A judicial auction is a proceeding through which a public auction of the debtor's assets is arranged with the purpose of raising the sum of money needed to satisfy a creditor’s claim. The auction may be arranged by a judge, or his or her delegate, or a competent authority, or other public or private entities (authorized according to the legislation of individual countries.
A judicial auction is normally preceded by a seizure, this is the act through which the creditor or the competent authority identifies and secures the assets suitable to satisfy the claim. Immovable and movable property can be seized, as well as credits which the debtor holds vis-à-vis a third party. In the case of credits, however, the enforcement proceedings do not terminate with the sale but with the allocation of the debtor’s credit to his or her creditor.
There are different types of judicial auctions in the EU countries, whose national law provide for the relevant legal framework. In some EU countries a judicial auction can be held on line, thus avoiding participants appearing personally before the judge or in the Court or in other public or private entities.
A judicial auction – which is usually directed by a judge, who can assign the sales operation to a third party (an independent professional or a company specifically authorised to perform this task) but can also be entirely managed by other subjects (e.g. bailiff, or other enforcement authority) – is normally preceded by appropriate advertisements.
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Il diritto nazionale prevede varie procedure, applicabili nel quadro delle azioni esecutive, che dipendono dall'oggetto della misura esecutiva.
Vendita di beni mobili
Per procedere al pignoramento di beni mobili le attività devono essere elencate in un inventario compilato dall'ufficiale giudiziario. Il pignoramento può essere applicato anche a beni mobili del debitore, ma previo ricevimento di un inventario o di una notificazione o comunicazione relativa al pignoramento nella quale siano specificate le attività oggetto della misura esecutiva. L'ufficiale giudiziario inserisce nell'inventario un'attività specificata dal creditore solo se tale attività è in possesso del debitore e salvo che, secondo le circostanze, non sia evidente che l'attività appartiene a un'altra persona.
La vendita di un'attività pignorata è eseguita a cura dell'ufficiale giudiziario che ha compilato l'inventario. La vendita di beni mobili, di serie o di gruppi di attività è effettuata presso i depositi o mediante mercati finanziari, con asta pubblica a offerta orale o conformemente alle norme che disciplinano la vendita giudiziale di beni immobili.
Il debitore può accettare che l'attività sia venduta presso il deposito dell'ufficiale giudiziario privato, a un prezzo fissato da quest'ultimo, oppure può accettare che il bene sia venduto presso un deposito designato dall'ufficiale giudiziario privato dando il consenso scritto al trasferimento dell'attività in tale deposito.
Se l'attività può essere venduta sui mercati finanziari, il creditore, o il debitore, può designare il mercato sul quale desidera effettuare la vendita presentando un espresso consenso scritto alla vendita. Il gestore del deposito o, a seconda dei casi, l'operatore del mercato finanziario, per l'operazione riceve una commissione pari al 15 % del prezzo di vendita, che è detratta al momento del ricevimento dell'importo.
I beni di valore superiore a 5 000 BGN, gli autoveicoli, le imbarcazioni e gli aerei sono venduti dall'ufficiale giudiziario secondo la procedura di vendita giudiziale di beni immobili.
L'ufficiale giudiziario annuncia la vendita dell'attività pubblicando un avviso negli spazi appositi nei locali del Tribunale distrettuale (Rayonen sad), nel proprio ufficio e nei locali del comune o del municipio. Il verbale che attesta l'affissione dell'avviso è registrato presso il Tribunale distrettuale. Quando il trasferimento di un'attività al deposito è problematico per la vendita, l'ufficiale giudiziario pubblica anche un avviso in un luogo ben visibile nei locali del deposito e provvede affinché coloro che desiderano prendere conoscenza diretta dell'attività possano farlo accedendo al luogo in cui si trova.
L'ufficiale giudiziario fissa il prezzo al quale l'attività deve essere venduta presso il deposito. La base d'asta di un'asta pubblica con offerta orale o una vendita giudiziale è pari all'85 % del valore dell'attività. Su richiesta della parte, per determinare il valore dell'attività, è nominato un perito, il quale è invece nominato d'ufficio quando per determinare il valore dell'attività sono necessarie conoscenze specifiche nei settori della scienza, dell'arte, dell'artigianato ecc. Un parere sul valore di un'attività può essere espresso oralmente. I pareri orali sono inoltre riportati nel verbale.
Nel caso di attività di valore superiore a 5 000 BGN, di autoveicoli, di imbarcazioni e di aeromobili, l'ufficiale giudiziario è tenuto a nominare un perito che ne determini il valore. Il prezzo di vendita dei beni mobili non può essere inferiore al loro valore assicurativo, se del caso. Questa regola non si applica alle vendite successive della stessa attività.
Nel primo avviso di vendita, ciascuna parte può contestare il prezzo dell'attività stabilito dall'ufficiale giudiziario e richiedere la nomina di un perito affinché sia eseguita una nuova valutazione. L'ufficiale giudiziario fissa un termine per il pagamento delle spese. Quando la parte ha pagato le pertinenti spese entro il termine stabilito, l'ufficiale giudiziario è tenuto a nominare uno o più periti affinché sia eseguita una nuova perizia. Il nuovo valore così determinato non può essere contestato.
Un bene che non sia venduto entro 3 mesi dalla data della suo trasferimento al deposito o dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, è venduto a un'asta pubblica con offerta orale ad un prezzo pari al 50 % di quello inizialmente fissato. L'asta pubblica si svolge all'ora fissata dall'ufficiale giudiziario di fronte all'edificio in cui le attività elencate nell'inventario sono custoditi o altrove, come concordato tra le parti. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, la vendita è eseguita in un luogo stabilito dall'ufficiale giudiziario non prima di 1 settimana e non oltre 3 settimane dalla data dell'inventario. Se il creditore non paga le spese della vendita entro 1 settimana dall'inventario, la vendita non è effettuata e le attività elencate nell'inventario sono liberate. Il giorno della vendita, l'ufficiale giudiziario redige un verbale in cui indica il giorno e le modalità di comunicazione delle informazioni e di notificazione delle parti. L'asta inizia all'ora prefissata e termina dopo che l'ultima attività elencata nell'inventario è stata messa in vendita. Per partecipare all'asta non è richiesto il versamento di una cauzione.
Vendita giudiziale di beni immobili
Se l'oggetto dell'esecuzione forzata è un bene immobile, l'ufficiale giudiziario invia un invito ad eseguire un versamento facoltativo, specificando di quali beni si tratti, contestualmente invia una lettera all'Ufficio del registro chiedendo di iscrivere il pignoramento del bene immobile.
L'ufficiale giudiziario esegue l'inventario del bene immobile specificato dal creditore dopo aver verificato che alla data del pignoramento il bene immobile fosse di proprietà del debitore. La proprietà è verificata effettuando un controllo presso il registro tributario o presso la conservatoria immobiliare o con altri mezzi, anche intervistando i vicini. In mancanza di prove attendibili in merito alla proprietà, si tiene conto del possesso del bene immobile alla data del pignoramento.
L'inventario indica inoltre il giorno di presentazione della valutazione dell'immobile qualora tale valutazione avvenga dopo l'inventario. In questo caso, si considera che le parti siano state informate in merito alla presentazione della valutazione, indipendentemente dal fatto che fossero presenti o meno all'inventario. Su richiesta del creditore, l'inventario indica inoltre il luogo e l'ora della vendita del bene immobile. In questo caso, si considera che il debitore sia stato informato in merito alla vendita, indipendentemente dal fatto che fosse presente o meno all'inventario.
Per determinare il valore del bene immobile, l'ufficiale giudiziario nomina un perito che deve essere iscritto al Ruolo dei periti ed esperti indipendenti previsto dalla legge sui periti ed esperti indipendenti (Zakon za nezavisimite otseniteli) o nell'elenco dei professionisti abilitati come periti ed esperti a norma della legge giudiziaria (Zakon za sadebnata vlast). Il parere del perito è comunicato alle parti, che possono contestarlo entro 7 giorni. In caso di contestazione della perizia, la parte designa un perito che soddisfi i requisiti di cui sopra e fornisca una seconda relazione di valutazione. La parte sostiene le relative spese. Se non vi è contestazione della perizia iniziale non si effettuata una seconda valutazione. Nel caso di due o più valutazioni, il valore del bene immobile è determinato come media aritmetica dei valori indicati in tutte le perizie. La base d'asta è pari all'80 % del valore del bene immobile e la base d'asta della prima vendita giudiziale non può essere inferiore al valore indicato nella valutazione fiscale, se disponibile.
L'ufficiale giudiziario è tenuto a redigere un avviso di vendita entro 1 settimana dalla data dell'inventario, comprendente una descrizione del bene immobile, il nome del proprietario, l'indicazione relativa a eventuali ipoteche e diritti reali limitati, i crediti registrati, i pignoramenti e i contratti di locazione in essere al momento del pignoramento, nonché la base d'asta, il luogo e la data in cui avrà luogo la vendita. L'avviso è affisso in appositi spazi nei locali dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario privato, del Tribunale distrettuale, del comune o del municipio del luogo in cui è situato il bene immobile e nel bene immobile stesso. L'avviso è inoltre pubblicato sul sito internet del Tribunale regionale(okrazhen sad) del luogo di esecuzione forzata almeno 1 giorno prima dell'inizio della specificata nell'avviso. L'ufficiale giudiziario redige un verbale indicante la data di pubblicazione dell'avviso. Il verbale è registrato presso il Tribunale distrettuale. L'ufficiale giudiziario fissa gli orari di visita del bene immobile da parte dei potenziali acquirenti.
La vendita avviene nei locali del Tribunale distrettuale, dura 1 mese e termina il giorno indicato nell'avviso. Gli atti relativi alla vendita sono conservati presso la cancelleria del Tribunale distrettuale e sono messi a disposizione di tutte le parti interessate al bene immobile. Per partecipare all'asta occorre versare una cauzione sul conto bancario dell'ufficiale giudiziario pari al 10 % della base d'asta. Il creditore, il cui credito superi l'importo della cauzione, non deve versarla. Se l'asta va deserta, oppure se l'offerente non paga e l'immobile non è gli è aggiudicato, entro 1 settimana dalla data della notificazione, il creditore ha il diritto di chiedere che sia programmata una nuova vendita.
Questa seconda vendita è effettuata secondo le regole della prima. La prima data utile cade almeno 1 mese dopo la fine della prima vendita e la base d'asta è pari al 90 % della base d'asta della prima vendita. Se il bene immobile resta di nuovo invenduto e, entro 1 settimana dall'avviso di vendita, nessuno richiede che sia stabilita una nuova base d'asta, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, il bene immobile è liberato dall'esecuzione forzata e il pignoramento è revocato.
Nell'ambito del procedimento esecutivo, i beni confiscati e pignorati sono venduti dagli ufficiali giudiziari secondo le modalità descritte ai punti 1 e 6. L'unica eccezione alla regola è la vendita di beni mobili presso un deposito o sui mercati finanziari.
Il debitore può accettare che l'attività sia venduta presso il deposito dell'ufficiale giudiziario privato, a un prezzo fissato da quest'ultimo, oppure può accettare che il bene sia venduto presso un deposito designato dall'ufficiale giudiziario privato dando il consenso scritto al trasferimento dell'attività in tale deposito.
Se l'attività può essere venduta sui mercati finanziari, il creditore, o il debitore, può designare il mercato sul quale desidera effettuare la vendita presentando un espresso consenso scritto alla vendita.
Il trasferimento dell'attività è certificato da un verbale sottoscritto dall'ufficiale giudiziario e dal gestore del deposito o dall'operatore del mercato finanziario. Il gestore del deposito o, a seconda dei casi, l'operatore del mercato finanziario, per l'operazione riceve una commissione pari al 15 % del prezzo di vendita, che è detratta al momento del ricevimento dell'importo.
Tutti gli importi versati nel corso del procedimento esecutivo dal debitore, da un terzo pignorato, dagli offerenti e dagli acquirenti al momento della vendita, dai gestori dei depositi o dagli operatori dei mercati finanziari che hanno effettuato la vendita di attività mobili, sono accreditati sul conto dell'ufficiale giudiziario.
Il diritto bulgaro in materia di procedimenti esecutivi e fallimentari non prevede alcun tipo di asta giudiziaria a cui le norme non si applichino pienamente. Tuttavia è possibile che si presentino alcune differenze nelle condizioni di svolgimento di aste giudiziarie previste da atti legislativi specifici.
In Bulgaria sono tenuti i registri patrimoniali seguenti.
Registro immobiliare
Il registro, tenuto dall'Ufficio del registro (Agentsiya po vpisvaniyata), è una banca dati degli immobili esistenti in Bulgaria e comprende le proprietà suddivise in lotti. Si tratta di un registro dei titoli di proprietà e di altri atti mediante i quali sono riconosciuti, trasferiti, modificati o estinti i diritti di proprietà o altri diritti reali immobiliari. I pignoramenti e le ipoteche su beni immobili sono iscritti nel registro immobiliare. Il registro contiene i dati più recenti relativi alle circostanze di cui sopra e consente di risalire cronologicamente alle variazioni di tali circostanze e degli atti registrati. Il registro immobiliare può essere consultato per verificare la titolarità della proprietà e di beni immobili, i diritti reali e altre restrizioni stabilite in relazione ai beni immobili. In Bulgaria, il registro può essere consultato presso l'Ufficio del registro o online dopo la registrazione dell'utente e il versamento di un importo stabilito nell'apposito listino prezzi.
Registro automobilistico nazionale
Il registro è gestito dal ministero degli Affari interni (Ministerstvo na vatreshnite raboti). Contiene dati relativi all'immatricolazione degli autoveicoli, ai cambiamenti di proprietà degli autoveicoli immatricolati (compresi i dati sui contratti conclusi)e i dati sui pignoramenti o altre restrizioni imposte.
L'accesso ufficiale alle informazioni contenute nel registro è fornito ai notai e agli ufficiali giudiziari privati e statali.
I certificati per l'immatricolazione o la cancellazione degli autoveicoli sono rilasciati ai proprietari previo pagamento di un importo riscosso dal ministero degli Affari interni conformemente alla legge tributaria (Zakon za darzhavnite taksi).
Se le informazioni sugli autoveicoli immatricolati sono richieste d'ufficio dal ministero degli Affari interni, dalle autorità giudiziarie, dagli organi responsabili della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico e dagli organi dell'Agenzia nazionale delle entrate (Natsionalna agentsiya za prihodite) non è dovuto alcun importo.
Le informazioni sugli autoveicoli immatricolati sono fornite a terzi previo ordine delle autorità giudiziarie e pagamento di un importo riscosso dal ministero degli Affari interni conformemente alla legge tributaria.
Registro aeronautico della Repubblica di Bulgaria
Il registro è gestito dalla direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile (Glavna Direktsiya "Grazhdanska vasduhoplavatelna administratsiya") del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni (Ministerstvo na transporta i saobshteniyata).
Tutte le circostanze relative alla costituzione del titolo di proprietà di un aeromobile civile e tutte le modifiche relative al trasferimento del titolo di proprietà, alla costituzione e al trasferimento di diritti di proprietà o di garanzia e alla costituzione di ipoteche sono iscritte nel registro aeronautico della Repubblica di Bulgaria.
Le operazioni di compravendita sono opponibili a terzi dopo l'iscrizione nel registro. Le iscrizioni nel registro costituiscono un atto di pubblicità nei confronti di terzi che agiscono in buona fede.
Il registro aeronautico è accessibile al pubblico dal sito web della direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile, ad eccezione dei dati relativi al proprietario, al possessore o al detentore dell'aeromobile immatricolato. La direzione generale dell'amministrazione dell'aviazione civile rilascia certificati di immatricolazione ai proprietari, ai detentori o possessori di aeromobili civili o ai loro rappresentanti previo pagamento di un importo stabilito dal Consiglio dei ministri (Ministerski savet). I documenti che certificano l'identità dei proprietari, dei possessori o dei detentori di aeromobili civili sono rilasciati solo alle autorità pubbliche o giudiziarie, agli ufficiali giudiziari pubblici che esercitano i poteri loro conferiti dalla legge o ai proprietari di aeromobili civili o ai loro agenti.
Registro delle imbarcazioni della Repubblica di Bulgaria
I registri delle diverse categorie di imbarcazioni soggette a registrazione costituiscono un unico registro delle imbarcazioni battenti bandiera bulgara. Sono gestiti dalle unità regionali dell'Agenzia esecutiva per l'amministrazione marittima (Izpalnitelna agentsiya "Morska administratsiya") che dipendono dal ministero dei Trasporti e delle comunicazioni. I registri riguardano:
Il registro delle imbarcazioni della Repubblica di Bulgaria consente l'esercizio del potere giurisdizionale e di controllare l'identificazione, la proprietà, i gravami ipotecari e finanziari, le restrizioni al diritto di disporre del bene e le responsabilità degli armatori e dei noleggiatori a scafo nudo di navi battenti bandiera bulgara.
