- 1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?
- 2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?
- 3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?
- 4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione
- 5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?
- 6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?
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1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?
La Zwangsvollstreckung (esecuzione forzata) è il procedimento che si svolge per soddisfare un credito di diritto privato tramite un'azione forzosa svolta dallo Stato. Il potere di esecuzione spetta allo Stato che agisce tramite i suoi rappresentanti in virtù della sua autorità sovrana.
Sono disponibili diverse misure per l'esecuzione del credito di un creditore:
- Sachpfändung (pignoramento di beni);
- pignoramento di crediti e altri beni detenuti dal debitore (in particolare, il pignoramento di conti bancari o quello dello stipendio);
- Vermögensauskunft (redazione di un estratto patrimoniale del debitore);
- Zwangsmaßnahmen (misure coercitive) al fine di garantire la cessione di determinati beni o che si intraprendano o ci si astenga dal compiere determinate azioni;
- Sicherungshypothek (iscrizione di un'ipoteca a garanzia di un credito);
- Zwangsversteigerung (vendita forzata al pubblico incanto);
- Zwangsverwaltung (amministrazione controllata).
In Germania l'esecuzione forzata è disciplinata principalmente dagli articoli 704 e seguenti dello Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile) e dalla Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG, legge sulla vendita forzata al pubblico incanto e sull'amministrazione controllata).
Gli articoli 946 e seguenti ZPO contengono disposizioni concernenti il regolamento (UE) n. 655/2014, che disciplina l'esecuzione transfrontaliera di crediti tra gli Stati membri dell'UE.
2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?
L'Amtsgericht (tribunale distrettuale) nel cui distretto il debitore ha il proprio luogo di residenza è l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di crediti e altri attivi. Qualora il debitore non risieda in Germania, tale competenza spetta all'organo giurisdizionale nel cui distretto si trovano gli attivi in questione (articoli 13 e 828 ZPO).
Il tribunale distrettuale nel cui distretto si trova la parcella di terreno è l'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione di una vendita forzata al pubblico incanto e l'amministrazione controllata (articolo 869 ZPO in combinato disposto con l'articolo 1 ZVG).
Un'ipoteca destinata a garantire un credito viene iscritta dall'organo giurisdizionale presso il quale è tenuto il Grundbuch (catasto) (articolo 867 ZPO e articolo 1 del Grundbuchordnung (regolamento sul catasto)).
L'organo giurisdizionale di primo grado è competente per l'esecuzione al fine di garantire che determinate azioni siano intraprese, consentite o che ci si astenga dal compierle (articoli 887, 888, 890 ZPO).
In tutti gli altri casi, l'esecuzione viene effettuata da un Gerichtsvollzieher (ufficiale giudiziario) (articolo 753 ZPO).
3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?
3.1 La procedura
L'iter dipende dal rispettivo provvedimento di esecuzione oggetto della domanda. L'esecuzione ha luogo sulla base di sentenze definitive non più soggette a ricorso o che sono provvisoriamente esecutive (articolo 704 ZPO), Arrest (espropriazione forzata) ed einstweilige Verfügungen (provvedimenti cautelari, a norma degli articoli 929, 936 ZPO), nonché gli altri documenti esecutivi elencati all'articolo 794 ZPO; rientrano in tale contesto non soltanto le ordinanze di organi giurisdizionali, ma anche Vergleiche vor Gütestellen (accordi transattivi raggiunti dinanzi un collegio arbitrale), Anwaltsvergleiche (accordi transattivi conclusi tra avvocati) e notarielle Urkunden (atti notarili). Il provvedimento di esecuzione può essere richiesto rivolgendosi all'organismo competente presentando il titolo esecutivo.
Gli organi giurisdizionali si pronunciano in merito alla domanda del creditore, in genere senza ascoltare in precedenza il debitore, al fine di evitare di mettere a repentaglio il successo dell'esecuzione. Il diritto ad essere sentiti è concesso nel contesto del provvedimento. La decisione in merito alla domanda viene emessa sotto forma di un'ordinanza. Le decisioni di un organo giurisdizionale possono essere impugnate presentando un'opposizione (articolo 766 ZPO) o un ricorso (articolo 793 ZPO).
