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Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

Avete il diritto di avviare una causa civile per il risarcimento dei danni contro l'imputato nel contesto di un procedimento penale. Un organo inquirente o l'ufficio del pubblico ministero sono tenuti a spiegare alla vittima la procedura per l'avvio di un'azione civile, i requisiti essenziali per poter procedere in tal senso, il termine per l'avvio di una simile azione e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

Avete il diritto di presentare la domanda per l'avvio di un'azione civile entro e non oltre 10 giorni dall'esame del fascicolo penale. È possibile richiedere una proroga di tale termine rivolgendosi all'ufficio del pubblico ministero.

In caso di superamento della scadenza l'azione civile sarà respinta; tuttavia, in tal caso è possibile presentare una domanda di risarcimento adendo un organo giurisdizionale civile.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)

Nel contesto di un'azione civile è possibile presentare una domanda avente l'obiettivo di risarcire o ripristinare la condizione di benessere violata dall'atto che costituisce l'oggetto del procedimento penale. Le circostanze di fatto poste alla base di tale domanda devono sostanzialmente coincidere con i fatti del reato trattato e deve essere altresì possibile esaminare una tale domanda nel contesto di un procedimento civile.

Un'azione civile deve essere avviata per iscritto e in tale sede si devono fornire i dettagli dell'attore e del convenuto e presentare la domanda della vittima espressa in maniera chiara, nonché le circostanze di fatto e le prove sulle quali si basa detta domanda della vittima. La domanda deve essere completa (ossia deve includere gli importi di tutti i tipi di danni per i quali la vittima richiede un risarcimento). Nel contesto di un'azione per il risarcimento di danni morali, l'importo del risarcimento richiesto può essere lasciato non specificato e può essere richiesto un risarcimento equo a discrezione dell'organo giurisdizionale.

L'organo che si pronuncia può fissare un termine per rimediare ai vizi procedurali.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

Non è stato stabilito alcun modulo specifico per le azioni civili.

Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia domanda?

Un'azione civile deve essere accompagnata dalle prove dei fatti che costituiscono la base della domanda della vittima e sulla quale la vittima intende fare affidamento indipendentemente dall'insieme di prove presentate dall'ufficio del pubblico ministero.

Vi sono spese di giustizia o altri costi collegati alla mia domanda?

L'esame di un'azione civile nel contesto di un procedimento penale è esente dai diritti da versare allo Stato, fatta eccezione per un'azione civile volta a ottenere il risarcimento di danni morali, qualora tale domanda di risarcimento si fondi su motivi diversi dalla causa di lesioni fisiche o di altri problemi di salute o del decesso di una vittima.

Se l'azione civile viene respinta, le spese relative al procedimento giudiziario di detta azione o alla prova della domanda ai sensi del diritto pubblico sono a carico della vittima. Se l'azione civile viene accolta in parte, l'organo giurisdizionale ripartisce le spese relative al procedimento per l'azione civile tra la vittima, l'imputato e il convenuto, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso. L'organo giurisdizionale può altresì decidere che le spese della vittima collegate al procedimento dell'azione civile siano a carico parziale o totale della vittima stessa, qualora ordinare il pagamento di tali spese alla parte avversa fosse estremamente ingiusto o irragionevole nei confronti di quest'ultima.

Qualora l'organo giurisdizionale si rifiuti di esaminare l'azione civile in ragione di una sentenza di assoluzione o di proscioglimento nel contesto di un procedimento penale, le spese relative al procedimento giudiziario dell'azione civile sono sostenute dallo Stato. Qualora l'organo giurisdizionale si rifiuti di esaminare l'azione civile per qualsiasi altro motivo, detto organo ripartirà le spese relative al procedimento per l'azione civile tra la vittima e lo Stato, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso.

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Riceverete il patrocinio a spese dello Stato qualora sussistano i motivi previsti dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato. Se l'organo giurisdizionale constata che i vostri interessi essenziali sarebbero insufficientemente tutelati senza l'assistenza di un avvocato, detto organo può, di propria iniziativa, decidere di concedervi il patrocinio a spese dello Stato in conformità e secondo la procedura prevista nella legge sul patrocinio a spese dello Stato.

