- Qual è l'autorità competente per le richieste di risarcimento nei casi transfrontalieri?
- Posso inviare la mia istanza direttamente all'autorità competente per la decisione di questo paese anche nei casi transfrontalieri (senza cioè dover passare per l'autorità di assistenza del mio paese)?
- In che lingua le autorità competenti per il risarcimento accettano:
- Se l'autorità responsabile del risarcimento traduce la richiesta o i documenti giustificativi provenienti da un altro paese dell'UE, chi sostiene le spese?
- Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare in questo paese per il trattamento della domanda (ricevuta da un altro paese dell'UE)? In caso affermativo, come posso procedere al pagamento?
- Se devo essere presente durante il procedimento e/o nel momento in cui si valuta la mia domanda, posso ottenere il rimborso delle spese di viaggio? Come posso chiederlo? Chi devo contattare?
- Nel caso in cui io debba essere personalmente presente, posso beneficiare dei servizi di un interprete?
- I certificati rilasciati da medici del mio paese di residenza sono accettati o riconosciuti? Oppure il mio stato di salute o le lesioni che ho subito devono essere esaminati dai periti medici del proprio paese?
- Se devo sottopormi a un esame medico in questo paese potrò ottenere il rimborso delle spese di viaggio?
- Quanto tempo passa (approssimativamente) prima di ricevere una decisione su una richiesta di risarcimento da parte dell'autorità?
- In che lingua riceverò la decisione relativa alla mia domanda?
- Se non si concorda con la decisione, come la si può impugnare?
- È possibile ottenere assistenza legale (di un avvocato) secondo le regole dell'altro paese?
- Esistono associazioni di sostegno alle vittime in questo paese che possano aiutarmi a chiedere un risarcimento in un caso transfrontaliero?
Trova informazioni a seconda delle regioni
Qual è l'autorità competente per le richieste di risarcimento nei casi transfrontalieri?
In Portogallo è la commissione per la protezione delle vittime di reati (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).
Posso inviare la mia istanza direttamente all'autorità competente per la decisione di questo paese anche nei casi transfrontalieri (senza cioè dover passare per l'autorità di assistenza del mio paese)?
No. La vittima di un reato violento o di violenza domestica, residente in un altro Stato membro dell'UE deve presentare la domanda di concessione/anticipo del risarcimento, che sarà versato dallo Stato portoghese, all'autorità competente dello Stato membro dell'UE dove risiede.
Tale autorità procede a trasmettere la domanda alla CPVC in Portogallo, che la riceve, espletando i dovuti accertamenti dei fatti e decidendo in merito.
In che lingua le autorità competenti per il risarcimento accettano:
a) le domande?
La CPVC accetta le domande e documenti in portoghese o in inglese.
b) i documenti giustificativi?
Se intende sollecitare l'autorità competente dello Stato membro dove risiede abitualmente il richiedente il risarcimento, affinché chieda l'audizione di questi o di chiunque altro (per es. un testimone o un perito), la CPVC non può rifiutarla in quanto redatta in una lingua corrispondente a una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
Se l'autorità responsabile del risarcimento traduce la richiesta o i documenti giustificativi provenienti da un altro paese dell'UE, chi sostiene le spese?
La propria CPVC. I servizi richiesti e prestati dalla CPVC in caso di reati violenti o di violenza domestica non danno luogo ad alcun tipo di richiesta di rimborso spese.
Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare in questo paese per il trattamento della domanda (ricevuta da un altro paese dell'UE)? In caso affermativo, come posso procedere al pagamento?
No.
Se devo essere presente durante il procedimento e/o nel momento in cui si valuta la mia domanda, posso ottenere il rimborso delle spese di viaggio? Come posso chiederlo? Chi devo contattare?
La CPVC riceve tutti i documenti necessari per l'istruzione e la decisione del procedimento di risarcimento che sarà versato dallo Stato portoghese per i reati commessi in questo paese se la vittima vi è abitualmente residente. Si può altresì sollecitare l'autorità dello Stato membro di residenza della vittima per l'audizione. Non è necessario che il richiedente si rechi in Portogallo per essere udito dalla commissione.