I registri sono tenuti in formato cartaceo ed elettronico.
Sebbene i registri siano in linea di principio pubblici, l'accesso alle informazioni in essi contenute è di fatto limitato e regolamentato. L'accesso pubblico ai registri è stato limitato per garantire un'adeguata protezione della proprietà. Le parti interessate possono richiedere estratti del registro previo versamento di un importo. Le direzioni competenti rilasciano tali estratti a persone aventi un interesse legittimo a ottenere informazioni sulle imbarcazioni. Possono essere fornite anche informazioni statistiche generali sul numero e sul tipo di imbarcazioni.
L'accesso alla banca dati è stato concesso alla Commissione per la lotta alla corruzione e per la confisca dei beni acquistati illecitamente (Komisiya za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo), all'Agenzia nazionale delle entrate, all'Agenzia per la sicurezza nazionale (Darzhavna agentsiya "Natsionalna sigurnost") e alla polizia di frontiera (Granichna politsiya) in virtù di accordi bilaterali conclusi tra le istituzioni interessate e l'Agenzia esecutiva per l'amministrazione marittima. È stata prevista la possibilità di concedere l'accesso ad altre istituzioni, ai giudici e agli ufficiali giudiziari pubblici. L'accesso è ammesso con una password unica e avviene tramite un indirizzo IP esterno e un firewall. Per motivi di sicurezza esiste una funzionalità per tracciare ciascun accesso al sistema. Gli utenti esterni possono effettuare ricerche nella banca dati utilizzando il numero di identificazione unico dell'armatore (se l'armatore è un cittadino bulgaro) o un numero unico per stranieri (se il proprietario è un cittadino straniero) e ottenere dati occultati. In pratica, i dati in questione, ossia quelli relativi alla titolarità di un'imbarcazione di una persona fisica, il tipo di nave e il numero di registrazione al porto, sono dati rilevanti per le funzioni delle istituzioni alle quali è stato concesso l'accesso al registro.
Le circostanze soggette all'iscrizione nel registro producono effetti nei confronti di terzi solo dopo l'iscrizione.
La maggior parte delle informazioni contenute nei registri nazionali di cui sopra è interamente o parzialmente pubblica. In alcuni casi, per eseguire determinate ricerche può essere richiesto il versamento di un importo.
Le autorità amministrative e giudiziarie, i giudici e gli ufficiali giudiziari pubblici hanno pieno accesso ai dati inseriti nei vari registri.
I beni mobili e immobili, i titoli cartacei, le quote distinte di imprese, i diritti di proprietà industriale soggetti a esecuzione forzata possono essere venduti secondo le regole di un'asta giudiziaria elettronica. Su richiesta scritta di una parte del procedimento esecutivo, l'ufficiale giudiziario conduce un'asta giudiziaria elettronica.
L'asta giudiziaria elettronica si svolge tramite l'apposita piattaforma online del ministero della Giustizia (Ministerstvo na pravosadieto).
Per partecipare all'asta, ciascun offerente versa un deposito pari al 10 % della base d'asta. L'iscrizione degli offerenti avviene in ambiente elettronico con firma elettronica o presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario. L'iscrizione degli offerenti all'asta elettronica dura 1 mese e termina alle ore 17:00 del giorno indicato nell'avviso.
L'asta giudiziaria elettronica è aperta alle offerte per 7 giorni. L'asta termina alle ore 17:00 dell'ultimo giorno di tale periodo, se negli ultimi 10 minuti dell'asta non giungono nuove offerte . Se negli ultimi 10 minuti dell'asta giunge una nuova offerta, l'asta è automaticamente prorogata di altri 10 minuti, ma per non più di 48 ore. L'asta termina quando negli ultimi 10 minuti non giunge alcuna offerta.
Le offerte sono effettuate per incrementi unici. L'ultima offerta presentata da un offerente è pubblicata sulla piattaforma online per le aste giudiziarie elettroniche.
Una volta conclusa l'asta giudiziaria elettronica, la piattaforma invia automaticamente un messaggio a tutti gli offerenti autorizzati in merito all'ultima offerta presentata in relazione al bene immobile.
Il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'asta, l'ufficiale giudiziario procede alle verifiche e redige un verbale che illustra in dettaglio tutte le domande di partecipazione ricevute, compresi gli offerenti autorizzati e non autorizzati e i relativi motivi, le offerte ricevute e una descrizione degli eventuali problemi tecnici incontrati durante la fase di offerta; infine effettua la vendita al maggior offerente. L'asta elettronica si considera conclusa quando l'ufficiale giudiziario firma il verbale. Il verbale è pubblicato immediatamente sulla piattaforma unica online per garantire che tutti gli offerenti possano consultarlo.
Il ministero della Giustizia istituisce e gestisce la piattaforma unica online per le aste giudiziarie elettroniche, che comprende un registro delle aste giudiziarie e un sistema per il loro svolgimento. Il ministero emana un regolamento relativo all'organizzazione, alle regole e al funzionamento di tale piattaforma.
La piattaforma online per le aste giudiziarie elettroniche e il punto di accesso unico per i pignoramenti funzionano sulla base di un sistema di informazione comune. In tal modo si garantisce il flusso automatizzato di dati dal punto di ingresso unico per i pignoramenti al modulo della vendita e viceversa.
Il sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti è una banca dati centralizzata di tutti i pignoramenti imposti su beni mobili soggetti a registrazione per legge.
Il ministero della Giustizia, il ministero degli Affari interni, il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni e il ministero dell'Agricoltura (Ministerstvo na zemedelieto) si scambiano elettronicamente i dati relativi ai beni mobili soggetti a registrazione nei registri gestiti da ciascuna istituzione, utilizzando il sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti.
Tale punto di accesso unico garantirà che i dati sui beni mobili soggetti all'obbligo di registrazione, sui quali sono stati imposti pignoramenti nell'ambito di procedimenti esecutivi, siano conservati in un'unica banca dati centrale. L'accesso al sistema è a disposizione di tutti i soggetti e gli organismi competenti in Bulgaria e all'estero.
Sulla base dei dati contenuti nel sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti, il ministero della Giustizia invia le notificazioni e comunicazioni relative ai pignoramenti imposti, tramite un servizio amministrativo elettronico. Il sistema consente inoltre di effettuare indagini sui pignoramenti imposti a qualsiasi persona, subordinatamente alle prescrizioni della legge sull'amministrazione elettronica (Zakon za elektronnoto upravlenie). I servizi sono richiesti tramite il portale elettronico del ministero della Giustizia,
il quale riscuote per i suoi servizi importi stabiliti in un tariffario adottato dal Consiglio dei ministri.
Gli organismi centrali e locali, le amministrazioni locali e i funzionari che svolgono funzioni pubbliche accedono al sistema informatico gratuitamente.
Nota:
Il sistema di informazione, compreso il sistema informatico che funge da punto di accesso unico per i pignoramenti nella Repubblica di Bulgaria e la piattaforma online per le aste giudiziarie elettroniche, inizieranno ad essere operativi il 1º luglio 2023.
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Gli avvisi d'asta sono pubblicati all'albo ufficiale del banditore o tramite il comune, a seconda delle consuetudini locali. Sono inoltre pubblicati sul portale delle aste (http://www.portaldrazeb.cz) e nel registro centrale dei registri dei pignoramenti (http://www.ceecr.cz).
In caso di vendita all'asta di un bene immobile, il banditore incarica un perito di determinare il valore comune del bene, compresi i suoi accessori, nonché i vari diritti e vizi ad esso connessi. Il banditore determina quindi il prezzo del bene sulla base della stima fornita dal perito. È sulla base di tale stima che viene calcolato il prezzo a base d'asta, pari a 2/3 del prezzo del preventivo.
Il prezzo di un bene mobile è determinato conformemente alla legge n. 526/1990 sui prezzi o in base alla stima del banditore d'asta. Se le sue conoscenze ed esperienze non sono sufficienti, è nominato un esperto per fornire una valutazione. I prezzo a base d'asta è pari quindi a 1/3 della valutazione.
In Repubblica ceca esistono due metodi di sequestro:
Tutte le aste giudiziarie sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni della legge n. 99/1963 sul codice di procedura civile, della legge n. 120/2001 sul codice di procedura del sequestro e dal decreto n. 418/2001 sulle procedure di sequestro e altre attività correlate.
I beni sono registrati nei seguenti registri pubblici:
L'elenco dei debitori è tenuto dal registro centrale dei debitori della Repubblica ceca (http://www.centralniregistrdluzniku.cz), che può essere consultato dai creditori e dai debitori. Per consultarlo è necessario registrarsi gratuitamente.
I luoghi, sempre menzionati nel decreto di asta giudiziaria, possono anche essere portali Internet. Tuttavia, lo Stato non gestisce alcun sito web ufficiale in cui potrebbero aver luogo le aste. I portali Internet privati sono, ad esempio, https://www.exdrazby.cz, http://www.okdrazby.cz o http://www.drazby-exekutori.cz. Per partecipare all'asta, l'offerente deve dimostrare la propria identità e versare una garanzia finanziaria.
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La vendita dei beni pignorati è affidata a un ufficiale giudiziario. Qualora il debitore e il creditore raggiungano un accordo sulla soddisfazione del credito, ossia decidano che il diritto fatto valere nel procedimento di esecuzione può essere soddisfatto in altro modo, i beni pignorati non devono essere venduti all'asta. Tali accordi devono essere conclusi con tutti gli aventi diritto e notificati all'ufficiale giudiziario, che, in caso contrario, procederà con gli atti procedurali consuetudinari.
In caso più creditori, seguiti da diversi ufficiali giudiziari, abbiano trasmesso un'istanza di esecuzione relativa a uno stesso debito e il bene immobile del debitore sia già stato pignorato da uno degli ufficiali giudiziari, gli altri ufficiali giudiziari che hanno avviato il procedimento di esecuzione non potranno procedere al pignoramento dell'immobile registrato del debitore sino a quando l'immobile non sarà svincolato dal primo ufficiale giudiziario. Il valore e il prezzo base dei beni messi all'asta sono stabiliti da un perito.
Le aste online si tengono nell'ambiente d'asta dedicato. L'avviso dell'asta è pubblicato almeno dieci giorni prima dell'asta nella pubblicazione ufficiale sugli annunci legali Ametlikud Teadaanded e su Internet. Gli ufficiali giudiziari possono anche pubblicare un avviso sui quotidiani in vendita nel territorio dell'asta. Su richiesta del creditore o del debitore, l'ufficiale giudiziario farà pubblicare l'avviso in altre pubblicazioni, a spese del richiedente o del debitore.
Le persone interessate possono esaminare i beni all'asta dal giorno della pubblicazione dell'avviso sino all'inizio dell'asta. Gli interessati possono inoltre esaminare le domande trasmesse riguardo ai beni da vendere all'asta e i certificati relativi ai beni, ivi comprese le relazioni di valutazione. Quando i beni sono venduti nell'ambito di un procedimento di esecuzione, né l'ufficiale giudiziario né il debitore sono responsabili di eventuali vizi dei beni venduti. Ciò non esclude le possibili responsabilità dell'ufficiale giudiziario o del debitore per danni procurati illegittimamente. Spetta all'ufficiale giudiziario stabilire il giorno in cui è possibile esaminare i beni. Se i beni sono in possesso del debitore, il debitore può chiedere che l'esame abbia luogo entro i termini fissati per gli atti esecutivi. L'ufficiale giudiziario è tenuto a prendere in considerazione gli interessi del proprietario.
Possono partecipare alla presentazione delle offerte tutte le persone interessate ai beni da vendere all'asta, purché debitamente registrate per l'asta in questione. Le offerte partono dal prezzo base e i partecipanti possono presentare offerte al rialzo nell'arco di tempo fissato per l'asta. Se nell'intervallo precedente la fine dell'asta viene presentata una nuova offerta, la chiusura dell'asta è rinviata della durata dell'intervallo e l'asta resterà aperta sinché saranno presentate offerte. L'intervallo va da 1 a 60 minuti. Nelle aste online l'offerta migliore è l'offerta più elevata presentata nell'ambiente d'asta entro la chiusura dell'asta. La migliore offerta è annunciata nell'ambiente d'asta il giorno lavorativo successivo a quello dell'asta.
L'ufficiale giudiziario può prevedere per i partecipanti all'asta un deposito cauzionale di un importo massimo del 10 % del prezzo base. In tal caso, chi intende partecipare all'asta deve versare tale deposito cauzionale. La cauzione può essere pagata elettronicamente, ossia tramite i servizi bancari online, sul conto bancario precisato dall'ufficiale giudiziario o nell'ambiente d'asta via un fornitore di servizi di pagamento. Nelle aste tenute verbalmente, i depositi cauzionali inferiori ai 640 EUR possono essere pagati in contanti.
I beni mobili e immobili pignorati nell'ambito di un procedimento di esecuzione sono venduti dagli ufficiali giudiziari. Le aste semplificate sono condotte da soggetti autorizzati dalla Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari. La vendita della massa fallimentare avviene mediante un'asta giudiziaria con le modalità previste dal codice delle procedure di esecuzione ed è effettuata dal curatore fallimentare.
Non esistono tipi di aste nei procedimenti di esecuzione e fallimentari estoni cui le suddette norme si applicano solo in parte. Tuttavia, alcune differenze nei termini e nelle condizioni di svolgimento delle aste possono dipendere da specifici testi di legge.
In Estonia esistono i seguenti registri:
La maggior parte delle informazioni contenute nei registri summenzionati è, del tutto o in parte, di dominio pubblico. Per effettuare una ricerca può essere necessario identificarsi, utilizzando un documento di identità, un documento di identità elettronico oppure tramite una banca, e ad alcune ricerche può essere applicato il pagamento di un corrispettivo.
Gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari devono richiedere un'autorizzazione per avere l'accesso elettronico ai dati di cui hanno bisogno nei diversi registri.
Nelle aste condotte nell'ambito di un procedimento di esecuzione, i beni mobili e immobili sono venduti in conformità alla legge. Le aste online possono essere seguite e sono accessibili nell'ambiente d'asta dedicato. L'ambiente d'asta pubblico è gestito dalla Camera degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari.
Gli avvisi delle aste pubbliche sono pubblicati almeno dieci giorni prima dell'asta (almeno venti giorni prima per i beni immobiliari) nella pubblicazione ufficiale Ametlikud Teadaanded e su Internet. Gli ufficiali giudiziari possono anche pubblicare un avviso sui quotidiani in vendita nel territorio dell'asta. Su richiesta del creditore o del debitore, l'ufficiale giudiziario farà pubblicare l'avviso in altre pubblicazioni, a spese del richiedente o del debitore.
Chi intende partecipare a una determinata asta deve registrarsi per l'asta in questione conformemente alle norme ed entro i termini previsti nell'avviso d'asta, nonché versare il deposito cauzionale, laddove sia un requisito necessario per la partecipazione all'asta e se la persona non è esentata per legge dal pagamento di quest'ultimo. Possono presentare offerte i partecipanti registrati all'asta che dispongono della capacità di agire necessaria e il cui diritto di partecipare all'asta non sia ristretto da disposizioni giuridiche o di altro tipo. Le domande di partecipazione a un'asta pubblica devono essere firmate con firma digitale o sottoscritte a mano. Le domande di partecipazione possono essere trasmesse inviando un'e-mail all'ufficiale giudiziario, all'indirizzo precisato nell'avviso d'asta o caricandola nell'ambiente d'asta. La domanda di partecipazione non deve essere cifrata, ma la procedura specifica per la registrazione è stabilita dall'ufficiale giudiziario. In caso di aste tenute verbalmente, la busta deve essere sigillata. Per fare un'offerta nell'ambiente d'asta online, i partecipanti devono identificarsi utilizzando un documento di identità, un documento di identità elettronico oppure un nome utente e una password.
I pagamenti necessari (deposito cauzionale, costi, prezzo di acquisto, ecc.) possono essere effettuati elettronicamente tramite i servizi bancari online, sul conto bancario precisato dall'ufficiale giudiziario o nell'ambiente d'asta tramite un fornitore di servizi di pagamento.
Gli offerenti devono registrarsi per l'asta entro l'apertura dell'asta. Tutti gli offerenti sono informati dell'inizio dell'asta, mediante un avviso riguardante l'apertura dell'asta, inviato loro via e-mail. Tutti possono assistere allo svolgimento dell'asta nell'ambiente d'asta pubblico. Le offerte possono essere presentate entro un termine specifico (il "modello eBay"). Per i partecipanti alle aste è previsto un servizio di supporto agli utenti (in estone, russo e inglese). L'anonimato degli offerenti che partecipano a un'asta è garantito sino al termine della stessa.
