- 1. Vendita di attività confiscate: pubblicità e determinazione dei prezzi
- 2. Terzi che possono condurre l'operazione di vendita
- 3. Tipi di asta per i quali le norme potrebbero non essere pienamente applicabili
- 4. Informazioni sui registri patrimoniali nazionali
- 5. Informazioni sulle banche dati che consentono ai creditori di individuare le attività o i crediti dei debitori
- 6. Informazioni sulle vendite giudiziarie online
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1. Vendita di attività confiscate: pubblicità e determinazione dei prezzi
Il diritto nazionale prevede varie procedure, applicabili nel quadro delle azioni esecutive, che dipendono dall'oggetto della misura esecutiva.
Vendita di beni mobili
Per procedere al pignoramento di beni mobili le attività devono essere elencate in un inventario compilato dall'ufficiale giudiziario. Il pignoramento può essere applicato anche a beni mobili del debitore, ma previo ricevimento di un inventario o di una notificazione o comunicazione relativa al pignoramento nella quale siano specificate le attività oggetto della misura esecutiva. L'ufficiale giudiziario inserisce nell'inventario un'attività specificata dal creditore solo se tale attività è in possesso del debitore e salvo che, secondo le circostanze, non sia evidente che l'attività appartiene a un'altra persona.
La vendita di un'attività pignorata è eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario che ha compilato l'inventario. La vendita di beni mobili, di serie o di gruppi di attività è effettuata presso i depositi o mediante mercati finanziari, con asta pubblica a offerta orale o conformemente alle norme che disciplinano la vendita giudiziale di beni immobili.
Il debitore può accettare che l'attività sia venduta presso il deposito dell'ufficiale giudiziario privato, a un prezzo fissato da quest'ultimo, oppure può accettare che il bene sia venduto presso un deposito designato dall'ufficiale giudiziario privato dando il consenso scritto al trasferimento dell'attività in tale deposito.
Se l'attività può essere venduta sui mercati finanziari, il creditore, o il debitore, può designare il mercato sul quale desidera effettuare la vendita presentando un espresso consenso scritto alla vendita. Il gestore del deposito o, a seconda dei casi, l'operatore del mercato finanziario, per l'operazione riceve una commissione pari al 15 % del prezzo di vendita, che è detratta al momento del ricevimento dell'importo.
I beni di valore superiore a 5 000 BGN, gli autoveicoli, le imbarcazioni e gli aerei sono venduti dall'ufficiale giudiziario secondo la procedura di vendita giudiziale di beni immobili.
L'ufficiale giudiziario annuncia la vendita dell'attività pubblicando un avviso negli spazi appositi nei locali del Tribunale distrettuale (Rayonen sad), nel proprio ufficio e nei locali del comune o del municipio. Il verbale che attesta l'affissione dell'avviso è registrato presso il Tribunale distrettuale. Quando il trasferimento di un'attività al deposito è problematico per la vendita, l'ufficiale giudiziario pubblica anche un avviso in un luogo ben visibile nei locali del deposito e provvede affinché coloro che desiderano prendere conoscenza diretta dell'attività possano farlo accedendo al luogo in cui si trova.
L'ufficiale giudiziario fissa il prezzo al quale l'attività deve essere venduta presso il deposito. La base d'asta di un'asta pubblica con offerta orale o una vendita giudiziale è pari all'85 % del valore dell'attività. Su richiesta della parte, per determinare il valore dell'attività, è nominato un perito, il quale è invece nominato d'ufficio quando per determinare il valore dell'attività sono necessarie conoscenze specifiche nei settori della scienza, dell'arte, dell'artigianato ecc. Un parere sul valore di un'attività può essere espresso oralmente. I pareri orali sono inoltre riportati nel verbale.
Nel caso di attività di valore superiore a 5 000 BGN, di autoveicoli, di imbarcazioni e di aeromobili, l'ufficiale giudiziario è tenuto a nominare un perito che ne determini il valore. Il prezzo di vendita dei beni mobili non può essere inferiore, se del caso, al loro valore assicurativo. Questa regola non si applica alle successive vendite dello stesso bene.
