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Per “obbligazione alimentare” s’intende l’obbligo imposto dalla legge, a colui che ne ha i mezzi, di provvedere ai bisogni di un’altra persona con cui ha legami di parentela o di affinità. Questo significa che diverse persone possono beneficiare degli alimenti, in particolare:
La regola secondo cui “gli alimenti non sono diretti a coprire crediti pregressi” significa che gli alimenti sono destinati a provvedere ai bisogni presenti e futuri, non a rimborsare le spese passate. Questa regola ha valore giuridico di presunzione semplice, vale a dire che può essere superata se il creditore dimostra di aver dovuto contrarre debiti per la propria sussistenza, di non essere rimasto inattivo o di essersi trovato nell’impossibilità di agire.
Un credito alimentare non è suscettibile di compensazione, a meno che anche il credito con il quale è posto in compensazione abbia carattere alimentare.
In materia di autorità genitoriale congiunta, ciascun genitore - a prescindere che sia coniugato o meno, separato o divorziato - ha l’obbligo di contribuire al mantenimento e all’istruzione dei figli in proporzione alle proprie risorse, a quelle dell’altro genitore e alle esigenze del figlio. In caso di divorzio o separazione, i genitori devono continuare a contribuire insieme alle spese di mantenimento e di istruzione del figlio, salvo decisione contraria, a prescindere che esercitino o meno l’autorità genitoriale congiunta. Questo contributo si presenta sotto forma di assegno alimentare e non cessa automaticamente quando il figlio raggiunge la maggiore età. Il contributo può essere versato direttamente al figlio maggiorenne ed è soggetto a revisione in base alle esigenze del bambino e alla variazione delle risorse e degli oneri di ciascun genitore.
Il juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare) presso i tribunali circondariali è il giudice competente in particolare in materia di assegni alimentari, esercizio dell’autorità genitoriale, divorzio e separazione legale.
Il richiedente deve presentare domanda di alimenti al giudice competente in materia familiare. Se la domanda viene presentata nell’ambito di un procedimento di divorzio o di separazione legale, il giudice competente in materia familiare chiamato a pronunciarsi sul divorzio o sulla separazione legale decide anche in merito agli alimenti.
In caso di tutelle (tutela) o curatelle (curatela), il tuteur (tutore) o il curateur (curatore) può presentare la domanda per conto di un genitore o di un figlio minorenne.
Il genitore o i genitori che esercitano l’autorità genitoriale su un figlio minorenne possono presentare domanda per conto del figlio.
Un figlio minorenne non ha capacità giuridica e non può formulare la richiesta in proprio, tranne in caso di minorenne capace di discernimento, nelle condizioni di cui all’articolo 1007-50 del nuovo codice di procedura civile. In tale contesto, su richiesta al tribunale circondariale, il minorenne capace di discernimento può rivolgersi al giudice competente in materia familiare per qualsiasi richiesta di modifica dell’esercizio dell’autorità genitoriale o dell’esercizio del diritto di visita o di alloggio. In tal caso entro quindici giorni il tribunale nomina con ordinanza un avvocato per il minore.
Il tribunale circondariale territorialmente competente è:
1° il tribunale del luogo in cui si trova il domicilio della famiglia;
2° se i genitori vivono separati, il tribunale del luogo di domicilio del genitore con il quale i figli minorenni risiedono abitualmente in caso di esercizio congiunto dell’autorità genitoriale oppure il tribunale del luogo di domicilio del genitore che esercita da solo tale autorità;
3° in tutti gli altri casi, il tribunale del luogo in cui risiede colui che non ha preso l’iniziativa del procedimento.
In caso di domanda congiunta, il tribunale competente è, a scelta delle parti, quello del luogo in cui è domiciliata l’una o l’altra parte.
Tuttavia, quando la lite riguarda soltanto l’assegno alimentare tra coniugi, il contributo al mantenimento e all’istruzione del figlio, il contributo agli oneri del matrimonio o le misure urgenti e provvisorie in caso di scioglimento dell’unione civile, il tribunale competente può essere quello del luogo in cui risiede il coniuge o l’ex partner creditore o il genitore che si fa carico a titolo principale dei figli, anche maggiorenni.
La competenza territoriale è determinata dal domicilio nel giorno della domanda o, in caso di divorzio, dal domicilio nel giorno di presentazione della domanda iniziale.
Se gli “alimenti” sono richiesti nell’ambito di un procedimento di divorzio, il tribunale competente è quello investito della domanda di divorzio.
