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L'esecuzione forzata è l'ultima fase dell'azione processuale. Essa permette a colui che la richiede, dopo aver ottenuto una pronuncia del giudice a suo favore, di chiedere che l'autorità incaricata dell'esecuzione adotti tutte le misure prescritte dalla legge e che rientrano nella sua competenza per recuperare il credito, visto che la controparte non ha assolto ai suoi doveri volontariamente.
Il diritto all'esecuzione forzata deriva dall'esistenza di un credito con forza esecutiva e non è stato soddisfatto volontariamente e da un atto che consenta la sua esecuzione.
Tra le misure d'esecuzione sono comprese:
In Bulgaria esistono due tipi di ufficiali giudiziari:
Lo status degli ufficiali di giudiziari privati è disciplinato dalla legge sull'applicazione del diritto privato. L'articolo 2 della ZChSI definisce un ufficiale giudiziario privato come un agente delegato dallo Stato a procedere all'esecuzione forzata dei crediti di diritto privato.
Ai sensi dell'articolo 404 del Codice di procedura civile un'azione di esecuzione forzata può essere avviata per i seguenti motivi:
Ai sensi dell'articolo 405 del GPK i titoli esecutivi sono emessi in seguito a una richiesta scritta senza che occorra notificarne una copia al debitore.
Ai sensi dell'articolo 405, comma 2 del GPK, i seguenti organi giudiziari sono competenti a trattare le domande presentate:
Il termine per la presentazione di un ricorso contro la decisione di autorizzare o di non ammettere una domanda relativamente a un titolo esecutivo è di due settimane (articolo 407 del GPK).
Secondo la legge bulgara una domanda di titolo esecutivo può essere depositata dalla parte anche senza essere assistita da un avvocato. La domanda può essere presentata dalla parte che richiede l'esecuzione forzata o da un suo rappresentante. Non è prevista alcuna condizione speciale per il deposito di tale atto finalizzato a ottenere un titolo esecutivo.
Le spese di esecuzione sono stabilite in base al tariffario degli onorari e delle spese che si trova nella legge sull'esecuzione privata (Gazzetta ufficiale n. 35/2006). Le spese per l'emissione del titolo esecutivo sono a carico della persona che intende servirsene ai fini dell'esecuzione stessa.
Per avviare il procedimento di esecuzione forzata, la parte interessata deve trasmettere una domanda scritta a un ufficiale giudiziario pubblico o privato, allegando un titolo esecutivo o un altro atto per poter avviare l'esecuzione. Nella domanda occorre precisare il metodo di esecuzione scelto che potrà essere modificato nel corso del procedimento (articolo 426 del GPK).
L'istanza per avviare l'esecuzione va indirizzata all'ufficiale giudiziario del luogo ove si trova il bene oggetto dell'esecuzione, il domicilio o la residenza oppure la sede sociale del debitore (se si tratta di esecuzione relativa a crediti), del luogo di esecuzione degli obblighi e/o obbligazioni di azione o omissione e per i crediti alimentari della residenza del creditore o del difensore a scelta del creditore.
L'ufficiale giudiziario deve intimare per iscritto al debitore di assolvere volontariamente la prestazione dovuta entro due settimane dalla data di ricevimento del precetto. Nell'atto notificato si avviserà il debitore che il mancato assolvimento della prestazione comporterà l'avvio dell'esecuzione forzata. L'atto d'intimazione deve precisare i pignoramenti o gli altri tipi di esecuzione oggetto dell'azione dell'ufficiale giudiziario e va allegata una copia della sentenza esecutiva. Al momento dell'intimazione al debitore di assolvere volontariamente al suo credito, l'ufficiale giudiziario deve precisare anche la data in cui verrà redatto un inventario dei beni e nel caso in cui l'esecuzione riguardi beni immobili invierà un avviso di pignoramento all'amministrazione del registro immobiliare.
L'ufficiale giudiziario tiene un registro di ciascun provvedimento che adotta o esegue.
Nel caso in cui il metodo iniziale di esecuzione sia modificato l'ufficiale giudiziario deve notificare per iscritto la modifica al debitore ai sensi dell'articolo 428 del GPK.
Qualora all'inizio del procedimento esecutivo il debitore non abbia una residenza o un domicilio che figura nel fascicolo il giudice competente su richiesta del creditore deve designare un rappresentante ad hoc del debitore, in base all'articolo 430 del GPK.