Nel primo avviso di vendita, ciascuna parte può contestare il prezzo del bene al momento della sua determinazione da parte dell'ufficiale giudiziario e chiedere la nomina di un perito ai fini di una nuova valutazione. L'ufficiale giudiziario fissa un termine per il pagamento delle spese. Se la parte ha pagato i relativi costi entro il termine specificato, l'ufficiale giudiziario è tenuto a nominare uno o più esperti ai fini di una nuova valutazione peritale del bene. Il nuovo valore così determinato non può essere contestato.
Un bene che non sia venduto entro 3 mesi dalla data del suo trasferimento al deposito o dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita è venduto a un'asta pubblica con offerta orale ad un prezzo pari al 50 % di quello inizialmente fissato. L'asta pubblica si svolge all'ora fissata dall'ufficiale giudiziario di fronte all'edificio in cui le attività elencate nell'inventario sono custoditi o altrove, come concordato tra le parti. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, la vendita è eseguita in un luogo stabilito dall'ufficiale giudiziario non prima di 1 settimana e non oltre 3 settimane dalla data dell'inventario. Se il creditore non paga le spese della vendita entro 1 settimana dall'inventario, la vendita non è effettuata e le attività elencate nell'inventario sono liberate. Il giorno della vendita, l'ufficiale giudiziario redige un verbale in cui indica il giorno e le modalità di comunicazione delle informazioni e di notificazione delle parti. L'asta inizia all'ora prefissata e termina dopo che l'ultima attività elencata nell'inventario è stata messa in vendita. Per partecipare all'asta non è richiesto il versamento di una cauzione.
Vendita giudiziale di beni immobili
Se l'oggetto dell'esecuzione forzata è un bene immobile, l'ufficiale giudiziario invia un invito ad eseguire un versamento facoltativo, specificando di quali beni si tratti, contestualmente invia una lettera all'Ufficio del registro chiedendo di iscrivere il pignoramento del bene immobile.
L'ufficiale giudiziario esegue l'inventario del bene immobile specificato dal creditore dopo aver verificato che alla data del pignoramento il bene immobile fosse di proprietà del debitore. La proprietà è verificata effettuando un controllo presso il registro tributario o presso la conservatoria immobiliare o con altri mezzi, anche intervistando i vicini. In mancanza di prove attendibili in merito alla proprietà, si tiene conto del possesso del bene immobile alla data del pignoramento.
L'inventario indica inoltre il giorno di presentazione della valutazione dell'immobile qualora tale valutazione avvenga dopo l'inventario. In questo caso, si considera che le parti siano state informate in merito alla presentazione della valutazione, indipendentemente dal fatto che fossero presenti o meno all'inventario. Su richiesta del creditore, l'inventario indica inoltre il luogo e l'ora della vendita del bene immobile. In questo caso, si considera che il debitore sia stato informato in merito alla vendita, indipendentemente dal fatto che fosse presente o meno all'inventario.
Per determinare il valore del bene immobile, l'ufficiale giudiziario nomina un perito che deve essere iscritto al Ruolo dei periti ed esperti indipendenti previsto dalla legge sui periti ed esperti indipendenti (Zakon za nezavisimite otseniteli) o nell'elenco dei professionisti abilitati come periti ed esperti a norma della legge giudiziaria (Zakon za sadebnata vlast). Il parere del perito è comunicato alle parti, che possono contestarlo entro 7 giorni. In caso di contestazione della perizia, la parte designa un perito che soddisfi i requisiti di cui sopra e fornisca una seconda relazione di valutazione. La parte sostiene le relative spese. Se non vi è contestazione della perizia iniziale non si effettuata una seconda valutazione. Nel caso di due o più valutazioni, il valore del bene immobile è determinato come media aritmetica dei valori indicati in tutte le perizie. La base d'asta è pari all'80 % del valore del bene immobile e la base d'asta della prima vendita giudiziale non può essere inferiore al valore indicato nella valutazione fiscale, se disponibile.
