Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale? A chi devo presentare la domanda?

In Portogallo, di norma il risarcimento deve essere chiesto nell'ambito del procedimento penale. I fatti oggetto del procedimento penale possono dar luogo a una responsabilità civile, in quanto ledono interessi che possono ottenere riparazione patrimoniale, ai sensi del diritto civile.

Dal codice di procedura penale (Código Processo Penal - CPP) emerge il principio di adesione, ai sensi del quale la domanda di risarcimento civile fondata sul reato commesso è dedotta dal corrispondente procedimento penale e può essere scissa dinanzi al giudice civile unicamente nei casi previsti dalla legge ed enunciati nel suddetto codice.

Nel caso in cui la vittima sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea e il reato sia stato commesso in uno Stato in cui essa non è residente, si può presentare la domanda di risarcimento all'autorità competente per valutare e decidere in merito a questo tipo di domande nello Stato di residenza, in quanto queste devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

La vittima deve manifestare la volontà di presentare la domanda di risarcimento al momento in cui sporge denuncia o al termine dell'indagine, quindi vi sarà la notifica dell'invio dell'accusa; da allora decorrono 20 giorni per presentare tale domanda di risarcimento.

Anche se la domanda di risarcimento non è stata dedotta, il giudice ha la facoltà, di propria iniziativa e tenendo in considerazione la situazione della vittima, di condannare l'imputato a versare un determinato risarcimento per i danni patiti, fatto salvo il caso in cui la stessa vittima vi si sia opposta.

Nel caso in cui si tratti di vittime di reati violenti, la domanda di risarcimento può essere presentata fino a un anno dopo la decisione finale.

Se al momento del reato era minorenne, la vittima può presentare la domanda fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età o l'emancipazione.

A chi devo rivolgermi e come posso presentare la domanda? Devo indicare un importo complessivo e/o precisare i danni concreti, il lucro cessante e gli interessi?

La domanda di risarcimento può essere presentata nel caso in cui si verifichino le seguenti evenienze.

  • Danni patrimoniali: che comprendono i pregiudizi arrecati dal reato (per es. le spese e le visite mediche, i medicinali, ecc.) e i benefici che la vittima ha cessato di ricevere (per es. i redditi per causa di incapacità lavorativa).
  • Danni morali: che ancora non possano essere dimostrati economicamente ma che possono essere compensati economicamente (per es. i danni che incidono sul benessere, l'onore, il buon nome oppure che causano dolori fisici, problemi psichici, sofferenza emotiva).

Esiste un modulo specifico per queste domande?

No. È sufficiente una domanda che contiene una descrizione sintetica dei fatti sui quali si basa la domanda e indicare i danni patiti nonché il corrispondente valore.

Se la domanda è superiore a 5 000 EUR va versata un'imposta giudiziaria e la domanda va presentata attraverso un avvocato.

Risarcimento da parte dello Stato

  1. In caso di reati violenti si può ottenere un anticipo dallo Stato ed esiste un modulo apposito, nel quale si indica l'importo del risarcimento preteso, cui vanno allegati determinati documenti, quali la dichiarazione dei redditi della vittima e del richiedente (se diverso dalla vittima) relativa all'anno precedente il reato nonché i documenti attestanti le spese indicate nel modulo.
  2. In caso di violenza domestica si può ottenere un anticipo dallo Stato ed esiste un modulo apposito, cui vanno allegati i medesimi documenti di cui sotto a).

Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?

La vittima deve presentare tutti i documenti attestanti i pregiudizi patiti (cfr. punto 1.1) nonché testimonianze in grado di dimostrare e corroborare quanto sostenuto circa i danni.

La mia domanda comporta spese giudiziarie o di altro tipo?

Se la domanda è inferiore a 5 000 EUR non va versata nessun'imposta giudiziaria e la domanda può essere presentata dalla vittima stessa.

Se la domanda è superiore a 5 000 EUR la domanda va presentata da un avvocato in rappresentanza della vittima, subordinatamente al versamento di un'imposta giudiziaria, salvo il caso in cui la vittima benefici del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Nel caso di vittime di reati violenti e di violenza domestica, la domanda di anticipo è inviata dalla commissione per la protezione delle vittime di reati (CPVC) in esenzione di pagamento di qualsivoglia spesa a carico della vittima.

Se il reato è stato commesso sul territorio di un altro Stato membro dell'UE, la domanda può essere presentata alla CPVC se il richiedente ha residenza abituale in Portogallo.

Posso ottenere il Patrocinio gratuito a spese dello Stato prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerlo anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Sì, è possibile chiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato in entrambe le situazioni.

La vittima ha diritto alla consulenza giuridica e a un'assistenza durante il procedimento.

Se la vittima intende costituirsi parte civile o intervenire in giudizio, deve chiedere il patrocinio gratuito nella fase iniziale del procedimento o se funge da testimone, che chieda di essere assistita da un avvocato e non abbia i mezzi economici per sostenerne le spese.

Si può quindi chiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato per:

  • l'esenzione totale o parziale dal versamento dell'imposta giudiziaria;
  • la nomina o il pagamento degli onorari d'avvocato; oppure
  • il pagamento dilazionato dell'imposta giudiziaria o degli onorari d'avvocato.

Nota: la decisione in merito alle richiese di patrocinio gratuito a spese dello Stato spetta alla previdenza sociale, sulla base di una formula di calcolo che tiene conto del patrimonio, dei redditi e delle spese del richiedente. La domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato va presentata mediante i moduli disponibili gratuitamente presso i servizi di previdenza sociale. La presentazione può avvenire di persona, per fax, posta o internet, in quest'ultimo caso compilando l'apposito modulo digitale. La domanda va corredata da diversi documenti a dimostrazione delle difficoltà economiche del richiedente e la decisione è adottata entro al massimo 30 giorni. La presentazione della domanda non comporta spese per la vittima.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

Nel caso in cui non sia stata pronunciata la condanna per il reato.

Quando la vittima non è stata in grado di dimostrare i pregiudizi patiti.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

Sì. Si può impugnare la decisione, se vi è stato intervento in giudizio.

Si può altresì adire i mezzi comuni (giudice civile) nel caso in cui se, per qualche motivo, la domanda non è stata valutata.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Sì. Se il convenuto non versa volontariamente il risarcimento, la vittima potrà avvalersi di un'azione esecutiva, ossia adire il giudice che esegue la decisione di risarcimento, procedendo per es. al pignoramento di redditi, conti bancari, beni immobili o mobili, fino al raggiungimento del valore del risarcimento attribuito alla vittima.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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