 2
Telefono: +353 (1) 602 8202
Email mainrecov@justice.ie
Fax non disponibile
Un richiedente può ottenere l'assistenza del clerk (cancelliere) del tribunale distrettuale in relazione a ordinanze emesse da detto tribunale. I richiedenti possono inoltre chiedere assistenza per la rappresentanza legale. Possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e devono contattare il loro centro di assistenza legale locale a tale proposito. Infine, il richiedente può chiedere l'assistenza del FLAC (Free Legal Advice Centre) un'organizzazione di volontariato indipendente che gestisce una rete di studi che forniscono assistenza giuridica in tutto il paese. Tali studi garantiscono il rispetto della riservatezza e sono gratuiti.
Nei casi transfrontalieri nel contesto dei quali il debitore vive in un'altra giurisdizione, il richiedente può presentare un'istanza tramite l'autorità centrale per il recupero degli alimenti, facente capo al ministero della Giustizia e della parità.
La cancelleria o l'organizzazione pertinenti possono essere contattate telefonicamente, tramite posta convenzionale, e-mail, oppure presentandosi di persona presso le stesse. Si consiglia ai richiedenti di visitare il sito web delle singole organizzazioni per ulteriori informazioni mirate.
I recapiti delle cancellerie degli organi giurisdizionali sono riportati sul sito web del servizio di cancelleria.
Si consulti la risposta alla domanda 14.1 e il sito web del ministero della Giustizia e della parità per i recapiti dell'autorità centrale irlandese per il recupero di alimenti dall'estero.
Si veda sopra. Cfr. la risposta al quesito 14.1.
Si veda sopra. Cfr. la risposta al quesito 14.2.
Sì.
Non pertinente.
Il ricorrente/richiedente non deve pagare alcun diritto di cancelleria per avviare una causa presso l'organo giurisdizionale. I richiedenti beneficiano del patrocinio a spese dello Stato in relazione a tali questioni: non appena un'istanza viene ricevuta dall'autorità centrale irlandese, se necessario, la stessa viene inoltrata alla Legal Aid Board (commissione per i servizi legali) per l'attenzione della stessa.
L'articolo 51 si riferisce a quali azioni l'autorità centrale adotta in relazione alle istanze a norma del regolamento relativo alle obbligazioni alimentari. In relazione alla richiesta di dichiarazioni di esecutività, l'autorità centrale irlandese richiede attualmente che queste siano emesse dall'ufficio del Master (giudice) dell'Alta Corte. L'autorità centrale irlandese inoltra le istanze di esecuzione direttamente ai tribunali distrettuali. In relazione all'avvio di procedimenti l'autorità centrale provvederà alla rappresentanza giuridica per il richiedente tramite la commissione per i servizi legali.
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