L'ufficiale giudiziario è tenuto a redigere un avviso di vendita entro 1 settimana dalla data dell'inventario, comprendente una descrizione del bene immobile, il nome del proprietario, l'indicazione relativa a eventuali ipoteche e diritti reali limitati, i crediti registrati, i pignoramenti e i contratti di locazione in essere al momento del pignoramento, nonché la base d'asta, il luogo e la data in cui avrà luogo la vendita. L'avviso è affisso in appositi spazi nei locali dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario privato, del Tribunale distrettuale, del comune o del municipio del luogo in cui è situato il bene immobile e nel bene immobile stesso. L'avviso è inoltre pubblicato sul sito internet del Tribunale regionale(okrazhen sad) del luogo di esecuzione forzata almeno 1 giorno prima dell'inizio della specificata nell'avviso. L'ufficiale giudiziario redige un verbale indicante la data di pubblicazione dell'avviso. Il verbale è registrato presso il Tribunale distrettuale. L'ufficiale giudiziario fissa gli orari di visita del bene immobile da parte dei potenziali acquirenti.
La vendita avviene nei locali del Tribunale distrettuale, dura 1 mese e termina il giorno indicato nell'avviso. Gli atti relativi alla vendita sono conservati presso la cancelleria del Tribunale distrettuale e sono messi a disposizione di tutte le parti interessate al bene immobile. Per partecipare all'asta occorre versare una cauzione sul conto bancario dell'ufficiale giudiziario pari al 10 % della base d'asta. Il creditore, il cui credito superi l'importo della cauzione, non deve versarla. Se l'asta va deserta, oppure se l'offerente non paga e l'immobile non è gli è aggiudicato, entro 1 settimana dalla data della notificazione, il creditore ha il diritto di chiedere che sia programmata una nuova vendita.
Questa seconda vendita è effettuata secondo le regole della prima. La prima data utile cade almeno 1 mese dopo la fine della prima vendita e la base d'asta è pari al 90 % della base d'asta della prima vendita. Se il bene immobile resta di nuovo invenduto e, entro 1 settimana dall'avviso di vendita, nessuno richiede che sia stabilita una nuova base d'asta, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, il bene immobile è liberato dall'esecuzione forzata e il pignoramento è revocato.
2. Terzi che possono condurre l'operazione di vendita
Nell'ambito del procedimento esecutivo, i beni confiscati e pignorati sono venduti dagli ufficiali giudiziari secondo le modalità descritte ai punti 1 e 6. L'unica eccezione alla regola è la vendita di beni mobili presso un deposito o sui mercati finanziari.
Il debitore può accettare che l'attività sia venduta presso il deposito dell'ufficiale giudiziario privato, a un prezzo fissato da quest'ultimo, oppure può accettare che il bene sia venduto presso un deposito designato dall'ufficiale giudiziario privato dando il consenso scritto al trasferimento dell'attività in tale deposito.
Se l'attività può essere venduta sui mercati finanziari, il creditore, o il debitore, può designare il mercato sul quale desidera effettuare la vendita presentando un espresso consenso scritto alla vendita.
Il trasferimento dell'attività è certificato da un verbale sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e dal gestore del deposito o dall'operatore del mercato finanziario. Il gestore del deposito o, a seconda dei casi, l'operatore del mercato finanziario, per l'operazione riceve una commissione pari al 15 % del prezzo di vendita, che è detratta al momento del ricevimento dell'importo.
Tutti gli importi versati nel corso del procedimento esecutivo dal debitore, da un terzo pignorato, dagli offerenti e dagli acquirenti al momento della vendita, dai gestori dei depositi o dagli operatori dei mercati finanziari che hanno effettuato la vendita di attività mobili, sono accreditati sul conto dell'ufficiale giudiziario.
3. Tipi di asta per i quali le norme potrebbero non essere pienamente applicabili
Il diritto bulgaro in materia di procedimenti esecutivi e fallimentari non prevede alcun tipo di asta giudiziaria a cui le norme non si applichino pienamente. Tuttavia è possibile che si presentino alcune differenze nelle condizioni di svolgimento di aste giudiziarie previste da atti legislativi specifici.
