Come eseguire una decisione giudiziaria

Belgio
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Se un debitore non adempie volontariamente a una sentenza, l'attore può farla valere ricorrendo agli organi giurisdizionali; tale azione è nota come esecuzione forzata. Per poter attuare una simile azione è necessario disporre di un titolo esecutivo (articolo 1386 del codice giudiziario), poiché comporta un'intrusione nella sfera giuridica personale del debitore. Solitamente tale titolo è una sentenza o un atto notarile. Per rispetto della vita privata del debitore, il titolo non può essere eseguito in determinati momenti (articolo 1387 del codice giudiziario). Al titolo viene data esecuzione da parte di un ufficiale giudiziario.

Solitamente si ricorre all'esecuzione forzata per recuperare delle somme di denaro, tuttavia, la si può applicare anche per ottenere lo svolgimento di un'azione (obbligo del fare) o l'astensione dallo svolgimento della stessa (obbligo del non fare).

Un altro aspetto importante è il pagamento di sanzioni (articolo 1385a del codice giudiziario). Questo è un mezzo utilizzato per esercitare pressione sulla persona obbligata al fine di spingerla a dare esecuzione a una sentenza. Tuttavia, in determinati casi non è possibile imporre il pagamento di una sanzione: quando la persona in esame è stata condannata a pagare una somma di denaro oppure a rispettare un contratto di lavoro e quando ciò sarebbe incompatibile con la dignità umana. Il pagamento di una sanzione viene comminato sulla base del titolo che motiva lo stesso e, di conseguenza, non è necessario disporre di alcun ulteriore titolo.

Nel caso di una persona condannata a versare una somma di denaro, al credito viene data esecuzione attaccando i beni del debitore e tale procedimento è denominato pignoramento. Viene fatta una distinzione in base al tipo di beni pignorati (mobili o immobili) e alla natura del sequestro (sequestro conservativo e pignoramento in esecuzione di una sentenza). Il sequestro conservativo viene utilizzato in casi di emergenza al fine di porre i beni sotto la protezione dell'organo giurisdizionale: la situazione viene congelata al fine di salvaguardare qualsiasi successiva esecuzione. La parte soggetta a sequestro non gode più del controllo sui beni e non li può vendere o cedere. Quando i beni del debitore vengono pignorati nel quadro dell'esecuzione di una sentenza, gli stessi vengono venduti e i proventi vengono dati all'attore. Quest'ultimo non ha alcun diritto sui beni pignorati in sé, bensì soltanto sui proventi ottenuti dalla loro vendita.

Inoltre, in applicazione dell'articolo 1445 e seguenti del codice giudiziario, esiste anche la possibilità di ottenere un'ordinanza per il pignoramento presso terzi (cfr. qui di seguito).

Oltre al normale sequestro conservativo e al pignoramento nel caso di esecuzione nei confronti di beni mobili e immobili, esistono anche norme speciali per il pignoramento di navi (articoli dal 1467 al 1480 e articoli dal 1545 al 1559 del codice giudiziario), il sequestro (articolo 1461 del codice giudiziario), la revoca del sequestro (articoli dal 1462 al 1466 del codice giudiziario) e il pignoramento di frutta e colture non raccolte (articoli dal 1529 al 1538 del codice giudiziario). Nel resto del presente documento, ci concentreremo soltanto sul pignoramento normale.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Ufficiali giudiziari e giudici dei provvedimenti provvisori e conservativi. Questi ultimi hanno la competenza per decidere in merito alle controversie in materia di esecuzione.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

2.1.1. Sequestro conservativo

In linea di principio per procedere con il sequestro conservativo è necessaria l'autorizzazione di un giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi e devono sussistere motivi di urgenza (articolo 1413 del codice giudiziario). L'autorizzazione deve essere ricercata tramite un'istanza ex parte (articolo 1417 del codice giudiziario). La stessa istanza non può essere utilizzata contemporaneamente per il sequestro di beni mobili e immobili. Per il sequestro di beni immobili è in ogni caso sempre richiesta un'istanza distinta.

Il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi prenderà una decisione entro e non oltre otto giorni dal deposito dell'istanza (articolo 1418 del codice giudiziario). Detto giudice può decidere di rifiutare l'autorizzazione a procedere o di concederla in toto o in parte all'attore. La decisione di detto giudice deve essere notificata al debitore. La decisione viene consegnata a un ufficiale giudiziario il quale adotta poi le misure necessarie per notificarla.

