Aste giudiziarie

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1. Pubblicità e determinazione del prezzo nella vendita dei beni sequestrati

Il sequestro viene eseguito mediante la rimozione della cosa (articolo 954 del codice di procedura civile), la confisca del bene immobile, la proprietà del debitore, o mediante la soppressione del diritto reale del debitore suddetto bene immobile (articolo 992 del codice di procedura civile) da parte dell'ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale in presenza di un testimone maggiorenne. Il bene sequestrato è sottoposto a stima da parte dell'ufficiale giudiziario o da parte dell'esperto designato a tal fine dall'ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda i beni immobili, il loro valore di mercato deve essere determinato da un perito indipendente.

La relazione di sequestro deve contenere:

  1. la descrizione esatta della cosa sequestrata, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sull'identità della cosa,
  2. la menzione della stima del bene sequestrato effettuata dall'ufficiale giudiziario o dal perito,
  3. l'importo del prezzo di base d'asta che, per i beni immobili, deve corrispondere al valore di mercato del bene sequestrato,
  4. la menzione del titolo esecutivo sulla base del quale l'esecuzione è effettuata, del mandato notificato al debitore e dell'importo per il quale il sequestro è effettuato,
  5. la menzione della data della vendita all'asta, fissata per legge sette mesi successivamente alla data di esecuzione del sequestro e, in ogni caso entro il termine inferiore a otto mesi dalla data del sequestro, l'indicazione del luogo di vendita e del nome di colui che procede alla vendita.

Un estratto della redazione di sequestro, contenente nome e cognome di colui che chiede l'esecuzione e di colui nei cui confronti l'esecuzione è effettuata, una breve descrizione dei beni sequestrati, l'importo a base d'asta, nome e cognome e indirizzo esatto di colui che procede alla vendita, nonché il luogo data e ora di quest'ultima che devono essere pubblicati entro 15 giorni a decorrere dal sequestro sul sito Internet del fondo assicurazioni per le libere professioni, sezione "assicurazione dei magistrati" nel bollettino di pubblicazioni giudiziarie, rubrica "vendita a pubblico incanto".

La vendita non può aver luogo se le suddette formalità non sono state rispettate, a pena di invalidità dell'aggiudicazione stessa.

2. Terzi autorizzati alla vendita

I beni sequestrati sono venduti durante l'asta pubblica su una piattaforma online alla presenza di un notaio della regione in cui ha avuto luogo il sequestro, nominato espressamente per l'asta (articolo 959 del codice di procedura civile). Anche i beni immobili sequestrati sono messi all'asta su una piattaforma online in presenza di un notaio della regione dove il bene è ubicato, designato espressamente per l'asta (articolo 998 del codice di procedura civile).

L'asta prevede la presentazione di offerte elettroniche, previo pagamento da parte dei candidati offerenti di una garanzia e previa certificazione degli stessi nei sistemi elettronici conformemente all'articolo 959 del codice di procedura civile. La vendita si svolge presso il giudice di pace della regione in cui il sequestro del bene ha avuto luogo in giorni lavorativi, ossia il mercoledì, il giovedì e il venerdì.

3. Tipi di asta a cui si applicano parzialmente le norme in materia di esecuzione

Sequestro di beni particolari (articoli da 1022 a 1033 del codice di procedura civile)

Il sequestro può avere ad oggetto diritti patrimoniali della persona nei confronti dei quali è esperita l'azione esecutiva, e che non possono essere oggetto di un sequestro conformemente alla procedura prevista all'articolo 953, paragrafi 1 e 2, all'articolo 982 e 992 del codice di procedura civile, e più particolarmente può avere ad oggetto diritti di proprietà intellettuale, brevetti, diritti di sfruttamento di pellicole cinematografiche, o azioni che dipendono dalla controparte, a condizione che le disposizioni di diritto materiale autorizzino trasferimento di questi diritti (articolo 1022 del codice di procedura civile).

Qualora venga ordinata la vendita pubblica del diritto pignorato, il giudice di pace nomina l'agente incaricato della vendita (articolo 1026 del codice di procedura civile) e si applicano le disposizioni vigenti relative alla vendita dei beni mobili.

4. Informazioni relative ai registri nazionali dei beni patrimoniali

Non esistono registri nazionali dei beni patrimoniali.

5. Informazioni relative alle banche dati che possono essere utilizzate da parte del creditore per identificare i beni materiali o i crediti del debitore

Non esistono banche dati che possono essere utilizzate da parte del creditore per identificare i beni materiali o i crediti del debitore. Esiste soltanto un sistema centrale gestito dall'autorità indipendente per le entrate pubbliche al quale hanno accesso specifiche autorità (procura della Repubblica, amministrazione delle imposte, autorità antiriciclaggio ecc.) e che mostra i conti bancari detenuti presso le banche greche.

6. Informazioni relative alle aste giudiziarie in linea

Dall'inizio del 2018 tutte le aste si svolgono per via elettronica sulla piattaforma online eauction.gr.

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024

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