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L'obbligo di versare gli alimenti è l'obbligo imposto ex lege a carico di una persona di fornire a un'altra i necessari mezzi di sussistenza, compresi quelli per soddisfare le sue esigenze spirituali e, nel caso dell'obbligazione alimentare dei genitori nei confronti dei loro figli minorenni, i mezzi richiesti per la loro educazione, istruzione e formazione professionale.
Sono tenuti a versare gli alimenti i coniugi, i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle e determinate altre persone indicate dalla legge (articolo 516 del codice civile rumeno).
Tra gli ex coniugi sussistono obbligazioni alimentari (articolo 398 del codice civile), che non devono essere confuse con le misure compensative o il risarcimento dei danni.
Il coniuge che ha contribuito al mantenimento del figlio dell'altro coniuge è tenuto a versare gli alimenti per quel figlio fino al raggiungimento della maggiore età, ma soltanto se i suoi genitori naturali sono deceduti, irreperibili o in stato di bisogno (articolo 517, primo comma, del codice civile). Di contro, il figlio può essere tenuto a versare gli alimenti a favore della persona da cui li aveva ricevuti, a sua volta, per 10 anni (articolo 517, secondo comma, del codice civile).
Gli eredi di una persona che era tenuta a versare gli alimenti a favore di un minore o che lo ha fatto senza esservi legalmente obbligata, devono, in base ai beni ereditati, continuare a versare gli alimenti se i genitori del minore sono deceduti, irreperibili o in stato di bisogno, ma solo fino al raggiungimento della maggiore età da parte del destinatario.
L'obbligazione alimentare tra genitori e figli è disciplinata dagli articoli 499 e 525 del codice civile. I minori che chiedono ai genitori il versamento degli alimenti sono considerati bisognosi se non sono in grado di sopperire alle proprie esigenze mediante il proprio lavoro, anche se possiedono dei beni. Tuttavia, se i genitori non sono in grado di fornire gli alimenti senza mettere a rischio i propri mezzi di sussistenza, il tribunale della famiglia può autorizzare la vendita dei beni del figlio, esclusi quelli strettamente essenziali, e l'impiego dei ricavi ai fini del mantenimento.
I genitori sono tenuti a mantenere il figlio divenuto maggiorenne (di norma con il raggiungimento dei 18 anni) se questi continua gli studi e fino al completamento di tali studi, ma soltanto fino ai 26 anni.
Il ricorrente-creditore deve agire dinanzi al giudice competente per il luogo del suo domicilio o di quello del convenuto-debitore. La citazione in giudizio per la determinazione delle prestazioni alimentari deve essere presentata in via autonoma o nel corso del procedimento di divorzio o di accertamento della paternità, nell'ambito dell'esercizio dell'autorità parentale sul figlio minore o della fissazione del domicilio del minore. Il giudice dispone, mediante provvedimento del presidente del tribunale, delle misure transitorie valide soltanto fino alla pronuncia di una decisione nel procedimento di merito vertente sulla risoluzione del matrimonio. Il procedimento di primo grado comprende varie fasi. Nella fase scritta, sono presentati l'atto di citazione, il reclamo e la domanda riconvenzionale; possono essere disposte misure cautelari, quali il pegno o il sequestro, le parti sono citate in giudizio e sono inviati loro i documenti processuali. La fase orale comprende l'udienza, durante la quale possono essere sollevate le eccezioni processuali e assunte le prove. Tale fase è seguita dalla pronuncia e dalla notifica della decisione giudiziale.
In caso di divorzio consensuale, che può essere dichiarato da un pubblico notaio, i coniugi possono accordarsi su tutti gli effetti dello stesso, compresa la determinazione del contributo di ciascun genitore alle spese per l'educazione, l'istruzione, gli studi o la formazione professionale dei figli.
In linea di principio, le parti coinvolte in un procedimento in materia di prestazioni alimentari possono essere rappresentate. Tuttavia, quando la richiesta di alimenti è formulata nell'ambito del procedimento di divorzio, può accadere che le parti siano rappresentate, nel ricorso per divorzio, solo in determinati casi, specificamente individuati dall'articolo 920 del codice di procedura civile.
In caso di presentazione di una richiesta separata di determinazione, incremento o riduzione delle prestazioni alimentari, le parti possono essere rappresentate, secondo le modalità ordinarie, da un avvocato o da un altro rappresentante; se il rappresentante non è un avvocato, questi non può presentare in giudizio conclusioni orali. Il minore è rappresentato dal suo legale rappresentante (un genitore o, eccezionalmente, un'altra persona che eserciti la potestà genitoriale). Il figlio che abbia raggiunto la maggiore età presenta personalmente la domanda che lo riguarda.
