Caso in cui la mia domanda debba essere esaminata in questo paese

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Per quale tipo di reato posso ottenere un risarcimento?

La legge prevede un risarcimento una tantum per le persone che hanno subito lesioni personali a seguito di reati violenti intenzionali; non è previsto risarcimento per altri tipi di reato. Il risarcimento per lesioni personali riguarda in particolare i reati di omicidio e i reati contro l'integrità fisica. La legge prevede inoltre come categoria separata di reati, per i quali esiste anche il risarcimento per danni non materiali, la tratta di essere umani, lo stupro, l'abuso sessuale, la violenza sessuale, la violenza domestica e la sparizione forzata.

Per quale tipo di lesioni posso ottenere un risarcimento?

Le vittime di reati violenti ricevono un risarcimento solo in proporzione alle lesioni subite (risarcimento per dolore e riduzione del ruolo sociale). Per i reati di tratta di esseri umani, stupro, abuso sessuale, violenza sessuale, violenza domestica e sparizione forzata la legge prevede un risarcimento per danni non materiali.

Posso ottenere un risarcimento se sono un familiare o una persona a carico di una vittima deceduta a seguito di un reato? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?

Quando una persona decede a causa di un reato violento, secondo la legge hanno diritto di chiedere un risarcimento i suoi parenti, ossia il coniuge e i figli superstiti; in assenza di figli, i genitori superstiti, qualsiasi persona che abbia vissuto con il deceduto sotto lo stesso tetto per almeno un anno prima della sua morte e che abbia mantenuto la casa comune insieme al defunto, e qualsiasi persona a carico del defunto.

Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima sopravvissuta, o se sono a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento in questo caso?

No, in questi casi la legge non prevede un risarcimento a favore dei familiari della vittima di reato.

Posso ottenere un risarcimento se non sono un cittadino di un paese dell'UE?

Qualora il danno si sia verificato nella Repubblica slovacca, possono presentare domanda di risarcimento le vittime di reati violenti che siano cittadini della Repubblica slovacca o di un altro Stato membro, oppure apolidi che abbiano la residenza permanente sul territorio della Repubblica slovacca o in un altro Stato membro, o cittadini di un paese terzo conformemente alle condizioni e ai termini previsti dai trattati internazionali ratificati e promulgati a norma di legge. Possono inoltre presentare domanda di risarcimento, sempre che il danno si sia verificato nella Repubblica slovacca, le vittime di reati violenti alle quali sia stato concesso l'asilo, la protezione sussidiaria, il rifugio temporaneo, il permesso di soggiorno, o siano eccezionalmente autorizzate a rimanere sul territorio della Repubblica slovacca.

Posso chiedere un risarcimento a questo paese se vi abito o se sono di questo paese (nel senso che è il mio paese di residenza o di cittadinanza) anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell'UE? Posso procedere in questo modo invece di chiedere un risarcimento nel paese in cui è stato commesso il reato? In caso affermativo, a quali condizioni?

No, la Slovacchia non consente una simile procedura. È possibile presentare una domanda di risarcimento soltanto se il danno si è verificato sul territorio della Repubblica slovacca.

Per poter chiedere un risarcimento occorre prima aver denunciato il reato alla polizia?

Il risarcimento può essere richiesto se l'azione penale è già stata avviata e i risultati dell'indagine o dell'indagine sommaria da parte delle autorità di contrasto fino a quel momento non danno adito a ragionevoli dubbi sul fatto che le lesioni personali subite dalla vittima siano dovute a un atto che costituisce un reato. In altre parole, il risarcimento può essere già concesso dopo l'avvio dell'azione penale, ma è irrilevante che l'azione penale sia stata promossa da una denuncia della vittima o in altri modi.

Prima di presentare la domanda occorre aspettare l'esito di eventuali indagini della polizia o di procedimenti penali?

No, la richiesta di risarcimento può essere presentata al ministero subito dopo l'avvio dell'azione penale, a condizione che i risultati delle indagini o delle indagini sommarie condotte dalle autorità di contrasto fino a quel momento non diano adito a ragionevoli dubbi sul fatto che le lesioni personali subite dalla vittima siano dovute a un atto che costituisce un reato.

Tuttavia la richiesta di risarcimento deve essere presentata al ministero entro e non oltre un anno dalla data della sentenza definitiva o del decreto penale di condanna che dichiara l'imputato colpevole di aver commesso il reato che ha causato lesioni personali alla vittima, o della sentenza che lo assolve perché non penalmente responsabile in ragione di infermità mentale o minore età; inoltre la vittima non deve aver ricevuto alcun altro risarcimento per le lesioni personali. Se il procedimento penale è sospeso o chiuso (o posticipato) a norma delle pertinenti disposizioni della legge 301/2005 (codice penale), la vittima può ottenere il risarcimento in virtù di una decisione dell'autorità competente in cui siano esposti i fatti summenzionati. In questo caso tuttavia l'esito dell'indagine, o dell'indagine sommaria, condotta dalle autorità di contrasto non deve dare adito a ragionevoli dubbi sul fatto che il reato che ha causato le lesioni personali alla vittima sia realmente avvenuto.

