Caso in cui la mia domanda debba essere esaminata in questo paese

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Per quale tipo di reato posso ottenere un risarcimento?

E’ possibile ottenere l’indennizzo per tutti i reati dolosi commessi con violenza contro la persona e, in ogni caso, per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), con esclusione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale (cioè se da tali reati derivano conseguenze molto gravi specificamente previste) (art. 11 L. 07/07/2016, n. 122). Rimane, comunque, applicabile la legislazione speciale italiana a favore delle vittime di determinati reati (come quelle previste per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, del disastro aereo di Ustica, di richieste estorsive e dell'usura, di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura per citare alcuni esempi).

Per quale tipo di lesioni posso ottenere un risarcimento?

E’ possibile ottenere l’indennizzo per le sole spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale, omicidio, lesione personale gravissima nonche' deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, in favore delle cui vittime è corrisposto un indennizzo fisso (determinato da un decreto ministeriale) anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima che è morta a seguito di un reato, o se ero a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?

Hanno diritto all’indennizzo la persona offesa (la vittima in senso stretto) ovvero, in caso di morte, il coniuge superstite ed i figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. AI coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote ereditarie.

Limiti soggettivi al diritto all’indennizzo:

  • nel caso di concorso anche colposo della persona offesa ovvero degli altri aventi diritto alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale;
  • quando la parte offesa abbia riportato condanna definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima che è sopravvissuta, o se sono a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento in questo caso?

Se la vittima è sopravvissuta, i familiari hanno diritto di agire direttamente contro l’autore del reato (artt. 2043, 2059 codice civile), per il danno indiretto (non patrimoniale) subito per le sofferenze inferte al congiunto; in questo caso, però, non c’è elargizione da parte dello Stato a sensi della legge vigente (legge n. 122 del 2016 come modificata dalla legge n. 167 del 2017, n. 145 del 2018 e n. 69 del 2019). La normativa sulle vittime di reati violenti si applica in favore dei superstiti solo se la vittima primaria è deceduta.

Posso ottenere un risarcimento se non sono un cittadino di un paese dell'UE?

L’indennizzo è riconosciuto sia ai richiedenti che siano residenti in uno Stato Membro UE diverso dall’Italia, sia ai richiedenti residenti in Italia. La Corte di Giustizia nella sentenza emessa il 16 luglio 2020 nella causa C-129/19 ha chiarito che la direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro l’obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera, incluse le vittime che risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato è stato commesso.

Posso chiedere un risarcimento a questo paese se vi vivo o se sono di qui (nel senso che questo è il mio paese di residenza o il paese di cui sono cittadino) anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell'UE? Posso procedere in questo modo invece di chiedere un risarcimento al paese in cui è stato commesso il reato? Se sì, a quali condizioni?

Vittima può presentare domanda di indennizzo in Italia alle autorità di decisione italiane se il reato è stato commesso in Italia.

Per poter chiedere un risarcimento occorre prima aver denunciato il reato alla polizia?

No, ma la domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Prima di presentare la richiesta occorre aspettare l'esito di eventuali indagini della polizia o di procedimenti penali?

Vedi sopra:

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale. ok

Si deve prima chiedere il risarcimento all'autore del reato – se è stato identificato?

Come sopra, la domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato.

Tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Ho diritto di chiedere il risarcimento anche se l'autore del reato non è stato identificato o condannato? In caso affermativo, quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?

La domanda di indennizzo deve essere corredata della copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla legge o del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato.

Esiste un termine entro il quale chiedere il risarcimento?

Come sopra, la domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Quali perdite e spese copre il risarcimento?

Il risarcimento copre ad esempio:

(a) Per la vittima del reato:

- Danni materiali (non-psicologici):

  • spese mediche per le lesioni subite (cure mediche – ambulatoriali e ospedaliere, convalescenza);
  • necessità o spese supplementari causate dalle lesioni subite (cioè cura e assistenza, trattamenti temporanei e permanenti, riabilitazione fisioterapica prolungata, adattamento dell'alloggio, aiuti speciali, ecc.);
  • lesioni permanenti (ad es. invalidità e altre disabilità permanenti);
    • mancato guadagno durante e dopo le cure mediche (incluse la perdita di reddito, la perdita di capacità a produrre reddito o la diminuzione del sostentamento, ecc.);
    • perdita di opportunità;
    • spese derivanti dai procedimenti giudiziari riguardanti l'evento causa del danno, come le spese legali e le spese processuali;
    • risarcimento per beni personali rubati o danneggiati;
    • altro.

- Danni psicologici (morali):

  • dolore e sofferenze della vittima.

(b) Per gli aventi diritto o i familiari della vittima:

- Danni materiali (non-psicologici):

  • spese funerarie;
  • spese mediche (ad es. terapia per un familiare, cure ambulatoriali e ospedaliere, riabilitazione);
  • perdita del sostentamento o di opportunità.

- Danni psicologici:

  • dolore e sofferenze di familiari o di aventi diritto / risarcimento ai superstiti in caso di morte della vittima.

L’indennizzo, viene elargito, fatte salve le provvidenze già previste da altre disposizioni di legge per determinati reati, se più favorevoli, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale, di omicidio, lesione personale gravissima nonchè deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso in favore delle cui vittime è corrisposto un indennizzo in misura fissa anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Il risarcimento è versato in una volta sola o in rate mensili?