Il giudice competente ratione loci (per il luogo di residenza del convenuto-debitore o del ricorrente-creditore) può essere stabilito consultando l'atlante giudiziario rumeno pubblicato sulla pagina internet del ministero della Giustizia nel portale giudiziario https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.
No, poiché il ricorrente non deve essere necessariamente rappresentato o assistito da un avvocato.
Le domande per la determinazione o la modifica delle prestazioni alimentari sono soggette ad un'imposta di bollo di 20 RON. È l'assistenza o la rappresentanza da parte di un avvocato che comporta dei costi, ma non obbligatoriamente. La parte interessata, se non ha entrate sufficienti, può chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio a copertura delle spese dell'avvocato e delle altre spese del giudizio.
Gli alimenti sono concessi in ragione delle esigenze del richiedente e delle disponibilità della persona che li versa. In linea di principio, gli alimenti sono versati in natura, così da garantire quanto necessario alla piena sussistenza. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il giudice prevede, in pratica, che gli alimenti siano versati in denaro, come importo fisso o come percentuale del reddito mensile del debitore (articolo 530 del codice civile). La legge prevede che gli alimenti stabiliti in misura fissa siano adeguati all'inflazione con cadenza trimestrale.
Nel caso degli alimenti dovuti da un genitore, il loro importo può raggiungere al massimo un quarto del reddito netto mensile in presenza di un figlio, un terzo per due figli e metà per tre o più figli. In base alla legge, l'importo complessivo degli alimenti dovuti ai figli e degli alimenti dovuti a terzi non può superare la metà del reddito mensile del debitore (articolo 529 del codice civile).
In presenza di cambiamenti nei mezzi del debitore o nelle esigenze del creditore degli alimenti, il tribunale della famiglia può, nell'ambito di un nuovo giudizio, incrementare o ridurre le prestazioni alimentari o disporre, se del caso, che ne cessi il pagamento (articolo 531 del codice civile).
L'obbligazione alimentare è adempiuta in natura, così da garantire tutti i mezzi di sussistenza necessari e, se del caso, sostenendo i costi di istruzione, educazione, studio o formazione professionale (articolo 530 del codice civile). Se l'obbligazione alimentare non è adempiuta spontaneamente in natura, il tribunale della famiglia può disporre il pagamento dell'assegno alimentare in contanti. La prestazione alimentare può essere stabilita quale importo fisso o quale percentuale del reddito netto mensile del debitore.
Gli alimenti sono versati a scadenze regolari, alla data concordata dalle parti o, in mancanza di tale accordo, alla data stabilita dal giudice. Le parti possono concordare o il tribunale della famiglia può disporre, ove ne sussistano valide ragioni, che gli alimenti siano versati in anticipo come importo forfettario, a copertura delle esigenze di mantenimento dell'avente diritto per un periodo più lungo o per l'intero periodo in cui gli alimenti sono dovuti, a condizione che il debitore abbia i mezzi necessari per soddisfare tale obbligo (articolo 533 del codice civile).
Le prestazioni alimentari previste a favore del minore devono essere versate al suo legale rappresentante.
Posto che, nella maggior parte dei casi, le prestazioni alimentari sono fissate in contanti, il mezzo di esecuzione più frequente è il pignoramento dello stipendio (reddito mensile). Più raramente l'esecuzione avviene mediante vendita all'asta dei beni mobili o immobili del debitore.
Per quanto attiene al recupero dei crediti alimentari, l'articolo 728 del codice di procedura civile stabilisce che, a copertura degli importi dovuti a titolo di alimenti, può essere assoggettata a esecuzione soltanto, al massimo, la metà del reddito netto mensile regolare del debitore (per quanto riguarda gli importi dovuti relativamente a un assegno di mantenimento o per alimenti). In presenza di più procedure di recupero sullo stesso importo, la somma effettivamente recuperabile non può superare la metà del reddito netto mensile del debitore, a prescindere dalla natura del credito.
Se il creditore chiede contemporaneamente il pignoramento su diversi beni mobili o immobili il cui valore supera chiaramente il credito da saldare, il giudice dell'esecuzione può circoscrivere l'esecuzione a determinati beni (articolo 701 del codice di procedura civile).
L'esecuzione forzata si conclude, ad esempio, quando l'obbligo oggetto del provvedimento esecutivo è stato interamente adempiuto e sono state saldate le spese di esecuzione, se non è possibile procedere con l'esecuzione per mancanza di beni pignorabili o per impossibilità di venderli o con l'estinzione della procedura esecutiva (articolo 702 del codice di procedura civile).
