- Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?
- In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
- In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
- Esiste un modulo specifico per queste domande?
- Quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?
- Vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla mia domanda?
- Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?
- In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?
- Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?
- Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per fare in modo che ciò avvenga?
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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?
Le richieste di costituzione di parte civile per chiedere il risarcimento di danni nell'ambito di un procedimento penale per commissione di un reato sono esaminate su proposta della parte lesa avanzata durante il procedimento penale, purché ciò non ritardi notevolmente il procedimento. (Articolo 153, comma 1, della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale).
La richiesta di costituzione di parte civile deve essere proposta dalla parte lesa. (Articolo 154, comma 1, della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale).
La richiesta di costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale deve essere presentata all'autorità cui sono stati proposti i capi di accusa o al tribunale dinanzi al quale il procedimento è pendente. (Articolo 155, comma 1, della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale).
In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
La richiesta di costituzione di parte civile nel processo penale può essere presentata sino alla fine dell'assunzione delle prove dinanzi al tribunale di primo grado. (Articolo 155, comma 2, della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale).
In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)? (Articolo 153, comma 2, della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale).
Esiste un modulo specifico per queste domande?
Non esiste alcune modulo specifico per queste domande.
Quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?
La persona autorizzata a presentare la domanda deve indicare la propria richiesta e fornire elementi di prova. (Articolo 155, comma 3 della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale). Il tipo e la quantità di prove non sono specificate dalla legge.
Vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla mia domanda?
Non vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla presentazione di una richiesta di costituzione di parte civile.
Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?
Le vittime di un reato sanzionabile con una pena detentiva superiore ai cinque anni, che hanno subito gravi conseguenze a causa del reato, hanno diritto all'assistenza professionale di un consulente nel proporre una richiesta di costituzione di parte civile, a spese del bilancio statale. (Articolo 43, comma 2 della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale). Tale diritto non è ristretto dalla residenza permanente della parte lesa.
In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?
Una sentenza di colpevolezza nei confronti dell'imputato può garantire alla parte lesa di esperire l'intera azione civile oppure di esperirla in parte e dare alla parte lesa istruzione di proporre un'azione autonoma. Qualora le informazioni raccolte nel procedimento penale non forniscano una base affidabile per l'aggiudicazione completa o parziale, il giudice dovrà dare alla parte lesa istruzione di intentare un'azione autonoma.
Nel caso in cui il tribunale emetta una sentenza di assoluzione o le accuse vengano respinte o il procedimento penale sia sospeso con una decisione, dovrà dare alla parte lesa istruzione di intentare un'azione con costituzione di parte civile. Laddove il tribunale dichiari la propria incompetenza, dovrà dare alla parte lesa istruzione di proporre un'azione civile nell'ambito del procedimento penale avviato o proseguito (Articolo 158, commi 2 e 3, del codice di procedura civile)
Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?
Una parte lesa può impugnare la sentenza sui motivi della decisione del tribunale relativa ai costi del procedimento penale e la decisione sulla domanda di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento. Tuttavia, se il pubblico ministero ha avviato la sua azione dalla parte lesa che agiva come accusa privata, quest'ultimo soggetto processuale può proporre ricorso in base ai motivi per i quali una pronuncia può essere impugnata. (Articolo 464, comma 4, della Zakon o kaznenom postupku (codice di procedura penale).
Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per fare in modo che ciò avvenga?
Su proposta della persona autorizzata, i provvedimenti provvisori temporanei per integrare l'azione civile al procedimento possono essere disposti durante il procedimento penale avviato in seguito alla commissione di un reato.
La decisione di cui al paragrafo precedente è proposta dal magistrato inquirente. A seguito dell'atto d'accusa, la sezione penale emette una decisione, mentre il tribunale che ha esaminato il caso condurrà il dibattimento. Il ricorso relativo ai provvedimenti provvisori non ne pregiudica l'esecuzione. (Articolo 160 del codice di procedura penale).
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