Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

L’autore del reato è obbligato a risarcire il danno causato alla vittima. Ai sensi dell’articolo 185 c.p., ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Il danno da reato è una delle ipotesi in cui è ammesso il risarcimento anche del nocumento non patrimoniale (art. 2059 codice civile).

La vittima può scegliere tra due diverse strade per ottenere il risarcimento del danno.

Può presentare azione civile nel processo penale: in questo caso, è il giudice penale che all’esito del processo liquiderà il danno oppure accerterà il diritto al risarcimento, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la quantificazione dell’ammontare economico spettante. In particolare, ai sensi dell’articolo 74 del codice di procedura penale, l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.

La vittima può però anche agire direttamente in sede civile, presentando la richiesta di risarcimento del danno alla magistratura degli affari civili.

I rapporti tra azione civile e azione penale sono regolati dall’articolo 75 del codice di procedura penale: l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. (adempimenti preliminare al dibattimento). Questo termine è previsto a pena di decadenza. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1 c.p.p. (citazione dei testimoni, periti e consulenti), la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Una volta costituitosi parte civile, il danneggiato – salva un’eventuale esclusione o una rinuncia volontaria – è parte del processo penale in ogni grado. Due le ipotesi in cui si estingue l'azione civile introdotta nel processo penale: 1) la richiesta di esclusione della parte civile formulata dal P.M., dall’imputato e dal responsabile civile (art. 80 c.p.p.) o disposta d’ufficio dal giudice con ordinanza fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (art. 81 c.p.p.);  2)  la revoca espressa della costituzione, ammessa in ogni stato e grado del procedimento e contenuta in una dichiarazione orale o scritta della parte o di un suo procuratore speciale; la revoca tacita desumibile dalla omessa presentazione delle conclusioni o dall’aver promosso l’azione dinanzi al giudice civile (art. 82 c.p.p.).

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)

La costituzione può contenere ogni richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, le spese mediche, di assistenza legale o di consulenza tecnica e altri tipi di spesa sostenute e documentate purchè collegate al reato subito.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

Non esistono formule ufficiali nel processo penale italiano ma devono sussistere i seguenti requisiti

La parti civile deve avere capacità processuale. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; e) la sottoscrizione del difensore. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2 c.p.p., essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?

Nel processo penale, l’azione civile è “ancillare” rispetto al giudizio di colpevolezza: è l’ufficio di Procura che deve dimostrare che l’imputato è colpevole. La parte civile può però contribuire all’attività probatoria e ha uno specifico onere per la dimostrazione del tipo di danno subito, della sua entità, etc. In genere, l’onere della prova scatta invece nel giudizio civile dove la parte offesa dal reato deve dimostrare – anche per presunzioni – l’entità del pregiudizio subito (es. certificati medici).

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Per le persone che non superano una certa soglia di reddito annuale, è ammesso il patrocinio a spese dello Stato: esso spetta purché il processo sia celebrato in Italia e spetta ai cittadini ma anche agli stranieri. La materia è regolata dal DPR n. 115 del 2002.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

Nel processo penale, l’azione civile non è accolta se l’imputato è assolto. Non è ammissibile la costituzione di parte civile in occasione dell’udienza fissata a seguito di richiesta di applicazione di pena formulata in corso di indagini preliminari; ugualmente inammissibile in caso di udienza fissata per l’applicazione di pena in sede di opposizione a decreto penale o a decreto di giudizio immediato.  In altri casi, la legge prevede espressamente l’esclusione della costituzione di parte civile, come nel giudizio penale minorile.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

All’esito del dibattimento, dopo la sentenza di primo grado o di appello, se la decisione finale non è ritenuta corretta nell’interesse del danneggiato da reato, la parte civile può – sempre per il tramite del difensore – impugnare la decisione sfavorevole limitatamente ai capi (ovvero alle disposizioni) che riguardano la pretesa civilistica di risarcimento. La sentenza che eventualmente riformi quella di primo grado limitatamente agli aspetti civili (quindi al risarcimento) rimuove gli effetti pregiudizievoli del profilo risarcitorio della sentenza ma non produce effetti sull’accertamento della responsabilità penale dell’imputato (se è stato giudicato innocente dal punto di vista penale, continuerà ad essere tale anche dopo la riforma in favore della parte civile). La decisione del giudice penale – limitatamente alla responsabilità penale dell’imputato – rimane, dunque, intangibile se ad impugnare la sentenza di assoluzione è la sola parte civile. Può quindi verificarsi un oggettivo concreto contrasto tra quanto statuito nella sentenza di primo grado che assolve l’imputato dal punto di vista penale e quella d’appello, a seguito dell’impugnazione della parte civile, che accerta i fatti costituenti reato quale base per statuire sul risarcimento del danno. Si tratta, come si vede, di materia estremamente delicata e tecnica.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva. Una volta che la pronuncia è esecutiva, la parte può procedere a esecuzione forzata secondo le norme di procedura civile.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2021

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