Il diritto di agire in via esecutiva si estingue in tre anni. È possibile impugnare l'esecuzione dinanzi al giudice delle esecuzioni. Il giudice competente può sospendere l'azione esecutiva sino alla sentenza relativa all'impugnazione (articoli 712 e segg. del codice di procedura civile).
In caso di annullamento del provvedimento esecutivo o di estinzione della procedura esecutiva stessa, le parti interessate hanno diritto di ottenere l'annullamento degli effetti dell'esecuzione e il ripristino dello status quo antecedente (articolo 723 e segg. del codice di procedura civile).
Non applicabile.
Non applicabile.
In base al regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, alla convenzione dell'Aia del 2007 e alla convenzione di New York del 1956, il richiedente deve presentare la sua richiesta di alimenti per il tramite del ministero della Giustizia rumeno se il debitore risiede in uno Stato membro firmatario della convenzione dell'Aia del 2007 o della convenzione di New York del 1956.
Ministerul Justiției (ministero della Giustizia), str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucharest, Postcode 050741.
Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Direzione del diritto internazionale e della cooperazione giudiziaria)
Fax +40372041079 o +40372041084, e-mail ddit@just.ro
No. Il richiedente deve contattare l'autorità centrale di trasmissione nel suo paese, individuata a norma del regolamento (CE) n. 4/2009, della convenzione dell'Aia del 2007 o della convenzione di New York del 1956.
L'autorità centrale di trasmissione del paese del debitore deve poi contattare l'autorità centrale di ricevimento rumena:
La domanda è poi inoltrata al giudice competente.
Un debitore residente all'estero può rivolgere una richiesta diretta, di persona o tramite un avvocato, al giudice rumeno competente nel luogo di domicilio del convenuto o del debitore.
Un richiedente che si trova all'estero può rivolgere una richiesta diretta, di persona o tramite un avvocato, al giudice rumeno competente nel luogo di domicilio del convenuto o del debitore. Informazioni dettagliate sui contatti dei giudici rumeni competenti sono disponibili sul portale giudiziario https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx in ragione del luogo di domicilio del convenuto o debitore.
Sì. A norma dell'articolo 2612 del codice civile rumeno, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è stabilita sulla base del diritto dell'Unione, ossia in conformità del protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.
Non applicabile.
A norma della legge n. 36/2012 su determinate misure necessarie per l'applicazione di determinati regolamenti e decisioni del Consiglio dell'Unione europea e di strumenti di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni alimentari, il ministero della Giustizia, dopo aver ricevuto una richiesta di alimenti o di misure specifiche, la inoltra per la sua definizione all'autorità o all'ente competente in possesso dei dati personali, all'ordine degli avvocati locale competente, alla camera degli ufficiali giudiziari o, se del caso, al giudice competente.
Nel caso delle richieste trasmesse mediante l'autorità centrale e alle condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento, il gratuito patrocinio può essere concesso al creditore di alimenti che non ha ancora compiuto 18 anni o che sta continuando gli studi, ma non oltre i 21 anni, e ai creditori di alimenti che siano persone vulnerabili.
Il ministero della Giustizia trasmette le richieste ricevute dall'estero direttamente all'ordine degli avvocati locale competente. Il decano dell'ordine emette d'urgenza una decisione d'ufficio vincolante di nomina di un avvocato. L'avvocato nominato chiede l'ammissione al gratuito patrocinio anche per le spese di esecuzione dell'ufficiale giudiziario.
Dopo aver ottenuto un provvedimento esecutivo, l'avvocato nominato chiede quindi al giudice di concedere il gratuito patrocinio sotto forma di pagamento delle spese di esecuzione dell'ufficiale giudiziario. L'avvocato presenta all'ufficiale giudiziario locale competente per l'esecuzione la richiesta di esecuzione forzata, il titolo esecutivo e la decisione del decano dell'ordine degli avvocati.
La Romania ha adottato la legge n. 36/2012 su determinate misure necessarie per l'applicazione di determinati regolamenti e decisioni del Consiglio dell'Unione europea e di strumenti di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni alimentari.
Il ministero della Giustizia, designato quale autorità centrale di trasmissione per la Romania, inoltra le richieste di cui agli articoli 53 e 56 del regolamento. Dopo aver ricevuto dal creditore o dal debitore i documenti giustificativi necessari, il ministero della Giustizia compila la parte A della domanda e assiste il creditore o il debitore nella compilazione della parte B.
Il ministero della Giustizia è l'autorità centrale designata a ricevere le richieste di misure specifiche e alimenti. Ricevute le domande, esso le invia per la loro definizione all'autorità o all'ente competente in possesso dei dati personali, all'ordine degli avvocati locale competente, alla camera degli ufficiali giudiziari o, se del caso, al giudice competente.
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