Esiste un'unica importante eccezione a questa norma, nella quale non è richiesta l'autorizzazione da parte del giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi: ogni sentenza costituisce un'autorizzazione per imporre il sequestro conservativo in relazione alle sanzioni comminate (articolo 1414 del codice giudiziario). Anche in questo caso deve sussistere una questione di urgenza. La sentenza deve essere semplicemente consegnata a un ufficiale giudiziario il quale adotterà le misure necessarie per sequestrare i beni.

Il sequestro conservativo può essere convertito in un pignoramento nel contesto di un'esecuzione (articoli dal 1489 al 1493 del codice giudiziario).

2.1.2. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

A. Generalità

Il pignoramento in esecuzione di una sentenza può essere attuato soltanto in base a un titolo esecutivo (articolo 1494 del codice giudiziario). Soltanto sentenze e atti possono essere fatti valere a fronte della presentazione della copia certificata o dell'originale degli stessi, accompagnati dalla formula di attuazione prevista dal regio decreto.

La sentenza dell'organo giurisdizionale viene notificata al convenuto in anticipo (articolo 1495 del codice giudiziario). Se il titolo esecutivo è una sentenza, la notifica preventiva è obbligatoria in ogni caso, per garantire la notifica al debitore. Se il titolo esecutivo è un atto, tuttavia, la stessa non è necessaria, perché il debitore sarà già a conoscenza del titolo. I termini concessi per il riesame o il ricorso decorrono dal momento della notifica della sentenza. I termini per il ricorso hanno l'effetto di sospendere il pignoramento in esecuzione di una sentenza (ma non il sequestro conservativo) nei casi in cui una parte sia stata condannata a versare una somma di denaro. L'esecuzione provvisoria (sentenza provvisoriamente esecutiva) costituisce un'eccezione all'effetto sospensivo dei procedimenti ordinari di riesame o ricorso.

La seconda fase nel contesto degli sforzi attuati dall'attore per svolgere la vendita forzata dei beni consiste nell'ingiunzione di pagamento (articolo 1499 del codice giudiziario). Questo è il primo atto dell'esecuzione e l'ultimo avvertimento dato al debitore che può ancora evitare il pignoramento in questa fase. In seguito all'emissione dell'ingiunzione di pagamento va rispettato un periodo di attesa di un giorno per il pignoramento di beni mobili (articolo 1499 del codice giudiziario) e di 15 giorni per i beni immobili (articolo 1566 del codice giudiziario). L'ingiunzione deve essere notificata al debitore e costituisce una notifica di inadempimento e una richiesta di pagamento. L'esecuzione forzata può servire soltanto per recuperare gli importi indicati nell'ingiunzione di pagamento.

Al termine del periodo di attesa, i beni possono essere pignorati. Ciò avviene tramite un atto di un ufficiale giudiziario. Di conseguenza l'esecuzione avviene tramite l'intermediazione di un ufficiale competente. Tale ufficiale è considerato un agente dell'attore, le sue funzioni sono stabilite dalla legge ed egli opera sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. Detto ufficiale è soggetto a una responsabilità contrattuale nei confronti dell'attore e a una responsabilità extracontrattuale nei confronti di terzi (ai sensi della legge e per motivi di violazione dell'obbligo generale di diligenza).

Entro 3 giorni lavorativi, l'ufficiale giudiziario invia una notifica di pignoramento al Centraal Bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en van protest (registro centrale delle notifiche di pignoramento, delega, cessione, liquidazione collettiva dei debiti e protesto) (articolo 1390, primo comma, codice giudiziario). La notifica è obbligatoria per il pignoramento tanto dei beni mobili quanto di quelli immobili. Non è possibile effettuare alcun pignoramento in esecuzione di una sentenza o alcun procedimento per la suddivisione dei proventi senza aver prima consultato le notifiche di pignoramento nel registro centrale delle notifiche (articolo 1391, secondo comma, codice giudiziario). Questa norma è stata introdotta per evitare pignoramenti inutili e per rafforzare la dimensione collettiva del pignoramento.

