- 1. Pubblicità e fissazione del prezzo di vendita dei beni pignorati
- 2. Terzi autorizzati alla vendita
- 3. Tipi di asta a cui si applicano parzialmente le norme in materia di esecuzione
- 4. Informazioni sui registri nazionali dei beni
- 5. Informazioni relative alle banche dati che possono essere utilizzate da parte del creditore per identificare i beni materiali o i crediti del debitore
- 6. Informazioni sulle aste giudiziarie online
1. Pubblicità e fissazione del prezzo di vendita dei beni pignorati
Le vendite all’asta vengono pubblicizzate mediante inserimento dell’annuncio
- sul portale web unico nazionale del Ministero della Giustizia
- su uno o più siti Internet privati.
I predetti mezzi di diffusione sono obbligatori.
Il giudice può stabilire di far eseguire la pubblicità anche su uno o più quotidiani.
Il prezzo è determinato dal giudice, che però si fa sempre assistere da un esperto del settore immobiliare.
2. Terzi autorizzati alla vendita
Il giudice generalmente delega le operazioni di vendita a professionisti e cioè: avvocati, commercialisti e notai.
E’ istituito un elenco dei professionisti presso ogni Tribunale.
3. Tipi di asta a cui si applicano parzialmente le norme in materia di esecuzione
Nel caso delle vendite nelle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo) il giudice può decidere se procedere alla vendita applicando le norme del codice di procedura civile o meno.
Nel primo caso, si applicano tutte le disposizioni previste dal codice di procedura civile.
4. Informazioni sui registri nazionali dei beni
Beni immobili: esiste il Registro Immobiliare, che contiene tutti i dati relativi non solo agli acquisti e alle vendite, ma anche alla costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali di godimento (usufrutto, ecc.) o di diritti reali di garanzia (ipoteca).
Beni mobili: esiste il Pubblico Registro Automobilistico, che contiene tutti i dati relativi a veicoli e beni mobili registrati.
Registro di marchi e brevetti: si tratta di beni immateriali; il registro è tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Registro delle navi e aeromobili: è previsto dal codice della navigazione.
Registro delle imprese: partecipazioni in società per azioni o società a responsabilità limitata o quote in società di persone.
5. Informazioni relative alle banche dati che possono essere utilizzate da parte del creditore per identificare i beni materiali o i crediti del debitore
Le banche dati che un creditore possono essere utilizzate per acquisire informazioni su beni e crediti del debitore, da sottoporre a pignoramento, sono le seguenti:
a) archivio dei rapporti finanziari, da cui possono essere ricavate informazioni relative a:
- conto corrente
- conto deposito titoli e/o obbligazioni
- conto deposito a risparmio libero/vincolato
- rapporto con società fiduciarie
- tutti gli strumenti di gestione collettiva del risparmio e cioè: quote di fondi di investimento e SICAV (società di investimento a capitale variabile, che ha per oggetto l’investimento collettivo di patrimonio mediante l’offerta al pubblico di proprie azioni) e che si differenzia dal fondo comune perché l’investitore diventa socio della SICAV
- gestione patrimoniale individualizzata a favore del singolo risparmiatore
- certificati di deposito e buoni infruttiferi
- portafoglio (cioè, i rapporti di sconto, salvo buon fine, conto anticipo ricevute)
- cassette di sicurezza
- contratti di deposito
- contratti derivati (ad esempio: swap, option, futures, contratti a termine)
- carte di credito/debito, con l’indicazione del plafond di spesa
- garanzie reali e personali, attive e passive, cioè sia quelle prestate dal soggetto ai suoi clienti, che quelle ricevute dai clienti
- crediti: ogni tipo di credito che il soggetto ha con la banca o con l’intermediario: fidi in bianco, fidi garantiti, a scadenza, a revoca, compresi quelli contestati dalla banca
- finanziamenti: mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, crediti al consumo, prestiti personali, prestiti obbligazioni e finanziamenti soci
- fondi pensione
- partecipazioni societarie
b) anagrafe tributaria, da cui possono essere ricavate informazioni relative a:
- elenco clienti e fornitori
- atti contrattuali sottoposti a imposta di registro
c) banca dati denominata NOIPA da cui possono essere ricavate informazioni relative a:
- credito per stipendio
- cessioni di quinto
d) banca dati delle pensioni di guerra, da cui possono ricavarsi informazioni relative a pensioni percepite non solo da chi ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche dai militari che hanno partecipato a missioni internazionali
e) Banca dati UNILAV, da cui possono ricavarsi informazioni relative alle retribuzioni percepite da datori di lavoro.
Si segnala che nel 2014 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale uno strumento che permette al creditore, purchè già munito di titolo esecutivo e di precetto, di ricercare in modo più ampio le cose da pignorare con modalità telematiche: si tratta della “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” di cui all’art. 492 bis c.p.c. (successivamente modificato dal d.lgs.n.149/2022), che permette al creditore di rivolgersi direttamente all’ufficiale giudiziario per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore. Sarà poi l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati per le opportune ricerche. E’ prevista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale per il creditore munito di titolo esecutivo e di precetto non ancora notificato in caso di pericolo nel ritardo. Gli articoli dal 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile indicano le modalità di partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare e le modalità di accesso alle banche dati.
6. Informazioni sulle aste giudiziarie online
L’asta si fa on line sia per i beni mobili che per gli immobili.
Non vi è un’unica piattaforma governativa, ma più piattaforme predisposte da vari operatori nazionali
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