Il richiedente può adire il giudice competente in materia familiare mediante domanda da presentare al tribunale circondariale. Tale domanda viene depositata presso la cancelleria del tribunale circondariale, che ne dà comunicazione alla parte avversa. Le parti in causa possono anche rinunciare al patrocinio di un avvocato, a meno che gli “alimenti” siano richiesti nell’ambito di un procedimento di divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale o nell’ambito di un procedimento di separazione legale. In questi casi il patrocinio di un avvocato è obbligatorio.
In ogni caso il richiedente deve fornire al giudice tutti i documenti comprovanti il suo stato di bisogno, come buste paga, certificati di non imposizione, attestati di disoccupazione o attestanti una degenza di lunga durata, canoni di locazione, figli a carico e spese di mantenimento e di istruzione, prestiti, ecc.
Tra le spese da prevedere in caso di processo vanno menzionate le spese giudiziarie e di procedura al cui pagamento, totale o parziale, può essere condannata la parte soccombente. Possono essere dovute anche le spettanze dell’avvocato.
Le persone i cui redditi sono considerati insufficienti secondo la legge lussemburghese possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. A tal fine, devono compilare un questionario disponibile presso il Service central d’assistance sociale (servizio centrale di assistenza sociale) e inviarlo al Bâtonnier (Presidente) dell’Ordine degli avvocati territorialmente competente.
Se il patrocinio a spese dello Stato è concesso dal Presidente, esso copre tutte le spese relative a procedimenti, procedure o atti per i quali è stato concesso. Copre, ad esempio, diritti di bollo e di registro, spese di cancelleria, emolumenti degli avvocati, diritti e spese dell’ufficiale giudiziario, spese e onorari dei notai, spese e onorari dei tecnici, rimborsi dovuti ai testimoni, onorari di traduttori e interpreti, spese per i cosiddetti certificats de coutume (certificati di legislazione), spese di trasferta, diritti e spese delle formalità di iscrizioni, ipoteche e pegni, nonché, se del caso, per gli annunci legali sui giornali.
Durante il procedimento e a seguito della pronuncia della sentenza di divorzio o di separazione legale, il contributo assume il più delle volte la forma di un assegno alimentare versato mensilmente. Può essere tuttavia dovuto anche sotto forma di capitale, il quale può consistere in una somma di denaro o nel trasferimento di beni in natura.
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento e all’istruzione dei figli, gli alimenti possono consistere in un assegno alimentare versato mensilmente oppure, interamente o in parte, nella presa a carico diretta delle spese sostenute per i figli. Possono infine consistere in un diritto d’uso e di abitazione.
Se la persona tenuta a versare gli alimenti prova di non poter corrispondere l’assegno, il tribunale può ordinare che questa ospiti e mantenga nella sua dimora il beneficiario degli alimenti.
Non esiste una tabella di riferimento. L’importo degli alimenti è calcolato in base alle risorse del debitore e alle necessità del creditore.
Per adeguare gli alimenti all’aumento del costo della vita, il giudice può, anche d’ufficio, decidere che l’assegno familiare sia indicizzato in base a una clausola di variazione stabilita per legge.
In caso di variazione delle condizioni, l’assegno alimentare può essere aumentato o ridotto, e persino soppresso, tranne quando è versato come capitale nell’ambito di un divorzio. In mancanza di accordo tra le parti, la revoca o la riduzione sono imposti dal giudice.
Il tribunale ha inoltre il diritto di modificare l’importo dell’assegno alimentare che è stato fissato di comune accordo tra le parti. Tale diritto sussiste non solo se sopravviene una variazione nelle rispettive situazioni del creditore e del debitore, ma anche in assenza di qualsiasi modifica, ove il giudice reputi l’importo insufficiente o eccessivo.
La durata di un assegno concesso al coniuge in caso di divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale non può superare la durata del matrimonio, salvo in caso di circostanze eccezionali.
Durante il procedimento e dopo la sentenza di divorzio o di separazione legale, l’assegno alimentare è versato al coniuge beneficiario.
Il contributo al mantenimento e all’istruzione dei figli è versato da uno dei genitori all’altro genitore oppure alla persona affidataria. Al raggiungimento della maggiore età del figlio, il giudice può decidere (o i genitori possono concordare) che tale contributo sia saldato, totalmente o in parte, nelle mani del figlio stesso.