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza: beni mobili

Il pignoramento in esecuzione di una sentenza relativa a beni mobili richiede un'ingiunzione di pagamento che il debitore ha il diritto di impugnare. Il pignoramento viene effettuato tramite un atto dell'ufficiale giudiziario e in prima battuta costituisce un provvedimento cautelare: i beni non vengono spostati e non vi è alcun cambiamento nella loro proprietà e nel loro uso. È anche possibile pignorare beni in un luogo diverso dall'abitazione del debitore e presso i locali di una terza parte.

Nel caso dei beni mobili, il pignoramento non è limitato a un unico procedimento soltanto; tuttavia, non ha praticamente alcun senso effettuare un secondo pignoramento nei confronti degli stessi beni, dati i costi comportati. In caso di suddivisione proporzionale dei proventi risultanti dalla vendita dei beni del debitore, saranno coinvolti degli aventi diritto diversi dall'attore che ha effettuato il pignoramento (articolo 1627 e seguenti del codice giudiziario).

Viene redatto un verbale del pignoramento. I beni pignorati saranno venduti al più presto un mese dopo la notifica della copia della relazione ufficiale di pignoramento. Tale ritardo mira a fornire al debitore la possibilità finale di evitare la vendita. La vendita deve essere pubblicizzata mediante manifesti e avvisi sui quotidiani e si svolge in una sala d'aste o su un mercato pubblico, a meno che non venga presentata una richiesta per optare per un altro luogo più adatto. La vendita viene condotta da un ufficiale giudiziario che redige una relazione ufficiale e riscuote i proventi della vendita. Entro 15 giorni, l'ufficiale giudiziario provvede quindi a dividere i proventi in maniera proporzionale (articolo 1627 e seguenti del codice giudiziario). Solitamente questo procedimento viene esperito in via amichevole e, qualora ciò non si verifichi, la questione viene deferita al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi.

C. Pignoramento in esecuzione di una sentenza: beni immobili (articoli dal 1560 al 1626 del codice giudiziario)

Il pignoramento inizia con la notifica di un'ingiunzione di pagamento.

Il pignoramento viene quindi effettuato al più presto entro 15 giorni e non oltre sei mesi più tardi. Decorso tale termine, l'ingiunzione cessa di essere giuridicamente valida. L'atto di pignoramento deve quindi essere trascritto negli atti del registro delle ipoteche entro 15 giorni e notificato entro sei mesi. La trascrizione dell'atto rende i beni non disponibili ed è valido per un massimo di sei mesi. La mancata trascrizione dell'atto rende il pignoramento non valido. Nel caso di beni immobili, a differenza dei beni mobili, si applica il principio di un solo pignoramento (i beni che sono stati pignorati una volta non possono essere pignorati una seconda volta).

La fase finale consiste nella presentazione di un'istanza al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi affinché questi nomini un notaio che si occupi della vendita dei beni e della classificazione dei creditori. Il debitore può presentare una dichiarazione di opposizione presso il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi, contro le azioni del notaio nominato. Le norme dettagliate sulla vendita dei beni sono chiaramente stabilite dalla legge (cfr. articoli 1582 e seguenti del codice giudiziario). Solitamente la vendita è pubblica, tuttavia, su iniziativa del giudice oppure su richiesta dell'attore che effettua il pignoramento, è possibile effettuare una vendita privata. I proventi della vendita vengono quindi suddivisi tra i diversi creditori secondo l'ordine di priorità concordato (classificazione) (cfr. articoli dal 1639 al 1654 del codice giudiziario). Eventuali controversie relative alla classificazione dei creditori sono deferite al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi.

2.1.3. Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi consiste nel pignoramento di crediti che il debitore vanta nei confronti di una terza parte (ad esempio per il reddito proveniente dal suo datore di lavoro). Di conseguenza detta terza parte è il debitore secondario dell'attore che esegue il pignoramento. Il beslag onder derden (pignoramento presso terzi) non equivale al pignoramento di beni che appartengono al debitore ma si trovano nei locali di una terza parte (beslag bij derden, pignoramento presso locali di terzi).

Il credito che costituisce il motivo per il pignoramento è il credito vantato dal creditore pignorante nei confronti del debitore soggetto a sequestro. Il credito che viene pignorato è il credito che la persona soggetta a pignoramento vanta nei confronti di un terzo debitore/debitore secondario.