Una persona può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato se la sua situazione finanziaria nel momento in cui ne fa domanda è tale da comprovare che detta persona non è in grado di pagare servizi legali competenti o se detta persona è in grado di pagare i servizi legali soltanto parzialmente o a rate oppure se la sua situazione finanziaria non consente a detta persona di soddisfare le sue esigenze di sussistenza di base in seguito al pagamento dei servizi legali.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso alle persone che, al momento della presentazione della domanda di tale patrocinio, sono residenti nella Repubblica di Estonia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o sono cittadini della Repubblica di Estonia o di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le persone che non soddisfano tali requisiti possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato soltanto se ciò deriva da un obbligo internazionale vincolante per l'Estonia.

La legge stabilisce i motivi per il rifiuto della concessione del patrocinio a spese dello Stato, il quale non viene concesso se, ad esempio, il richiedente è in grado di proteggere i propri diritti autonomamente; se il richiedente possiede proprietà che possono essere vendute senza grandi difficoltà per coprire i costi dei servizi legali; e se i costi dei servizi legali non sono presumibilmente pari a più del doppio del reddito medio mensile del richiedente una volta detratte le imposte e i pagamenti previdenziali obbligatori, gli importi destinati all'adempimento di un obbligo di mantenimento sancito dalla legge, nonché costi ragionevoli di alloggio e trasporto. Il patrocinio a spese dello Stato non viene concesso nemmeno se, nelle specifiche circostanze del caso, è chiaramente improbabile che il richiedente riesca a proteggere i propri diritti; se si richiede il patrocinio a spese dello Stato per presentare una domanda di risarcimento per danni morali e nel contesto del caso non sussistono motivi imperativi di interesse generale; o se i possibili guadagni per il richiedente all'atto della decisione in merito alla causa siano irragionevolmente esigui rispetto alle spese di patrocinio previste dallo Stato.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a fronte di una domanda presentata dalla persona in questione. Se una persona presenta una domanda per ottenere il patrocinio a spese dello Stato in veste di vittima nel contesto di un procedimento penale, l'ammissione a tale patrocinio a favore di detta persona viene decisa dall'organo giurisdizionale che si occupa dell'esame del caso oppure, durante le indagini preprocessuali di un procedimento penale, dall'organo giurisdizionale competente per l'esame del procedimento penale.

Una domanda di patrocinio a spese dello Stato va presentata in lingua estone, utilizzando il modulo di domanda pertinente. È possibile altresì presentare una domanda in lingua inglese qualora il patrocinio a spese dello Stato sia richiesto da una persona fisica residente in un altro Stato membro dell'Unione europea o che ha la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Una persona che presenta domanda di patrocinio a spese dello Stato deve allegare alla stessa un'attestazione debitamente eseguita e firmata della situazione finanziaria del richiedente e, se possibile, altre prove a sostegno di tale situazione. Qualora tale persona non sia residente in Estonia, è necessario allegare alla domanda una dichiarazione relativa al reddito della stessa e al reddito dei membri del proprio nucleo familiare per gli ultimi tre anni, rilasciata dall'autorità competente del paese di residenza della persona in questione. Qualora tale dichiarazione non possa essere presentata per ragioni indipendenti dal richiedente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere decisa anche in assenza di tale dichiarazione.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia domanda nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

Un organo giurisdizionale può rifiutarsi di esaminare un'azione civile, in particolare, se quest'ultima non soddisfa i requisiti pertinenti, se il procedimento penale viene chiuso o se viene emessa una sentenza di assoluzione. Un organo giurisdizionale può altresì rifiutarsi di esaminare un'azione civile se la vittima o la parte civile non compare in aula e il caso non possa essere dibattuto in sua assenza. Inoltre, un organo giurisdizionale può rifiutarsi di esaminare un'azione civile in caso di condanna penale.

Un'azione civile viene respinta se infondata.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

Se l'organo giurisdizionale si è rifiutato di esaminare la vostra azione civile, potete chiedere il risarcimento dei danni dinanzi a un organo giurisdizionale civile. Avete il diritto di presentare un ricorso contro la decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado presso un tribunale distrettuale.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Se l'autore del reato una volta condannato non corrisponde l'importo riconosciuto dalla sentenza, avete il diritto, sulla base di tale sentenza, di rivolgervi a un ufficiale giudiziario il quale si occuperà dei procedimenti di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 15/08/2019

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