Il creditore dispone di numerosi mezzi per obbligare il debitore riluttante a versare l’assegno alimentare.
Diritto civile:
Il creditore dispone di numerose possibilità:
Diritto penale:
Il creditore può presentare una denuncia penale per i seguenti reati:
Ciò accade nel caso delle obbligazioni alimentari dei genitori nei confronti dei figli, tra coniugi e dell’adottante nei confronti dell’adottato.
L’azione penale è preceduta da un atto d’incriminazione ufficialmente registrato e consegnato al debitore da un ufficiale di polizia del Granducato di Lussemburgo. Se il debitore non ha una residenza nota, l’atto di incriminazione non è richiesto.
A norma dell’articolo 391 ter del codice penale, sono assimilati a tale provvedimento le decisioni giudiziarie e gli accordi omologati che comportano l’obbligo di versare prestazioni, sussidi o contributi alle spese del matrimonio, nonché la determinazione degli alimenti contenuta negli accordi anteriori al divorzio per mutuo consenso.
Le azioni dirette a recuperare arretrati di rendite perpetue, vitalizi e assegni alimentari sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.
Su richiesta del creditore, il Fonds national de solidarité (Fondo nazionale di solidarietà) può procedere al recupero dell’assegno alimentare dovuto al coniuge, all’ascendente o al discendente. Per le somme da recuperare, il Fondo si surroga nei diritti e nelle garanzie di cui dispone il creditore per il recupero del suo assegno alimentare. Il debitore, dopo aver ricevuto comunicazione delle somme oggetto del recupero, deve versarle direttamente al presidente del Fondo nazionale di solidarietà.
In determinate condizioni il Fondo nazionale di solidarietà può corrispondere l’assegno alimentare al posto del debitore. La domanda di pagamento viene presentata dal creditore o dal suo legale rappresentante al presidente del Fondo nazionale di solidarietà.
Tale domanda viene accolta dal presidente o dal suo delegato se il creditore prova:
Anche se la condizione specificata alla lettera c) non è soddisfatta, la domanda viene accolta quando il ricorso ai mezzi di esecuzione sembra destinato al fallimento o quando il debitore risiede all’estero. Le eventuali controversie ricadono nella competenza del giudice di pace del domicilio del creditore, cui è possibile ricorrere entro quaranta giorni dalla comunicazione della decisione del presidente.
I creditori possono ipso iure beneficiare del gratuito patrocinio. A partire dall’accettazione della domanda fino al termine dei pagamenti da parte del Fondo, il creditore non può più esercitare alcuna azione nei confronti del debitore per il recupero dei propri alimenti.
A norma della convenzione di New York del 20 giugno 1956, e del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, il richiedente che si trova in Lussemburgo può, qualora il debitore sia all’estero, rivolgersi al Procureur Général d’Etat (procuratore generale di Stato) per ottenere gli alimenti.
Il procuratore generale di Stato, nella sua veste di autorità centrale, inoltra la domanda e i documenti allegati all’autorità centrale del paese di residenza del debitore, affinché tale autorità possa aiutare il richiedente a ottenere il pagamento degli alimenti dovuti.
Il creditore degli alimenti presenta la domanda all’autorità di trasmissione, ossia al procuratore generale di Stato, utilizzando i vari moduli messi a disposizione a norma del regolamento (CE) n. 4/2009.
Procureur Général d’Etat
Cité Judiciaire
Bâtiment CR
L-2080 Lussemburgo
Il richiedente che si trovi in un paese diverso dal Lussemburgo deve rivolgersi all’autorità competente del paese di residenza e non può interpellare direttamente un organismo o un’amministrazione lussemburghese.
Non applicabile.
Sì.
Nel caso delle domande basate su questo regolamento dell’UE, il gratuito patrocinio è del tutto esente da costi per le persone di età inferiore ai 21 anni aventi diritto agli alimenti, a prescindere dalle disposizioni di diritto nazionale.
Al fine di permettere all’autorità centrale di fornire l’assistenza di cui all’articolo 51 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, il Lussemburgo ha emanato, in data 3 agosto 2011, una legge sull’applicazione del regolamento dell’UE oltre a un regolamento del Granducato recante attuazione degli articoli 2 e 3 della predetta legge del 3 agosto 2011 (Mémorial A n. 175 del 12 agosto 2011).
Le disposizioni di legge succitate hanno riconosciuto al procuratore generale di Stato l’accesso diretto a determinate banche dati.
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