Le norme specifiche per il pignoramento presso terzi sono contenute negli articoli dal 1445 al 1460 del codice giudiziario (sequestro conservativo) e negli articoli dal 1539 al 1544 del codice giudiziario (pignoramento in esecuzione di una sentenza).

2.1.4. Costi

Oltre alle spese giudiziarie, nei casi di pignoramento si devono prendere in considerazione anche i compensi dell'ufficiale giudiziario. I diritti per i servizi ufficiali dell'ufficiale giudiziario sono stabiliti nel Koninklijk Besluit van 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van het tarief van sommige toelagen (regio decreto del 30 novembre 1976 che fissa i prezzi per gli atti degli ufficiali giudiziari in materia civile e commerciale e il prezzo di alcuni supplementi) (cfr. Service public fédérale Justice/Federale Overheidsdienst Justitie (Servizio pubblico federale di giustizia)).

3.2 Le principali condizioni

A. Sequestro conservativo

Qualsiasi attore il quale vanti un credito che presenta determinate caratteristiche può esercitare il sequestro conservativo, indipendentemente dal valore dei beni sequestrati e dall'importo del credito (cfr. articolo 1413 del codice giudiziario).

Il primo presupposto per questo tipo di sequestro è l'urgenza: la solvibilità del debitore deve essere in pericolo, con la conseguenza che la successiva vendita dei beni rischia di essere compromessa. La decisione in merito al fatto che tale condizione sia soddisfatta viene presa dall'organo giurisdizionale sulla base di criteri oggettivi. Deve sussistere una condizione di urgenza non soltanto nel momento in cui viene effettuato il sequestro, bensì anche quando viene effettuata la valutazione in merito alla necessità di procedere con il sequestro. Esistono alcune eccezioni a questa condizione: sequestro in caso di falsificazione, sequestro per debiti su cambiali ed esecuzione di una sentenza straniera.

Una seconda condizione per applicare il sequestro conservativo consiste nel fatto che l'attore deve disporre di un credito. Se è richiesto un credito, lo stesso deve soddisfare determinate condizioni (articolo 1415 del codice giudiziario): deve essere definitivo (non subordinato a condizioni), pagabile (si applica anche alle garanzie per crediti futuri) e fisso (l'importo è stato determinato oppure può essere determinato). Al contrario, la natura e l'importo del credito sono irrilevanti. Il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi decide se tali condizioni sono soddisfatte, tuttavia l'organo giurisdizionale che esaminerà il caso successivamente non sarà vincolato da tale decisione.

In terzo luogo, l'attore che intende ottenere un sequestro conservativo deve avere la competenza per farlo. Si tratta di un atto di controllo (non di utilizzo) che, all'occorrenza, può essere effettuato da un rappresentante legale.

A tal fine è necessaria l'autorizzazione del giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi a meno che l'attore non abbia già ottenuto una sentenza (cfr. sopra). Tuttavia, in caso di sequestro conservativo presso terzi questo non è richiesto per pignoramento cautelare o di revoca del sequestro o per gli attori che hanno già ottenuto una sentenza (art 1414 del codice giudiziario: qualsiasi sentenza costituisce un titolo esecutivo). Anche gli atti notarili costituiscono un titolo esecutivo.

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

Anche per il pignoramento in esecuzione di una sentenza è necessario disporre di un titolo esecutivo (articolo 1494 del codice giudiziario). Può trattarsi di una decisione giudiziaria, un atto autentico, un atto esecutivo emesso dalle autorità fiscali, una sentenza straniera con exequatur, ecc.

Il credito deve essere stabilito in un atto che soddisfa determinati criteri. Come nel caso del sequestro conservativo, il credito deve essere certo, fisso e pagabile. Il secondo comma dell'articolo 1494 del codice giudiziario prevede che il pignoramento attuato al fine di ottenere il pagamento di reddito dovuto tramite versamenti a rate si applicherà anche alle rate future, quando le stesse saranno dovute.

Inoltre il titolo deve essere corrente. Il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi non considererà il titolo corrente, nel caso in cui il creditore pignorante non sia più un attore o nel caso in cui la totalità o parte del credito abbia cessato di essere attivo (perché è caduto in prescrizione o è stato pagato o è stato soddisfatto altrimenti).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

A. Generalità

Possono essere pignorati soltanto beni mobili e immobili di proprietà del debitore. I beni appartenenti a terzi non possono essere pignorati, sebbene sia irrilevante in possesso di chi risultino essere i beni del debitore al momento del pignoramento. Di conseguenza, è possibile pignorare beni presso i locali di terzi, disponendo dell'autorizzazione dell'organo giurisdizionale a procedere in tal senso (articolo 1503 del codice giudiziario).