Si deve prima chiedere il risarcimento all'autore del reato, se è stato identificato?

Se la vittima di un reato violento chiede il risarcimento solo dopo la conclusione del procedimento penale, il diritto al risarcimento è subordinato alla richiesta di risarcimento all'autore del reato presentata prima della conclusione dell'indagine o dell'indagine sommaria. Quanto precede non si applica se il reato ha causato il decesso della vittima o in caso di lesioni provocate da reati penali quali tratta di esseri umani, stupro, violenza sessuale, abuso sessuale, maltrattamento di una persona prossima o di una persona a proprio carico o sparizione forzata.

Ho comunque diritto al risarcimento anche se l'autore del reato non è stato identificato o condannato? In caso affermativo, quali prove devo presentare a sostegno della mia domanda?

Qualora l'autore del reato che ha causato il danno alla vittima non sia stato identificato o non se ne conoscano i recapiti, oppure qualora non possa essere sottoposto a procedimento penale per un legittimo impedimento e il danno subito dalla vittima non sia stato pienamente risarcito da altre fonti, la vittima può chiedere un risarcimento solo se l'esito dell'indagine o dell'indagine sommaria condotta dalle autorità di contrasto non dà adito a dubbi motivati sul fatto che il reato che ha causato le lesioni personali alla vittima sia realmente avvenuto. La domanda deve essere accompagnata dalla decisione definitiva emessa dall'autorità incaricata dell'applicazione della legge o dall'organo giurisdizionale che per ultimo ha esaminato la questione, a titolo di prova dei fatti summenzionati.

Esiste un termine entro il quale chiedere il risarcimento?

La richiesta di risarcimento può essere presentata al ministero una volta avviata l'azione penale. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla data in cui la sentenza di condanna dell'autore del reato passa in giudicato. Se l'autore del reato non è stato identificato oppure qualora non possa essere sottoposto a procedimento penale per un legittimo impedimento, la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data in cui la decisione dell'autorità di contrasto che per ultima ha esaminato la questione passa in giudicato. Alla scadenza di questo periodo, il diritto al risarcimento a norma di legge decade.

Qualora un organo giurisdizionale penale abbia rinviato in sede civile o in altra sede una vittima di un reato violento demandandovi la domanda di risarcimento dei danni lesivi, la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data in cui la decisione concernente il diritto della vittima al giudizio civile o ad altro giudizio passa in giudicato. Alla scadenza di questo periodo, il diritto al risarcimento a norma di legge decade.

Quali perdite e spese sono coperte dal risarcimento?

A titolo di esempio, il risarcimento copre quanto segue.

Il risarcimento è corrisposto esclusivamente per le lesioni personali subite (risarcimento per dolore e riduzione del ruolo sociale) e per i danni morali nei casi previsti dalla legge. Il risarcimento non copre altre perdite o spese.

a) Per la vittima del reato

- Lesioni personali (non psicologiche):

  • spese mediche (cure ambulatoriali, cure ospedaliere, ristabilimento);
  • altre necessità o spese derivanti dalle lesioni subite (ossia assistenza, cure temporanee e permanenti, prolungamento del periodo di studi, fisioterapia, adattamento dell'ambiente domestico, aiuti specifici ecc.);
  • effetti permanenti della lesione (ad es. disabilità o altro handicap permanente);
    • mancato guadagno durante e dopo le cure mediche (incluse la perdita di reddito, la perdita della capacità di produrre reddito o la diminuzione della capacità di guadagnarsi da vivere ecc.);
    • perdita di opportunità;
    • spese associate ai procedimenti giudiziari correlati all'evento che ha causato il danno, come le spese legali e le spese processuali;
    • risarcimento in caso di oggetti personali rubati o danneggiati;
    • altro.

- Non pertinente

- Danni psicologici (non materiali):

  • dolore e sofferenza della vittima: risarcimento del danno non materiale causato dai reati di tratta di esseri umani, stupro, abuso sessuale, violenza sessuale, violenza domestica e sparizione forzata.

b) Per gli aventi diritto o i familiari di una vittima

- Lesioni personali (non psicologiche):

  • spese funerarie;
  • spese mediche (ad es. terapie per un membro della famiglia, cure ambulatoriali e ospedaliere, ristabilimento);
  • perdita della capacità di guadagnarsi da vivere o di opportunità.

