- Per quale tipo di reato posso ottenere un risarcimento?
- Per quali tipi di danni posso ottenere un risarcimento?
- Posso ottenere un risarcimento se sono un parente o sono a carico di una vittima deceduta a seguito di un reato? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?
- Posso ottenere un risarcimento se sono un parente o sono a carico di una vittima che è sopravvissuta? In questo caso, quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?
- Posso ottenere un risarcimento se non sono un cittadino di un paese dell’Unione europea?
- Posso presentare domanda di risarcimento in questo paese se ci vivo o ne sono originario (è il mio Stato di residenza o di cittadinanza), anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell’UE? Posso fare domanda qui, anziché presentare domanda di risarcimento nel paese in cui è stato commesso il reato? Se sì, a quali condizioni?
- Per ottenere un risarcimento, devo prima aver denunciato il reato alla polizia?
- Devo aspettare l’esito delle indagini della polizia o del procedimento penale per chiedere un risarcimento?
- Se l’autore del reato è stato identificato, devo prima citarlo in giudizio?
- Posso chiedere un risarcimento anche se l’autore del reato non è stato identificato né condannato? Se sì, quali prove devo presentare a sostegno della mia domanda?
- Esiste un termine da rispettare per presentare domanda di risarcimento?
- Che tipi di perdite e di costi sono coperti dal risarcimento?
- Il risarcimento è versato in un’unica soluzione o a rate mensili?
- In che modo il mio comportamento rispetto al reato, il mio casellario giudiziale o una mia omessa collaborazione durante la procedura di risarcimento possono incidere sulle possibilità che ho di ottenere un risarcimento e/o sull’importo di tale risarcimento?
- In che modo la mia situazione finanziaria può incidere sulla possibilità che ho di ottenere un risarcimento e/o sull’importo di tale risarcimento?
- Ci sono altri criteri che possono incidere sulle mie possibilità di ottenere un risarcimento e/o sull’importo del risarcimento?
- Come viene calcolato il risarcimento?
- Esiste un livello minimo e/o massimo per l’importo che può essere concesso?
- Devo indicare l’importo nel modulo di domanda? Se sì, mi verranno date istruzioni su come calcolarlo o su altri aspetti?
- È possibile che un eventuale risarcimento per perdite subite, proveniente da altra fonte (ad esempio, dal regime assicurativo del datore di lavoro o da un regime assicurativo privato), possa essere dedotto dal risarcimento versato dall’autorità/organismo?
- Posso ottenere un anticipo del risarcimento? Se sì, a quali condizioni?
- Posso ottenere un risarcimento aggiuntivo o integrativo dopo la decisione principale (ad esempio, per un cambiamento di circostanze o in caso di peggioramento del mio stato di salute, ecc.)?
- Quali documenti devo allegare a sostegno della domanda?
- Sono previsti oneri amministrativi o di altro tipo per la ricezione e la gestione della domanda?
- Qual è l’autorità competente a decidere sulle domande di risarcimento (nei casi nazionali)?
- A chi devo inviare la domanda (per i casi nazionali)?
- Devo essere presente durante il procedimento e/o quando viene pronunciata la decisione sulla mia domanda?
- Quanto tempo passa (approssimativamente) prima che l’autorità competente decida su una domanda di risarcimento?
- Se non sono soddisfatto/a della decisione della suddetta autorità, come posso ricorrere?
- Dove posso ottenere i moduli necessari e le altre informazioni sulla procedura da seguire per presentare domanda?
- Esiste una linea telefonica dedicata o un sito internet da consultare?
- Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato (assistenza di un avvocato) al momento della preparazione della domanda?
- Esistono associazioni di sostegno alle vittime che possano aiutarmi a presentare una domanda di risarcimento?
Per quale tipo di reato posso ottenere un risarcimento?
Il risarcimento può essere ottenuto per qualsiasi tipo di reato che abbia causato un danno materiale o morale, a seguito di atti intenzionali aventi carattere materiale di reato o che costituiscono un reato di oltraggio al pudore o di stupro di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale.
Per quali tipi di danni posso ottenere un risarcimento?