In linea di principio l'attore può recuperare il suo credito soltanto a fronte dei beni correnti del debitore. Soltanto nel caso in cui il debitore si renda insolvente in maniera disonesta è possibile pignorare i beni che possedeva precedentemente. Di norma anche il pignoramento di beni futuri resta escluso, fatta eccezione per i crediti futuri.

Nel caso del sequestro conservativo il reddito derivante da beni sequestrati resta della parte soggetta a sequestro. In linea di massima, nel caso del pignoramento in esecuzione di una sentenza, tuttavia, anche tale reddito è soggetto a pignoramento e, di conseguenza, spetta al creditore pignorante.

È possibile pignorare un bene immobile indiviso, tuttavia la vendita forzata al pubblico incanto di detto bene viene successivamente sospesa fino a quando il bene non è stato diviso (cfr. ad esempio l'articolo 1561 del codice giudiziario). Ai coniugi si applicano norme speciali.

B. Beni ammissibili per il pignoramento

I beni devono essere ammissibili per il pignoramento. Determinati beni non possono essere soggetti a pignoramento. La loro esenzione dal pignoramento deve essere giustificata da una disposizione di legge oppure dalla natura dei beni, oppure dal fatto che detti beni presentano uno stretto legame personale con il debitore. Di conseguenza non è ad esempio, possibile esentare beni dal pignoramento sulla base del loro scopo d'uso. I seguenti beni non sono quindi ammissibili per il pignoramento:

  • i beni di cui all'articolo 1408 del codice giudiziario. Questa limitazione è stata introdotta al fine di garantire condizioni di vita ragionevoli per il debitore e la sua famiglia;
  • beni che non hanno alcun valore di vendita e non presentano quindi alcuna utilità per l'attore;
  • beni che sono inalienabili perché sono davvero strettamente associati al debitore personalmente;
  • beni esclusi dal pignoramento ai sensi di una normativa specifica (ad esempio, il reddito e il salario di minori, libri e musica inediti, redditi percepiti dai detenuti per i lavori svolti in carcere);
  • retribuzioni (pignoramento dello stipendio) e crediti analoghi sono solitamente ammissibili per il pignoramento soltanto in misura limitata (cfr. articoli 1409, 1409a e 1410, primo comma, del codice giudiziario). Ciò include, ad esempio, assegni alimentari riconosciuti da un organo giurisdizionale a favore del coniuge non colpevole. In ogni caso, alcuni pagamenti, come quelli relativi al reddito minimo di sussistenza restano del tutto esclusi dal pignoramento (cfr. articolo 1410, secondo comma, del codice giudiziario). Tuttavia, le limitazioni in materia di ammissibilità al pignoramento non si applicano agli attori che cercano di recuperare un debito alimentare, i cui crediti hanno la precedenza (cfr. articolo 1412 del codice giudiziario).

In passato lo Stato godeva dell'immunità rispetto a provvedimenti di esecuzione, con la conseguenza che non era possibile pignorare i beni dello Stato. Ciò è stato leggermente modificato dall'articolo 1412a del codice giudiziario.

Esistono delle norme speciali che disciplinano il sequestro e il pignoramento di navi e aeromobili (per il sequestro conservativo cfr. gli articoli dal 1467 al 1480 del codice giudiziario; mentre per il pignoramento in esecuzione di una sentenza cfr. gli articoli dal 1545 al 1559 del codice giudiziario).

C. Kantonnement (accordo per la costituzione di una cauzione)

Quando un oggetto viene sottoposto a pignoramento solitamente il pignoramento si applica al bene nella sua integralità, anche se il suo valore supera l'importo del credito. Ciò è molto svantaggioso per il debitore, dato che viene privato completamente della disponibilità di tale bene. Il legislatore belga ha quindi previsto un accordo per la costituzione di una cauzione: il debitore deposita una determinata somma e può quindi recuperare l'uso del suo bene (cfr. articolo dal 1403 al 1407a del codice giudiziario).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

A. Pignoramento

Dal momento in cui i beni vengono sottoposti a pignoramento, il debitore perde il diritto di disporne. Tuttavia il pignoramento non conferisce al creditore pignorante alcun credito privilegiato. L'interdizione ad agire significa che al debitore non è più consentito alienare o gravare i suoi beni con vincoli. Tuttavia, i beni restano di proprietà del debitore. In termini pratici, non vi è alcun cambiamento della situazione; tuttavia, la situazione giuridica è differente.