- Non pertinente

- Danni psicologici (non materiali):

  • dolore e sofferenza dei familiari e degli aventi diritto/risarcimento a favore dei superstiti in caso di decesso della vittima. I superstiti di una vittima di reato violento hanno diritto a un risarcimento per un importo massimo stabilito dalla legge pari a 25 volte il salario minimo vigente all'epoca in cui è stato commesso il reato. Qualora il reato violento sia causa di decesso e la sola vittima superstite fosse a carico del deceduto, tale vittima ha diritto a un risarcimento pari a cinquanta volte il salario minimo mensile vigente nell'anno solare in cui è stato commesso il reato. Il risarcimento è versato in un'unica soluzione o in rate mensili?

Il risarcimento è corrisposto in un'unica soluzione.

In che modo il mio comportamento in relazione al reato, i miei precedenti penali o la mancata collaborazione durante il procedimento di risarcimento possono influire sulla possibilità di ricevere un risarcimento e/o sul relativo importo?

I precedenti penali non incidono sulla possibilità di ricevere un risarcimento dalla Repubblica slovacca. L'autorità competente per la decisione può ridurre l'importo del risarcimento o decidere di non concederlo se la vittima ha concorso alla lesione o non ha esercitato il proprio diritto ad essere risarcita dall'autore del reato che ha procurato le lesioni personali.

In che modo la mia situazione finanziaria può influire sulla possibilità di ricevere un risarcimento e/o sul relativo importo?

La situazione finanziaria della vittima non ha alcuna influenza sulla decisione riguardante il risarcimento.

Vi sono altri criteri che possono influire sulla possibilità di ricevere il risarcimento e/o sul relativo importo?

Sull'importo del risarcimento può incidere il grado di concorso della vittima nella lesione subita o il fatto che la vittima non abbia esercitato il proprio diritto ad essere risarcita direttamente dall'autore del reato.

Come viene calcolato il risarcimento?

Se la lesione personale è stata riconosciuta mediante una sentenza, il risarcimento è stabilito in base alla misura del danno precisato nella sentenza; negli altri casi si applica, mutatis mutandis, la legislazione specifica che disciplina i risarcimenti per dolore e riduzione del ruolo sociale. Il risarcimento per danni non materiali nel caso dei reati di tratta di esseri umani, stupro, violenza sessuale o abuso sessuale, violenza domestica o sparizione forzata è pari a dieci volte il salario minimo (all'epoca in cui si è verificato il danno), mentre il risarcimento dei superstiti per danni non materiali, in caso di decesso della vittima a seguito del reato, è pari a 25 volte il salario minimo (all'epoca in cui si è verificato il danno).

Esiste un risarcimento minimo/massimo?

La legge non stabilisce un risarcimento minimo. Il risarcimento massimo ammonta a 50 volte il salario minimo vigente all'epoca in cui il reato è stato commesso (nota: l'importo attuale è 31 150 EUR).

Occorre indicare l'importo nel modulo di domanda? In tal caso, sono fornite istruzioni sulle modalità di calcolo o su altri aspetti?

Se i danni per lesioni personali sono riconosciuti da una sentenza definitiva o da un decreto penale di condanna, il risarcimento è calcolato e concesso in base alla misura del danno dichiarata nella sentenza o nel decreto penale di condanna. Se nel procedimento penale la vittima e la sua domanda sono rinviate al giudice civile, il calcolo e la concessione del risarcimento per lesioni personali si basano sulla misura del danno precisata nella decisione del giudice civile. . Altrimenti, allo scopo di determinare l'importo specifico del risarcimento, occorre presentare il parere di un perito o di un medico contenente le informazioni necessarie al calcolo dell'importo. Le norme per determinare l'importo del risarcimento sono specificate dalla normativa che stabilisce le regole per calcolare i danni alla persona in generale e non solo per il risarcimento delle vittime di reati violenti.

Eventuali risarcimenti ricevuti per la perdita da altre fonti (come il datore di lavoro o un'assicurazione privata) saranno dedotti dai risarcimenti versati dall'autorità/organismo?

Sì, il risarcimento è erogato soltanto a condizione che il danno non sia stato risarcito in altro modo (ad esempio da un'assicurazione privata o direttamente dall'autore del reato violento).

È possibile ottenere un anticipo sul risarcimento? In caso affermativo, a quali condizioni?

Non sono disponibili anticipi sul risarcimento.

È possibile ottenere un risarcimento complementare o addizionale (ad es. a seguito di un cambiamento della situazione o di un peggioramento dello stato di salute ecc.) una volta pronunciata la decisione principale?