In linea di principio non è necessaria alcuna rappresentanza legale (articolo 78 ZPO).
L'attenzione delle attività dell'ufficiale giudiziario è rivolta all'esecuzione nei confronti di beni mobili. In questo caso l'ufficiale giudiziario ha il potere, in linea di principio, di consentire al debitore di effettuare il pagamento a rate, ed ha la competenza per assicurare che il procedimento di esecuzione sia portato a conclusione in maniera tempestiva ed efficace. Uno dei suoi compiti principali è quello di ricevere dal debitore una dichiarazione giurata relativa ai beni da questi posseduti (estratto patrimoniale). Altri settori di competenza includono:
- il recupero di beni mobili e immobili (sfratto);
- il superamento della resistenza opposta dal debitore in relazione ad azioni che quest'ultimo è tenuto a consentire;
- su richiesta di una parte, la notifica di documenti necessari per l'esecuzione forzata;
- l'esecuzione di ordinanze relative a espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (laddove tali questioni non siano di competenza dell'organo giurisdizionale);
- l'esecuzione di un mandato di arresto in seguito al rifiuto di fornire la dichiarazione in merito ai beni posseduti.
Un ufficiale giudiziario è un funzionario del tribunale in un Land, il quale è soggetto al controllo amministrativo da parte del giudice che presiede il tribunale distrettuale. Tuttavia, è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni di esecuzione: tale controllo amministrativo non può essere utilizzato per esercitare un'influenza su tale ufficiale. È possibile impugnare le misure adottate e le note spese redatte dall'ufficiale giudiziario presentando una Erinnerung (opposizione). Lo stesso vale nel caso in cui l'ufficiale giudiziario si rifiuti di eseguire un'ordinanza. I reclami contro la natura dell'esecuzione forzata (opposizioni) sono esaminati dall'organo giurisdizionale avente competenza giurisdizionale per l'esecuzione.
Costi dei provvedimenti di esecuzione
La legge prevede diversi metodi di esecuzione, a seconda del credito da garantire. I diversi provvedimenti di esecuzione comportano costi differenti, come illustrato qui di seguito.
- a. Pignoramento di beni:
laddove sia stato accertato il diritto a ricevere un pagamento di una determinata somma di denaro, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario di richiederne il pagamento. 28,60 EUR sono dovuti a titolo di diritti di cancelleria per il pignoramento di beni mobili del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario, ai sensi del punto 205 della Kostenverzeichnis (KV, distinta delle spese) allegata alla Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG, legge dei costi degli ufficiali giudiziari). Per la vendita dei beni pignorati, per la realizzazione di un'asta pubblica (che può essere un'asta locale o un'asta via Internet accessibile al pubblico tramite una piattaforma d'asta) oppure per la realizzazione in altro modo, vengono riscossi ulteriori 57,20 EUR, in conformità con il punto 300 della distinta delle spese. Come principio di base, viene addebitato anche un supplemento per il tempo dedicato, ai sensi del punto 500 della distinta spese, nel caso in cui la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario indichi che l'esecuzione dell'atto ufficiale ha richiesto più di tre ore. Tale supplemento è pari a 22,00 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva. Inoltre, devono essere corrisposte anche le spese dell'ufficiale giudiziario, in particolare in termini di spese di trasferta (punto 711 della distinta delle spese).
- b. Pignoramento di crediti vantati dal debitore:
un'ordinanza che impone il pagamento di una somma di denaro può essere garantita anche tramite un'istanza presentata all'organo giurisdizionale volta a ottenere il pignoramento di un credito vantato dal debitore (ad esempio, il diritto a ricevere il pagamento di proventi) e la sua cessione al creditore, nel contesto della quale tali pagamenti andranno detratti dal debito dovuto (zur Einziehung, "per la riscossione"), oppure la sua cessione a saldo del credito vantato dal creditore nei confronti del debitore (an Zahlungs statt, "dazione in pagamento") (articoli 829 e 835 ZPO). Di regola, il pignoramento e la cessione di un credito si applicano in maniera congiunta e combinata nel contesto di una decisione di pignoramento e cessione. Per il procedimento relativo all'istanza devono essere versati 22 EUR ai sensi del punto 2111 della distinta delle spese allegata alla Gerichtskostengesetz (GKG, legge sulle spese giudiziarie). Sono inoltre dovuti i costi sostenuti dall'ufficiale giudiziario per la notifica della decisione di pignoramento e cessione al terzo debitore e al debitore.