La sanzione in caso di contravvenzione a tale interdizione consiste nel fatto che le azioni intraprese dalla parte soggetta a pignoramento non sono vincolanti per il creditore pignorante.

Tuttavia, tale interdizione è soltanto relativa, nel senso che si applica soltanto a vantaggio del creditore pignorante. Altri aventi diritto possono dover comunque tollerare fluttuazioni nei beni del debitore. In ogni caso, per loro è molto semplice associarsi al pignoramento che è già stato concesso.

L'interdizione rappresenta la prima fase del processo di liquidazione dei beni. I beni entrano sotto il controllo dell'organo giurisdizionale. Di conseguenza il pignoramento in esecuzione di una sentenza ha innanzitutto anche una funzione cautelare.

B. Pignoramento presso terzi

Questa forma di pignoramento revoca il controllo sull'intero credito pignorato, indipendentemente dal valore del credito che costituiva il motivo per il pignoramento. Il terzo soggetto a pignoramento può soddisfare il credito tramite kantonneren (versamento di un pagamento parziale). Le azioni che pregiudicano il credito non sono esecutive nei confronti del creditore pignorante. Dopo che il pignoramento presso terzi è stato notificato non può esserci alcuna transazione tra la parte soggetta a pignoramento e il terzo soggetto a pignoramento.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è valido per un massimo di tre anni. Nel caso di sequestro di beni mobili e di sequestro presso terzi, tale termine di tre anni decorre dalla data del provvedimento o dell'atto (articoli 1425 e 1458 del codice giudiziario). In caso di sequestro di beni immobili, la data della trascrizione negli atti del registro delle ipoteche segna l'inizio di detto termine di tre anni (articolo 1436 del codice giudiziario).

Tale termine può essere esteso nel caso sussistano fondati motivi per procedere in tal senso (articoli 1426, 1459 e 1437 del codice giudiziario).

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

Nel caso di un pignoramento in esecuzione di una sentenza, soltanto il provvedimento che precede il pignoramento è soggetto a un termine massimo di validità. Per questo tipo di pignoramento, il termine è di dieci anni nel caso di beni mobili (termine normale dato che non si applicano disposizioni speciali) e di sei mesi nel caso di beni immobili (articolo 1567 del codice giudiziario). Per il pignoramento di navi il termine è di un anno (articolo 1549 del codice giudiziario).

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

A. Sequestro conservativo

Qualora il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi si rifiuti di concedere l'autorizzazione per il sequestro conservativo, il richiedente (ossia l'attore) può presentare ricorso contro tale decisione presso la corte d'appello entro un mese. In questo caso si tratta di un procedimento ex parte. Qualora il sequestro sia concesso in appello, il debitore ha il diritto di promuovere un'opposizione di terzo nei confronti della decisione (cfr. articolo 1419 del codice giudiziario).

Se il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi autorizza il sequestro conservativo, il debitore o qualsiasi altra parte interessata possono proporre un'opposizione di terzo contro tale decisione. Il termine ultimo per farlo è di un mese e il procedimento viene istituito presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione. Detto organo deciderà quindi nel quadro di un procedimento in contraddittorio. Solitamente le opposizioni di terzo non hanno effetto sospensivo (cfr. gli articoli 1419 e 1033 del codice giudiziario).

Laddove il sequestro conservativo possa essere imposto senza autorizzazione giudiziaria, il debitore può presentare ricorso contro lo stesso presentando un'istanza corrispondente al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi affinché quest'ultimo revochi il sequestro (articolo 1420 del codice giudiziario). Questo è il procedimento da seguire per impugnare un sequestro e viene gestito nel contesto di procedimenti sommari, se necessario, in associazione all'imposizione di una sanzione. I motivi per tale domanda possono essere la mancanza di urgenza (Cass. 14 settembre, 1984, Arr. Cass. 1984-85, 87).