- Danno materiale/economico
- Danno morale
Posso ottenere un risarcimento se sono un parente o sono a carico di una vittima deceduta a seguito di un reato? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?
Può presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia un parente o una persona a carico della vittima deceduta a seguito di atti intenzionali aventi carattere di reato e che abbiano causato una lesione personale con conseguente decesso della vittima e un grave turbamento alle sue condizioni di vita (sofferenza psichica per la perdita di una persona cara) e se non è stato ottenuto alcun risarcimento effettivo e adeguato. Possono ottenere un risarcimento i familiari, i coniugi, i conviventi, i partner uniti da un patto civile di solidarietà o le persone particolarmente vicine alla vittima, a condizione che il danno subito sia un danno riparabile. In linea di principio il grado di parentela è irrilevante in quanto viene considerata solo la comunione effettiva e affettiva della vittima diretta. In pratica solo i familiari, e in particolare i componenti del nucleo familiare, possono di riflesso accedere allo status di vittima. Il nucleo familiare corrisponde a una famiglia composta da due adulti coniugati o meno, con o senza figli.
Posso ottenere un risarcimento se sono un parente o sono a carico di una vittima che è sopravvissuta? In questo caso, quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?
Può presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia un parente o una persona a carico della vittima sopravvissuta ad atti intenzionali aventi carattere di reato e di atti che abbiano causato una lesione personale con conseguente invalidità permanente o una totale inabilità al lavoro per oltre un mese e un grave turbamento alle sue condizioni di vita e se non è stato ottenuto alcun risarcimento effettivo e adeguato.
Posso ottenere un risarcimento se non sono un cittadino di un paese dell’Unione europea?
Hanno diritto al risarcimento solo persone regolarmente residenti in Lussemburgo o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa che al momento dell’infrazione si trovassero in Lussemburgo in condizione regolare o che siano state vittime di un reato di tratta di esseri umani. In caso contrario non viene concesso alcun risarcimento.
Posso presentare domanda di risarcimento in questo paese se ci vivo o ne sono originario (è il mio Stato di residenza o di cittadinanza), anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell’UE? Posso fare domanda qui, anziché presentare domanda di risarcimento nel paese in cui è stato commesso il reato? Se sì, a quali condizioni?
Una vittima che risieda regolarmente e abitualmente in Lussemburgo ma che abbia subito un reato intenzionale violento in un altro Stato membro dell’Unione europea ha diritto a chiedere un risarcimento a carico dello Stato lussemburghese, se non gode del diritto al risarcimento nell’altro Stato.
Conformemente alla legge del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali, le condizioni da soddisfare sono:
- la vittima deve risiedere regolarmente e abitualmente nel Granducato di Lussemburgo o essere cittadina di uno Stato membro dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa. Occorre inoltre che al momento del reato la vittima fosse nel Granducato di Lussemburgo in condizione regolare o che abbia subito il reato di cui all’articolo 382-1 del codice penale;
- il danno subito deve scaturire da atti intenzionali aventi carattere di reato;
- deve esserci stata lesione personale e non un semplice danno materiale (il che esclude, ad esempio, il risarcimento in caso di semplice furto);
- il danno deve comportare un grave turbamento alle condizioni di vita; questo turbamento può scaturire da una perdita o da una diminuzione di reddito, da un aumento degli oneri o delle spese eccezionali, da un’incapacità a esercitare un’attività professionale, dalla perdita di un anno scolastico, da un pregiudizio all’integrità fisica o mentale o da un danno morale o estetico, nonché da sofferenze fisiche o psichiche. Una persona che sia vittima di un reato di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale è esonerata dal fornire la prova di un pregiudizio all’integrità fisica o mentale presunto nei suoi confronti;
- l’indennizzo dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo un risarcimento effettivo e adeguato.
Per ottenere un risarcimento, devo prima aver denunciato il reato alla polizia?
No, per ottenere il risarcimento non è necessario che la vittima abbia denunciato il reato alla polizia.
Devo aspettare l’esito delle indagini della polizia o del procedimento penale per chiedere un risarcimento?