Le aste pubbliche organizzate in più Stati membri dovrebbero favorire le relazioni tra cittadini e imprese dei paesi dell'UE, accrescere la trasparenza delle aste e attrarre un maggior numero di partecipanti. Inoltre, aste di questo tipo potrebbero ridurre i tempi necessari per la vendita dei beni.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Il sequestro viene eseguito mediante la rimozione della cosa (articolo 954 del codice di procedura civile), la confisca del bene immobile, la proprietà del debitore, o mediante la soppressione del diritto reale del debitore suddetto bene immobile (articolo 992 del codice di procedura civile) da parte dell'ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale in presenza di un testimone maggiorenne. Il bene sequestrato è sottoposto a stima da parte dell'ufficiale giudiziario o da parte dell'esperto designato a tal fine dall'ufficiale giudiziario. Per quanto riguarda i beni immobili, il loro valore di mercato deve essere determinato da un perito indipendente.
La relazione di sequestro deve contenere:
Un estratto della redazione di sequestro, contenente nome e cognome di colui che chiede l'esecuzione e di colui nei cui confronti l'esecuzione è effettuata, una breve descrizione dei beni sequestrati, l'importo a base d'asta, nome e cognome e indirizzo esatto di colui che procede alla vendita, nonché il luogo data e ora di quest'ultima che devono essere pubblicati entro 15 giorni a decorrere dal sequestro sul sito Internet del fondo assicurazioni per le libere professioni, sezione "assicurazione dei magistrati" nel bollettino di pubblicazioni giudiziarie, rubrica "vendita a pubblico incanto".
La vendita non può aver luogo se le suddette formalità non sono state rispettate, a pena di invalidità dell'aggiudicazione stessa.
I beni sequestrati sono venduti durante l'asta pubblica su una piattaforma online alla presenza di un notaio della regione in cui ha avuto luogo il sequestro, nominato espressamente per l'asta (articolo 959 del codice di procedura civile). Anche i beni immobili sequestrati sono messi all'asta su una piattaforma online in presenza di un notaio della regione dove il bene è ubicato, designato espressamente per l'asta (articolo 998 del codice di procedura civile).
L'asta prevede la presentazione di offerte elettroniche, previo pagamento da parte dei candidati offerenti di una garanzia e previa certificazione degli stessi nei sistemi elettronici conformemente all'articolo 959 del codice di procedura civile. La vendita si svolge presso il giudice di pace della regione in cui il sequestro del bene ha avuto luogo in giorni lavorativi, ossia il mercoledì, il giovedì e il venerdì.
Sequestro di beni particolari (articoli da 1022 a 1033 del codice di procedura civile)
Il sequestro può avere ad oggetto diritti patrimoniali della persona nei confronti dei quali è esperita l'azione esecutiva, e che non possono essere oggetto di un sequestro conformemente alla procedura prevista all'articolo 953, paragrafi 1 e 2, all'articolo 982 e 992 del codice di procedura civile, e più particolarmente può avere ad oggetto diritti di proprietà intellettuale, brevetti, diritti di sfruttamento di pellicole cinematografiche, o azioni che dipendono dalla controparte, a condizione che le disposizioni di diritto materiale autorizzino trasferimento di questi diritti (articolo 1022 del codice di procedura civile).
Qualora venga ordinata la vendita pubblica del diritto pignorato, il giudice di pace nomina l'agente incaricato della vendita (articolo 1026 del codice di procedura civile) e si applicano le disposizioni vigenti relative alla vendita dei beni mobili.
Non esistono registri nazionali dei beni patrimoniali.
Non esistono banche dati che possono essere utilizzate da parte del creditore per identificare i beni materiali o i crediti del debitore. Esiste soltanto un sistema centrale gestito dall'autorità indipendente per le entrate pubbliche al quale hanno accesso specifiche autorità (procura della Repubblica, amministrazione delle imposte, autorità antiriciclaggio ecc.) e che mostra i conti bancari detenuti presso le banche greche.
Dall'inizio del 2018 tutte le aste si svolgono per via elettronica sulla piattaforma online eauction.gr.
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Le vendite all'asta costituiscono oggetto di pubblicità tramite annunci pubblicati nella sezione "Amministrazione di Giustizia" del portale della Gazzetta ufficiale spagnola nonché sul portale delle vendite all'asta.
I prezzi sono fissati nell'ambito delle relative procedure giudiziarie (articolo 637 del codice di procedura civile) da esperti nominati. Non è sempre necessario fissare un prezzo, nella misura in cui il valore di un bene per la vendita all'asta può essere determinato preventivamente in via preventiva, ad esempio nel caso di pignoramenti immobiliari. Neppure è necessario fissare un prezzo nell'ambito delle vendite all'asta volontarie nelle quali i beni possono essere venduti senza che sia fissato un prezzo base o al prezzo proposto dalle parti.
Secondo la legislazione spagnola la vendita può essere affidata a persone o a enti specializzati, pubblici o privati. Se l'autorità giudiziaria decide di affidare la vendita a enti specializzati, la vendita o la vendita all'asta devono rispettare le norme dei suddetti enti nella misura in cui esse non siano incompatibili con le finalità dell'esecuzione e nella misura in cui siano protetti gli interessi sia della persona oggetto dell'esecuzione che di quella procedente all'esecuzione (articolo 641 del codice di procedura civile).
Il suddetto articolo dispone, nel suo primo comma, che gli ordini forensi possono assumere queste funzioni e a tal fine essi hanno creato il loro portale delle aste elettroniche.
I beni possono anche essere venduti direttamente dagli amministratori giudiziari al momento della liquidazione della procedura concorsuale.
Attualmente, il portale delle vendite all'asta assicura la pubblicità di tutte le aste, sia giudiziarie che notarili, organizzate in Spagna, tranne le aste amministrative, anche se è comunque previsto di integrarle a breve nel portale (ad esempio, ministero delle finanze o sicurezza sociale).
Da questo portale sono anche escluse le vendite summenzionate affidate a enti specializzati, le vendite conseguenza di procedure fallimentari, quando il giudice ha approvato un'altra forma di alienazione, nonché le procedure di esecuzione nelle quali le parti decidono di comune accordo un'altra forma di alienazione, mediante sottoscrizione di una convenzione di vendita (articolo 640 del codice di procedura civile).
Informazioni sulla proprietà e su tutti i creditore di un bene sono fornite dal registro fondiario e dal registro dei beni mobili.
I dati possono essere consultati anche sul sito web del catasto. Qualora il riferimento catastale del bene messo all'asta venga pubblicato, il portale delle vendite all'asta genera un collegamento che permette di visualizzare il bene mediante una visualizzazione satellitare tramite la piattaforma Google Earth o piattaforme simili.
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La vendita forzata immobiliare è oggetto di pubblicità obbligatoria su iniziativa del creditore mediante:
Il creditore, sotto la propria responsabilità o con l'autorizzazione del giudice, può effettuare un’ulteriore pubblicità.
La vendita forzata di beni mobili è oggetto di pubblicità obbligatoria sotto forma di avvisi apposti presso il municipio del comune in cui risiede il debitore e presso il luogo della vendita.
Una pubblicità ulteriore può essere effettuata dal professionista incaricato della vendita sul proprio sito internet o, nel caso dei banditori d'asta giudiziari (commissaires-priseurs judiciares), sugli appositi siti internet della professione: https://www.interencheres.com/ o https://www.interencheres.com/, a mezzo stampa, prospetti o cataloghi. Tale pubblicità può comprendere la descrizione dei beni e la loro stima.
I beni venduti nelle aste pubbliche sono presentati al momento stesso della vendita dal banditore d'asta giudiziario o dal professionista abilitato che organizza la vendita, ma può anche essere prevista un'esposizione preventiva dei beni.
Gli immobili pignorati possono essere visitati in giorni e in orari stabiliti dal giudice (articolo R.322-26 del CPCE) e le visite sono effettuate in presenza di un ufficiale giudiziario. Il registro delle condizioni di vendita, che contiene tra l'altro un verbale con la descrizione dei beni venduti redatto da un ufficiale giudiziario nonché le principali condizioni di vendita, può essere liberamente consultato presso la cancelleria del tribunale giudiziario incaricato della vendita ovvero, subordinatamente a determinate condizioni, presso lo studio dell'avvocato istante.
Nell'ambito del pignoramento immobiliare il registro delle condizioni di vendita viene stilato sotto la responsabilità del creditore istante: è quest'ultimo a stabilire l'importo del prezzo base, che può tuttavia essere contestato dal debitore, sapendo che il giudice dell'esecuzione è chiamato a pronunciarsi al termine dell'udienza cognitiva (audience d'orientation).
Per quanto riguarda il pignoramento mobiliare, il professionista incaricato della vendita stabilisce liberamente il prezzo base, ovvero il prezzo di partenza della vendita. Qualora sia necessario procedere a una stima del bene, il professionista che effettua la vendita può ricorrere a un perito.
Nelle aste di beni mobili i beni vengono aggiudicati all'ultimo migliore offerente, con la precisazione che le aste non hanno una durata limitata, ma possono essere interrotte solo dopo tre chiamate. La partecipazione alle aste non richiede alcun deposito né costituzione di garanzia.
Nel pignoramento immobiliare si applica un sistema di offerte al rialzo in cui ciascuna offerta deve superare la precedente; l'asta si conclude allo scadere di novanta secondi dall'ultima offerta (il tempo viene scandito da un mezzo visivo e sonoro che segnala al pubblico i secondi trascorsi).
Le persone interessate che desiderano partecipare all'asta devono consegnare al proprio avvocato una garanzia bancaria irrevocabile o un assegno bancario all'ordine del sequestro o della Cassa depositi e prestiti (Caisse des dépôts et consignations) pari al 10% dell'importo del prezzo base (tale importo non può tuttavia essere inferiore a 3.000 EUR). Al termine dell'udienza di aggiudicazione tale somma viene restituita all'offerente, se quest'ultimo non è dichiarato aggiudicatario.
I banditori d'asta giudiziari, i notai, i mediatori in merci giurati e gli ufficiali giudiziari sono gli unici professionisti abilitati a organizzare vendite giudiziarie di beni mobili (e soprattutto di beni mobili pignorati) nell'ambito di aste pubbliche.
Le vendite all'asta di beni immobili sono contestate unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione del tribunale giudiziario.
In ambito mobiliare possono essere effettuate delle aste pubbliche volontarie che sono soggette a norme molto più flessibili di quelle delle aste giudiziarie. Nella fattispecie, si applicano gli articoli L. 321-1 e seguenti e R. 321-1 e seguenti del codice di commercio francese. Le aste volontarie non rientrano nei procedimenti di esecuzione forzata, che sono di tipo giudiziario.
In ambito immobiliare, la vendita può essere ordinata mediante licitazione nel quadro di una proprietà indivisa tra comproprietari ovvero dal giudice delegato nel quadro di una procedura collettiva aperta nei confronti del proprietario. In questi due casi le condizioni della vendita sono stabilite tramite la decisione giudiziaria che ordina la vendita,
In materia di proprietà immobiliare, il catasto - che è un documento amministrativo e fiscale - può fornire al creditore informazioni sui beni immobili detenuti dal debitore nel territorio di un comune e sulla loro consistenza (fondi edificati o non edificati, superficie delle particelle, tipologia di ciascun locale). Inoltre, per ciascun comune, i servizi della pubblicità fondiaria (servizi amministrativi facenti capo alla Direzione generale della finanza pubblica (Direction Générale des Finances Publiques)), tengono un registro immobiliare che contiene, sotto il nome di ciascun proprietario e per ciascun immobile, alcuni estratti dei documenti pubblicati e che presenta quindi la situazione giuridica di ciascun immobile.
Quanto ai beni mobili, il Sistema di identificazione dei veicoli (Système d'Identification des Véhicules o SIV) consente di ottenere informazioni sullo stato civile del titolare del certificato di immatricolazione dei veicoli a motore e a due ruote, nonché sul numero di immatricolazione e sulle caratteristiche del veicolo. Esistono registri nazionali destinati all'iscrizione di navi (decreti in fase di elaborazione), barche (registro delle immatricolazioni informatizzato tenuto dal Ministero dei trasporti) e aeromobili (registro delle immatricolazioni tenuto dal Ministero incaricato dell'aviazione civile). I diritti di proprietà intellettuale sono iscritti in un registro nazionale tenuto dall'Istituto nazionale della proprietà intellettuale (Institut national de la propriété intellectuelle o INPI) e direttamente consultabile dai creditori. I titoli delle opere cinematografiche destinate alla proiezione pubblica in Francia sono iscritti nel registro pubblico del cinema e dell'audiovisivo gestito da un agente dell'amministrazione tributaria, mentre i titoli delle opere letterarie che sono stati oggetto di un'opzione per l'acquisto dei diritti di adattamento figurano nel registro delle opzioni.
In ambito immobiliare, il catasto è tenuto da ciascun comune con una serie di documenti (mappa catastale, tavole, libro fondiario), ma solo la mappa catastale è informatizzata. Il registro immobiliare è tenuto dai servizi della pubblicità fondiaria presenti localmente nella circoscrizione di ciascun tribunale di primo grado (Tribunal de Grande Instance). Non esiste un registro nazionale.
Per quanto riguarda i veicoli a motore, ogni prefettura tiene il proprio registro, ma il SIV dispone di uno schedario informatico nazionale.
Nel caso delle barche, il registro è informatizzato e tenuto dal Ministero dei trasporti, mentre per le navi esistono sei diversi registri, anch'essi tenuti dal Ministero dei trasporti.
Per quanto riguarda gli aeromobili, il registro delle immatricolazioni è tenuto dal ministero incaricato dell'aviazione civile ed è accessibile on-line a titolo informativo.
Le informazioni relative ai vari diritti di proprietà intellettuale sono centralizzate da un unico organismo, l'INPI, che consente l'accesso a vari fondi documentari attraverso il proprio sito internet.
I servizi del catasto sono parzialmente accessibili on-line. Si tratta di un servizio di consultazione della sola mappa catastale e non del libro fondiario (che può contenere informazioni sui proprietari), così come il SIV, il registro internazionale francese delle navi in franchising e i registri dell'INPI.
In generale la maggior parte dei registri, quando sono pubblici, sono soggetti alle disposizioni del codice delle relazioni tra il pubblico e l'amministrazione (code des relations entre le public et l'administration), che prevedono la possibilità di accedere gratuitamente ai documenti amministrativi mediante consultazione sul posto, o attraverso la messa a disposizione di una copia a fronte di spese corrispondenti al massimo al costo della riproduzione oppure a mezzo posta elettronica, senza spese, quando il documento esiste in formato elettronico.
L'articolo L.152-1 del CPCE consente all'ufficiale giudiziario di ottenere informazioni che permettono di stabilire l'indirizzo del debitore, l'identità e il recapito del suo datore di lavoro o di qualsiasi terzo debitore o depositario di somme liquide o esigibili e la composizione del suo patrimonio immobiliare presso amministrazioni statali, regioni, dipartimenti, comuni, istituti pubblici o presso organismi controllati dall'autorità amministrativa.
L'ufficiale giudiziario può consultare direttamente lo Schedario nazionale dei conti bancari (Fichier des comptes bancaires et assimilés o FICOBA), gestito dall'amministrazione fiscale e alimentato dalle banche, per sapere se esistono conti bancari aperti a nome del debitore ed eventualmente dove sono tenuti.
L'ufficiale giudiziario ha la facoltà di interpellare le casse di assicurazione malattia o di disoccupazione.
In virtù dell'articolo L.152-2 del CPCE, le banche sono tenute a far sapere all'ufficiale giudiziario incaricato dal creditore se esistono uno o più conti a nome del debitore ed eventualmente dove sono tenuti, esclusa ogni altra informazione.
Il SIV, che è il sistema di identificazione dei veicoli al quale l'ufficiale giudiziario incaricato dal creditore può accedere, consente di ottenere informazioni sullo stato civile del titolare del certificato di immatricolazione dei veicoli a motore e a due ruote, nonché sul numero di immatricolazione e sulle caratteristiche del veicolo.
Il creditore non può accedere a queste banche dati direttamente, ma solo tramite l'ufficiale giudiziario incaricato di procedere all'esecuzione forzata.
In Francia il regime delle aste dei beni mobili distingue due tipi di vendite su internet:
Le vendite (parzialmente) dematerializzate sono possibili solo per i beni mobili.
I professionisti che effettuano le vendite possono predisporre una pubblicità transfrontaliera e le offerte possono provenire da qualsiasi aggiudicatario, indipendentemente dalla sua ubicazione e cittadinanza e a prescindere che la vendita sia "live" o meno (esistono peraltro meccanismi di aste a distanza con ordini d'acquisto trasmessi per iscritto o telefonicamente).