- c. Ricevimento di un estratto patrimoniale:
l'ufficiale giudiziario addebita 36,30 EUR per ricevere la dichiarazione relativa all'estratto patrimoniale, ai sensi del punto 260 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari.
- d. Esecuzione nei confronti di beni immobili:
l'esecuzione forzata nei confronti dei beni immobili del debitore assume la forma di un'ipoteca iscritta presso il catasto oppure della vendita forzata al pubblico incanto oppure dell'amministrazione controllata dei beni.
Per l'iscrizione di un'ipoteca nel catasto al fine di garantire un credito vengono riscossi diritti di cancelleria ai sensi del punto 14121 della distinta delle spese allegata alla Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG, legge sulle spese processuali e notarili), al tasso dell'1 % del valore del credito da garantire (articolo 53, primo comma, della legge). Una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 3 milioni di EUR è riportata nell'allegato 1.
I diritti di cancelleria per un procedimento ai sensi della legge sulla vendita forzata al pubblico incanto e sull'amministrazione controllata sono determinati dalla parte 2, sezione 2, sottosezioni 1 e 2 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Si devono versare diritti per 110 EUR per una decisione in merito a un'istanza per ottenere un'ordinanza per la vendita forzata al pubblico incanto di terreni oppure in merito a una istanza per partecipare al procedimento . Si devono versare diritti di cancelleria anche per il procedimento in sé, per lo svolgimento di almeno una vendita all'asta con bando di gara, per concludere la vendita e per la distribuzione dei proventi; ciascuno di questi diritti ammonta allo 0,5 %. I diritti di cancelleria per il procedimento e per lo svolgimento della vendita all'asta sono determinati con riferimento al valore dei beni accettati dall'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione (valore di mercato, articolo 54, primo comma, della legge sulle spese giudiziarie). I diritti di cancelleria per la distribuzione dei proventi vengono determinati sulla base dell'offerta che vince l'asta, al netto degli interessi, includendo il valore di qualsiasi diritto dovuto in conformità con i termini della vendita all'asta (articolo 54, secondo e terzo comma, della legge sulle spese giudiziarie). Occorre tenere conto altresì del diritto per la conclusione della vendita che farebbe sì che l'offerente sia considerato soddisfatto dai proventi della vendita della parcella di terreno (articolo 54, secondo comma, della legge sulle spese giudiziarie). Nell'allegato 2 è riportata una tabella dei diritti di cancelleria da versare in base ai valori corrispondenti fino a 500 000 EUR. Oltre ai diritti di cancelleria, separatamente, vengono addebitate le spese sostenute nel procedimento, in conformità con la Parte 9 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie. Tali spese includono i costi dovuti per la valutazione del valore di mercato dell'immobile da parte di un geometra ai sensi della Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz (JVEG, legge sui compensi e i rimborsi nei procedimenti giudiziari) (punto 9005 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie).
Si devono versare diritti per 110 EUR per una decisione in merito a un'istanza per ottenere un'ordinanza che imponga l'amministrazione controllata oppure in merito a un'istanza per partecipare al procedimento. L'amministrazione controllata di per sé è soggetta a un canone annuale a un tasso dello 0,5 %, con un minimo di 132 EUR complessivi e un minimo di 66 EUR per il primo e l'ultimo anno civile. L'ammontare dei diritti dovuti viene determinato facendo riferimento al reddito complessivo risultante dall'amministrazione controllata (articolo 55 della legge sulle spese giudiziarie).