4. Informazioni sui registri patrimoniali nazionali
In Bulgaria sono tenuti i registri patrimoniali seguenti.
Registro immobiliare
Il registro, tenuto dall'Ufficio del registro (Agentsiya po vpisvaniyata), è una banca dati degli immobili esistenti in Bulgaria e comprende le proprietà suddivise in lotti. Si tratta di un registro dei titoli di proprietà e di altri atti mediante i quali sono riconosciuti, trasferiti, modificati o estinti i diritti di proprietà o altri diritti reali immobiliari. I pignoramenti e le ipoteche su beni immobili sono iscritti nel registro immobiliare. Il registro contiene i dati più recenti relativi alle circostanze di cui sopra e consente di risalire cronologicamente alle variazioni di tali circostanze e degli atti registrati. Il registro immobiliare può essere consultato per verificare la titolarità della proprietà e di beni immobili, i diritti reali e altre restrizioni stabilite in relazione ai beni immobili. In Bulgaria, il registro può essere consultato presso l'Ufficio del registro o online dopo la registrazione dell'utente e il versamento di un importo stabilito nell'apposito listino prezzi.
Registro automobilistico nazionale
Il registro è gestito dal ministero degli Affari interni (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Contiene dati relativi all'immatricolazione degli autoveicoli, ai cambiamenti di proprietà degli autoveicoli immatricolati (compresi i dati sui contratti conclusi)e i dati sui pignoramenti o altre restrizioni imposte.
L'accesso ufficiale alle informazioni contenute nel registro è consentito ai notai e agli ufficiali giudiziari privati e statali.
I certificati di immatricolazione o di cancellazione dei veicoli sono rilasciati ai proprietari di veicoli dietro pagamento di una tassa riscossa dal ministero dell'Interno conformemente alla legge sui diritti di Stato (Zakon za darzhavnite taksi).
Non viene applicata alcuna tassa quando le informazioni sui veicoli immatricolati sono fornite al ministero dell'Interno, alle autorità giudiziarie, agli organismi responsabili della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico e agli organi dell'Agenzia nazionale delle entrate (Natsionalna agentsiya za prihodite) su richiesta d'ufficio.
Le informazioni sugli autoveicoli immatricolati sono fornite a terzi previo ordine delle autorità giudiziarie e pagamento di un importo riscosso dal ministero degli Affari interni conformemente alla legge tributaria.
Registro aeronautico della Repubblica di Bulgaria
Il registro è gestito dalla direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile (Glavna Direktsiya "Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya") del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).
Tutte le circostanze relative alla costituzione del titolo di proprietà di un aeromobile civile e tutte le modifiche relative al trasferimento del titolo di proprietà, alla costituzione e al trasferimento di diritti di proprietà o di garanzia e alla costituzione di ipoteche sono iscritte nel registro aeronautico della Repubblica di Bulgaria.
Le operazioni di compravendita sono opponibili a terzi dopo l'iscrizione nel registro. Le iscrizioni nel registro costituiscono un atto di pubblicità nei confronti di terzi che agiscono in buona fede.
Il registro aeronautico è accessibile al pubblico dal sito web della direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile, ad eccezione dei dati relativi al proprietario, al possessore o al detentore dell'aeromobile immatricolato. La direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile rilascia certificati di immatricolazione ai proprietari, ai detentori o possessori di aeromobili civili o ai loro rappresentanti previo pagamento di un importo stabilito dal Consiglio dei ministri (Ministerski savet). I documenti che certificano l'identità dei proprietari, dei possessori o dei detentori di aeromobili civili sono rilasciati solo alle autorità pubbliche o giudiziarie, agli ufficiali giudiziari pubblici che esercitano i poteri loro conferiti dalla legge o ai proprietari di aeromobili civili o ai loro agenti.