Per partecipare a un'asta dematerializzata, la persona (potenziale aggiudicatario) non deve fornire la propria firma, ma il professionista incaricato della vendita può esigere una strisciata della sua carta bancaria. L'iscrizione deve essere effettuata presso il professionista incaricato della vendita e, in linea di principio, può essere realizzata con qualsiasi mezzo; il metodo più diffuso è probabilmente quello dell'iscrizione attraverso il sito internet sul quale viene trasmessa la vendita. Sono ammessi gli ordini d'acquisto scritti, indipendentemente dal tipo di supporto.
Le modalità di pagamento accettate sono stabilite dal professionista incaricato della vendita.
L'offerente a distanza non deve essere necessariamente presente di persona (solo se lo desidera), può seguire l'asta in diretta e trasmettere l'ordine in tempo reale. Può inoltre registrare uno o più ordini di acquisto prima della vendita e, in tal caso, le offerte salgono man mano tenendo conto sin dall'inizio dell'offerta proposta. Inoltre, durante l'asta è in generale possibile mantenere un contatto telefonico.
La possibilità di ricorrere alla traduzione dipende dalle capacità del professionista incaricato della vendita e dei suoi ausiliari, ma la normativa non prevede alcun obbligo in materia.
Considerate le configurazioni dei siti internet di vendita, solo le persone iscritte alla vendita on-line possono parteciparvi attraverso il sito internet in questione, mentre il pubblico può accedere fisicamente alla vendita nel luogo stesso in cui essa si svolge.
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Le aste giudiziarie sono utilizzate per la vendita di beni mobili e immobili in conformità delle disposizioni della legge sull'esecuzione forzata (Ovršni zakon) Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne Novine di seguito NN) nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17. Il 1º gennaio 2015 è entrato in vigore in Croazia un sistema di vendite di beni mobili e immobili mediante aste giudiziarie telematiche relative ai procedimenti avviati a partire dalla data dell'entrata in vigore del sistema.
I procedimenti esecutivi su beni immobili sono avviati con l'iscrizione nel registro catastale del titolo esecutivo, con la determinazione del valore del bene immobile, con la vendita del bene in questione e la soddisfazione dei crediti del creditore o dei creditori procedenti con i proventi della vendita.
Il valore del bene immobile è stabilito in una conclusione discrezionale del giudice, basata su un parere e su risultanze motivate di un consulente tecnico o di un perito estimatore. Nel determinare il valore dell'immobile sono presi in considerazione anche quei diritti e gravami che non cessano dopo la vendita del bene, diminuendone il valore.
Una volta completato il procedimento di stima, il giudice emette una conclusione sulla vendita del bene, in cui ne stabilisce il valore, le modalità e le condizioni di vendita.
L'articolo 92, secondo e terzo comma, della legge sull'esecuzione forzata prevede che le parti possano stabilire il valore del bene mediante un accordo giudiziale o stragiudiziale, che formerà la base per il pegno o un altro diritto di proprietà pertinente come garanzia del credito di cui è stata chiesta la soddisfazione.
I beni immobili vengono venduti tramite aste giudiziarie telematiche condotte dall'Agenzia finanziaria (Financijska agencija di seguito: FINA) su domanda di un'autorità competente. Le domande di vendita e gli altri documenti del procedimento sono trasmessi ai centri regionali della FINA competenti a livello territoriale, a seconda del luogo e della competenza del giudice investito dell'esecuzione forzata.
Un'asta giudiziaria telematica inizia con un invito a parteciparvi.
Alla prima asta giudiziaria telematica, l'immobile non può essere venduto a un prezzo inferiore ai 4/5 del valore prestabilito. Alla seconda, l'immobile non può essere venduto a un prezzo inferiore ai 3/5 del valore prestabilito (articolo 102, primo e secondo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Il termine per presentare le offerte è di 10 giorni lavorativi. Se nel corso della prima asta giudiziaria telematica non sono raccolte offerte valide, la seconda asta inizierà con la pubblicazione di un invito a partecipare il primo giorno successivo al termine della prima asta giudiziaria telematica.
Se anche durante la seconda asta giudiziaria telematica non perviene alcuna offerta valida, la FINA notifica il fatto all'autorità giudiziaria, che sospende il procedimento di esecuzione forzata.
L'asta giudiziaria telematica si conclude all'ora specificata nell'invito a partecipare (articolo 103, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Dopo la conclusione positiva della vendita all'asta giudiziaria telematica e in seguito alla notifica della FINA, il giudice emette una decisione di aggiudicazione del bene immobile, in cui stabilisce che, una volta che la decisione sarà divenuta definitiva e dopo che l'acquirente avrà corrisposto il prezzo di acquisto, il diritto di proprietà sul bene aggiudicato dovrà essere iscritto nel registro catastale a favore dell'acquirente e dovranno essere cancellati gli eventuali diritti o gravami sul bene in questione che cessano con la vendita.
Una volta divenuta definitiva la decisione di aggiudicazione all'acquirente del bene immobile, il giudice fissa una data per l'udienza di ripartizione del ricavato della vendita.
I procedimenti esecutivi su beni mobili prevedono il pignoramento, la stima, la confisca e l'assegnazione del bene, l'affidamento all'autorità giudiziaria, al creditore procedente o a un terzo, la vendita e la soddisfazione del diritto del creditore procedente con i proventi della vendita.
I beni mobili sono venduti mediante asta giudiziaria verbale o trattativa diretta. La modalità della vendita è definita in una conclusione del giudice, tenendo conto che il bene mobile sarà venduto al miglior offerente.
La vendita del bene mobile è annunciata a tempo debito con affissione nella bacheca del tribunale oppure ricorrendo alle stesse modalità previste per la vendita di beni immobili.
Al creditore procedente e al debitore esecutato sono notificati il luogo, la data e l'ora della vendita.
Su proposta del creditore procedente, la vendita del bene mobile può essere effettuata anche mediante asta giudiziaria telematica, cui si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata relative alle aste giudiziarie telematiche di beni immobili (articolo 149, settimo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Il bene mobile non può essere venduto all'asta a meno della metà del valore stimato. Non può essere venduto a un importo inferiore a tale prezzo neppure durante il periodo fissato dal giudice per la vendita con trattativa diretta.
Se il bene mobile non può essere venduto all'asta o mediante trattativa diretta, l'esecuzione forzata è sospesa.
Una volta conclusa la vendita del bene mobile, l'acquirente è tenuto a comunicare il prezzo di acquisto e a farsi carico del bene non appena terminata l'asta o conclusa la vendita con trattativa diretta. Qualora l'acquirente non versi il prezzo di acquisto, l'asta è considerata nulla.
La vendita di beni mobili pignorati nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere affidata a un commissionario certificato. Le attività di un commissionario certificato sono organizzate e svolte dalla Camera dell'economia della Croazia (Hrvatska gospodarska komora).
Le aste relative ai beni mobili indette presso il commissionario sono condotte dal notaio.
Dopo la relativa vendita, il commissionario trasferisce il bene mobile all'acquirente a fronte del pagamento del prezzo di acquisto.
In Croazia le vendite di beni immobili sono effettuate dalla FINA. Assieme alla domanda per la vendita da trasmettere nel formato prestabilito, l'autorità giudiziaria è tenuta a fornire alla FINA il titolo esecutivo, l'estratto del registro catastale e le conclusioni relative alla vendita.
Nel caso della vendita di beni immobili con trattativa diretta, il bene immobile è venduto tramite una persona autorizzata a tal fine, un ufficiale giudiziario, un notaio o in altro modo.
Le aste giudiziarie verbali di beni mobili sono condotte da un ufficiale giudiziario. In una sua conclusione, l'autorità giudiziaria può affidare l'esecuzione dell'asta a un notaio (articolo 149, secondo comma, della legge sull'esecuzione forzata). La vendita di beni mobili pignorati nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere affidata a un commissionario certificato (articolo 152, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Su proposta del creditore procedente, la vendita del bene mobile può essere effettuata mediante asta giudiziaria telematica condotta dalla FINA.
I beni immobili sono venduti mediante aste giudiziarie telematiche. Tale procedimento inizia con un invito ai partecipanti a un'asta giudiziaria telematica (articolo 97, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Le parti, i creditori procedenti e i titolari di servitù e oneri a carico dei proprietari che devono cessare con la vendita del bene immobile possono raggiungere un accordo al più tardi entro il giorno della vendita mediante asta giudiziaria telematica affinché il bene in questione sia venduto con trattativa diretta tramite una persona autorizzata alla compravendita di beni immobili, un ufficiale giudiziario, un notaio o in altro modo entro un termine specifico (articolo 97, sesto comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Nel caso della vendita mediante trattativa diretta, dopo aver accertato il rispetto delle condizioni necessarie per la validità legale della vendita, l'organo giurisdizionale emette una decisione di aggiudicazione dell'immobile venduto con trattativa diretta (articolo 104, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
La decisione di aggiudicazione viene affissa nella bacheca dell'organo giurisdizionale e trasmessa a tutti coloro cui è notificata la conclusione sulla vendita dell'immobile all'acquirente (articolo 104, secondo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
I beni mobili sono venduti mediante asta giudiziaria verbale o trattativa diretta. La modalità di vendita è definita da una conclusione del giudice la quale tiene conto del fatto che il bene mobile sia venduto al miglior offerente (articolo 149, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
La vendita mediante trattativa diretta è conclusa da e tra l'acquirente (che è una delle parti) e l'ufficiale giudiziario o una persona che agisce in qualità di commissionario (che rappresenta la parte avversa). L'ufficiale giudiziario vende il bene mobile a nome e per conto del debitore esecutato e la persona che agisce in qualità di commissionario a nome proprio e per conto del debitore esecutato (articolo 149, terzo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Su proposta del creditore procedente, la vendita del bene mobile può essere effettuata anche mediante asta giudiziaria telematica, cui si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni della legge relativa alle aste giudiziarie telematiche di beni mobili (articolo 149, settimo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
La vendita di beni mobili e immobili sottoposti a garanzie giudiziali e notarili mediante passaggio della proprietà e trasferimento dei diritti può essere effettuata applicando le disposizioni pertinenti relative alla vendita di beni mobili e immobili a fini esecutivi.
In Croazia sono tenuti i registri seguenti:
I registri sono conservati in formato elettronico da diverse autorità statali e sono accessibili elettronicamente (ad esempio, accedendo al registro delle persone giuridiche conservato dagli organi giurisdizionali commerciali).
Per ottenere dati dalle autorità statali, occorre di norma pagare un'apposita tariffa, che dipende da ciascuna autorità statale ed è stabilita conformemente alla legge sui costi amministrativi (Zakon o upravnim pristojbama NN n. 115/16) e al decreto sulle tariffe dei diritti amministrativi (Uredba o tarifi upravnih pristojbi NN n. 8/17). I diritti amministrativi sino a 100 HRK possono essere corrisposti con valori di bollo, mentre quelli superiori mediante i servizi bancari telematici.
L'elenco dei beni mobili e immobili in vendita nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata è disciplinato dalle norme sul contenuto e sulle modalità di tenuta dei registri dei beni mobili e immobili venduti nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata (Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku NN. nn. 115/12 e 156/14).
A norma dell'articolo 18 della legge sull'esecuzione forzata, le autorità statali sono tenute a fornire informazioni sul debitore su richiesta di una persona che intenda avviare un procedimento di esecuzione forzata o di garanzia entro otto giorni dalla data di presentazione della domanda.
Su richiesta del giudice, la persona che il creditore procedente dichiara essere debitore del debitore esecutato o essere in possesso di beni del creditore procedente stesso, è tenuta a rilasciare entro otto giorni una dichiarazione in cui indichi se il debitore esecutato vanta un credito nei suoi confronti e segnali l'eventuale suo possesso di beni di proprietà del debitore esecutato.
L'amministrazione fiscale del ministero delle Finanze è tenuta a fornire i dati di cui all'articolo 217 della legge sull'esecuzione forzata entro 8 giorni, su richiesta della persona che dichiara di voler avviare un procedimento di esecuzione forzata per recuperare l'importo, espresso in termini lordi, di un credito pecuniario derivante da un rapporto di lavoro.
Le autorità e le persone summenzionate non sono tenute a fornire i dati richiesti prima del saldo dei costi pertinenti.
Il soggetto che presenta una richiesta di dati deve indicare nella domanda il credito per il quale intende avviare un procedimento di esecuzione forzata o di garanzia e deve allegare un documento che fungerà da base per l'istanza.
Per trasmettere la suddetta richiesta di dati non è necessario ricorrere a un rappresentante legale e i costi dipendono dall'autorità statale cui è inviata la richiesta.
La procedura di vendita di beni mobili e immobili mediante asta giudiziaria telematica è regolamentata dalle disposizioni della legge sull'esecuzione forzata e dei regolamenti di attuazione, nello specifico:
Un'asta giudiziaria telematica inizia con un invito a parteciparvi.
Nell'invito a partecipare a un'asta giudiziaria telematica devono essere precisate la modalità e le condizioni di vendita, la data e l'ora di inizio e di fine dell'asta, l'ora in cui le persone interessate al bene immobile possono visionare il bene in questione e altre informazioni necessarie.
La FINA pubblica su mezzi di comunicazione pubblici un invito a partecipare all'asta giudiziaria telematica se la parte le invia una domanda scritta e anticipa i costi di tale procedura.
Tra l'annuncio dell'invito a partecipare a un'asta telematica sul sito web della FINA e l'inizio della fase di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno 60 giorni.
Solo chi ha versato un deposito cauzionale può partecipare come acquirente all'asta giudiziaria telematica (articolo 99, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
Il prerequisito per accedere al sistema di aste giudiziarie telematiche è disporre di un certificato digitale valido, che confermi l'identità dell'offerente, e di un certificato che lo autorizzi a utilizzare la firma elettronica avanzata sull'offerta (articolo 14, secondo comma, delle norme relative alla vendita).
Al primo accesso a una specifica asta giudiziaria telematica, l'offerente è tenuto a compilare un modulo di registrazione per la partecipazione a tale asta.
L'offerente firma il modulo con la firma elettronica avanzata.
In seguito alla compilazione del modulo elettronico di cui all'articolo 15 delle norme relative alla vendita, il sistema di aste giudiziarie telematiche assegna all'offerente un identificativo unico per una specifica asta.
I moduli sono parte integrante delle norme relative alla vendita.
La raccolta delle offerte nell'ambito di un'asta giudiziaria telematica dura 10 giorni lavorativi ed è effettuata 24 ore su 24 nei giorni feriali e festivi.
Il termine per la raccolta delle offerte è fissato tra le 9 e le 15 nei giorni lavorativi. In via eccezionale, se l'offerta valida più vantaggiosa viene fatta negli ultimi 10 minuti prima della scadenza del termine indicato nell'invito a partecipare all'asta giudiziaria telematica come orario di chiusura per la raccolta delle offerte, l'asta verrà prolungata di 10 minuti e così sarà per ogni offerta valida più vantaggiosa successiva fino a quando dopo un'offerta valida più vantaggiosa saranno trascorsi 10 minuti.
Il prezzo di riferimento del bene in vendita, che è il prezzo di base delle offerte, è determinato dal giudice. Alla chiusura dell'asta giudiziaria telematica, la FINA trasmette al giudice una relazione contenente le informazioni di cui all'articolo 25 delle norme relative alla vendita.
Il procedimento di asta giudiziaria telematica si svolge dinanzi alla FINA e i pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario. L'offerente non deve essere necessariamente presente all'asta di persona, ma può partecipare a distanza.
Il giudice emetterà una decisione scritta (decisione di aggiudicazione) da affiggere nella bacheca dell'organo giurisdizionale e pubblicare sul sito web della FINA.
Nel caso di vendite di beni mobili, su proposta del creditore proponente, la vendita del bene mobile può essere effettuata anche mediante asta giudiziaria telematica, cui si applicheranno mutatis mutandis le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata relative alle aste giudiziarie telematiche di beni immobili (articolo 149, settimo comma, della legge sull'esecuzione forzata).
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Le vendite all’asta vengono pubblicizzate mediante inserimento dell’annuncio
I predetti mezzi di diffusione sono obbligatori.
Il giudice può stabilire di far eseguire la pubblicità anche su uno o più quotidiani.
Il prezzo è determinato dal giudice, che però si fa sempre assistere da un esperto del settore immobiliare.
Il giudice generalmente delega le operazioni di vendita a professionisti e cioè: avvocati, commercialisti e notai.
E’ istituito un elenco dei professionisti presso ogni Tribunale.
Nel caso delle vendite nelle procedure concorsuali (fallimento e concordato preventivo) il giudice può decidere se procedere alla vendita applicando le norme del codice di procedura civile o meno.
Nel primo caso, si applicano tutte le disposizioni previste dal codice di procedura civile.
Beni immobili: esiste il Registro Immobiliare, che contiene tutti i dati relativi non solo agli acquisti e alle vendite, ma anche alla costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali di godimento (usufrutto, ecc.) o di diritti reali di garanzia (ipoteca).
