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L'esecuzione (in Austria denominata Exekution (esecuzione) o Zwangsvollstreckung (esecuzione forzata)) si ha nei casi in cui il potere dello Stato viene utilizzato per far valere crediti o richieste esecutivi.
La Exekutionsordnung (legge sull'esecuzione) prevede vari tipi di esecuzione:
Esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro
Nel contesto dell'esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro, l'istanza per l'esecuzione del creditore deve selezionare i beni da pignorare (selezione dei mezzi di esecuzione); in questo caso il creditore può scegliere, tra l'altro, tra l'esecuzione in relazione a beni mobili, l'esecuzione in relazione a crediti (in particolare l'esecuzione in relazione allo stipendio) e la vendita forzata di beni immobili tramite vendita all'asta.
Esecuzione per garantire che determinate azioni vengano svolte o che ci si astenga dallo svolgerle
Nei procedimenti di esecuzione volti ad assicurare l'adozione o l'astensione dallo svolgimento di determinate azioni, il creditore deve richiedere i mezzi di esecuzione previsti dalla legge sull'esecuzione per l'esecuzione del credito.
L'esecuzione ai fini di un provvedimento ingiuntivo è soggetta all'imposizione di una sanzione pecuniaria su istanza dell'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione laddove detta esecuzione sia concessa. Nel caso di qualsiasi ulteriore violazione, l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione, su richiesta, deve comminare un'ulteriore sanzione pecuniaria oppure una pena detentiva per un periodo complessivo massimo di un anno.
Al fine di far valere un'azione che possa essere effettuata da una terza parte, il creditore richiedente è autorizzato, su istanza dell'organo giurisdizionale, a fare in modo che l'azione venga effettuata a spese della parte obbligata.
Il diritto a ottenere lo svolgimento di un'azione che non può essere effettuata da una terza parte e la cui esecuzione dipende esclusivamente, allo stesso tempo, dalla volontà della parte obbligata, viene fatto valere tramite l'irrogazione, su richiesta dell'organo giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria o di una pena detentiva per un periodo complessivo massimo di sei mesi, comminata nei confronti della parte obbligata a svolgere l'azione.
In linea di principio l'autorizzazione all'esecuzione spetta al Bezirksgericht (tribunale distrettuale).
Organo giurisdizionale competente
Esecuzione nei confronti di beni mobili ed esecuzione nei confronti di crediti
Per l'esecuzione nei confronti di crediti è competente l'organo giurisdizionale sito presso la competenza giurisdizionale generale (residenza) del debitore; per l'esecuzione nei confronti di beni mobili l'organo competente dipende dal luogo in cui si trovano i beni mobili all'inizio dell'esecuzione.
Vendita forzata di beni immobili tramite vendita all'asta
Per l'esecuzione nei confronti di beni immobili (registrati presso il catasto) la competenza giurisdizionale spetta al Grundbuchsgericht (tribunale tavolare).
In seguito all'autorizzazione dell'esecuzione, il procedimento giudiziario procede ex officio. Il procedimento di esecuzione viene condotto dal giudice (vendita forzata al pubblico incanto di beni immobili) o dal cancelliere (esecuzione nei confronti di beni mobili o esecuzione nei confronti di crediti). Il cancelliere è un membro del personale giudiziario dotato di una formazione specifica.
Le fasi di completamento sono poi definite dagli ufficiali giudiziari che in Austria sono membri del personale giudiziario che non operano in qualità di lavoratori autonomi né in qualità di rappresentanti o di agenti rappresentanti del creditore richiedente l'esecuzione. Essi agiscono per lo più da soli fino a quando il successo o il fallimento del procedimento di esecuzione sono definitivi.
Il creditore viene invitato a presentare istanze soltanto se l'organo giurisdizionale o l'ufficiale giudiziario non sono in grado di portare avanti il procedimento in assenza delle stesse o se il procedimento è soggetto a dei costi. Tuttavia, il creditore può fornire ulteriori informazioni già nella sua istanza: ad esempio, nel caso di esecuzione in relazione allo stipendio, può rinunciare alla dichiarazione del datore di lavoro che conferma o meno se esiste lo stipendio in questione e a quanto ammonti; nel caso di esecuzione in relazione a beni mobili, può rinunciare all'apertura forzata dell'unità abitativa evitando i costi del fabbro, nel caso in cui il debitore non si trovi presso la stessa.