No, la decisione del ministro della Giustizia sulla concessione di un risarcimento può essere antecedente al pronunciamento sull’azione penale.
Se l’autore del reato è stato identificato, devo prima citarlo in giudizio?
Se l’autore del reato è stato identificato e la vittima si è costituita parte civile, l’autore del reato deve prima essere citato in giudizio. Se quest’ultimo è insolvente, la vittima può sempre presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia.
Il ministro della Giustizia può ordinare il rimborso totale o parziale dell’indennizzo o dell’anticipo che è stato pagato alla vittima successivamente a titolo di risarcimento o di indennizzo effettivo del danno.
Posso chiedere un risarcimento anche se l’autore del reato non è stato identificato né condannato? Se sì, quali prove devo presentare a sostegno della mia domanda?
Autore non identificato
Se l’autore dell’aggressione non è stato identificato, il risarcimento può essere chiesto inoltrando la domanda al ministero della Giustizia. La domanda deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti subiti come vittima. I documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda. Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1 della legge del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali a seguito di reato.
Autore non condannato
Per aver diritto a un risarcimento, l’autore del reato deve essere stato riconosciuto colpevole con sentenza definitiva. Su parere della Commissione preposta alla vittima, il ministro della Giustizia può infatti ordinare il rimborso totale o parziale dell’indennizzo o dell’anticipo. Può decidere in tal senso anche quando emerge, a seguito del versamento dell’anticipo, che l’indennizzo non era dovuto.
Esiste un termine da rispettare per presentare domanda di risarcimento?
La domanda deve essere presentata entro due anni dal momento dei fatti. Quando l’autore del reato è citato in giudizio, il termine viene prorogato e scade solo dopo due anni dalla decisione definitiva del giudice che si è pronunciato sulla causa penale. Se dopo una decisione passata in giudicato in materia penale si ottiene una decisione sugli interessi civili, il termine viene prorogato di due anni da quando la decisione giudiziaria sugli interessi civili è diventata definitiva. Tuttavia, se la vittima è minorenne, il termine di decadenza decorre non prima del giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età, se i fatti sono punibili con pene criminali o sono previsti e repressi dagli articoli 372, 373, 375, 382-1 e 382-2, 400, 401bis, 402, 403 o 405 del codice penale.
Che tipi di perdite e di costi sono coperti dal risarcimento?
Il risarcimento copre ad esempio:
a) per la vittima del reato:
danni materiali (non psicologici):
- spese mediche conseguenti al danno (cure mediche - ospedaliere e ambulatoriali, convalescenza)
- necessità o spese aggiuntive a seguito del danno (ovvero cure e assistenza, terapie permanenti e temporanee, chinesiterapia prolungata, adattamento dell’abitazione, attrezzature speciali, ecc.)
- lesioni irreversibili (ad esempio, invalidità e altre disabilità permanenti)
- perdita di reddito durante e dopo le cure mediche (tra cui il mancato reddito e la perdita di fonti di guadagno o la riduzione di indennizzi, ecc.)
- perdita di opportunità professionali
- spese legate ai procedimenti giudiziari relativi all’evento che ha provocato il danno, come spese legali e di altro tipo
- risarcimento per beni personali danneggiati o rubati
danni psicologici (morali):
- dolore e sofferenza della vittima
b) per gli aventi diritto o i parenti della vittima:
danni materiali (non psicologici):
- spese funebri
- spese mediche (ad esempio, terapia per un familiare, cure ospedaliere e ambulatoriali, riabilitazione)
- perdita di indennità o di opportunità professionali
danni psicologici:
- dolore e sofferenza dei parenti o degli aventi diritto/risarcimento dei superstiti in caso di decesso della vittima
Il risarcimento è versato in un’unica soluzione o a rate mensili?
Il risarcimento è versato in un’unica soluzione e non si presenta sotto forma di rendita. Tuttavia, in caso di necessità debitamente dimostrata, durante l’istruttoria della domanda il ministro della Giustizia può concedere un anticipo al richiedente. Inoltre, se è stata concessa un’indennità alla vittima e se il danno è poi sensibilmente peggiorato, la vittima può chiedere un’indennità aggiuntiva entro cinque anni dal pagamento dell’indennità principale.