Beni mobili: esiste il Pubblico Registro Automobilistico, che contiene tutti i dati relativi a veicoli e beni mobili registrati.
Registro di marchi e brevetti: si tratta di beni immateriali; il registro è tenuto dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).
Registro delle navi e aeromobili: è previsto dal codice della navigazione.
Registro delle imprese: partecipazioni in società per azioni o società a responsabilità limitata o quote in società di persone.
Le banche dati che un creditore può utilizzare per acquisire informazioni su beni e crediti del debitore, da sottoporre a pignoramento, sono le seguenti:
a) archivio dei rapporti finanziari, da cui possono essere ricavate informazioni relative a:
b) anagrafe tributaria, da cui possono essere ricavate informazioni relative a:
c) banca dati denominata NOIPA da cui possono essere ricavate informazioni relative a:
d) banca dati delle pensioni di guerra, da cui possono ricavarsi informazioni relative a pensioni percepite non solo da chi ha partecipato ala Seconda Guerra Mondiale, ma anche dai militari che hanno partecipato a missioni internazionali
e) Banca dati UNILAV, da cui possono ricavarsi informazioni relative alle retribuzioni percepite da datori di lavoro.
L’asta si fa on line sia per i beni mobili che per gli immobili.
Non vi è un’unica piattaforma governativa, ma più piattaforme predisposte da vari operatori nazionali
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Il prezzo dei beni pignorati è determinato sulla base dei prezzi correnti sul mercato cipriota. Nel caso di beni immobili pignorati, l'aggiudicatore, dopo aver effettuato una stima del valore del bene, determina un prezzo di riserva al di sotto del quale il bene non può essere venduto.
I beni mobili sono pignorati sulla base di un mandato di pignoramento mobiliare a favore del creditore, eseguito dagli ufficiali giudiziari che determinano essi stessi il prezzo minimo di vendita sulla base dei prezzi di mercato e procedono in seguito alla vendita di tali beni mobili. Se il prezzo minimo non può essere raggiunto, gli ufficiali giudiziari possono procedere nuovamente alla vendita all'asta.
Le notifiche di vendita all'asta sono pubblicate sui giornali. Quando la vendita all'asta riguarda un bene immobile, vengono affissi avvisi all'albo pretorio del Comune o presso la parrocchia nell'ambito della quale si trova l'immobile e inoltre pubblicati sul sito Internet del ministero dell'interno.
Le operazioni di vendita di beni nell'ambito delle vendite all'asta possono essere realizzate da banditori privati qualificati. Il banditore è una persona abilitata, nominata dal Dipartimento del catasto e dal ministro dell'interno della Repubblica di Cipro avente competenze necessarie per procedere alle vendite all'incanto dei beni immobili nell'ambito delle aste pubbliche.
Per quanto riguarda i beni mobili, tutte le vendite poste in essere nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza hanno luogo durante le vendite all'asta effettuate dagli ufficiali giudiziari; questi ultimi sono funzionari del servizio giudiziario dello Stato ed hanno poteri relativi alla vendita dei beni pignorati nell'ambito dell'esecuzione di un mandato di pignoramento mobiliare a vantaggio dei creditori.
In taluni casi la vendita all'asta di beni immobili effettuata dagli stessi creditori, siano essi società (per esempio: banche) o persone fisiche nel momento in cui essi hanno preso possesso dei beni immobili del debitore in esecuzione della relativa decisione del giudice. In questo caso le regole applicabili differiscono da quelle relative alle vendite all'asta definite dalla legislazione vigente.
I seguenti registri di beni patrimoniali sono tenuti a Cipro:
Il registro dei fallimenti delle società in liquidazione è facilmente accessibile dal sito Internet della direzione della registrazione delle società e dei crediti ("Department of Registrar of Companies and Official Receiver") di Cipro, e permette al creditore di informarsi sulla capacità finanziarie del debitore. Tuttavia non esiste nessuna banca dati elettronica cui il creditore potrebbe avere accesso al fine di ottenere direttamente le informazioni sui beni del debitore. Il creditore riconosciuto come tale da una decisione può, personalmente o tramite il suo avvocato, effettuare ricerche nel catasto, munito della copia conforme della decisione o del mandato dell'ufficiale giudiziario, al fine di ottenere informazioni relative ai beni immobili iscritti a nome del debitore.
A Cipro non sono praticate vendite giudiziarie in linea.
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In materia di esecuzione forzata di beni pignorati, la procedura non termina necessariamente con la vendita dei beni. Alla vendita può sostituirsi un accordo tra creditore e il debitore. Nel caso in cui esistano più creditori, al fine di evitare la vendita, occorre concludere un accordo con tutti i creditori, in mancanza di tale accordo il giudice ordinerà la vendita del bene.
Il perito che procede alla stima del valore (nel caso di un bene immobile) fisserà l'importo della vendita all'asta dei beni pignorati. Qualora si tratti di beni immobili, il valore dipende dall'offerta più elevata durante la procedura di vendita, poiché la base d'asta è pari a zero. Qualora sia richiesta una stima di beni mobili, le offerte dell'asta non inizieranno da zero, ma da un importo pari al 60% della loro stima.
Per quanto riguarda la pubblicità dei beni pignorati, essa viene realizzata mediante pubblicazione sul sito Internet del governo che riporta le informazioni sui servizi giudiziari e sul sito Internet del banditore d'asta, nonché mediante pubblicazione su quotidiani (l'avviso d'asta generalmente è pubblicato una volta al mese in due quotidiani) e affissione dell'avviso d'asta negli uffici della giurisdizione in cui avverrà la vendita.
Le caratteristiche del bene pignorato messo in vendita, nonché tutta la documentazione ad esso relativa devono essere disponibile sul sito Internet del governo che contiene le informazioni sui servizi giudiziari nonché sul sito Internet del banditore d'asta. Chiunque interessato può chiedere l'accesso a queste informazioni.
Ogni persona che desideri vedere un bene pignorato che è stato messo all'asta può rivolgersi agli uffici giudiziari per fare domanda, se si tratta di un bene immobile. Prima di ogni vendita all'asta di un bene immobile viene redatta da un perito giudiziario una relazione sullo stato dello stesso, che sarà poi pubblicata. Gli interessati possono esaminare i beni mobili entro due ore dall'inizio della vendita all'incanto.
Il giorno dell'asta le offerte orali sono manifestate al banditore nominato dal giudice per condurre a buon fine la vendita del bene.
L'offerente aggiudicatario deve pagare il prezzo complessivo del bene e non limitarsi a una semplice cauzione. L'importo complessivo corrispondente al prezzo del bene immobile deve essere depositato presso gli uffici giudiziari entro sette giorni dalla vendita, mentre l'importo corrispondente al prezzo complessivo di un bene immobile deve essere depositato entro 24 ore dalla vendita. Non è possibile effettuare il pagamento per via elettronica: esso deve essere effettuato negli uffici della cancelleria.
La vendita avviene sotto il controllo del giudice ed è condotta da un banditore da egli nominato. I terzi non sono autorizzati a effettuare le operazioni di vendita.
Non esiste alcun tipo di asta a cui si applicano parzialmente le norme in materia di esecuzione
Attualmente sono disponibili i registi nazionale dei beni seguenti:
Beni immobili– il registro pubblico e il registro immobiliare
Beni mobili– per i veicoli, le navi e gli aeromobili – l'Autorità dei trasporti di Malta
Azioni e parti sociali– l'Autorità dei servizi finanziari di Malta e la Borsa di Malta
Altri strumenti finanziari – la Borsa di Malta
Marchi, disegni e modelli – ministero del Commercio
Questi registri sono tenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche competenti. Taluni di essi sono accessibili al pubblico in via elettronica. Per quanto riguarda il registro pubblico e dell'Autorità dei servizi finanziari di Malta, è possibile accedere a pagamento. I registi dell'Autorità dei trasporti di Malta non sono accessibili al pubblico. Per accedere all'Autorità dei servizi finanziari di Malta, il relativo pagamento può essere effettuato in linea. Per il registro pubblico il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici del pubblico registro.
Il creditore ha accesso alle banche dati che informano sui beni immobili e sulle società. Per quanto riguarda le società, l'Autorità dei servizi finanziari di Malta offre un accesso diretto in linea. In materia di beni immobili, il creditore può accedere alle informazioni mediante il registro pubblico e il registro fondiario. Per l'accesso diretto alla banca dati dell'Autorità dei servizi finanziari di Malta o per l'accesso al registro pubblico e al registro fondiario non è richiesta nessun'altra informazione.
Non è possibile fare offerte in linea per le aste giudiziarie.
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Le stime immobiliari sono effettuate da un esperto designato da un ufficiale giudiziario e abilitato (in base a disposizioni di legge a parte) ad effettuare questo tipo di stime. Qualora nei sei mesi precedenti al pignoramento il bene immobiliare sia stato oggetto di una stima per la sua messa in vendita e tale stima rispetti i requisiti della stima immobiliare ai fini di un pignoramento, non si procede a una ulteriore stima. Peraltro, nel caso in cui siano intervenute modifiche rilevanti nello stato del bene immobiliare tra il momento in cui quest'ultimo è stato sottoposto a perizia e stimato e la data della vendita, il creditore o il debitore possono chiedere che si proceda a una ulteriore perizia e/o a una ulteriore stima.
I beni immobiliari pignorati sono messi in vendita con aste pubbliche. La vendita non può realizzarsi a meno di due settimane dalla data in cui la perizia e le stima sono divenute definitive e né prima che sia divenuta definitiva la sentenza in base alla quale è stato effettuato il pignoramento.
L'ufficiale giudiziario annuncia la data e l'oggetto della vendita con un avviso pubblico notificato alle parti del procedimento, alle autorità comunali, al centro delle imposte del luogo in cui si trova il bene immobiliare e agli organi della sicurezza sociale.
Tale avviso inoltre, almeno due settimane prima della data della vendita, dev'essere reso pubblico con affissione nei locali del tribunale e presso il comune e la pubblicazione nella gazzetta degli avvisi di legge del comune e sul sito internet del Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari. Inoltre, su richiesta e a spese di una delle parti, l'ufficiale giudiziario può anche procedere a pubblicizzare la vendita in altro modo, su istruzioni della parte.
La vendita si svolge pubblicamente e viene condotta da un ufficiale giudiziario, in presenza e con il controllo di un giudice o di un cancelliere. Il pignoramento di un bene immobiliare spetta a un ufficiale giudiziario in servizio nel tribunale competente per il circondario in cui si trova il bene.
Alcuni registri fondiari sono tenuti dai tribunali circondariali per render noto lo status dal punto di vista giuridico dei beni immobili. Essi vengono istituiti e gestiti con i mezzi informatici. Essi sono accessibili al. pubblico e sono costituiti da quattro sezioni:
1) la prima sezione contiene i dati per l'identificazione dei beni immobiliari e con la menzione dei diritti legati ai rispettivi proprietari o titolari di tali diritti;
2) la seconda sezione contiene le informazioni relative alla proprietà e all'usufrutto perpetuo;
3) la terza sezione è dedicata alle informazioni relative ai diritti reali limitati (eccetto le ipoteche), alle restrizioni al diritto di disporre del bene immobiliare o dell'usufrutto perpetuo e alla menzione di altri diritti e crediti (fatta eccezione per i crediti ipotecari);
4) la quarta sezione è dedicata alle iscrizioni di ipoteche.
Oltre ai registri fondiari esiste un secondo registro dei beni immobiliari, il catasto, disciplinato dalla legge del 17 maggio 1989 sulla geodesia e la cartografia (versione consolidata: Gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) del 2010, n. 193, atto 1287 e relative modifiche). La tenuta del catasto spetta ai presidenti dei distretti.
Le banche dati descritte al. punto 4 (i registri fondiari e il catasto) sono accessibili ai creditori e permettono loro di identificare i beni di un debitore. Inoltre, i registri fondiari permettono di identificare i crediti di un debitore gravati da ipoteca.
Le vendite giudiziarie non si svolgono online. L'avviso di vendita all'asta viene soltanto pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari (obbligo di legge) e, di solito, sui siti internet degli ufficiali giudiziari che conducono le vendite.
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Attualmente i beni sono venduti preferibilmente tramite https://www.e-leiloes.pt/, come previsto all'articolo 837 del Codice di procedura civile portoghese e dagli articoli 20 e seguenti del decreto ministeriale (Portaria) n. 282/2013, del 29 agosto 2013.
Le regole che disciplinano il funzionamento della piattaforma https://www.e-leiloes.pt/ sono state adottate con decreto del ministro della Giustizia n. 12624/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale portoghese (Diário da República), seconda serie, n. 219, del 9 novembre 2015.
Avviso - In ragione dei numerosi ciberattacchi subiti di recente da varie istituzioni nazionali, l'accesso al sito e-leilões da paesi diversi dal Portogallo è limitato.
Per accedere dall'estero è necessario fornire a suporte@solicitador.net il proprio IP (protocollo internet) che può essere individuato all'indirizzo seguente https://www.whatismyip.com/.
Gli annunci delle vendite sono disciplinati dall'articolo 6 del decreto 12624/2015:
Articolo 6
Avvisi d'asta
Prezzo/valore dei beni pignorati
Valore di base: si tratta del valore del bene o del gruppo di beni che compongono un lotto, come stabilito nel procedimento a cui la vendita si riferisce, che può essere in particolare un'esecuzione forzata disciplinata dal Codice di procedura civile oppure una procedura concorsuale disciplinata dal codice delle procedure concorsuali e del risanamento delle imprese (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).
Valore minimo: il "valore minimo" è il valore a partire dal quale il bene può essere venduto e che corrisponde, ai sensi dell'articolo 816, secondo comma, del codice di procedura civile, all'85 % del valore di base. In alcuni casi, il valore minimo può essere pari al valore di base.
Le norme che regolano le operazioni svolte tramite la piattaforma https://www.e-leiloes.pt/ sono state adottate con decreto del ministro della Giustizia n. 12624/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale portoghese (Diário da República), seconda serie, n. 219, del 9 novembre 2015, secondo il quale la piattaforma sarebbe stata sviluppata e gestita dalla Camera dei consulenti legali (Câmara dos Solicitadores), ora Ordine dei consulenti legali e degli ufficiali giudiziari (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).
Nei procedimenti di esecuzione civile condotti dagli ufficiali giudiziari, la procedura di vendita è prerogativa esclusiva di questi ultimi.
Avviso - In ragione dei numerosi ciberattacchi subiti di recente da varie istituzioni nazionali, l'accesso al sito e-leilões da paesi diversi dal Portogallo è limitato.Per accedere dall'estero è necessario fornire a suporte@solicitador.net il proprio IP (protocollo internet) che può essere individuato all'indirizzo seguente https://www.whatismyip.com/.
Un esempio sono i valori da vendersi nei mercati regolamentati o direttamente.
Articolo 837 del Codice di procedura civile portoghese - Vendita all'asta telematica
Articolo 830 del Codice di procedura civile portoghese - Valori venduti sui mercati regolamentati
Gli strumenti finanziari e le materie prime quotate sono venduti su mercati regolamentati.
Articolo 831 del Codice di procedura civile portoghese - Vendita diretta
Nei casi in cui la legge prevede che i beni siano ceduti a un determinato soggetto, o in caso di contratto di vendita promissoria con efficacia erga omnes concluso con una parte che intende esercitare il diritto di esecuzione forzata, la vendita viene effettuata direttamente.
Sebbene le aste telematiche siano il mezzo principale di vendita forzata in Portogallo, il Codice di procedura civile prevede anche altri tipi di vendita:
Tra gli organismi di regolamentazione e registrazione figurano i seguenti:
È opportuno innanzitutto ricordare che la banca dati è consultata dall'ufficiale giudiziario in via riservata. Il creditore non ha accesso diretto.
L'accesso alle banche dati pubbliche è disciplinato dal decreto ministeriale n. 331-A/2009, del 30 marzo 2009, modificato dal decreto ministeriale n. 350/2013, del 3 dicembre 2013, e dal decreto ministeriale n. 288/2015, del 17 settembre 2015.
L'accesso alle banche dati della Banca del Portogallo è disciplinato dal decreto ministeriale n. 282/2013, del 29 agosto 2013.
Tra le banche dati alle quali un ufficiale giudiziario può accedere per via telematica diretta figurano:
Le regole che disciplinano il funzionamento della piattaforma https://www.e-leiloes.pt/ sono state adottate con decreto del ministro della Giustizia n. 12624/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale portoghese (Diário da República), seconda serie, n. 219, del 9 novembre 2015.
Le informazioni possono essere controllate nei siti web seguenti:
Per accedere dall'estero è necessario fornire a suporte@solicitador.net il proprio IP (protocollo internet) che può essere individuato all'indirizzo seguente https://www.whatismyip.com/.