Sì, è possibile. La vittima può presentare domanda di risarcimento più di una volta (ad esempio nel caso di un cambiamento della situazione o di un peggioramento dello stato di salute), ma la domanda deve comunque essere presentata nell'arco del periodo di riferimento (ossia entro un anno dalla data in cui una sentenza penale di condanna dell'autore del reato è passata in giudicato oppure, se l'autore del reato non è stato identificato o qualora l'azione penale non possa avere luogo per un legittimo impedimento, entro un anno dalla data in cui la decisione dell'autorità incaricata dell'azione penale che per ultima ha esaminato la questione è passata in giudicato). L'importo totale del risarcimento per il medesimo caso non può comunque ammontare a più di 50 volte il salario minimo.

Quali documenti giustificativi devo allegare alla domanda?

  • La sentenza definitiva o la decisione dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge che per ultima ha esaminato la questione; se la vittima non è in grado di allegare la decisione, è necessario che indichi l'autorità incaricata dell'applicazione della legge o l'organo giurisdizionale che per ultimi hanno esaminato la questione;
  • la prova delle lesioni personali subite dalla vittima del reato violento; se tale documento fa parte di un fascicolo d'indagine o giudiziario, invece di presentare il documento stesso, la vittima del reato violento può limitarsi a indicare il documento e il fascicolo in cui si trova; dettagli delle misure prese dalla vittima per ottenere il risarcimento dall'autore del reato che ha causato la lesione personale o dei reati di tratta di esseri umani, stupro, violenza sessuale o abuso sessuale;
  • se a causa del reato una persona è deceduta, un documento che attesti che la domanda è presentata da una persona vittima di un reato violento che viveva con il defunto nello stesso nucleo familiare al momento del decesso.

Il ricevimento e l'esame della domanda comportano il pagamento di spese amministrative o di altra natura?

I procedimenti in materia di risarcimento non prevedono spese.

Quale autorità decide in merito alle domande di risarcimento (per i casi nazionali)?

Decide in merito alle domande di risarcimento il ministero della Giustizia della Repubblica slovacca.

Dove devo inviare la domanda (per i casi nazionali)?

La domanda deve essere inviata all'indirizzo seguente: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della Giustizia della Repubblica slovacca), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Devo essere presente durante la procedura e/o al momento della decisione sulla domanda?

La vittima non è tenuta a essere presente.

Quanto tempo richiede (approssimativamente) una decisione dell'autorità competente in merito a una domanda di risarcimento?

Il ministero della Giustizia della Repubblica slovacca è tenuto a decidere in merito alla domanda di risarcimento entro 4 mesi. A detto periodo è aggiunto il tempo impiegato dalle autorità di contrasto competenti, dagli organi giurisdizionali, dalle altre autorità pubbliche, dagli enti territoriali superiori, dai comuni o da altre persone per cooperare o fornire i documenti richiesti necessari per la decisione.

Se non sono soddisfatto della decisione dell'autorità, come posso impugnarla?

Se il ministero della Giustizia della Repubblica slovacca non accetta la domanda o la accoglie solo in parte, la vittima di un reato violento ha il diritto di pretendere la tutela dei propri diritti soggettivi mediante un reclamo amministrativo a norma delle pertinenti disposizioni della legge n. 162/2015 (codice di procedura amministrativa).

Dove posso ottenere i moduli necessari e altre informazioni sulle modalità di presentazione di una domanda di risarcimento?

Nel sito web del ministero della Giustizia della Repubblica slovacca. Nel corso del procedimento penale le vittime sono tenute informate dalle autorità inquirenti in merito alla possibilità di ottenere un risarcimento dalla Repubblica slovacca e alle relative condizioni.

Esiste un numero specifico di assistenza telefonica o un sito web da utilizzare?

Informazioni sul risarcimento a favore delle vittime di reati sono pubblicate sul sito web del ministero della Giustizia. Le vittime sentite in un procedimento penale inoltre ricevono informazioni (inclusi i recapiti) sulle organizzazioni che offrono aiuto e sostegno alle vittime.

È possibile ricevere assistenza legale (aiuto da parte di un avvocato) per la preparazione della domanda?

Non è prevista alcuna assistenza legale specifica per la preparazione della domanda di risarcimento. È possibile avvalersi dell'assistenza legale generale erogata dallo Stato mediante il centro di assistenza legale. In aggiunta, lo stesso ministero della Giustizia fornisce indicazioni di base per la presentazione di domande di risarcimento.

Esistono organizzazioni di sostegno alle vittime che possano aiutare a chiedere un risarcimento?

Sì, esistono organizzazioni che offrono assistenza e sostegno alle vittime di reati violenti, che però attualmente operano in modo indipendente dallo Stato.

Ultimo aggiornamento: 03/05/2023

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