- e. Recupero e misure coercitive volte ad assicurare che vengano intraprese, che vengano consentite o ci si astenga dall'intraprendere determinate azioni:
nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni mobili, detti beni devono essere tolti al debitore dall'ufficiale giudiziario e consegnati al creditore. Per questo atto ufficiale, l'ufficiale giudiziario riscuote diritti per 28,60 EUR, ai sensi del punto 221 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari. Oltre a tali diritti, viene addebitato un supplemento per il tempo dedicato, ai sensi del punto 500 della distinta spese, nel caso in cui la relazione redatta dall'ufficiale giudiziario indichi che l'esecuzione dell'atto ufficiale ha richiesto più di tre ore. Tale supplemento è pari a 22,00 EUR per ogni ora o frazione di ora aggiuntiva.
Nel caso in cui al debitore venga imposto di cedere beni immobili, l'ufficiale giudiziario deve prendere possesso degli stessi sottraendoli al debitore e trasferendone il possesso al creditore (espropriazione). Per questa attività vengono riscossi diritti per 150 EUR ai sensi del punto 240 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari. In conformità con il punto 500 della distinta delle spese, anche in questo caso viene addebitato un supplemento per il tempo dedicato, pari a 22 EUR per ogni ora o frazione di ora, nel caso in cui l'esecuzione dell'atto ufficiale richieda più di tre ore. Inoltre, vengono addebitate anche le spese dell'ufficiale giudiziario ai sensi della sottosezione 7 della distinta delle spese allegata alla legge dei costi degli ufficiali giudiziari, ivi inclusi i costi dei servizi necessari forniti da terzi, come ad esempio i servizi di sgombero dei locali o i servizi di un fabbro.
Nel procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale volto a imporre l'esecuzione di un'azione (sia che possa essere realizzata soltanto dal debitore sia che possa essere realizzata da un'altra persona in sostituzione del debitore), a consentire un'azione o ad astenersi dall'intraprendere un'azione, si devono versare 22 EUR di diritti di cancelleria in ogni caso, ai sensi del punto 2111 della distinta delle spese allegata alla legge sulle spese giudiziarie.
3.2 Le principali condizioni
I provvedimenti di esecuzione su richiesta del creditore sono ammissibili soltanto se quest'ultimo è in possesso di un titolo esecutivo che comprova il suo credito. Può trattarsi di una sentenza definitiva che non può più essere soggetta a ricorso o che è provvisoriamente esecutiva (articolo 704 ZPO) oppure di uno dei documenti elencati all'articolo 794 ZPO ad esempio una gerichtlicher Vergleich (transazione giudiziaria), un Vollstreckungsbescheid (titolo esecutivo) oppure un atto notarile. Come norma generale, il documento deve contenere un Vollstreckungsklausel (certificato di esecutività) emesso dall'organo giurisdizionale che attesti l'esecutività (articolo 724 ZPO). Un certificato di esecutività dell'organo giurisdizionale è richiesto soltanto in casi eccezionali per titoli esecutivi, ordinanze per l'espropriazione forzata e provvedimenti cautelari (articolo 796, articolo 929, primo comma, e articolo 936 ZPO). Inoltre l'esecuzione può essere avviata soltanto se il titolo in questione è già stato notificato al debitore o viene notificato contemporaneamente all'esecuzione (articolo 750, primo comma, ZPO).
4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione
4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?
Possono essere oggetto di esecuzione i beni mobili, i crediti e gli altri diritti di proprietà e diritti reali del debitore.
L'articolo 811 ZPO specifica determinati beni che non possono essere pignorati. Lo scopo è quello di consentire ad esempio al debitore e alla sua famiglia di mantenere il minimo indispensabile per uso personale o professionale.
Limitazioni al pignoramento si applicano anche in relazione al reddito percepito dal debitore. Gli articoli 850 e seguenti ZPO indicano determinati importi che non possono essere soggetti a pignoramento, in quanto il debitore ne ha bisogno per garantire il proprio sostentamento. I saldi a credito possono essere garantiti depositandoli in un Pfändungsschutzkonto ("conto esentato dal pignoramento", articolo 850k ZPO). Alcuni importi esenti da pignoramento vengono conservati in tali conti indipendentemente dall'origine del saldo a credito (articoli 899 e seguenti ZPO).