In che modo il mio comportamento rispetto al reato, il mio casellario giudiziale o una mia omessa collaborazione durante la procedura di risarcimento possono incidere sulle possibilità che ho di ottenere un risarcimento e/o sull’importo di tale risarcimento?
Il risarcimento può essere negato o ridotto in base al comportamento della vittima al momento dei fatti.
In che modo la mia situazione finanziaria può incidere sulla possibilità che ho di ottenere un risarcimento e/o sull’importo di tale risarcimento?
Qualsiasi vittima che abbia subito un danno e che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 1 della legge del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali ha diritto al risarcimento a carico dello Stato, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, se non ha ottenuto un effettivo e adeguato risarcimento o altro indennizzo.
Ci sono altri criteri che possono incidere sulle mie possibilità di ottenere un risarcimento e/o sull’importo del risarcimento?
Il risarcimento può essere negato o ridotto in base al rapporto della vittima con l’autore dei fatti.
Come viene calcolato il risarcimento?
La Commissione preposta alla vittima emette un parere in cui si pronuncia sulla fondatezza della domanda e sull’importo del risarcimento, che viene determinato in particolare in base alla gravità del turbamento alle condizioni di vita del richiedente. Il ministro della Giustizia decide poi se concedere o meno il risarcimento e in caso affermativo ne determina l’importo.
Esiste un livello minimo e/o massimo per l’importo che può essere concesso?
L’importo massimo del risarcimento che può essere concesso dal ministro della Giustizia non può superare il massimale determinato annualmente con regolamento granducale. Per il 2017 il massimale è stato fissato a 63 000 euro.
Devo indicare l’importo nel modulo di domanda? Se sì, mi verranno date istruzioni su come calcolarlo o su altri aspetti?
Chi presenta domanda di risarcimento nel Granducato di Lussemburgo non deve compilare nessun modulo particolare. È sufficiente presentare la domanda di risarcimento a mezzo lettera semplice precisando la data, il luogo e l’esatta natura dei fatti e allegare i documenti giustificativi a sostegno della domanda.
È possibile che un eventuale risarcimento per perdite subite, proveniente da altra fonte (ad esempio, dal regime assicurativo del datore di lavoro o da un regime assicurativo privato), possa essere dedotto dal risarcimento versato dall’autorità/organismo?
Il risarcimento dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo (ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un’assicurazione personale) un risarcimento effettivo e adeguato. La Commissione preposta alla vittima può tenere conto degli eventuali risarcimenti per perdite subite provenienti da altre fonti.
Posso ottenere un anticipo del risarcimento? Se sì, a quali condizioni?
In caso di necessità debitamente dimostrata, durante l’istruttoria della domanda il ministro della Giustizia può concedere un anticipo.
Posso ottenere un risarcimento aggiuntivo o integrativo dopo la decisione principale (ad esempio, per un cambiamento di circostanze o in caso di peggioramento del mio stato di salute, ecc.)?
Se è stata concessa un’indennità e se il danno è poi sensibilmente peggiorato, la vittima può chiedere un’indennità aggiuntiva entro cinque anni dal pagamento dell’indennità principale.
Quest’indennità aggiuntiva non può superare l’importo massimo di 63 000 euro, da cui verrà dedotta la somma già versata a titolo di risarcimento.
Quali documenti devo allegare a sostegno della domanda?
Devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda tutti i documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima.
Elenco non limitativo:
- copia della denuncia (verbale) o prova della costituzione di parte civile
- copia della decisione o sentenza sull’azione penale
- decisione sugli interessi civili
- prova del danno: certificati medici precisanti il tipo di ferite subite, la durata dell’incapacità lavorativa ed eventualmente la natura dei postumi e l’invalidità permanente
- documenti giustificativi delle spese mediche conseguenti al danno (cure mediche, ospedaliere e ambulatoriali, ecc.)