Esecuzione per recuperare crediti per somme di denaro
Il procedimento di esecuzione è suddiviso in una fase di autorizzazione e in una fase di esecuzione vera e propria.
L'autorizzazione dell'esecuzione richiede che vi sia un'istanza del creditore nella quale quest'ultimo seleziona i mezzi di esecuzione desiderati per l'esecuzione. Nel caso in cui il creditore intenda recuperare il credito da un imprenditore, solitamente opta per l'esecuzione nei confronti di beni mobili e per la presentazione di un elenco di beni. Nell'ambito di questo procedimento, l'ufficiale giudiziario cerca di recuperare il pagamento del credito e, qualora non vi riesca, vincola gli oggetti trovati. Qualora questi ultimi non coprano il credito da recuperare, l'ufficiale giudiziario deve chiedere al debitore di presentare un elenco dei beni nel quale il debitore deve elencare tutti i suoi beni.
Nel caso in cui il creditore intenda recuperare il credito da un cliente, solitamente opta per l'esecuzione nei confronti di beni mobili, per l'esecuzione in relazione allo stipendio e per la presentazione di un elenco di beni. Il creditore può optare per l'esecuzione in relazione allo stipendio indipendentemente dal fatto che sappia dove è impiegato il debitore o da chi riceva uno stipendio. Se il creditore non dispone di tali informazioni, deve conoscere la data di nascita del debitore; tramite questo dato l'organo giurisdizionale può quindi individuare l'ufficio di pagamento attraverso l'Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci. Il primo passo consiste nel pignoramento e nel trasferimento dello stipendio del debitore. Se l'esito di tale attività è positivo, l'esecuzione nei confronti di beni mobili avviene soltanto su richiesta del creditore. Nell'ambito di questo procedimento, l'ufficiale giudiziario cerca di recuperare il pagamento del credito e, qualora non vi riesca, pignora gli oggetti trovati. Qualora questi ultimi non coprano il credito da recuperare, l'ufficiale giudiziario impone al debitore di presentare un elenco dei beni che dettagli tutti i beni posseduti dal debitore.
Per l'istanza di esecuzione, il creditore deve usare un modulo specifico (E-Antr 1, il modulo elettronico di istanza 1) oppure presentare un'istanza formattata. Per poter presentare un'istanza di esecuzione non è necessario farsi rappresentare da un avvocato.
Per poter essere in grado di applicare l'esecuzione, il creditore richiedente deve disporre di un provvedimento esecutivo relativo a un titolo esecutivo. Inoltre, è necessaria una dichiarazione di esecutività che viene rilasciata dall'autorità che ha emesso il titolo esecutivo nel contesto di un procedimento giudiziario. Inoltre, il creditore deve conoscere l'indirizzo del debitore; deve soltanto fornire la data di nascita, nel caso in cui voglia presentare un'istanza per ottenere l'esecuzione in relazione allo stipendio del debitore, ma non conosca l'ufficio di pagamento corrispondente.
Il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, nella misura in cui questi non sono esenti da pignoramento. Tuttavia, un procedimento di esecuzione si riferisce esclusivamente ai beni che il creditore intende pignorare e che, di conseguenza, specifica nella sua istanza di esecuzione. Nel caso in cui l'esecuzione si svolga su beni mobili, è sufficiente presentare un'istanza per il pignoramento di tutti gli oggetti in possesso del debitore; nel caso in cui si debba pignorare dei crediti il creditore deve specificare il terzo debitore; mentre nel caso del pignoramento dello stipendio è prevista un'eccezione. Il creditore può dichiarare di non conoscere il terzo debitore. L'organo giurisdizionale può ottenere questa informazione dall'Associazione centrale degli enti previdenziali austriaci, se il creditore comunica la data di nascita del debitore.
Il creditore può utilizzare anche i seguenti titoli esecutivi: crediti diversi da crediti salariali; oppure una quota in una società a responsabilità limitata del debitore; oppure, se il debitore è proprietario di beni immobili, il creditore richiedente può richiedere la costituzione forzata di un privilegio, l'amministrazione controllata e la vendita forzata al pubblico incanto.