4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?
- In relazione al debitore
L'esecuzione di un credito pecuniario nei confronti dei beni mobili del debitore avviene mediante il pignoramento e la realizzazione dei beni pignorati. Il pignoramento è costituito da un atto ufficiale che porta alla confisca del bene soggetto a pignoramento. Tra gli altri effetti, la confisca priva il debitore della facoltà di disporre del bene pignorato.
- In relazione al creditore
Il creditore acquisisce un Pfandrecht (vincolo) sull'oggetto pignorato a seguito del pignoramento (articolo 804, primo comma, ZPO). Il vincolo derivante dal pignoramento stabilisce il diritto di utilizzare l'oggetto pignorato e di essere soddisfatto dai proventi ottenuti.
- In relazione a terzi
Nel caso in cui vengano pignorati crediti detenuti dal debitore nei confronti di una terza parte e ceduti, detta terza parte non può più pagare il debitore; tale terza parte può saldare un credito che è stato ceduto a un creditore deducendolo dal credito dovuto al debitore soltanto effettuando il pagamento a favore del creditore e, procedendo in tal senso, si libera del proprio debito. Una terza parte che violi tale obbligazione si assoggetta al rischio di incorrere in un'azione legale per il risarcimento di danni.
Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia pignorato dei beni mobili che non appartengono al debitore ma a una terza parte, quest'ultima può opporsi al pignoramento dei suoi beni presentando una Drittwiderspruchsklage (obiezione di terzi, articolo 771 ZPO).
4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
I crediti che non possono più essere oggetto di ricorso e i crediti soggetti a transazioni o gli atti esecutivi sono soggetti a un termine di prescrizione di 30 anni ai sensi dell'articolo 197 del bürgerliches Gesetzbuch (BGB, codice civile). Il creditore può avviare un procedimento esecutivo in qualsiasi momento durante tale periodo.
5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?
Ai sensi del diritto tedesco non vi è un procedimento per la concessione generale dell'esecuzione. Ne consegue che non esiste anche un ricorso specifico a questo proposito.
Il debitore può impugnare i provvedimenti adottati nei suoi confronti nel quadro del procedimento di esecuzione. Può presentare un'opposizione contro le modalità di esecuzione e può presentare un Beschwerde (ricorso) contro una decisione presa nel quadro di un procedimento nel caso in cui non vi sia stata alcuna udienza (articoli 793 e 567 ZPO). Tale ricorso deve essere presentato entro il termine di 2 settimane presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata oppure presso l'organo giurisdizionale di appello.
L'istanza per ottenere un tale provvedimento non ha alcuna influenza sul proseguimento del procedimento giudiziario di esecuzione avviato, in quanto non si ha alcun effetto sospensivo.
I mezzi di impugnazione (opposizione e ricorso) sono disponibili anche per le altre parti coinvolte nel procedimento (ad esempio il creditore o un terzo debitore).
6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?
Non è consentito un Kahlpfändung (pignoramento di tutti gli attivi del debitore). Sono previste diverse garanzie per consentire al debitore di vivere una vita dignitosa (cfr. domanda 4.1).
È altresì vietato pignorare più di quanto necessario per soddisfare il creditore e per coprire i costi di esecuzione (Verbot der Überpfändung (divieto di pignoramento eccessivo, articolo 803 ZPO).