Qualora subentrino dei cambiamenti nelle circostanze, la parte soggetta a sequestro (convocando tutte le parti a comparire dinanzi al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi) o il creditore sequestrante o un intermediario (mediante un'istanza) possono presentare un'istanza al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi affinché quest'ultimo modifichi o ritiri il sequestro.

B. Pignoramento in esecuzione di una sentenza

Il debitore può presentare una dichiarazione di opposizione nei confronti dell'ingiunzione di pagamento, contestandone quindi la validità giuridica. La legge non stabilisce alcun termine per tale azione e l'opposizione non ha effetto sospensivo. I motivi di opposizione includono vizi procedurali e la richiesta di un periodo di grazia (nel caso in cui il titolo esecutivo sia un atto notarile).

I debitori possono presentare una dichiarazione di opposizione contro la vendita dei loro beni presso il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi, tuttavia nemmeno tale opposizione ha effetto sospensivo.

Gli aventi diritto, diversi dall'attore pignorante, possono opporsi al prezzo di vendita, ma non alla vendita stessa.

Anche una terza parte che dichiari di essere proprietaria dei beni pignorati può presentare una dichiarazione di opposizione presso il giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi (articolo 1514 del codice giudiziario). Si tratta di un procedimento di recupero e ha effetto sospensivo.

La parte che intende dare esecuzione alla sentenza riceve soltanto un'unica copia certificata. Tale documento viene rilasciato dalla cancelleria a fronte del versamento di una tassa (diritti di emissione).

Formula di esecuzione:

"Noi, Filippo, Re dei belgi,

A tutti i presenti e a tutti coloro che verranno, rendiamo noto che:

  • ordiniamo e comandiamo che tutti gli ufficiali giudiziari eseguano la presente sentenza, condanna, decisione, ordinanza o il presente atto, qualora venga loro richiesto di procedere in tal senso;
  • che i nostri procuratori del Re e i pubblici ministeri presso gli organi giurisdizionali di primo grado diano esecuzione a questo provvedimento e che tutti i comandanti e gli ufficiali delle autorità pubbliche prestino la loro assistenza, qualora la legge lo imponga;
  • In fede di ciò, la presente sentenza, condanna, decisione, ordinanza o il presente atto sono stati firmati e sugli stessi è stato apposto il sigillo dell'organo giurisdizionale o del notaio".

Per le azioni relative all'esecuzione di una sentenza o di un atto, l'ufficiale giudiziario risponde al giudice dei provvedimenti provvisori e conservativi. In materia di etica egli risponde all'Ufficio del pubblico ministero e alla sede regionale dell'ordine degli ufficiali giudiziari.

Il registro del luogo nel quale si trovano i beni (articolo 1565 del codice giudiziario). Il registro fornisce informazioni sul bene immobile, ad esempio in merito a diritti di proprietà, mutui iscritti sul bene.

vale a dire che tutte le parti partecipano al caso.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Il codice giudiziario contiene diverse norme relative ai beni che non sono ammissibili al pignoramento (articoli dal 1408 al 1412c del codice giudiziario).

I creditori non possono far valere crediti nei confronti di determinati beni mobili tangibili: che sono necessari per la vita quotidiana delle persone soggette a pignoramento e delle loro famiglie; per l'esercizio della loro professione; o per il proseguimento della formazione o degli studi delle persone soggette a pignoramento o dei figli a loro carico che vivono presso lo stesso indirizzo (cfr. articolo 1408 del codice giudiziario). Un'esenzione parziale dal pignoramento e dalla cessione si applica ai redditi da lavoro e ad altre attività, nonché a indennità, pensioni e altri redditi.

Le soglie sulle quali si basa l'esenzione totale o parziale dal pignoramento sono riportate all'articolo 1409, primo comma, del codice giudiziario e sono soggette a indicizzazione con cadenza annuale. Gli importi progressivi delle quote di importi ammissibili al pignoramento o alla cessione vengono incrementati qualora il debitore abbia figli a carico.

In linea di massima l'azione legale volta a ottenere l'esecuzione della sentenza emessa da un organo giurisdizionale è soggetta al termine generale di prescrizione, ossia 10 anni.

 

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Ultimo aggiornamento: 15/12/2020

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