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La procedura di esecuzione forzata è disciplinata dal codice di procedura civile rumeno, che prevede regole generali relative all'esecuzione forzata delle obbligazioni a titolo esecutivo. Oltre alle regole di procedura civile che disciplinano l'aspetto dell'esecuzione forzata, esistono due altre categorie distinte di norme applicabili alle situazioni specifiche in cui si trovano i debitori: l'esecuzione dei crediti fiscali e l'esecuzione dei crediti derivanti da infrazione.
La categoria generale dei crediti derivanti da titoli esecutivi, diversi da quelli di natura fiscale o derivanti da infrazione trova esecuzione sul territorio rumeno da parte degli ufficiali giudiziari quali autorità competenti all'esecuzione forzata dei titoli esecutivi, in virtù di un'ordinanza del ministero della giustizia.
Una volta approvata l'esecuzione forzata, per quanto riguarda la categoria dei debiti sottoposti all'esecuzione forzata come indicato precedentemente, i beni del debitore saranno posti in vendita conformemente alle norme di procedura civile, in funzione della loro categoria di appartenenza, vale a dire vendita all'asta pubblica dei beni mobili e/o dei beni immobili.
La stima dei beni mobili pignorati può essere effettuata dall'ufficiale giudiziario (sulla base del loro valore commerciale, confrontato con il prezzo medio del mercato nella località interessata) o, se la valutazione è impossibile o se richiesto dalle parti, da parte di un esperto nominato dietro pagamento.
Il valore del bene immobile oggetto di esecuzione forzata è determinato dall'ufficiale giudiziario secondo regole analoghe (valore commerciale, prezzo medio di mercato, eccetera) o, se richiesto dalle parti o nel caso di impossibilità della valutazione da parte di un esperto nominato.
Per quanto riguarda la pubblicità delle vendite dei beni mobili, l'annuncio la pubblicazione di vendita sono effettuati da parte dell'ufficiale giudiziario che pone gli avvisi nel luogo in cui avverrà la vendita all'asta, nel proprio ufficio, presso la casa comunale territorialmente competente per la vendita del bene, presso l'edificio giudiziario dove è stato emesso il decreto ingiuntivo e in altri luoghi pubblici. Il codice rumeno di procedura civile prevede anche l'obbligo di pubblicità sui giornali locali, nazionali o sui siti Internet destinati alla vendita di questi beni.
Oltre alle modalità di pubblicità precedentemente summenzionate, per quanto concerne la pubblicità della vendita di beni immobili la procedura differisce leggermente nel senso che, da un lato il valore del bene determina il tipo di pubblicità (giornale a diffusione nazionale se il valore dell'immobile è superiore a 250 000 RON) e d'altro lato, esiste l'obbligo di pubblicare un annuncio relativo alla vendita dei beni sottoposti all'esecuzione forzata nel registro elettronico di pubblicità.
Le caratteristiche dei beni sottoposti all'esecuzione forzata figurano nell'annuncio/nella pubblicazione di vendita.
La procedura di visione dei beni non è regolamentata.
Le garanzie prestate al momento delle offerte sono disciplinate dalla legge; le offerte sono registrate con ordinanza dell'ufficiale giudiziario e devono essere pagate non oltre l'inizio dell'asta. Il pagamento della garanzia può essere effettuata elettronicamente e l'ufficiale giudiziario consegnerà prova del pagamento al momento dell'offerta.
Il bene è aggiudicato alla persona che offre prezzo più alto e, nell'ipotesi di un solo offerente, a quest'ultimo a condizione che abbia offerto il prezzo iniziale dell'asta.
La vendita di beni alle aste pubbliche compete esclusivamente all'ufficiale giudiziario nell'ambito della procedura di esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile rumeno. Per talune categorie di crediti, vale a dire i crediti fiscali o i crediti derivanti da infrazioni, la vendita viene effettuata dal funzionario del fisco (crediti fiscali) secondo le norme di procedure specifiche relativamente alla presentazione delle offerte e ai partecipanti o dall'autorità dello Stato competente alla riscossione degli attivi provenienti da infrazioni (Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni costituenti oggetto di pignoramento) — A.N.A.B.I.). In quest'ultimo caso, l'A.N.A.B.I. Può anche autorizzare alla riscossione un ufficiale giudiziario tramite accordi di cooperazione.
Le norme comuni che si applicano alla vendita di beni alle aste pubbliche comportano talune eccezioni relative ai titoli esecutivi aventi ad oggetto contributi dovuti al bilancio generale consolidato, al bilancio dell'Unione europea o al bilancio della Comunità europea dell'energia atomica. Esistono anche eccezioni relativamente alla riscossione di attivi risultanti da infrazioni.
In Romania, non è stato ancora approntato alcun sistema informatico contenente informazioni sui beni (registri nazionali dei beni).
I creditori possono avere accesso alle informazioni relative all'esistenza di attivi o di crediti di un debitore, esclusivamente nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata approvata e unicamente mediante l'intermediazione di un ufficiale giudiziario.
In tal modo, viene limitato l'accesso dei creditori alle banche dati in cui essi possono verificare la situazione dei beni di un debitore. Ad esempio, dato che le misure di esecuzione relative ai beni immobiliari sono iscritte nel registro fondiario, mediante una semplice domanda e il pagamento di una tassa chiunque può ottenere informazioni sulla situazione di un bene. D'altro lato, questo tipo di informazioni non è utile per tutti i beni appartenenti al debitore, dal momento in cui le ricerche sono relative ai beni e non alle persone. I dati personali sono protetti da norme speciali, in modo che questo tipo di ricerche sia possibile come summenzionato soltanto mediante l'intermediazione di autorità, a volte sotto riserva di approvazione del giudice.
Il registro elettronico relativo alla pubblicità delle vendite dei beni sottoposti a esecuzione forzata funziona alla stregua di un sistema informatico grazie al quale tutti gli ufficiali giudiziari effettuano pubblicità a livello nazionale relativamente alla vendita dei beni immobili aventi valore superiore a 2 000 RON e dei beni immobili costituenti oggetto di una procedura di esecuzione forzata. Il registro elettronico di pubblicità delle vendite dei beni sottoposti all'esecuzione forzata è stato creato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 2 della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari ed è istituito dal 2012. L'ufficiale giudiziario è tenuto, ai sensi di legge, a realizzare la pubblicità nel registro elettronico di pubblicità della vendita dei beni sottoposti a esecuzione forzata e il mancato rispetto di quest'obbligo comporta una sanzione disciplinare conformemente all'articolo 47 della legge n. 188/2000 sugli ufficiali giudiziari.
La nuova piattaforma del registro elettronico di pubblicità delle vendite dei beni sottoposti a esecuzione forzata è stata approvata con decisione del consiglio dell'Unione nazionale degli ufficiali giudiziari n. 67/05.12.2014.
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I beni mobili, i beni immobili e i diritti vengono venduti in aste pubbliche nei procedimenti di esecuzione e in altri procedimenti giudiziari; la vendita dei beni è soggetta alle norme relative ai procedimenti di esecuzione. In Slovenia le aste giudiziarie possono svolgersi sia nella forma tradizionale che online.
Sebbene in Slovenia non esista ancora un portale online unico tramite il quale effettuare le vendite di beni nei procedimenti fallimentari, disponibile invece per le vendite (ad eccezione della vendita di beni mobili) e la pubblicazione degli avvisi di vendita nel caso dei procedimenti di esecuzione, i fornitori esterni che operano sul mercato possono indire aste pubbliche online dei beni di un debitore soggetto a fallimento. Questo metodo di vendita (asta pubblica online) è già in vigore per i procedimenti in materia di insolvenza ed è utilizzato dai curatori.
I procedimenti di esecuzione aventi come oggetto beni mobili sono effettuati mediante il pignoramento e la stima del bene, la relativa vendita e il versamento dei relativi proventi al creditore (articolo 81, comma 1, della Zakon o izvršbi in zavarovanju (la legge slovena sui procedimenti esecutivi e cautelari, in prosieguo la "ZIZ").
Sono pignorabili i beni in possesso del debitore, nonché i beni del debitore in possesso del creditore. I beni del debitore in possesso di terzi possono essere pignorati previo consenso di questi ultimi (articolo 83 della ZIZ).
In seguito al pignoramento, il creditore pone un vincolo sul bene pignorato (articolo 87 della ZIZ). In caso di pignoramento di beni mobili iscritti nel registro dei pegni senza spossessamento e dei beni mobili pignorati, il vincolo è posto nel momento dell'iscrizione del pignoramento nel registro (articolo 87 della ZIZ).
I beni pignorati sono valutati al momento del pignoramento, a meno che non sia possibile procedere immediatamente alla stima per via del valore specifico del bene o la stima riguardi beni mobili iscritti nel registro dei pegni senza spossessamento e dei beni mobili pignorati. La stima è effettuata dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto al pignoramento. Su richiesta e a spese di una delle parti, la stima può essere eseguita da un perito del tribunale scelto dalla parte (articolo 89 della ZIZ). La vendita di un bene pignorato può avere luogo solo una volta che la decisione di esecuzione è divenuta definitiva, ad eccezione dei casi in cui il debitore acconsente a vendere prima il bene, oppure se il bene è deperibile o sussiste un rischio che il valore del bene pignorato cali significativamente (articolo 92 della ZIZ).
Il bene pignorato è venduto a un'asta pubblica oppure con la stipula di un contratto diretto tra l'acquirente e un ufficiale giudiziario o un terzo che opera in qualità di commissionario. L'asta pubblica può essere anche tenuta online (asta pubblica online). Le modalità e la data della vendita del bene sono decise e iscritte dall'ufficiale giudiziario nel registro dei pignoramenti subito dopo il pignoramento, tenendo conto del principio in base al quale il bene deve essere venduto al miglior prezzo possibile (articolo 93 della ZIZ). Laddove un ufficiale giudiziario decida di procedere a un'asta pubblica, sono aggiunte nel registro la data e il luogo dell'asta pubblica. L'ufficiale giudiziario informa le parti delle modalità e della data della vendita del bene mediante un avviso specifico notificato al creditore e al debitore (articolo 82 delle Pravilnik o opravljanju službe izvršitelj (norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari).
Pubblicazione dell'avviso di vendita. Qualora decida di procedere alla vendita del bene mediante asta pubblica, l'ufficiale giudiziario trasmette al giudice l'avviso d'asta pubblica almeno otto giorni prima dell'inizio della stessa e l'avviso viene pubblicato con affissione nella bacheca dell'organo giurisdizionale. L'ufficiale giudiziario deve pubblicare l'avviso unitamente a una fotografia del bene nel motore di ricerca delle vendite di beni mobili e inserire le informazioni relative al bene in tale motore di ricerca (articolo 93 della ZIZ). L'ufficiale giudiziario pubblicizza l'asta pubblica sulla bacheca dell'organo giurisdizionale e sul sito internet dell'autorità competente che ha emesso la decisione di pignoramento. L'ufficiale giudiziario deve chiedere che l'avviso d'asta pubblica sia pubblicato anche nel registro ufficiale, se esistente. Su proposta di un creditore o di un debitore, l'ufficiale giudiziario può pubblicizzare l'asta pubblica anche nei mezzi di comunicazione, previo pagamento dei costi da parte del soggetto che ha richiesto l'asta pubblica (articolo 89 delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari).
Possibilità di visionare i beni in vendita all'asta. L'avviso d'asta pubblica deve specificare il luogo, la data e l'ora dell'asta, presentare e descrivere il bene in vendita e indicare dove è possibile visionare il bene prima dell'asta stessa (articolo 89 delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari). Per effettuare la ricerca di beni in vendita nell'ambito di procedimenti di esecuzione e visualizzare le relative fotografie, gli acquirenti interessati possono anche consultare il motore di ricerca relativo alle vendite disponibile sul portale e-dražbe (aste online) all'indirizzo SodneDrazbe.si. I criteri in base ai quali è possibile ricercare i beni in vendita e prenderne visione sono i seguenti: organo giurisdizionale, numero del caso, forma di vendita, metodo di vendita, tipologia di vendita, data di inizio della vendita, stato di pubblicazione, oggetto della vendita, tipologia dell'oggetto, città, regione e prezzo base. La ricerca può essere effettuata anche compilando l'apposita casella di testo.
Deposito cauzionale. Prima dell'inizio di un'asta pubblica, l'ufficiale giudiziario deve stabilire se la natura e il valore del bene è tale da richiedere un deposito cauzionale a carico dei partecipanti all'asta, il cui importo non può superare il 10 % del prezzo base del bene.
Delegato alla vendita (soggetto o società). Le aste pubbliche sono condotte da un ufficiale giudiziario che può autorizzare a proprie spese un banditore a dirigere l'asta qualora la quantità e la qualità del bene lo rendano necessario. L'asta è aperta al pubblico (articolo 92 delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari).
Prezzo base. Nel corso della prima asta, il bene pignorato non può essere venduto a un importo inferiore al valore stimato. Se durante la prima asta il valore stimato non viene raggiunto, l'ufficiale giudiziario procede, su proposta di una delle parti, a una seconda asta nel cui ambito il bene può essere venduto a un importo inferiore al valore stimato, ma comunque non a meno di un terzo di tale valore (articolo 94 della ZIZ).
Presentazione delle offerte e aggiudicazione. Dopo almeno 15 minuti dall'inizio dell'asta, l'ufficiale giudiziario invita i partecipanti all'asta a presentare le loro offerte (presentazione delle offerte). L'asta continua sino a quando tutti i partecipanti interessati non avranno presentato la loro offerta. Se, dopo due inviti ai partecipanti a presentare un'offerta più elevata, non vengono avanzate offerte superiori, l'ufficiale giudiziario assegna il bene al miglior offerente. Qualora l'acquirente non versi il prezzo di acquisto entro la fine dell'asta, l'ufficiale giudiziario può vendere il bene al secondo migliore offerente, previo consenso del creditore, accordato firmando il verbale di asta pubblica. Nel caso in cui il creditore non sia presente all'asta, l'ufficiale giudiziario può vendere immediatamente il bene al secondo migliore offerente, se l'offerta è pari almeno al 50 % dell'offerta migliore ma superiore al prezzo base. In caso contrario, l'ufficiale giudiziario ripropone il bene per una nuova presentazione di offerte nel corso della stessa asta. Il precedente migliore offerente non può più partecipare alla nuova presentazione di offerte (articolo 94 delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari).
Pagamento del prezzo di acquisto e presa di possesso del bene. L'acquirente è tenuto a versare il prezzo di acquisto e a prendere possesso del bene subito dopo il termine dell'asta. L'ufficiale giudiziario deve fornire all'acquirente un documento contenente le informazioni sulla vendita, nonché i dati contenuti nel registro del bene venduto, se esistente. A partire da tale documento, l'ufficiale giudiziario elimina eventuali gravami e/o divieti relativi alla vendita del bene e registra il nuovo proprietario, laddove i diritti di proprietà siano iscritti nei registri. L'ufficiale giudiziario può trasferire il bene all'acquirente anche prima che il prezzo di acquisto sia corrisposto, previo consenso del creditore e a suo rischio per l'ammontare del prezzo di acquisto cui ha diritto. Qualora l'acquirente non versi il prezzo di acquisto e il creditore non acconsenta al passaggio del bene, l'ufficiale giudiziario può vendere il bene al secondo migliore offerente. L'acquirente acquista il bene privo di ogni gravame e ne diventa proprietario anche nel caso in cui il debitore non fosse il proprietario del bene. L'acquirente non gode di alcuna garanzia per i vizi del bene (articolo 96 della ZIZ).
La vendita di beni e altri diritti materiali è condotta da un ufficiale giudiziario conformemente alle disposizioni delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari che disciplinano la stima e la vendita dei beni mobili. L'ufficiale giudiziario redige un inventario dei diritti pignorati attenendosi alle disposizioni di dette norme che regolano il pignoramento dei beni mobili. Nell'inventario figurano una descrizione puntuale dei diritti in termini di consistenza e portata, suffragata dalla documentazione esistente per ciascuno di essi, nonché l'indicazione dei versamenti o delle prestazioni che il debitore è tenuto a effettuare a titolo di corrispettivo o di servizio per l'esercizio di tali diritti (articolo 108 delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari).
I procedimenti di esecuzione aventi come oggetto i beni immobili si effettuano iscrivendo nel registro immobiliare la decisione di esecuzione nella quale sono determinati il valore dell'immobile, la relativa vendita e il pagamento del creditore con i proventi della vendita (articolo 167 della ZIZ).
