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Nella legge scozzese la successione nell'asse ereditario ubicato fuori dalla Scozia è disciplinata dalle leggi del paese in cui è esso ubicato.
Per i beni ubicati in Scozia, se esiste un testamento a tutela dal diseredamento, il coniuge o il partner civile superstite ha un diritto legittimo a un terzo dei beni mobili (quali contanti, mobilio, ecc.) del de cuius se vi è prole o a metà dei beni immobili in assenza di prole. La prole ha un diritto legittimo a metà dei beni mobili in assenza di coniuge o di partner civile superstite e a un terzo in esistenza di questi.
In caso di morte senza testamento, si applicano le seguenti norme nell'ambito del Succession (Scotland) Act 1964.
Diritti anteriori
Previa liquidazione dei debiti, il primo invito sui beni mobili è costituito dai diritti anteriori del coniuge o del partner civile superstite, che comprendono il diritto
Diritti legittimi
Dopo aver soddisfatto i diritti anteriori, l'invito successivo sui beni riguarda i diritti legittimi. I diritti legittimi possono essere invocati solo sui beni mobili del de cuius.
Il coniuge o il partner civile superstite ha un diritto legittimo a un terzo dei beni mobili del de cuius se vi è prole o a metà dei beni immobili in assenza di prole. La prole ha un diritto legittimo a metà dei beni mobili in assenza di coniuge o di partner civile superstite e a un terzo in esistenza di questi.
Beni residui
Quanto rimane dei beni è distribuito a parenti più lontani ai sensi dell'articolo 2 della legge del 1964.
Se una persona decede con domicilio in Scozia, la successione nel suo asse ereditario è determinata dalla legge del paese in cui l'asse è ubicato. La successione nei beni mobili del de cuius è determinata dalla legge scozzese, indipendentemente dall'ubicazione dei beni.
Nell'ambito della legge scozzese i beni del de cuius sono di norma amministrati da un esecutore in seguito all'autorizzazione concessa dalla Sheriff Court. Nell'amministrazione dei beni l'esecutore si trova in una relazione speciale con i beneficiari ed è tenuto a espletare diversi oneri, fra cui l'inventario dei beni del de cuius, ottenere l'autorizzazione a tal fine, saldare gli eventuali debiti e distribuire i beni residui ai beneficiari.
La relazione fra l'esecutore e il beneficiario è di natura fiduciaria. L'esecutore non può porsi in una situazione tale da generare un conflitto di interessi con il beneficiario. Se l'esecutore o il fiduciario si trova in tale situazione, può configurarsi una violazione della fiducia che può richiedere l'intervento del giudice.
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