Come eseguire una decisione giudiziaria

Ungheria
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è un procedimento civile non contenzioso attraverso il quale lo Stato impone l'adempimento delle obbligazioni sancite in decisioni notarili e di organi giurisdizionali, nonché in altri documenti previsti dalla legge, tramite l'applicazione di misure coercitive.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

L'esecuzione viene ordinata ed eseguita da un organo giurisdizionale, un notaio o altri organismi e persone, in particolare dai seguenti soggetti:

a) un ufficiale giudiziario indipendente;

b) un ufficiale giudiziario di un tribunale regionale;

c) un viceufficiale giudiziario indipendente;

d) un viceufficiale giudiziario di un tribunale regionale;

e) un ufficiale giudiziario candidato.

Trattandosi di un procedimento civile non contenzioso, il procedimento svolto dall'ufficiale giudiziario è identico a quello di un organo giurisdizionale.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Un titolo esecutivo può essere emesso nel caso in cui la pronuncia dotata di esecutività preveda un'obbligazione (sanzione), sia definitivo oppure sia stata ordinata la sua esecuzione provvisoria, e il termine per il soddisfacimento di tale obbligazione sia decorso. A fronte di una transazione approvata dall'organo giurisdizionale, è possibile emettere un titolo esecutivo anche nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro l'ordinanza di approvazione. Tale disposizione si applica anche agli accordi approvati da un notaio aventi lo stesso effetto di una transazione giudiziaria. Un titolo esecutivo può essere emesso anche sulla base di una sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, anche nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro la sentenza. Non è possibile emettere un titolo esecutivo sulla base di un'ingiunzione di pagamento se la clausola che la rende definitiva dichiara che l'esecuzione non è consentita in relazione all'oggetto della domanda.

Una norma speciale si applica al recupero di obbligazioni alimentari, per il quale può essere autorizzata l'esecuzione in relazione a importi scaduti da più di sei mesi se la parte che richiede l'esecuzione ritiene probabile che il debito alimentare sia attribuibile a un comportamento doloso da parte del debitore o se viene addotta una valida ragione per la mancata validazione del credito. Quando l'esecuzione concerne decisioni straniere, l'organo giurisdizionale esamina anche se l'esecuzione è consentita dalla legge, da una convenzione internazionale, secondo il principio della reciprocità oppure dalla normativa UE.

3.1 La procedura

L'esecuzione può essere ordinata tramite un titolo esecutivo. In alcuni casi, non si tratta di una decisione formale (bensì piuttosto assume la forma di un modulo di esecuzione o di una clausola esecutiva); in altri casi, assume la forma di un'ordinanza. L'organo giurisdizionale o il notaio emette il titolo esecutivo su richiesta dell'esecutante. L'istanza per ottenere l'esecuzione deve essere presentata nel numero necessario di copie, utilizzando il modulo per i titoli esecutivi. Nel contesto di procedimenti che ordinano un pagamento, tale istanza può essere presentata anche in formato elettronico. Solitamente l'istanza deve essere depositata presso l'organo giurisdizionale o il notaio competenti per il giudizio in primo grado. Tuttavia, in alcuni casi, la legge LIII del 1994 sull'esecuzione giudiziaria ("legge sull'esecuzione giudiziaria") prevede altresì altre norme in materia di competenza giurisdizionale; ad esempio, per le decisioni straniere l'esecuzione può essere disposta dal tribunale distrettuale presso la sede del tribunale regionale competente in base al luogo di residenza o alla sede principale di attività del debitore oppure, in loro assenza, in base al luogo in cui si trova il bene oggetto dell'esecuzione. A Budapest detto organo giurisdizionale è il Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunale distrettuale centrale di Budapest).

L'istanza per l'esecuzione deve includere informazioni in merito alle parti, al provvedimento esecutivo, al credito oggetto dell'esecuzione, nonché quante più informazioni possibili sul patrimonio del debitore che può essere oggetto di esecuzione.

L'organo giurisdizionale o il notaio esaminano l'istanza immediatamente (entro non oltre 15 giorni dal suo ricevimento), al fine di stabilire se il caso debba essere rinviato oppure respinto senza esaminarlo nel merito, o se (ad eccezione nei casi in cui le parti dispongono di rappresentanti legali) l'istanza debba essere restituita al mittente con una richiesta di fornire eventuali informazioni mancanti. Verranno quindi attuate le misure necessarie. Verrà presa una decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza oppure, qualora siano state richieste informazioni mancanti, entro 15 giorni dalla presentazione di dette informazioni. Nel caso in cui l'istanza sia ritenuta giustificata verrà emesso il titolo esecutivo; altrimenti, l'esecuzione verrà negata.

