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L’articolo 745 quater del codice civile prevede norme specifiche quando la proprietà di determinati beni è condivisa tra i discendenti del defunto che ereditano la nuda proprietà e il coniuge superstite che eredita l’usufrutto.
In linea di principio il coniuge superstite o uno dei nudi proprietari ha la possibilità di chiedere la conversione totale o parziale dell’usufrutto, potendo cioè acquisire la quota dell’altro in nuda proprietà o in usufrutto.
Alcuni beni derogano tuttavia a questa regola:
L’articolo 745 octies del codice civile prevede analoga tutela a favore del convivente legale per l’immobile destinato alla residenza comune della famiglia e i relativi arredi.
Inoltre l’articolo 915 bis del codice civile prevede una quota legittima per il coniuge superstite e precisa che in ogni caso tale riserva si applica come minimo all’immobile destinato all’abitazione principale della famiglia e ai relativi arredi.
Quando la successione comprende in tutto o in parte un’azienda agricola, gli eredi in linea retta discendente hanno la facoltà di rilevare, in base a una stima, i beni mobili e immobili che costituiscono l’azienda agricola (articolo 1, comma 1, della legge del 29 agosto 1988 relativa al regime successorio delle aziende agricole volto a favorire la loro continuità).
Se la successione non comprende in tutto o in parte un’azienda agricola ma beni immobili facenti parte dell’azienda agricola del defunto e se uno degli eredi in linea retta discendente utilizza al momento tali beni nell’ambito della propria azienda agricola, quest’ultimo ha a sua volta la facoltà di rilevare questi beni in base a una stima, fatte salve le disposizioni del codice civile che determinano i diritti del coniuge superstite e del convivente legale superstite (articolo 1, comma 3, della legge del 29 agosto 1988).
Infine, quando una successione comprende in tutto o in parte immobili il cui reddito catastale complessivo non supera i 1 565 euro (articolo 1 della legge), fatti salvi i diritti riconosciuti al coniuge superstite dall’articolo 1446 del codice civile, l’articolo 4 della legge del 16 maggio 1900 sul regime successorio delle piccole eredità prevede che ciascuno degli eredi in linea retta e, se del caso, il coniuge superstite non divorziato né separato legalmente possano rilevare, in base a una stima, o l’abitazione occupata al momento del decesso dal de cuius, dal coniuge o da uno dei suoi discendenti e la mobilia, o la casa, i mobili e i terreni che l’occupante della casa gestiva personalmente e per proprio conto, così come le attrezzature agricole e gli animali destinati alle coltivazioni o le merci, le materie prime, le attrezzature professionali e altri accessori connessi all’esercizio dell’attività commerciale, artigianale o industriale.
Queste disposizioni sono obbligatorie, ma la legge non indica espressamente se debbano essere attuate indipendentemente dalla legge applicabile.
Per garantire questi diritti, sono previste diverse procedure:
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