- prova dell’iscrizione a un ente di previdenza sociale
- documenti giustificativi di qualsiasi indennità ottenuta dalla previdenza sociale
- copia del contratto di assicurazione
- documenti giustificativi di qualsiasi indennità ottenuta dalla compagnia assicurativa
- prova della perdita di reddito durante e dopo le cure mediche
Sono previsti oneri amministrativi o di altro tipo per la ricezione e la gestione della domanda?
No.
Qual è l’autorità competente a decidere sulle domande di risarcimento (nei casi nazionali)?
Ministère de la Justice luxembourgeois (ministero della Giustizia del Lussemburgo)
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96
E-mail: info@mj.public.lu
Sito internet: http://www.mj.public.lu/
A chi devo inviare la domanda (per i casi nazionali)?
Ministère de la Justice luxembourgeois (ministero della Giustizia del Lussemburgo)
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96
E-mail: info@mj.public.lu
Sito internet: http://www.mj.public.lu/
Devo essere presente durante il procedimento e/o quando viene pronunciata la decisione sulla mia domanda?
La Commissione preposta alla vittima è tenuta a convocare la vittima. Se quest’ultima si presenta, la Commissione deve sentirla sui fatti e sul danno subito. L’udienza non è pubblica e la vittima può farsi assistere da un avvocato.
Quanto tempo passa (approssimativamente) prima che l’autorità competente decida su una domanda di risarcimento?
Il ministro della Giustizia si pronuncia entro sei mesi dalla presentazione della domanda di risarcimento.
Se non sono soddisfatto/a della decisione della suddetta autorità, come posso ricorrere?
La vittima che non sia soddisfatta della decisione del ministro della Giustizia sul principio o sull’importo concesso può promuovere un’azione legale contro lo Stato rappresentato dal ministro della Giustizia. Il richiedente può scegliere se proporre l’azione dinanzi al tribunal d’arrondissement (tribunale circoscrizionale) di Lussemburgo o di Diekirch.
Dove posso ottenere i moduli necessari e le altre informazioni sulla procedura da seguire per presentare domanda?
Le informazioni sulla procedura da seguire per presentare domanda possono essere ottenute presso:
Ministère de la Justice (ministero della Giustizia)
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96
E-mail: info@mj.public.lu
Sito internet: http://www.mj.public.lu/
Anche il Service d’Accueil et d’Information juridique (Servizio di accoglienza e di informazione giuridica) e il Service d’Aide aux victimes (Servizio di sostegno alle vittime) del Service Central d’Assistance Sociale (Servizio centrale di assistenza sociale) offrono aiuto e consulenza ai fini della presentazione della domanda.
Esiste una linea telefonica dedicata o un sito internet da consultare?
Sito internet:
http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html
https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.htmlPosso ottenere il patrocinio a spese dello Stato (assistenza di un avvocato) al momento della preparazione della domanda?
Una persona che dimostri di non disporre di un reddito sufficiente ha diritto al gratuito patrocinio in base alle condizioni previste dalla legge. Viene nominato un avvocato chiamato a fornirle consulenza legale o rappresentanza in giudizio e le spese sono a carico dello Stato. Chiunque può rivolgersi agli organi di informazione e di consulenza legale o di mediazione e accedere al “Service d’Accueil et d’Information juridique” (Servizio di accoglienza e di informazione giuridica) per ottenere gratuitamente qualsiasi informazione di carattere legale.
Esistono associazioni di sostegno alle vittime che possano aiutarmi a presentare una domanda di risarcimento?
- Service d’aide aux victimes, Service central d’assistance sociale
Edificio Plaza Liberty, Ingresso A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lussemburgo
Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
Cellulare: (+352) 621 32 65 95
E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
- Service d’Accueil et d’Information juridique:
a Lussemburgo
Cité judiciaire – Edificio BC
L-2080 Lussemburgo
Tel.: (+352) 22 18 46
a Diekirch
Justice de Paix (ufficio del giudice di pace)
L-9211 Diekirch
Tel.: (+352) 80 23 15
a Esch-sur-Alzette
Justice de Paix (ufficio del giudice di pace)
L-4239 Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 54 15 52
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.