Si possono adottare alcune misure di esecuzione forzata nei confronti delle seguenti proprietà del debitore:
Ai sensi dell'articolo 442 del GPK un creditore può avviare l'esecuzione contro qualsiasi bene o qualsiasi valore del debitore.
Le misure conservative disposte dall'ufficiale giudiziario e i metodi di esecuzione applicati devono essere proporzionati all'importo del credito. Nel caso in cui venga constatata una sproporzione, l'ufficiale giudiziario revoca le misure conservative adottate.
Ai sensi dell'articolo 444 del GPK non è possibile adottare misure di esecuzione forzata contro i seguenti beni:
In occasione dell'intimazione al debitore ad assolvere volontariamente la prestazione prevista dal credito, l'ufficiale giudiziario deve inoltre precisare la data in cui l'inventario della proprietà sarà effettuato e, nel caso in cui l'esecuzione riguardi beni immobili, trasmettere un avviso di pignoramento al registro dei beni immobiliari.
Il pignoramento dei beni mobili o di un credito viene effettuato dopo la redazione di un inventario.
Il pignoramento e l'opposizione hanno i seguenti effetti per il debitore:
A partire dal momento in cui si effettuano il debitore non può né disporre dei valori o dei beni (mobili o immobili) e né (a rischio di un'azione penale) alterarli, danneggiali o distruggerli. Tali effetti sono applicabili a partire dalla data di notifica dell'intimazione ad eseguire la prestazione dovuta volontariamente.
Il pignoramento o l'opposizione comportano i seguenti effetti per il creditore:
ai sensi dell'articolo 452, comma 1 del GPK, qualsiasi cessione di valori o beni mobili pignorati è nulla rispetto al creditore e a qualsiasi altro creditore, a meno che il cessionario non possa eccepire la norma di cui all'articolo 78 della legge sulla proprietà. Quest'ultima disposizione stabilisce che una parte che acquista legittimamente un bene mobile o titoli al portatore ne diviene proprietario, a meno che per il trasferimento di proprietà occorra un atto notarile o una certificazione delle firme dinanzi al notaio delle parti che partecipano alla transazione. La medesima norma si applica per l'acquisizione di altri diritti reali sui beni mobili.
Allorché le misure di esecuzione forzata sono adottate rispetto a beni immobili, la nullità sarà effettiva soltanto per quanto riguarda le cessioni avviate dopo la data di registrazione del pignoramento in conservatoria (articolo 452, comma. 2, del GPK).
La legge non fissa alcun termine per la validità delle suddette misure. Esse sono previste per soddisfare il credito vantato dal creditore e sono valide pertanto fino al termine del procedimento di esecuzione forzata.
Le opposizioni disponibili nel corso del procedimento di esecuzione forzata sono definiti alle sezioni I e II del capo 39 del GPK.
Ai sensi dell'articolo 436 del GPK, le opposizioni vanno depositate nella settimana successiva alla data dell'azione contestata se la parte era presente alla suddetta azione o era stata convocata e, negli altri casi, entro la settimana successiva alla data in cui è stata comunicata. Le opposizioni possono essere presentate tramite l'intermediario dell'ufficiale giudiziario, presso il tribunale provinciale competente per il luogo dell'esecuzione. Quando viene presentata opposizione l'ufficiale giudiziario deve indicare i motivi per i quali le misure contestate sono state adottate.
Le suddette opposizioni sono esaminate in camera di consiglio, fatta eccezione per quelle depositate da terzi, che vengono esaminate in udienza pubblica alla quale sono convocate tutte le parti del procedimento di esecuzione forzata. Le opposizioni devono essere oggetto di una decisione entro un mese.
Le opposizioni non sospendono il procedimento di esecuzione forzata, ma il tribunale può decidere di sospendere il procedimento in attesa di una decisione relativamente ai motivi sui quali si basa l'opposizione. Nel caso in cui il procedimento sia sospeso, l'ufficiale giudiziario dev'esserne informato immediatamente (articolo 438 del GPK).
L'articolo 432 del GPK definisce i vari scenari possibili rispetto ai quali un giudice può sospendere il procedimento su richiesta del creditore.
Ai sensi dell'articolo 433, primo comma, punto 8 del GPK, nel caso in cui il creditore non richieda l'avvio dell'esecuzione entro due anni, tale procedimento viene archiviato dall'ufficiale giudiziario. Esiste un'eccezione a tale norma solo nell'ambito dei crediti alimentari.
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