I beni del debitore che sono esenti dall'esecuzione sono elencati nella sottosezione "Limitazioni all'esecuzione".
Gli effetti dei provvedimenti di esecuzione dipendono dal titolo esecutivo.
Esecuzione nei confronti di beni mobili
L'ufficiale giudiziario costituisce un vincolo sugli oggetti pignorabili, i quali vengono venduti all'asta.
Esecuzione nei confronti di crediti, in particolare, esecuzione in relazione allo stipendio.
Sul credito viene costituito un vincolo. Al debitore viene fatto divieto di disporre del suo credito o, in particolare, di riscuoterlo. Il credito, nella misura in cui risulta essere pignorabile, viene quindi ceduto al creditore.
Vendita forzata di beni immobili tramite vendita all'asta.
Sui beni interessati viene costituito un vincolo. A partire dal momento dell'iscrizione presso il catasto dell'avvio del procedimento di vendita all'asta, eventuali azioni attuate dal debitore in relazione a tali beni e ai suoi accessori, che non rientrano nella loro gestione ordinaria, sono inefficaci nei confronti dei creditori e dell'offerente. Se il debitore vende i beni, la vendita all'asta autorizzata continua nei confronti dell'acquirente di detti beni.
La legge stabilisce conseguenze penali nel caso in cui una parte obbligata nasconda, disponga, venda o danneggi una parte dei suoi beni, oppure crei un pretesto per o riconosca un debito inesistente, o altrimenti riduca o sembri ridurre i suoi beni e, di conseguenza, impedisca o diminuisca la soddisfazione del creditore attraverso l'esecuzione o un procedimento di esecuzione pendente. Allo stesso modo, la parte obbligata risulta essere sanzionabile nel caso in cui distrugga, danneggi, deturpi, renda inutilizzabile o si ritiri, in tutto o in parte, dal coinvolgimento in relazione a un oggetto che è stato ufficialmente pignorato o preso in possesso.
L'esecuzione deve continuare fino a quando non risulta essere conclusa o terminata con successo, ad esempio, perché il debitore ha pagato il suo debito al creditore durante il procedimento di esecuzione. In via eccezionale l'esecuzione può cessare anche prima di tale termine, ad esempio, nel caso in cui il creditore persegua l'esecuzione in relazione allo stipendio e il debitore cambi lavoro.
La legge sull'esecuzione consente altresì il differimento del procedimento di esecuzione. Ciò può avvenire, in particolare, se viene promossa un'azione contro l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo, se viene richiesta la cessazione dell'esecuzione, se viene avviata una causa di opposizione dinanzi a un organo giurisdizionale (cfr. punto 4), se viene contestata l'esecuzione di una decisione emessa dall'organo giurisdizionale, o se viene presentato un ricorso contro l'atto di esecuzione, o se viene richiesta una rinuncia alla dichiarazione giuridicamente esecutiva o una modifica della stessa.
Nei confronti dell'autorizzazione all'esecuzione (in Austria denominata Exekutionsbewilligung) è ammesso il diritto di impugnazione. Il ricorso deve essere indirizzato all'organo competente (tribunale regionale superiore), ma va depositato presso l'organo giurisdizionale di primo grado (tribunale distrettuale). Il ricorso deve essere presentato entro 14 giorni. Solitamente è necessario farsi rappresentare da un avvocato. Il procedimento di ricorso è meramente scritto, nel contesto del quale si applica il divieto di nuove domande.
Il fatto che nel frattempo il debitore abbia pagato il credito da recuperare può essere invocato tramite un'opposizione o un'azione volta a opporsi all'esecuzione (e non tramite un ricorso contro l'autorizzazione dell'esecuzione). Il ricorso deve essere presentato presso l'organo giurisdizionale che ha concesso l'esecuzione. Un'istanza di differimento dell'esecuzione può essere combinata con il reclamo. Se per la soddisfazione del credito si avvia l'esecuzione, questa dev'essere terminata ex officio.