Stima dei beni pignorati effettuata dal perito. Il valore del bene immobile può essere determinato dal giudice, anche prima che la decisione di esecuzione divenga definitiva. Il valore del bene immobile è stabilito dal giudice in base alla stima del perito del tribunale, in linea con il valore di mercato applicabile al momento della stima. Nel determinare il valore vengono prese in considerazione le eventuali riduzioni del valore dovute a particolari diritti, ad esempio le servitù (articolo 178 della ZIZ), che possono emergere in seguito alla presa in considerazione della vendita. Il valore del bene immobile è stabilito da una decisione impugnabile del tribunale (articolo 179 della ZIZ).
Pubblicazione dell'avviso di vendita. Dopo che la decisione di determinazione del valore dell'immobile diventa definitiva, il giudice emana un'ordinanza di vendita del bene immobile. Nell'ordinanza il giudice specifica le modalità e le condizioni di vendita e, in caso di vendita all'asta dell'immobile, l'ora e il luogo della vendita. La vendita dei beni immobili ha luogo una volta che la decisione di esecuzione e la decisione di determinazione del valore dell'immobile divengono definitive. Il giudice comunica l'ordinanza di vendita con un avviso affisso nella bacheca dell'organo giurisdizionale e pubblicato sul relativo sito internet, nonché sugli altri mezzi di comunicazione locali consolidati. Le ordinanze di vendita dei terreni agricoli sono notificate dal giudice mediante affissione nella bacheca dell'unità amministrativa in cui è situato il bene immobile ed eventualmente sul sito internet della stessa unità amministrativa. Il creditore può pubblicare l'ordinanza di vendita del bene immobile sui mezzi di comunicazione e i costi della pubblicazione sono a suo carico. Dal giorno dell'annuncio dell'ordinanza di vendita nella bacheca dell'organo giurisdizionale sino al giorno della vendita devono trascorrere almeno 30 giorni. L'autorità giudiziaria notifica l'ordinanza di vendita alle parti, al creditore pignoratizio e agli altri partecipanti al procedimento che godono di un diritto registrato di preacquisto o di rimborso, nonché all'autorità amministrativa competente (articolo 181 della ZIZ).
In genere i beni immobili vengono venduti in aste pubbliche condotte in modalità online, a meno che il giudice non ritenga un'asta pubblica in presenza più adeguata alla vendita dei beni immobili in oggetto. Il giudice può disporre il ricorso a un'asta pubblica in presenza per la vendita di un bene immobile anche se nessun offerente si è iscritto alla prima asta pubblica online. Se non diversamente disposto dal giudice, le aste pubbliche per la vendita di beni immobili sono condotte presso il tribunale. I creditori, i creditori pignoratizi e i creditori di debiti fondiari possono decidere, nel corso di tutto il procedimento di esecuzione sino all'emissione dell'ordinanza di vendita, che l'immobile sia venduto con la raccolta di offerte vincolanti oppure con offerte dirette (articolo 183 della ZIZ).
L'ordinanza di vendita di un bene immobile riporta:
Possibilità di visionare i beni in vendita all'asta. Il giudice può permettere alle persone interessate all'acquisto dell'immobile di prenderne visione, su richiesta e a proprie spese. I modi e le modalità della visita e l'eventuale presenza di un ufficiale giudiziario sono decisi dal giudice nell'ordinanza di vendita dell'immobile (articolo 176 della ZIZ). Per effettuare la ricerca di beni in vendita nell'ambito di procedimenti di esecuzione e visualizzarne le fotografie, gli acquirenti interessati possono anche consultare il motore di ricerca relativo alle vendite disponibile sul portale e-dražbe (aste online) all'indirizzo SodneDrazbe.si. I criteri in base ai quali è possibile ricercare i beni in vendita e prenderne visione sono i seguenti: organo giurisdizionale, numero del caso, forma di vendita, metodo di vendita, tipologia di vendita, data di inizio della vendita, stato di pubblicazione, oggetto della vendita, tipologia dell'oggetto, città, regione, piano, superficie, numero di vani, anno di costruzione, società in cui l'azionista ha una partecipazione e prezzo base. La ricerca può essere effettuata anche compilando l'apposita casella di testo.
Deposito cauzionale. Possono partecipare alle aste pubbliche tutti coloro che hanno versato un deposito cauzionale pari a 1/10 del valore stabilito dell'immobile almeno tre giorni lavorativi prima dall'asta. Il creditore su proposta del quale il giudice ha autorizzato l'asta è esentato dal pagamento di tale deposito, così come i creditori pignoratizi o i creditori di debiti fondiari, nel caso in cui i crediti da recuperare superino il valore della cauzione e la stessa possa essere coperta dal prezzo di acquisto, tenendo conto dell'ordine di priorità di pagamento e del valore stabilito del bene immobile. Nel caso di un'asta pubblica online, l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale deve essere richiesta tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'asta pubblica online. I depositi cauzionali degli offerenti le cui offerte non sono state accettate vengono restituiti, accreditandoli sui rispettivi conti bancari, entro 15 giorni dal termine dell'asta pubblica o dopo la conclusione delle procedure per l'apertura delle offerte, se non diversamente disposto dalla legge (articolo 185 della ZIZ).
Prezzo base. Alla prima vendita il bene immobile non può essere venduto a un importo inferiore al 70 % del valore stabilito. Se il bene immobile non viene venduto alla prima vendita, il giudice annuncia una seconda vendita, su proposta del creditore, in cui l'immobile non può essere venduto a meno della metà del valore determinato. Tra la prima e la seconda vendita devono trascorrere almeno 30 giorni. Deponendo una dichiarazione nei registri del tribunale competente per i procedimenti di esecuzione in questione o di qualunque altra autorità giudiziaria, le parti, il creditore pignoratizio o i creditori di debiti fondiari possono decidere che l'immobile sia venduto all'asta a meno del 70 % del suo valore determinato, nel corso della prima vendita, o per meno della metà del suo valore determinato, nel corso della seconda vendita (articolo 188 della ZIZ).
Vendita all'asta e aggiudicazione. Dopo avere determinato che le condizioni di vendita sono soddisfatte, il giudice annuncia l'inizio dell'asta. L'asta dura sino a quando gli offerenti presentano offerte al rialzo. Un offerente è vincolato dalla sua ultima offerta fino alla presentazione di un'offerta superiore (controfferta). Su richiesta di uno o più creditori, il giudice può concedere un breve intervallo di riflessione ai partecipanti. L'asta si conclude quando, dopo due inviti del giudice a presentare ulteriori offerte, nessuno degli offerenti presenta un'offerta superiore. Al termine dell'asta, il giudice identifica l'offerente che ha proposto il prezzo più elevato e lo dichiara aggiudicatario dell'immobile. Il tribunale emette una decisione di aggiudicazione dell'immobile, che viene trasmessa alle parti cui è notificata l'ordinanza di vendita e a tutti i partecipanti all'asta. La decisione di aggiudicazione non è impugnabile. È possibile opporsi alle eventuali irregolarità relative all'asta impugnando la decisione di aggiudicazione del bene immobile all'acquirente (articolo 189 della ZIZ).
Pagamento del prezzo di acquisto. Dopo l'aggiudicazione, l'acquirente è tenuto a versare il prezzo di acquisto entro il termine fissato nell'ordinanza di vendita (articolo 191 della ZIZ). Tale termine non dovrà superare i sei mesi dalla data della vendita, indipendentemente dal fatto che il prezzo di acquisto sia versato in un'unica soluzione o a rate (articolo 184 della ZIZ).
Passaggio. In seguito all'emissione della decisione di aggiudicazione, l'acquirente è tenuto a versare il prezzo di acquisto e il giudice pronuncia una decisione con cui l'immobile è trasferito all'acquirente (passaggio). Una volta che questa decisione diventa definitiva, i diritti di proprietà dell'acquirente sono registrati nel registro catastale e i diritti e i gravami vengono eliminati in linea con la decisione sull'aggiudicazione. Nella decisione, il giudice decide inoltre il termine entro il quale il debitore deve lasciare l'abitazione familiare o l'appartamento oppure sgomberare i locali dell'azienda. La decisione sul passaggio della proprietà è inoltre un titolo esecutivo per lo sgombero e il trasferimento dell'immobile e, una volta divenuta definitiva, assume carattere esecutivo (articolo 192 della ZIZ).
Aste pubbliche online di beni immobili. La ZIZ-L modificata (UL RS n. 11/18) ha introdotto una serie di modifiche alle modalità di svolgimento delle aste pubbliche online. Questo ambito è disciplinato in dettaglio dalle norme sulla pubblicazione degli avvisi di vendita nel motore di ricerca online e delle aste pubbliche online nei procedimenti di esecuzione (Pravilnik o objavah prodaj v spletnem iskalniku in spletnih javnih dražbah v izvršilnih postopkih, UL RS, n. 195/20). Le aste giudiziarie online sono consultabili sul sito: SodneDrazbe.si.
Iscrizione a un'asta pubblica online e approvazione dell'iscrizione. Dopo essersi iscritto all'asta pubblica online tramite il portale e-dražbe con un profilo SI-PASS, l'acquirente interessato sceglie in quale veste presentare la propria offerta (ad esempio se in quella di offerente oppure di offerente che è al tempo stesso creditore, creditore pignoratizio o creditore di debiti fondiari, o se come titolare di un diritto di prelazione o di rimborso), fornisce gli estremi del conto corrente su cui deve essere effettuato il rimborso del deposito cauzionale in caso di restituzione (se diverso dal conto corrente utilizzato per il versamento di tale deposito) e dichiara se intende richiedere l'esenzione dal pagamento del deposito cauzionale (allegando in tal caso una domanda di esenzione). Nel caso dei beni il cui acquisto è soggetto a condizioni speciali, l'acquirente deve altresì presentare documenti attestanti il rispetto di tali condizioni. Se la partecipazione a un'asta pubblica online è subordinata al versamento di un deposito cauzionale, al momento dell'iscrizione all'asta pubblica online vengono comunicati all'acquirente interessato, all'interno del portale e-dražbe, l'importo del deposito cauzionale, il numero di riferimento da indicare per il versamento e il conto corrente su cui effettuare il versamento del deposito cauzionale. Qualora più acquirenti interessati desiderino acquistare congiuntamente un bene in vendita in un'asta pubblica online, soltanto uno di essi si iscrive a tale asta e allega all'iscrizione i documenti indicanti la ripartizione delle quote in base alla quale gli acquirenti interessati prenderanno possesso del bene in vendita, nonché l'autorizzazione a partecipare all'asta pubblica online per conto degli altri acquirenti interessati. Dopo aver esaminato l'iscrizione all'asta pubblica online e verificato l'avvenuto versamento del deposito cauzionale da parte dell'acquirente interessato, l'autore dell'avviso approva o respinge l'iscrizione e informa l'acquirente interessato della sua decisione tramite il sistema del portale e-dražbe. Qualora respinga l'iscrizione, l'autore dell'avviso deve indicare il motivo di tale decisione.
In caso di approvazione dell'iscrizione, all'offerente viene assegnato un codice numerico univoco all'interno del portale e-dražbe per la partecipazione in forma anonima all'asta pubblica online.
Svolgimento delle aste pubbliche online. L'asta pubblica online inizia automaticamente nell'ora indicata come orario di inizio nell'ordinanza di vendita o nell'avviso di asta pubblica online e la sua durata coincide con il periodo stabilito nell'ordinanza di vendita o nell'avviso di asta pubblica online. L'offerente incrementa il prezzo base o quello dell'offerta in quel momento più vantaggiosa di un importo almeno pari a quello dell'offerta in aumento determinato nell'ordinanza di vendita o nell'avviso di asta pubblica online. Se l'importo dell'offerta in aumento non è determinato, l'offerente può aumentare l'offerta di un importo di propria scelta. Durante l'asta pubblica online, all'offerente viene notificata l'offerta in quel momento più vantaggiosa nel sistema del portale e-dražbe e gli viene comunicato se questa coincide con la sua offerta. Se entro due minuti precedenti la scadenza dell'asta pubblica online viene presentata un'offerta, la durata dell'asta viene prolungata (ogni volta) di ulteriori due minuti.
Relazione sullo svolgimento dell'asta pubblica online. Al termine di un'asta pubblica online viene automaticamente generata una relazione sullo svolgimento della stessa. Tale relazione è disponibile all'interno del sistema del portale e-dražbe per la consultazione in forma anonima da parte degli offerenti e in forma non anonima da parte degli autori dell'avviso.
I procedimenti di esecuzione aventi come oggetto le partecipazioni detenute da un azionista si effettuano mediante l'iscrizione della decisione di esecuzione, la vendita della partecipazione e il pagamento del creditore con i proventi della vendita. Mediante la decisione di esecuzione il giudice vieta all'azionista di cedere la propria partecipazione. Il giudice notifica la decisione di esecuzione alla società e iscrive la decisione stessa nel registro delle imprese presso il tribunale. Tale iscrizione crea un vincolo a favore del creditore sulla partecipazione dell'azionista, applicabile anche nei confronti di qualsiasi successivo acquirente della partecipazione stessa. Le disposizioni di tale legge relative ai procedimenti di esecuzione aventi a oggetto beni immobili (articolo 164 della ZIZ) si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti di esecuzione aventi a oggetto partecipazioni detenute da azionisti. Come nel caso dei beni immobili, la partecipazione detenuta da un azionista può essere venduta in un'asta pubblica online.
I beni mobili vengono venduti in aste pubbliche da un ufficiale giudiziario, il quale può, se necessario, autorizzare a proprie spese un banditore, in base alla quantità e alla qualità dei beni mobili. La vendita all'asta è pubblica (articolo 93 della ZIZ e articolo 92 delle norme sull'esecuzione dei servizi degli ufficiali giudiziari).
Il bene mobile può essere venduto anche con accordo diretto tra l'acquirente e l'ufficiale giudiziario o mediante un terzo che agisce in qualità di commissionario. Le modalità e la data della vendita del bene sono decise e iscritte dall'ufficiale giudiziario nel registro dei pignoramenti subito dopo il pignoramento, tenendo conto del principio in base al quale il bene deve essere venduto al miglior prezzo possibile (articolo 93 della ZIZ).
Le aste pubbliche relative ai beni immobili sono condotte dai giudici; le aste pubbliche online relative a beni immobili sono condotte in modo automatizzato sul portale online SodneDrazbe.si.
Il diritto sloveno non riconosce altre tipologie di asta nel caso dei procedimenti di esecuzione. Nel caso dei procedimenti fallimentari il diritto sloveno prevede, oltre alla possibilità di indire un'asta pubblica online, quella di svolgere un'asta pubblica al rialzo e un'asta pubblica al ribasso rispetto al prezzo base. Esistono inoltre diverse modalità di vendita dei beni mobili e immobili. Oltre alla vendita all'asta, i beni mobili possono essere venduti con la stipula di un contratto diretto tra l'acquirente e un ufficiale giudiziario, un curatore o un terzo che opera in qualità di commissionario (articolo 93, comma 1, della ZIZ). I beni immobili vengono venduti a un'asta pubblica se i creditori, i creditori pignoratizi e i creditori di debiti fondiari non decidono prima dell'emissione dell'ordinanza di vendita che:
In Slovenia esistono i registri di proprietà seguenti:
Tali registri sono conservati in formato elettronico e ciascuno è gestito da un'istituzione specifica.
Possono accedere ai registri tutti coloro che dimostrino di avere un legittimo interesse (articolo 4, comma 6, della ZIZ). Un creditore può dimostrare il suo legittimo interesse presentando un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza esecutiva) che impone al debitore di soddisfare il diritto del creditore. In tal caso, il creditore può chiedere al gestore del registro informazioni sui beni del debitore. Le autorità giudiziarie hanno accesso elettronico a molti dei suddetti registri.
Per ottenere informazioni da tali registri non è necessario corrispondere nessuna commissione. Tuttavia alcuni gestori delle banche dati (registri) possono chiedere che i creditori paghino un corrispettivo di piccola entità (ad esempio, il Zavod za zdravstveno zavarovanje, l'istituto sloveno di assicurazione sanitaria, che conserva il registro dei soggetti che erogano retribuzioni e altri redditi personali (quali le pensioni), fornisce informazioni sull'occupazione dei debitori dietro pagamento di un corrispettivo di 4 euro). Il pagamento può essere effettuato anche elettronicamente.
A norma dell'articolo 4, comma 6, della ZIZ, l'operatore di una banca dati fornisce ai creditori, su loro richiesta, informazioni sui beni di un debitore ai creditori, su richiesta di questi ultimi, qualora dimostrino un legittimo interesse (ad esempio un titolo esecutivo). Tali operatori sono:
Nella maggior parte dei casi, un creditore può accedere ai registri rivolgendosi all'operatore del registro in questione per chiedere informazioni sui beni del debitore. I creditori possono accedere elettronicamente (attraverso il sito internet) ad alcuni registri (ad esempio, il registro del tribunale).