Allegato 1
Valore commerciale |
Diritto |
Valore commerciale |
Diritto |
Valore commerciale |
Diritto |
500 |
15,00 |
200 000 |
435,00 |
1 550 000 |
2 615,00 |
1 000 |
19,00 |
230 000 |
485,00 |
1 600 000 |
2 695,00 |
1 500 |
23,00 |
260 000 |
535,00 |
1 650 000 |
2 775,00 |
2 000 |
27,00 |
290 000 |
585,00 |
1 700 000 |
2 855,00 |
3 000 |
33,00 |
320 000 |
635,00 |
1 750 000 |
2 935,00 |
4 000 |
39,00 |
350 000 |
685,00 |
1 800 000 |
3 015,00 |
5 000 |
45,00 |
380 000 |
735,00 |
1 850 000 |
3 095,00 |
6 000 |
51,00 |
410 000 |
785,00 |
1 900 000 |
3 175,00 |
7 000 |
57,00 |
440 000 |
835,00 |
1 950 000 |
3 255,00 |
8 000 |
63,00 |
470 000 |
885,00 |
2 000 000 |
3 335,00 |
9 000 |
69,00 |
500 000 |
935,00 |
2 050 000 |
3 415,00 |
10 000 |
75,00 |
550 000 |
1 015,00 |
2 100 000 |
3 495,00 |
13 000 |
83,00 |
600 000 |
1 095,00 |
2 150 000 |
3 575,00 |
16 000 |
91,00 |
650 000 |
1 175,00 |
2 200 000 |
3 655,00 |
19 000 |
99,00 |
700 000 |
1 255,00 |
2 250 000 |
3 735,00 |
22 000 |
107,00 |
750 000 |
1 335,00 |
2 300 000 |
3 815,00 |
25 000 |
115,00 |
800 000 |
1 415,00 |
2 350 000 |
3 895,00 |
30 000 |
125,00 |
850 000 |
1 495,00 |
2 400 000 |
3 975,00 |
35 000 |
135,00 |
900 000 |
1 575,00 |
2 450 000 |
4 055,00 |
40 000 |
145,00 |
950 000 |
1 655,00 |
2 500 000 |
4 135,00 |
45 000 |
155,00 |
1 000 000 |
1 735,00 |
2 550 000 |
4 215,00 |
50 000 |
165,00 |
1 050 000 |
1 815,00 |
2 600 000 |
4 295,00 |
65 000 |
192,00 |
1 100 000 |
1 895,00 |
2 650 000 |
4 375,00 |
80 000 |
219,00 |
1 150 000 |
1 975,00 |
2 700 000 |
4 455,00 |
95 000 |
246,00 |
1 200 000 |
2 055,00 |
2 750 000 |
4 535,00 |
110 000 |
273,00 |
1 250 000 |
2 135,00 |
2 800 000 |
4 615,00 |
125 000 |
300,00 |
1 300 000 |
2 215,00 |
2 850 000 |
4 695,00 |
140 000 |
327,00 |
1 350 000 |
2 295,00 |
2 900 000 |
4 775,00 |
155 000 |
354,00 |
1 400 000 |
2 375,00 |
2 950 000 |
4 855,00 |
170 000 |
381,00 |
1 450 000 |
2 455,00 |
3 000 000 |
4 935,00 |
185 000 |
408,00 |
1 500 000 |
2 535,00 |
Allegato 2
fino a ... EUR |
Diritto |
fino a ... EUR |
Diritto |
500 |
38,00 |
50 000 |
601,00 |
1 000 |
58,00 |
65 000 |
733,00 |
1 500 |
78,00 |
80 000 |
865,00 |
2 000 |
98,00 |
95 000 |
997,00 |
3 000 |
119,00 |
110 000 |
1 129,00 |
4 000 |
140,00 |
125 000 |
1 261,00 |
5 000 |
161,00 |
140 000 |
1 393,00 |
6 000 |
182,00 |
155 000 |
1 525,00 |
7 000 |
203,00 |
170 000 |
1 657,00 |
8 000 |
224,00 |
185 000 |
1 789,00 |
9 000 |
245,00 |
200 000 |
1 921,00 |
10 000 |
266,00 |
230 000 |
2 119,00 |
13 000 |
295,00 |
260 000 |
2 317,00 |
16 000 |
324,00 |
290 000 |
2 515,00 |
19 000 |
353,00 |
320 000 |
2 713,00 |
22 000 |
382,00 |
350 000 |
2 911,00 |
25 000 |
411,00 |
380 000 |
3 109,00 |
30 000 |
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