Gli importi dell'indennizzo in genere vengono corrisposti in un’unica soluzione, attingendo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, gestito dal Ministero dell’Interno e vengono corrisposti nei limiti delle disponibilità finanziarie dell’anno in corso.

In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.

In che modo il mio comportamento in relazione al reato, il mio casellario giudiziale o la mancata collaborazione durante il procedimento di risarcimento possono influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?

L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo e che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (devastazione saccheggio strage, guerra civile, associazione mafiosa, pericolo pubblica incolumità, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, terrorismo associazione sovversiva , banda armata., armi esplosivi ,associazione a delinquere stupefacenti, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta di persone, schiavitù, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni violenza sessuale di gruppo) e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In che modo la mia situazione finanziaria può influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?

Il reddito della vittima non ha alcuna incidenza sul diritto all’indennizzo.

Vi sono altri criteri che possono influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?

L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di denaro di importo pari o superiore a quanto dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 122 del 2016, da soggetti pubblici o privati. Se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 122 del 2016, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente per la differenza.

Come viene calcolato il risarcimento?

L’indennizzo corrisponderà alle spese sostenute, entro i limiti previsti dalla legge o negli importi fissati dal decreto ministeriale che la recepisce

Esiste un importo minimo/massimo in relazione al risarcimento?

Il Decreto 22 novembre 2019 del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge 7 luglio 2016, n. 122) prevede quanto segue:

  1. Gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono determinati nella seguente misura:
    1. per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000;
    2. per il delitto dì omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
    3. per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravità prevista dall'art. 609 bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro 25.000;
    4. per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583 quinquies del codice penale nell'importo fisso di euro 25.000.
  2. Per i delitti indicati nel comma 1, l'importo fisso dell'indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 10.000.
  3. Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.

Devo indicare l'importo nel modulo di richiesta? In caso affermativo, riceverò istruzioni su come calcolarlo o su altri aspetti?

L’ammontare delle spese mediche e assistenziali sostenute va specificato e documentato.

Eventuali risarcimenti ricevuti per la mia perdita da altre fonti (come il mio datore di lavoro o un'assicurazione privata) saranno dedotti dai risarcimenti versati dall'autorità/organismo?

L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme superiori all'importo dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 122 del 2016, erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati. Se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 122 del 2016, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente per la differenza.

È possibile ottenere un anticipo dell’importo? E in tal caso a quali condizioni?

No

Si: l’ art. 17, comma 1, della L. 24 novembre 2023, n. 168 ha introdotto una nuova norma (art. 13-bis L. 122 del 2016, in vigore dal 9 dicembre 2023) che consente, in certi casi, di ottenere una provvisionale, cioè un acconto. Si è previsto che la vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati per i quali è previsto l’indennizzo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

La provvisionale è corrisposta alle condizioni di legge e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti. E' comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

L'istanza va presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

  1. copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, sull'assenza delle condizioni ostative alla concessione dell’indennizzo, nonché sulla qualità di avente diritto allo stesso;
  3. certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo.

Il Comitato dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

  1. qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine previsto dalla legge, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;
  2. qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.

È possibile ottenere un risarcimento complementare o addizionale (a seguito ad esempio di un cambiamento della situazione o di un peggioramento dello stato di salute, ecc.) una volta pronunciata la decisione principale?

No, forse sono possibili richieste successive ove vi siano spese mediche sopravvenute; la valutazione è rimessa all’autorità di decisione.

Quali documenti giustificativi occorre allegare alla domanda?

La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

  1. copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  2. documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
  3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza di condizioni ostative nonché sulla qualità di avente diritto;
  4. certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare quando la domanda è ricevuta e trattata?

No

Quale autorità decide in merito alle domande di risarcimento (per i casi nazionali)?

Ministero dell’Interno

Dove va inviata la domanda (per i casi nazionali)?

Alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo, competente in relazione al luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 11 della legge 122 del 2016, ovvero in relazione al luogo di residenza dell'interessato o degli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, ovvero in relazione al luogo di residenza del procuratore speciale nel caso in cui la vittima o gli aventi diritto siano cittadini italiani o cittadini dell'unione europea non residenti in Italia.

L'elenco delle prefetture competenti è disponibile al seguente indirizzo web:

http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm

Devo essere presente nel periodo della procedura e/o al momento della decisione sulla mia richiesta?

No

Quanto tempo passa (approssimativamente) prima di ricevere una decisione su una richiesta di risarcimento da parte dell'autorità?

Ferme restando le ipotesi di sospensione per pregiudizialità o esigenze di integrazione istruttoria, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.

Se non si è soddisfatti della decisione dell'autorità, come la si può impugnare?

Con ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario.

Dov'è possibile ottenere i moduli necessari e altre eventuali informazioni per la presentazione di una domanda di risarcimento?

L’autorità di assistenza fornisce le informazioni necessarie; autorità di assistenza italiana è la Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente. I formulari sono allegati al Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Esiste un numero di telefono specifico, o un sito web, che la vittima possa utilizzare?

No

È possibile ottenere assistenza legale (assistenza da parte di un avvocato) per la preparazione della domanda?

No, l’autorità di assistenza svolge questo ruolo.

Esistono associazioni di sostegno alle vittime che possano aiutarmi a chiedere un risarcimento?

Non a conoscenza di quest’ufficio

Ultimo aggiornamento: 09/10/2024

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