- Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?
- In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
- Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)
- Esiste un modulo specifico per queste domande?
- Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?
- Vi sono spese di giustizia o altri costi collegati alla mia richiesta?
- Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?
- In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?
- Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?
- Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?
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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?
Il Nakazatelno-procesualen kodeks (codice di procedura penale) della Repubblica di Bulgaria stabilisce la procedura che le vittime di reato devono seguire per avviare azioni giudiziarie al fine di ottenere il risarcimento dei danni nel contesto di procedimenti penali. Se non chiede il risarcimento nel contesto del procedimento penale o ritiene che il risarcimento concesso non copra tutti i danni subiti, la vittima ha il diritto di intentare un'azione giudiziaria ai sensi del Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) dinanzi un organo giurisdizionale civile che esaminerà il caso ai sensi del Grazhdanski procesionalen kodeks (codice di procedura civile).
In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
Affinché una domanda di risarcimento danni ai sensi del diritto civile e un'azione civile promossa dalla vittima possano essere riunite nell'ambito del procedimento giudiziario penale devono essere presentate/avviate prima dell'inizio dell'udienza preliminare dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado. Detto organo invia una notifica dell'udienza preliminare. Entro 7 giorni dal ricevimento della notifica, la vittima o i suoi successori possono chiedere la riunione della propria azione civile o accusa privata, mentre le persone giuridiche possono farlo costituendosi parte civile.
Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)
La domanda ai sensi del diritto civile può essere presentata dalla vittima o dall'avvocato della vittima e può avere forma verbale o scritta. Detta domanda deve contenere: il nome completo dell'attore e della persona contro la quale si intende intentare l'azione; la causa penale in merito alla quale si presenta la domanda ai sensi del diritto civile; il reato che ha causato i danni e la natura e l'ammontare dei danni asseriti. Nel contesto di un procedimento giudiziario è possibile intentare un'azione civile contro il convenuto e contro qualsiasi altra persona soggetta a responsabilità civile per i danni causati dal reato.
Esiste un modulo specifico per queste domande?
No, non esiste.
Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?
Le prove devono essere presentate nel contesto del procedimento giudiziario. La parte che avvia l'azione civile ha diritto a: partecipare al procedimento giudiziario; richiedere una misura di protezione per garantire l'azione civile; esaminare il fascicolo della causa e ottenere gli estratti necessari; presentare prove; depositare richieste, note e obiezioni e impugnare decisioni dell'organo giurisdizionale che violano i diritti e gli interessi legittimi di tale parte.
Vi sono spese di giustizia o altri costi collegati alla mia richiesta?
La vittima non è tenuta a pagare le spese di giudizio o altri costi legati alla propria domanda ai sensi del diritto civile.
Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?
La vittima o la parte che intenta un'azione civile può nominare un avvocato. Se la vittima/parte civile fornisce prove attestanti il fatto che le stesse non possono permettersi un avvocato pur volendone uno e che ciò favorisce gli interessi della giustizia, l'organo giurisdizionale di primo grado nomina un avvocato.
In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?
L'organo giurisdizionale di primo grado si pronuncia in merito alla domanda ai sensi del diritto civile adottando una decisione annunciata in occasione dell'udienza preliminare. Qualora detto organo si rifiuti di pronunciarsi in merito a detta domanda, deve indicarne le ragioni. Tale rifiuto non può essere impugnato.
Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?
Il rifiuto da parte di un organo giurisdizionale penale di pronunciarsi in merito a una domanda ai sensi del diritto civile non è soggetto a ricorso. La vittima ha il diritto di intentare un'azione per danni dinanzi a un organo giurisdizionale civile e il caso sarà esaminato ai sensi del codice di procedura civile. Se il procedimento penale è in corso, l'azione civile promossa dinanzi a un organo giurisdizionale civile rimarrà sospesa fino al termine del procedimento penale.
Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?
Una volta che l'autore del reato è stato condannato, la vittima può presentare una domanda presso l'organo giurisdizionale per ottenere un titolo esecutivo. Un titolo esecutivo consente alla vittima di presentare istanza all'ufficiale giudiziario affinché ottenga il risarcimento accordato dall'organo giurisdizionale.
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