3.2 Le principali condizioni

Cfr. punto 2.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Le misure coercitive limitano i diritti finanziari e personali del debitore. Un organo giurisdizionale e un ufficiale giudiziario possono applicare misure finanziarie; la polizia può adottare misure contro la persona a fronte di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o un ufficiale giudiziario. Di seguito si riportano le misure coercitive finanziarie più importanti:

  • pignoramento di stipendi e altri emolumenti;
  • pignoramento e vendita di beni mobili;
  • pignoramento di fondi gestiti da un istituto finanziario e blocco dei conti bancari;
  • pignoramento dei crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi;
  • pignoramento e vendita di beni immobili;
  • imposizione di pene e sanzioni pecuniarie.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Quanto segue può essere oggetto di esecuzione:

  • stipendi, pensioni o altri emolumenti del debitore (sebbene si applichino alcune esenzioni in merito agli stessi);
  • fondi gestiti da un istituto finanziario (la legge prevede un'esenzione dall'esecuzione nei confronti di persone fisiche fino alla concorrenza di un dato importo);
  • beni mobili (tuttavia, i beni di prima necessità che sono esentati dall'esecuzione per legge non possono essere pignorati, ad esempio capi di abbigliamento essenziali, mobili per il numero di persone che costituiscono il nucleo familiare del debitore, farmaci necessari per curare una malattia del debitore, ecc.);
  • crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi oppure quote societarie detenute dal debitore;
  • beni immobili, indipendentemente dal corrispondente tipo, dall'uso, da diritti o gravami, e da fatti iscritti nel catasto (tuttavia, i beni immobili che non possono essere considerati far parte del patrimonio del debitore durante la procedura di liquidazione sono esenti dall'esecuzione).

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Sostanzialmente le misure di esecuzione limitano il diritto del debitore di disporre dei suoi beni.

Quando i beni mobili o un conto corrente bancario sono soggetti a esecuzione, il diritto del debitore di disporre di tali beni cessa. Se i beni mobili pignorati sono sotto sequestro, saranno anch'essi tolti dal possesso del debitore. Qualora vengano pignorati beni immobili, il debitore può disporne e venderli, anche se gli stessi rimarranno gravati del diritto di esecuzione.

Nel caso in cui il debitore o qualsiasi altra persona presente oppongano resistenza fisica durante l'attuazione di un provvedimento di esecuzione, l'ufficiale giudiziario si rivolgerà alla polizia che potrà adottare misure coercitive nei confronti di tali persone in modo da porre fine a tale resistenza.

Qualsiasi persona che ostacoli attivamente i lavori dell'ufficiale giudiziario (con la forza) potrà essere ritenuta penalmente responsabile. Costituisce altresì reato sottrarre un oggetto pignorato dall'esecuzione oppure rimuovere il sigillo applicato durante il corso dell'esecuzione, nonché penetrare nella stanza chiusa a chiave utilizzata per immagazzinare i beni pignorati, posti sotto chiave o sequestrati (reato di violazione di sigilli).

L'organo giurisdizionale imporrà una sanzione pecuniaria al debitore o alla persona o all'organizzazione obbligate a partecipare al procedimento di esecuzione nel caso in cui non soddisfino le obbligazioni derivanti dall'esecuzione secondo quanto stabilito dalla legge o qualora adottino un comportamento che ostacoli i provvedimenti di esecuzione.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure restano valide fino a quando l'esecuzione non riesce oppure i provvedimenti vengono dichiarati decaduti dall'ufficiale giudiziario, dall'organo giurisdizionale oppure per legge. I provvedimenti di esecuzione possono essere eseguiti entro i termini di prescrizione previsti dal diritto civile (solitamente 5 anni); tale termine inizia a decorrere nel momento in cui la decisione dell'organo giurisdizionale diventa definitiva. Non è possibile ordinare un'esecuzione in relazione a un'istanza presentata oltre la scadenza di tale termine e non è altresì possibile riavviare esecuzioni precedenti. Analogamente ai procedimenti giudiziari avviati nell'interesse di ottenere il soddisfacimento di un credito, il termine di prescrizione viene interrotto da eventuali provvedimenti di esecuzione, a seguito dei quali il termine di prescrizione riprende a decorrere.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

