Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

Nella fase antecedente il processo penale la vittima dovrà dichiarare, al momento della presentazione della denuncia alla procura di Stato competente o alle autorità di polizia, di volere proporre un'azione civile nell'ambito del politikós enágon (procedimento penale). In questo caso la dichiarazione dovrà essere inclusa nella denuncia stessa. La dichiarazione può altresì essere presentata durante la fase istruttoria, in un dikógrafo (documento a parte) trasmesso alla polizia, alla procura o alle autorità inquirenti, oppure direttamente dinanzi all'organo giurisdizionale, purché l'esame delle prove non sia ancora iniziato (articoli 63, 82 e 83 del codice di procedura civile).

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

A) Nella fase antecedente il processo, come precisato sopra (articolo 83 del codice di procedura civile).

B) In aula, con una semplice dichiarazione prima che l'esame delle prove abbia inizio, senza che sia necessaria una procedura scritta precedente il processo, se la domanda di risarcimento riguarda il dolore e le sofferenze nonché i danni morali subiti a causa del reato di cui si è stati vittima, oppure con notificazione all'imputato almeno cinque giorni prima dell'udienza, se la domanda di risarcimento è relativa a danni materiali (articoli 66, 67 e 83 del codice di procedura penale).

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)?

In generale, la dichiarazione di costituzione di parte civile nel procedimento penale deve includere una sintesi del caso, i motivi per cui si ritiene di avere il diritto di partecipare al procedimento e la nomina di un rappresentante ad litem nel luogo in cui ha sede l'organo giurisdizionale, se si è ivi residenti a tutti gli effetti.

Nei casi in cui la dichiarazione di costituzione di parte civile nel procedimento penale riguarda una domanda di risarcimento dei danni causati da dolore e sofferenze e dei danni morale non è necessaria alcuna procedura scritta. In questi casi, la parte civile chiede in genere una somma simbolica e non l'intero importo della domanda. Laddove dichiari l'imputato colpevole, il giudice disporrà che venga corrisposto l'importo simbolico a titolo di risarcimento. Per la parte restante sarà necessario proporre un'azione legale autonoma dinanzi agli organi giurisdizionali civili. Se la domanda riguarda il risarcimento di danni materiali subiti in seguito al reato, sarà necessario informarne il convenuto almeno cinque giorni prima del processo, precisando i singoli elementi della domanda.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

Non è previsto un modulo specifico. La dichiarazione deve contenere tutte le informazioni summenzionate. Come precisato sopra, è necessaria una procedura antecedente al processo soltanto quando l'organo giurisdizionale penale è adito per il risarcimento di danni materiali. In tal caso l'imputato dovrà ricevere una comunicazione al riguardo cinque giorni prima dell'udienza.

Quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?

Prima dell'esame del caso occorre presentare tutti i documenti a disposizione che giustifichino la domanda, quali ad esempio, certificati medici, dichiarazioni, testimonianze e altri elementi di prova.

Vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla mia domanda?

La quota da versare per un'azione civile è di 40 EUR (articolo 63 del codice di procedura penale in vigore).

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

La legge (articolo 41 e seguenti della legge n. 4689/2020) garantisce l'assistenza legale ai cittadini con basso reddito di uno Stato membro dell'UE, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi se legalmente residenti o con dimora abituale nell'Unione europea. Nelle cause civili e commerciali, si considerano cittadini con basso reddito coloro il cui reddito familiare annuo non supera i due terzi del reddito personale annuo minimo stabilito dalla normativa vigente. Nel caso di controversie a livello nazionale, il reddito dell'altra parte non viene preso in considerazione. Le vittime di reati di cui all'articolo 41, terzo comma, della legge 4689/2020 hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato anche in relazione ad eventuali domande di natura penale o civile.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

L'organo giurisdizionale penale non potrà accogliere l'azione civile qualora decida di non proseguire l'azione penale o di respingerla per qualsiasi motivo. Saranno respinte anche le azioni civili non presentate legalmente come descritto sopra e prive di fondamento giuridico oppure qualora la domanda sia infondata nel merito, ad esempio perché il richiedente non ha subito nessun danno, in prima persona, a causa del reato oppure se non è titolare dell'interesse legale in questione.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

È possibile presentare un éfesi (ricorso ordinario) avverso una sentenza di assoluzione emessa da un tribunale distrettuale penale, da un organo giurisdizionale di primo grado in composizione monocratica o di tre membri oppure dalla Corte di appello per un plimmélima (reato di gravità media), laddove al richiedente sia imposto di corrispondere il risarcimento e le spese, ma soltanto a tale riguardo (articolo 486, comma 1 bis, del codice di procedura civile). È altresì possibile presentare un ricorso ordinario contro una sentenza di condanna dell'imputato se e nella misura in cui la sentenza comporti il rigetto della domanda perché priva di fondamento giuridico o garantisca al richiedente il risarcimento finanziario o materiale, a condizione che l'importo reclamato sia superiore a 100 EUR se il ricorso è presentato avverso una sentenza di un tribunale distrettuale penale, a 250 EUR se è presentato avverso una sentenza di un organo giurisdizionale di primo grado in composizione monocratica o del tribunale minorile in composizione monocratica oppure a 500 EUR se è presentato contro una sentenza di primo grado di un organo giurisdizionale di primo grado composto da tre membri o da un tribunale minorile composto da tre membri. Può essere presentato un ricorso su un'anaíresi (questione di diritto) avverso una sentenza di condanna dell'imputato che respinge la domanda perché priva di fondamento giuridico (articolo 505 del codice di procedura penale) oppure avverso una sentenza di assoluzione che imponga al richiedente il pagamento di indennizzo e spese (articolo 506 del codice di procedura penale).

Se l'organo giurisdizionale mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Il risarcimento concesso dall'organo giurisdizionale penale è essenzialmente un risarcimento per un'azione civile. L'esecuzione avviene mediante il relativo anagkastikí ektélesi (procedimento previsto per le sentenze di diritto civile).

Ultimo aggiornamento: 14/06/2024

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