Non è necessario essere rappresentati da un legale per ottenere informazioni sui beni del debitore e non occorre versare allo Stato alcun corrispettivo. Alcuni operatori delle banche dati chiedono il pagamento di un piccolo corrispettivo (ad esempio, l'istituto sloveno di assicurazione sanitaria) di 4 euro per le informazioni sull'occupazione dei debitori, che è possibile versare per via elettronica.
In linea generale e in conformità dell'ordinanza sull'adempimento delle condizioni tecniche per l'uso del motore di ricerca online relativo alle vendite e per la realizzazione di aste pubbliche online relative a beni immobili nell'ambito di procedimenti di esecuzione (Odredba o izpolnitvi tehničnih pogojev za uporabo spletnega iskalnika prodaj in izvajanje spletnih javnih dražb nepremičnin v izvršilnih postopkih, UL RS, n. 3/2021), dal 1º febbraio 2021 le aste giudiziarie relative a beni immobili e a diritti nell'ambito di procedimenti di esecuzione si svolgono online in applicazione delle norme di cui alle norme sulla pubblicazione degli avvisi di vendita nel motore di ricerca online e delle aste pubbliche online nei procedimenti di esecuzione (UL RS, n. 195/2020).
La consultazione delle informazioni relative ai beni in vendita è gratuita. I partecipanti che si iscrivono all'asta tramite il sistema SI-PASS, possono parteciparvi indipendentemente dal luogo in cui si trovano. L'iscrizione garantisce inoltre l'anonimato del partecipante.
Il sito è accessibile all'indirizzo https://sodnedrazbe.si/.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
I beni pignorati sono venduti dall’intermediario della Kronofogdemyndigheten (agenzia nazionale di recupero crediti con esecuzione forzata). I beni vengono venduti alle aste pubbliche o con trattativa privata. Per i beni mobili ci si può affidare a una società di vendita all’asta. La vendita dei beni immobili può essere affidata a un’agenzia immobiliare.
La Kronofogdemyndigheten può autorizzare il debitore a vendere lui stesso il bene. In questo caso è possibile concedere una sospensione della vendita forzata. Il debitore può inoltre accordarsi con il creditore per un componimento della vertenza in maniera diversa. In tal caso il creditore può revocare la sua richiesta di esecuzione forzata.
Il bene pignorato dev’essere comunque oggetto di una stima effettuata da un ufficiale giudiziario. La Kronofogdemyndigheten a volte fa stimare i beni da un perito, che procede a una descrizione dettagliata degli stessi; essa si affida solitamente a periti per stimare il valore dei beni immobili e dei diritti di coproprietà (bostadsrätter). Tuttavia, per beni di valore importante, spesso ricorre a un esperto.
La Kronofogdemyndigheten pubblica un annuncio (ufficialmente) delle vendite forzate sul proprio sito internet. Le vendite sono inoltre annunciate nel Post- och Inrikes Tidningar che è una pubblicazione su internet ove sono pubblicati gli annunci di numerose autorità e comuni. L’obiettivo di tali pubblicazioni è fondamentalmente quello di informare eventuali creditori sconosciuti e qualsiasi altro soggetto interessato alla vendita.
Informazioni sulle vendite pubbliche sono pubblicate sul sito internet dalla Kronofogdemyndigheten. Inoltre, vi si trova il valore stimato dei beni, la loro descrizione, foto e altri documenti. Sono anche indicate le condizioni della vendita e le norme che gli acquirenti devono rispettare. Qualora la Kronofogdemyndigheten incarichi un terzo della vendita, tali informazioni figurano sul sito internet di quest’ultimo e spesso sono anche disponibili sul sito della Kronofogdemyndigheten.
La Kronofogdemyndigheten organizza sistematicamente una presentazione/visita dei beni messi in vendita affinché l’acquirente possa informarsi.
La vendita forzata viene organizzata in modo tale che l’offerta più elevata viene presa in esame. Nel caso in cui ci siano più offerenti il bene viene venduto al migliore e ultimo offerente. Se, al contrario, l’autorità ricorre alla vendita a trattativa privata con il deposito di offerte essa constata che ha presentato l’offerta più elevata al momento dell’apertura delle offerte.
Nel caso in cui la vendita sia condotta con asta elettronica, chiunque si sia aggiudicato il bene deve effettuare il pagamento entro 48 ore. Il pagamento si effettua di solito con carta di debito o di credito. In caso di vendita all’asta classico in loco, il pagamento dev’essere effettuato direttamente dopo la vendita, con carta di debito o di credito, con vaglia postale, con assegno o in contanti.
Per gli acquisti superiori a 10 000 SEK, la Kronofogdemyndigheten può concedere una proroga per il pagamento al massimo di un mese. Un acconto del 10% dev’essere comunque pagato direttamente.
La vendita dei beni pignorati si svolge generalmente alle aste pubbliche organizzate dalla Kronofogdemyndigheten. Quest’ultima può autorizzare un operatore esterno a organizzare la vendita. Per i beni mobili la Kronofogdemyndigheten può incaricare un terzo di organizzare la vendita all’asta. Per quanto riguarda i beni immobili, la Kronofogdemyndigheten può affidarsi a un’agenzia immobiliare per organizzare la vendita.
Le vendite si suddividono in quattro categorie: beni mobili, navi e imbarcazioni, aeromobili e beni immobili. Si possono applicare norme diverse a seconda delle categorie. La informazioni dettagliate relative alle regole applicabili sono allegate all’avviso di vendita. Talune norme particolari sono applicabili alle vendite effettuate di un’associazione di coproprietari (bostadsrättsförening) nel caso in cui scada il diritto di utilizzazione (vendita forzata).
Al momento delle verifiche sui beni la Kronofogdemyndigheten può consultare vari registri, ad esempio:
I registri sono tenuti elettronicamente e la Kronofogdemyndigheten può interpellare la maggior parte di essi per via elettronica. Nel caso in cui le informazioni contenute nel registro siano riservate, la Kronofogdemyndigheten può comunque ottenerle per verificare se il debitore possiede beni che possono costituire oggetto di esecuzione forzata. La suddetta visura dei registri non comporta la corresponsione di oneri.
Taluni registri menzionano il pignoramento dei beni da parte della Kronofogdemyndigheten (ad esempio il registro fondiario, il registro navale e il registro degli aeromobili).
Ad oggi la Kronofogdemyndigheten non è in grado di proporre un servizio elettronico che permetta al richiedente di individuare i beni o i crediti del debitore.
La Kronofogdemyndigheten dal 2014 ha gestito le aste elettroniche, meglio conosciute come aste online. Questa possibilità è limitata ai beni mobili. Il diritto a ricorrere alle vendite all’asta elettroniche è regolato al capo 9 del regolamento relativo all’esecuzione forzata nel quale sono stabilite le modalità di tali vendite all’asta.
In una relazione trasmessa al governo nel novembre 2016 è stato proposto di estendere la vendita all’asta elettronica ai beni immobili. Il procedimento di vendita dei beni immobili è più complesso e richiede inoltre modifiche legislative perché la vendita all’asta elettronica possa essere autorizzata come quella relativa ai beni mobili.
Attualmente non esiste alcun ostacolo alla partecipazione a una vendita all’asta all’estero.
Tutte le vendite all’asta on line vengono annunciate sul sito internet della Kronofogdemyndigheten.
Nel caso in cui la vendita sia organizzata da una società di vendita all’asta esterna, la vendita viene annunciata sul sito internet di quest’ultima. Nel caso in cui ci si affidi a una società esterna per la vendita all’asta, l’amministrazione deve ordinarle di rispettare le norme relative alla vendita di cui al capo 9 del codice di esecuzione forzata e al capo 9 del regolamento relativo all’esecuzione forzata. I contratti conclusi con società di vendite all’asta esterni sono oggetto generalmente di appalti pubblici. L’avviso dell’appalto contiene requisiti che si riferiscono tra l’altro alla situazione finanziaria e alle qualifiche professionali del prestatore.
Chiunque intenda partecipare a una vendita all’asta online deve registrarsi sul sito internet per poter presentare delle offerte. Tuttavia, le offerte sono pubbliche e possono essere seguite senza una precedente registrazione. In occasione della registrazione dev’essere fornito quanto segue: numero d’identificazione personale, indirizzo email, indirizzo postale, numero di telefono e uno pseudonimo che verrà utilizzato in occasione della pubblicazione delle offerte. L’offerente non deve necessariamente identificarsi. Qualora l’offerente non possieda numero d’identificazione personale in Svezia o non intenda o non possa per qualsiasi altro motivo registrarsi online, può registrarsi manualmente presso l’amministrazione.
Il prezzo dell’acquisto dev’essere corrisposto con carta di debito o di credito.
Non è possibile partecipare a una vendita all’asta online recandosi nei locali della Kronofogdemyndigheten.
Le offerte si possono presentare fino a una certa data/ora. Nel caso in cui un’offerta venga presentata meno di due minuti prima della scadenza del termine, quest’ultimo è prorogato di due minuti.
La Kronofogdemyndigheten risponde a quesiti per telefono o via email, ma a volte è difficile ottenere una risposta poco prima della vendita. La Kronofogdemyndigheten risponde in svedese, ma deve anche poter dare informazioni e consigli a talune minoranze in certe regioni di lingua minoritaria. Spesso si può ottenere assistenza rispetto a quesiti posti in altre lingue.
La Kronofogdemyndigheten traduce solo eccezionalmente documenti relativi alla vendita (ad esempio quando è evidente che gran parte dei potenziali acquirenti si trovano all’estero).
In base al principio dell’accesso all’informazione, numerose informazioni in possesso delle autorità svedesi sono pubbliche. Tuttavia, alcune informazioni sull’autore dell’offerta non vengono diffuse. Talune altre informazioni sensibili possono inoltre essere riservate, ma qualsiasi richiesta di informazioni è oggetto di un esame individuale.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
La seguente sezione descrive le disposizioni di Inghilterra e Galles relativamente al pignoramento dei beni per soddisfare crediti in denaro.
In Inghilterra e Galles non è più prescritto che un District Judge autorizzi e nomini le società per la rimozione e i commissari per l'asporto. La Sezione 41 dell'allegato 12 della legge "Tribunals, Courts and Enforcement Act" (legge sui tribunali speciali e i procedimenti e i mezzi per le esecuzioni) prevede la vendita di beni con asta pubblica salvo che il giudice abbia disposto altrimenti.
Le società per la rimozione e i commissari per l'asporto possono proporre i loro servizi a ciascun giudice fornendo i dettagli relative alle spese e ai costi per l'assicurazione e quindi una decisione possa essere adottata a livello locale sui prestatori da scegliere. La decisione relativa alla scelta della società dev'essere presa ufficialmente da un "panel" di gestionari, in base ai dettagli e alle spese trasmesse.
Una volta che il relativo provvedimento sarà emesso, verrà affissa presso la cancelleria la relativa lista nella quale si descrivono nomi e indirizzi delle società nominate. Tale lista sarà rivista annualmente e senz'altro prima che scadano i certificati di assicurazione. Nei limiti del possibile i fornitori scelti devono essere oggetto di una rotazione effettuata regolarmente. Alcune norme di base si applicano nel caso in cui non sia possibile servirsi regolarmente di un'unica società.
Almeno 7 giorni prima che si effettui la vendita l'ufficiale giudiziario deve inviare al debitore e ai coproprietari l'avviso relativo alla vendita.
Quando ha luogo una vendita e il risultato della vendita viene consegnato dai commissari per l'asporto, l'ufficiale giudiziario/Delivery Manager è incaricato di confermare che tutti i beni sottoposti a verifica e che sono stati pignorati siano annoverati. Tale documento dev'essere debitamente controfirmato per convalida.
V. le norme di cui agli articoli da 34 a 43 del Taking Control of Goods Regulations per ulteriori dettagli relativi alla rimozione, allo stoccaggio e alla vendita dei beni controllati.
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L'ufficio preposto alle sentenze (EJO) appartiene al Servizio delle Corti e dei Tribunali dell'Irlanda del Nord (agenzia del Dipartimento della Giustizia) ed è responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti emessi da organi giurisdizionali dell'Irlanda del Nord per l'esecuzione in relazione a denaro, beni mobili e immobili. Il Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order 1981(decreto sull'esecuzione delle sentenze dell'Irlanda del Nord del 1981) prevede il pignoramento e la vendita di beni per soddisfare un credito in denaro basato sul dispositivo di una sentenza.
L'EJO ha una serie di poteri per ottenere il pagamento di una somma dovuta in seguito al dispositivo di una sentenza emessa da un organo giurisdizionale. Tali poteri comprendono un provvedimento che dispone il pignoramento ai sensi dell'articolo 31 del decreto sull'esecuzione delle sentenze dell'Irlanda del Nord del 1981.
In base a quest'ultimo decreto, l'EJO può pignorare il bene e venderlo all'asta utilizzando il procedimento di vendita online (dopo il pagamento dei costi e delle spese del pignoramento) per pagare i debiti insoluti (v. articoli 31, 34 e 40 del decreto del 1981). Nell'ambito dell'esecuzione del provvedimento di pignoramento, l'EJO ha il diritto, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del 1981, di entrare in qualsiasi unità immobiliare occupata o utilizzata dal debitore, dal coniuge o da qualsiasi persona a suo carico o in alcune circostanze, in qualsiasi unità immobiliare occupata o utilizzata da altre persone.
L'EJO può emettere questo tipo di provvedimento (su domanda rivolta al Master ai sensi della norma di cui all'articolo 30, primo comma, delle norme sull'esecuzione delle sentenze (Judgements Enforcement Rules (Northern Ireland) 1981), allorché risulti che esistono beni pignorabili per soddisfare il credito. In pratica, esso ricercherà altri mezzi rilevanti per l'esecuzione come un Attachment of Earnings Order (ordinanza di pignoramento dello stipendio, in base alla quale una determinata somma sarà pignorata dallo stipendio del debitore) prima di presentare una domanda per un provvedimento di pignoramento presso il Master.
Ci sono limiti relativi ai tipi di beni che possono essere pignorati (ad esempio, i vestiti del debitore e i mobili essenziali dell'abitazione del debitore non possono essere pignorati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del 1981).
Le norme contenute agli articoli da 30 a 33 delle norme sull'esecuzione delle sentenze (Judgment Enforcement (Northern Ireland) Rules 1981) stabiliscono le norme processuali da rispettare da parte dell'EJO per quanto riguarda l'adozione di un'ordinanza di pignoramento.
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La seguente sezione precisa le disposizioni applicabili in Scozia relative al pignoramento di beni al fine di recuperare un credito di denaro dovuto.
In Scozia i beni possono essere pignorati al fine di recuperare una somma di denaro dovuta se il debito è stato riconosciuto dai tribunali e in talune altre circostanze, in particolare quando il pignoramento è autorizzato in taluni "documenti di credito ufficiali" (documents of debt). Le procedure previste per il pignoramento dei beni sono l'arrestment (pignoramento presso terzi, utilizzato per congelare i beni che appartengono al debitore, ma che sono detenuti da un terzo), l'attachement (pignoramento, utilizzato per pignorare i beni di cui il debitore è proprietario e che sono in suo possesso) e l'exceptional attachment (pignoramento eccezionale, utilizzato per pignorare beni non essenziali conservati in un'abitazione resistenziale). In taluni casi le relative procedure prevedono la vendita all'asta dei beni del debitore sotto sorveglianza giudiziaria.
La parte 2 della legge "Debt Arrangement and Attachment (Scotland)" del 2002 (legge scozzese sull'accordo del debito e sul pignoramento) disciplina la procedura da seguire nel caso di pignoramento di beni. Entro 14 giorni a decorrere dal pignoramento, lo sheriff officer deve inviare una relazione alla Sheriff Court (tribunale di primo grado). Dal ricevimento della relazione lo sheriff officer può procedere alla liberazione dei beni pignorati e alla loro vendita all'asta cui lo sheriff officer deve assistere per prendere nota, se necessario, dei beni venduti e del loro prezzo di vendita. Il risultato della vendita all'asta può essere utilizzato per pagare le spese dello sheriff officer e, successivamente, per rimborsare il creditore. Ogni somma in eccedenza è restituita al debitore. Se i beni non sono venduti, la loro proprietà è trasferita al creditore. La vendita giudiziaria dei beni pignorati si svolge abitualmente in una sala di vendita, ma può anche tenersi altrove, in un luogo diverso dalla casa di abitazione del debitore ai sensi della legge del 2002.
Se i beni hanno costituito oggetto di un sequestro e il debitore non ha firmato il mandato che autorizza il loro di sequestro al fine che il creditore possa entrarne in possesso, quest'ultimo deve esperire una action of furthcoming (azione per il riottenimento del denaro o dei beni sequestrati) dinnanzi al tribunale. Una action of furthcoming corrisponde in sostanza una richiesta al tribunale intesa ad ottenere la liberazione dei beni nei confronti dei creditore, che successivamente può venderli per recuperare in tutto o in parte quanto gli è dovuto.
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