a) Ritiro del modulo di esecuzione e cancellazione della clausola esecutiva. Se l'esecuzione è stata ordinata mediante l'emissione di un modulo di esecuzione o di una clausola esecutiva, tale modulo può essere ritirato e la clausola può essere cancellata come mezzo di ricorso giuridico, laddove il titolo esecutivo non avrebbe dovuto essere rilasciato. Il debitore o la parte che richiede l'esecuzione possono presentare un'istanza per ottenere il ritiro del modulo di esecuzione o la cancellazione della clausola esecutiva. Un organo giurisdizionale può ordinare ciò ex officio. L'istanza deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale o il notaio che hanno ordinato l'esecuzione. Non esiste alcun termine per la presentazione dell'istanza, che può quindi essere presentata in qualsiasi momento. Nel caso in cui l'istanza sia accolta, viene emessa un'ordinanza per il ritiro del modulo di esecuzione o la cancellazione della clausola esecutiva. È possibile presentare ricorso contro tale ordinanza;

b) ricorso contro il titolo esecutivo. Il debitore o la parte che richiede l'esecuzione possono presentare un ricorso rispetto a un provvedimento formale che autorizza l'esecuzione. Il ricorso deve essere presentato presso l'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione, ma deve essere indirizzato all'organo competente per il ricorso. A quest'ultimo organo spetta la competenza per valutare il ricorso. Se il provvedimento emesso dall'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione è corretto nel merito, l'organo competente per il ricorso conferma la validità del provvedimento, altrimenti, provvede a modificarlo. Qualora riscontri un vizio di procedura, l'organo competente per il ricorso abroga il provvedimento e istruisce l'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione affinché quest'ultimo emetta una nuova decisione;

c) ricorso contro un provvedimento che nega l'emissione di un titolo esecutivo. La parte che richiede l'esecuzione può presentare un ricorso contro un provvedimento che nega l'emissione di un titolo esecutivo. Tale ricorso deve essere presentato presso l'organo giurisdizionale o il notaio che hanno ordinato l'esecuzione, ma deve essere indirizzato all'organo competente per il ricorso. A quest'ultimo organo spetta la competenza per valutare il ricorso. Se il provvedimento dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione in merito all'esecuzione è corretto nel merito, l'organo competente per il ricorso conferma la validità del provvedimento, altrimenti, provvede a modificarlo. Qualora riscontri un vizio di procedura, l'organo competente per il ricorso abroga il provvedimento e istruisce l'organo giurisdizionale o il notaio che hanno ordinato l'esecuzione affinché questi emettano una nuova decisione;

d) l'ufficiale giudiziario attua le misure coercitive di esecuzione in maniera indipendente dopo che è stata ordinata l'esecuzione; non vi è alcuna necessità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale. È disponibile un mezzo di ricorso distinto nei confronti delle misure attuate dall'ufficiale giudiziario, noto come opposizione contro l'esecuzione. Le opposizioni contro l'esecuzione possono essere presentate dal debitore, dall'esecutante o da altre parti interessate. Qualora l'organo giurisdizionale accetti tale opposizione, lo stesso provvede ad annullare eventuali misure illegittime dell'ufficiale giudiziario oppure, qualora quest'ultimo abbia omesso di agire, detto organo gli intimerà di agire. In caso contrario, l'organo giurisdizionale respinge l'opposizione. L'opposizione deve essere presentata all'ufficiale giudiziario;

e) oltre alle suddette possibilità di ricorso, è possibile anche che l'esecuzione venga cessata. In questo caso l'organo giurisdizionale emette un'ordinanza per la cessazione dell'esecuzione su richiesta dell'esecutante, a patto che tale cessazione non violi i diritti di altri o altre disposizioni sancite dalla legge. Si provvederà alla cessazione dell'esecuzione, ad esempio, anche nel caso in cui il debitore adempia alla sua obbligazione. L'organo giurisdizionale emette un'ordinanza che determina la cessazione dell'esecuzione anche nel caso in cui lo stesso abbia stabilito, sulla base di documenti pubblici, che il provvedimento esecutivo è stato rovesciato da una decisione definitiva.

f) Nel contesto del procedimento di esecuzione, è altresì possibile che una terza parte, che vanta un credito rispetto a un bene pignorato durante l'esecuzione sulla base di diritti di proprietà o di altri diritti che ne impediscono la vendita nel quadro del procedimento di esecuzione, avvii un procedimento per ottenere l'esecuzione del credito nei confronti dell'esecutante al fine di ottenere il rilascio del bene in questione. Se l'organo giurisdizionale accoglie tale istanza, il bene interessato sarà liberato dal pignoramento.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Sospensione dell'esecuzione

In casi eccezionali, l'organo giurisdizionale che ha ordinato l'esecuzione può disporne la sospensione su richiesta del debitore, qualora quest'ultimo sia in grado di comprovare circostanze legittime che giustifichino la sospensione e qualora il debitore stesso non sia stato precedentemente multato nel corso del procedimento di esecuzione.