Se il giudice portoghese ritiene indispensabile udire di persona il richiedente, senza ricorrere ad altri mezzi, le spese di viaggio e le altre spese connesse sono sostenute dallo Stato portoghese.
La previdenza sociale è l'autorità nazionale preposta a ricevere e trasmettere le domande di patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Nel caso in cui io debba essere personalmente presente, posso beneficiare dei servizi di un interprete?
Sì.
I certificati rilasciati da medici del mio paese di residenza sono accettati o riconosciuti? Oppure il mio stato di salute o le lesioni che ho subito devono essere esaminati dai periti medici del proprio paese?
Tutti i documenti trasmessi dall'autorità competente dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente sono accettati senza formalità particolari e sono dispensati dall'obbligo di legalizzazione o analogo.
Se devo sottopormi a un esame medico in questo paese potrò ottenere il rimborso delle spese di viaggio?
I documenti medici presentati dal richiedente all'autorità dello Stato membro dove ha residenza abituale e necessari alla decisione del caso o altri eventualmente richiesti, sono trasmessi alla CPVC, senza bisogno di ulteriori esami in Portogallo.
Quanto tempo passa (approssimativamente) prima di ricevere una decisione su una richiesta di risarcimento da parte dell'autorità?
Entro 10 giorni, sia l'autorità competente dello Stato membro di residenza abituale del richiedente, sia del proprio Stato, riceveranno informazioni in merito al ricevimento della domanda da parte della CPVC, con l'indicazione del termine probabile in cui sarà emessa la decisione circa la domanda.
In che lingua riceverò la decisione relativa alla mia domanda?
La decisione relativa a una domanda di risarcimento può essere trasmessa al richiedente e all'autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente, in portoghese o in inglese. La CPVC può quindi decidere di impiegare la lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha residenza abituale il richiedente o un'altra lingua di tale Stato membro, purché corrisponda a una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.
Se non si concorda con la decisione, come la si può impugnare?
Sì. Se il richiedente si ritiene leso dalla decisione della CPVC, dispone di 15 giorni per impugnare la decisione dinanzi alla propria commissione. Mediante richiesta, il ricorrente deve esporre i motivi invocati, accludendo gli elementi di prova ritenuti opportuni. La CPVC dispone di 30 giorni per valutare e decidere in merito all'impugnazione, con la facoltà di confermare, revocare, annullare, modificare o sostituire l'atto in questione.
In caso di disaccordo con la decisione di impugnazione, il richiedente può impugnarla dinanzi al giudice amministrativo.
È possibile ottenere assistenza legale (di un avvocato) secondo le regole dell'altro paese?
In questa specifica materia la CPVC non ha alcun potere di intervenire.
Esistono associazioni di sostegno alle vittime in questo paese che possano aiutarmi a chiedere un risarcimento in un caso transfrontaliero?
Commissione per la protezione delle vittime di reati:
- Di persona – Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 7, 7.º dto., 1050-115 Lisboa, da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 16:30;
- Per posta, inviando il modulo reperibile sulla pagina web della commissione;
- Per posta elettronica: correio.cpvc@sg.mj.pt;
- In linea, compilando il modulo destinato alle vittime di reati violenti o di violenza domestica (https://cpvc.mj.pt/);
- per telefono al numero: (+351) 213 222 490, tariffa di rete fissa, 9:30-12:30 e 14-16:30;
APAV:
- linea telefonica di assistenza alle vittime: (+351) 116 006 (giorni lavorativi 9-21);
- in linea, sul sito web dell'APAV (disponibile in portoghese, inglese, russo, cinese); o sul sito http://infovitimas.pt/pt/app/;
- Servizio di videointerpretazione in lingua dei segni (SERV IIN), per videochiamata (+351 12 472), giorni lavorativi, 10-18.
Commissione per la cittadinanza e l'uguaglianza di genere (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):
- Il servizio di informazione alle vittime di violenza domestica (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) che informa in merito ai diritti delle vittime e alle risorse esistenti sull'intero territorio nazionale e che eroga un sostegno psicologico, sociale e giuridico) - Telefono: (+351) 800 202 148 (servizio gratuito, anonimo, riservato e disponibile in permanenza).
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.