Se l'esecuzione era stata concessa in base alla procedura di autorizzazione semplificata, la stessa ha avuto luogo esclusivamente sulla base dei dati forniti dalla parte richiedente. In questo caso, il debitore può mostrare, tramite un ricorso, che non è presente un titolo esecutivo relativo all'esecuzione, nonché la corrispondente conferma di esecutività, oppure che il titolo esecutivo non corrisponde alle informazioni contenute nell'istanza di esecuzione. Il ricorso va depositato presso l'organo giurisdizionale che ha approvato l'esecuzione in primo grado. Quando viene presentato il ricorso, l'organo giurisdizionale esamina se è disponibile un titolo esecutivo relativo al credito da recuperare. Il termine per la presentazione di opposizioni è di quattordici giorni.
Limitazioni all'esecuzione
In generale, la limitazione applicabile consiste nel fatto che l'esecuzione non può essere effettuata in misura maggiore rispetto a quanto sia necessario per la realizzazione del credito riportato nell'autorizzazione all'esecuzione.
La legge prevede alcune limitazioni all'esecuzione a favore di persone o associazioni di persone specifiche:
Inoltre, al fine di proteggere il debitore, alcuni beni sono obbligatoriamente esentati, come ad esempio, i seguenti.
Esecuzione nei confronti di beni mobili
L'ufficiale giudiziario può altresì astenersi dal pignorare beni di scarso valore laddove sia evidente che i proventi ottenibili tramite la continuazione o l'applicazione dell'esecuzione non supereranno i costi dell'esecuzione stessa.
Esecuzione nei confronti di crediti pecuniari (esecuzione in relazione allo stipendio)
In particolare, quanto segue non può essere soggetto a pignoramento:
Il reddito guadagnato, le prestazioni pensionistiche e la remunerazione prevista per legge che servono a compensare una disoccupazione temporanea o una riduzione della capacità di guadagno, possono essere oggetto di pignoramento in maniera limitata. La parte non pignorabile ("livello minimo di sostentamento") dipende dall'importo del reddito e dal numero di obbligazioni alimentari del debitore. Gli importi impignorabili, che aumentano su base annua, sono riportati nelle tabelle presenti sul sito web del ministero federale della Giustizia (http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/2c9484852308c2a60123ec387738064b.de.html). La legge tiene conto dei bisogni speciali del debitore o del suo creditore nei singoli casi, consentendo, su richiesta, l'aumento o la riduzione della quota non soggetta a pignoramento, in determinate circostanze. In generale, nel caso di esecuzione a fronte di un credito alimentare stabilito per legge, l'importo della quota non pignorabile viene ridotto del 25 %.
Inoltre, nel caso di un titolo esecutivo relativo allo sfratto da un appartamento soggetto alla legge in materia di locazione (MRG), quest'ultima legge prevede che, a tutela del debitore, detto sfratto venga differito nel caso in cui l'inquilino possa trovarsi in una condizione di senzatetto come conseguenza di tale sfratto.
Scadenze per l'esecuzione
Salvo in casi eccezionali (ordine di sfratto ai sensi dell'articolo 575 dello ZPO, codice di procedura civile austriaco), non sono stabilite delle scadenze per l'esecuzione, che devono essere quindi fissate nelle istanze per l'esecuzione. Tuttavia, il debitore può opporsi all'esecuzione adducendo come motivazione termini di prescrizione già entrati in vigore. Il termine di prescrizione previsto per i crediti per i quali esiste un titolo esecutivo giuridicamente vincolante (Judikatsschulden, crediti riconosciuti da una sentenza esecutiva), è solitamente di 30 anni dalla data di entrata in vigore del titolo esecutivo. Se il titolo esecutivo si basa su diritti di persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tale termine di prescrizione viene esteso a 40 anni. Tuttavia, esiste un'eccezione in relazione a servizi che diventeranno pagabili soltanto in futuro, a condizione che le disposizioni generali in materia di termini di prescrizione prevedano un termine più breve.
Il termine di prescrizione viene interrotto da qualsiasi autorizzazione all'esecuzione giuridicamente vincolante e inizia a decorrere nuovamente con l'ultima fase dell'esecuzione o la cessazione della stessa.
In alcuni casi, vengono disposti degli impedimenti temporanei all'ulteriore applicazione dell'esecuzione o alla prosecuzione del procedimento di esecuzione:
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