Registro delle imbarcazioni della Repubblica di Bulgaria
I registri delle diverse categorie di imbarcazioni soggette a registrazione costituiscono un unico registro delle imbarcazioni battenti bandiera bulgara. Sono gestiti dalle unità regionali dell'Agenzia esecutiva per l'amministrazione marittima (Izpalnitelna agentsiya "Morska administratsiya") che dipendono dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. I registri riguardano:
- imbarcazioni fluviali di piccole dimensioni fino a 20 metri di lunghezza e imbarcazioni marittime di stazza fino a 40 tonnellate lorde;
- imbarcazioni fluviali di grandi dimensioni di lunghezza superiore a 20 metri e imbarcazioni marittime di stazza superiore a 40 tonnellate lorde;
- navi noleggiate a scafo nudo;
- imbarcazioni in costruzione di lunghezza superiore a 12 metri.
Il registro delle imbarcazioni della Repubblica di Bulgaria consente l'esercizio del potere giurisdizionale e di controllare l'identificazione, la proprietà, i gravami ipotecari e finanziari, le restrizioni al diritto di disporre del bene e le responsabilità degli armatori e dei noleggiatori a scafo nudo di navi battenti bandiera bulgara.
I registri sono tenuti in formato cartaceo ed elettronico.
Sebbene i registri siano in linea di principio pubblici, l'accesso alle informazioni in essi contenute è di fatto limitato e regolamentato. L'accesso pubblico ai registri è stato limitato per garantire un'adeguata protezione della proprietà. Le parti interessate possono richiedere estratti del registro previo versamento di un importo. Le direzioni competenti rilasciano tali estratti a persone aventi un interesse legittimo a ottenere informazioni sulle imbarcazioni. Possono essere fornite anche informazioni statistiche generali sul numero e sul tipo di imbarcazioni.
L'accesso alla banca dati è stato concesso alla Commissione per la lotta alla corruzione e per la confisca dei beni acquistati illecitamente (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), all'Agenzia nazionale delle entrate, all'Agenzia per la sicurezza nazionale (Darzhavna agentsiya "Natsionalna sigurnost") e alla polizia di frontiera (Granichna politsiya) in virtù di accordi bilaterali conclusi tra le istituzioni interessate e l'Agenzia esecutiva per l'amministrazione marittima. È stata prevista la possibilità di concedere l'accesso ad altre istituzioni, ai giudici e agli ufficiali giudiziari pubblici. L'accesso è ammesso con una password unica e avviene tramite un indirizzo IP esterno e un firewall. Per motivi di sicurezza esiste una funzionalità per tracciare ciascun accesso al sistema. Gli utenti esterni possono effettuare ricerche nella banca dati utilizzando il numero di identificazione unico dell'armatore (se l'armatore è un cittadino bulgaro) o un numero unico per stranieri (se il proprietario è un cittadino straniero) e ottenere dati occultati. In pratica, i dati in questione, ossia quelli relativi alla titolarità di un'imbarcazione di una persona fisica, il tipo di nave e il numero di registrazione al porto, sono dati rilevanti per le funzioni delle istituzioni alle quali è stato concesso l'accesso al registro.
Le circostanze soggette all'iscrizione nel registro producono effetti nei confronti di terzi solo dopo l'iscrizione.
5. Informazioni sulle banche dati che consentono ai creditori di individuare le attività o i crediti dei debitori
La maggior parte delle informazioni contenute nei registri nazionali di cui sopra è interamente o parzialmente pubblica. In alcuni casi, per eseguire determinate ricerche può essere richiesto il versamento di un importo.
Le autorità amministrative e giudiziarie, i giudici e gli ufficiali giudiziari pubblici hanno pieno accesso ai dati inseriti nei vari registri.
6. Informazioni sulle vendite giudiziarie online
I beni mobili e immobili, i titoli in forma cartacea, le parti distinte delle imprese e i diritti di proprietà industriale soggetti a esecuzione forzata possono essere venduti secondo le regole dell'asta giudiziaria elettronica. Su richiesta scritta di una parte del procedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario conduce un'asta giudiziaria elettronica.
L'asta giudiziaria elettronica si svolge tramite l'apposita piattaforma online del ministero della Giustizia (Ministerstvo na pravosadieto).
Per partecipare all'asta, ciascun offerente versa una cauzione pari al 10 % dell'offerta iniziale. L'iscrizione degli offerenti avviene in ambiente elettronico con firma elettronica o presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario. L'iscrizione degli offerenti all'asta elettronica dura 1 mese e termina alle ore 17:00 del giorno indicato nell'avviso.
L'asta giudiziaria elettronica è aperta alle offerte per 7 giorni. L'asta termina alle ore 17:00 dell'ultimo giorno di tale periodo, se negli ultimi 10 minuti dell'asta non giungono nuove offerte . Se negli ultimi 10 minuti dell'asta giunge una nuova offerta, l'asta è automaticamente prorogata di altri 10 minuti, ma per non più di 48 ore. L'asta termina quando negli ultimi 10 minuti non giunge alcuna offerta.
Le offerte sono effettuate per incrementi unici. L'ultima offerta presentata da un offerente è pubblicata sulla piattaforma online per le aste giudiziarie elettroniche.
Una volta conclusa l'asta giudiziaria elettronica, la piattaforma invia automaticamente un messaggio a tutti gli offerenti autorizzati in merito all'ultima offerta presentata in relazione al bene immobile.
Il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'asta, l'ufficiale giudiziario procede alle verifiche e redige un verbale che illustra in dettaglio tutte le domande di partecipazione ricevute, compresi gli offerenti autorizzati e non autorizzati e i relativi motivi, le offerte ricevute e una descrizione degli eventuali problemi tecnici incontrati durante la fase di offerta; infine effettua la vendita al maggior offerente. L'asta elettronica si considera conclusa quando l'ufficiale giudiziario firma il verbale. Il verbale è pubblicato immediatamente sulla piattaforma unica online per garantire che tutti gli offerenti possano consultarlo.
Il ministero della Giustizia istituisce e gestisce la piattaforma unica online per le aste giudiziarie elettroniche, che comprende un registro delle aste giudiziarie e un sistema per il loro svolgimento. Il ministero emana un regolamento relativo all'organizzazione, alle regole e al funzionamento di tale piattaforma.
La piattaforma online per le aste giudiziarie elettroniche e il punto di accesso unico per i pignoramenti funzionano sulla base di un sistema di informazione comune. In tal modo si garantisce il flusso automatizzato di dati dal punto di ingresso unico per i pignoramenti al modulo della vendita e viceversa.
Il sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti è una banca dati centralizzata di tutti i pignoramenti imposti su beni mobili soggetti a registrazione per legge.
Il ministero della Giustizia, il ministero degli Affari interni, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni e il ministero dell'Agricoltura (Ministerstvo na zemedelieto) si scambiano elettronicamente i dati relativi ai beni mobili soggetti a registrazione nei registri gestiti da ciascuna istituzione, utilizzando il sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti.
Tale punto di accesso unico garantirà che i dati sui beni mobili soggetti all'obbligo di registrazione, sui quali sono stati imposti pignoramenti nell'ambito di procedimenti esecutivi, siano conservati in un'unica banca dati centrale. L'accesso al sistema è a disposizione di tutti i soggetti e gli organismi competenti in Bulgaria e all'estero.
Sulla base dei dati contenuti nel sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti, il ministero della Giustizia invia le notificazioni e comunicazioni relative ai pignoramenti imposti, tramite un servizio amministrativo elettronico. Il sistema consente inoltre di effettuare indagini sui pignoramenti imposti a qualsiasi persona, subordinatamente alle prescrizioni della legge sull'amministrazione elettronica (Zakon za elektronnoto upravlenie). I servizi sono richiesti tramite il portale elettronico del ministero della Giustizia,
il quale riscuote per i suoi servizi importi stabiliti in un tariffario adottato dal Consiglio dei ministri.
Gli organismi centrali e locali, le amministrazioni locali e i funzionari che svolgono funzioni pubbliche accedono al sistema informatico gratuitamente.
Nota:
Il sistema di informazione, compreso quello che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti nella Repubblica di Bulgaria e la piattaforma online per le aste giudiziarie elettroniche, è operativo dal 20 luglio 2023.
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