Se necessario, nel prendere la decisione in merito alla sospensione, l'organo giurisdizionale può ascoltare le parti.

In particolar modo l'organo giurisdizionale considererà come circostanze legittime che giustificano la sospensione soprattutto le seguenti: il numero di persone alle quali il debitore è tenuto a provvedere e il numero di persone effettivamente a suo carico; una malattia grave o a lungo termine del debitore o di persone a carico dello stesso; catastrofi naturali verificatesi durante il procedimento di esecuzione che hanno interessato il debitore.

Qualora siano oggetto di esecuzione dei beni immobili, la sospensione può essere ordinata in una sola occasione, su istanza del debitore, e per non più di 6 mesi.

Pagamento a rate

Ad eccezione dei debiti fiscali e debiti pubblici eseguiti a titolo di imposte, su istanza di un debitore che è una persona fisica, l'ufficiale giudiziario può stabilire le condizioni per il pagamento rateale di un debito dopo che l'ufficiale giudiziario ha adottato misure per individuare e pignorare i beni del debitore e quest'ultimo ha già pagato una parte del credito oggetto dell'esecuzione. Inoltre l'ufficiale giudiziario informerà il debitore che non possiede beni che può essere soggetto a esecuzione in merito alle possibilità e alle condizioni per il pagamento rateale.

L'ufficiale giudiziario redige una relazione in merito alla conclusione e ai contenuti del piano di rientro rateale e la consegna alle parti. Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione, l'esecutante può informare l'ufficiale giudiziario per iscritto di non acconsentire in merito ai contenuti del piano rateale, può formulare delle raccomandazioni in merito ai contenuti del piano e all'importo delle rate e può richiedere che il debitore costituisca una garanzia per la prestazione interessata. Sulla base della dichiarazione dell'esecutante l'ufficiale giudiziario può modificare le condizioni del piano rateale, come indicato di seguito:

a) l'ufficiale giudiziario ritirerà il piano rateale se l'esecutante non è d'accordo con le rate previste per obbligazioni alimentari, stipendi o crediti simili, nel caso in cui una persona fisica che richiede l'esecuzione dichiari che le sue condizioni di vita sono minacciate da tale piano rateale, oppure sono in atto procedure di fallimento, liquidazione o esecuzione nei confronti di un'associazione di imprese che richiede l'esecuzione;

b) nei casi di non rientrati nelle circostanze di cui al punto a), un piano rateale può essere attuato per un periodo massimo di 1 anno, in caso di persone giuridiche e di organismi privi di personalità giuridica che richiedono l'esecuzione, e di 6 mesi, nel caso di persone fisiche richiedenti l'esecuzione;

c) l'ufficiale giudiziario può imporre che, in aggiunta al piano rateale, vengano effettuati dei pagamenti parziali proporzionati alla importo del credito in esame, qualora ciò sia stato richiesto nella dichiarazione dell'esecutante.

L'ufficiale giudiziario fornirà al debitore un piano di rientro con un termine di durata non superiore a sei mesi con rate mensili di uguale importo nel caso in cui siano stati adottati provvedimenti di esecuzione nei confronti dei fondi del debitore presso gli istituti finanziari, del suo stipendio e dei suoi beni mobili, ma non sia ancora stato recuperato l'intero importo del debito e:

a) non è stato precedentemente concesso alcun piano rateale;

b) è in corso un procedimento di esecuzione nei confronti del debitore per un credito finanziario non superiore a HUF 500 000 oppure è in corso un procedimento di esecuzione nei confronti del debitore per un credito finanziario non superiore a HUF 1 000 000 ma presso il catasto risulta iscritto anche un privilegio sul bene immobile residenziale del debitore come garanzia per un altro credito; e

c) sarebbe necessario vendere all'asta il bene immobile residenziale del debitore per recuperare il credito.

L'esecutante non deve esprimere il suo consenso al piano rateale; la relazione sulla conclusione del piano rateale deve essere consegnata anche all'esecutante.

Gli importi dedotti dal patrimonio del debitore mediante pignoramento devono essere inclusi nel calcolo dell'importo saldato dal debitore.

Il valore stimato del bene immobile residenziale e la sua prima vendita all'asta possono essere definiti soltanto se il debitore non versato le rate pattuite (articoli 52/A - 52/B della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Termini di prescrizione per il diritto di esecuzione:

il termine di prescrizione per il diritto di esecuzione termina contemporaneamente a quello del titolo esecutivo. Solitamente i termini di prescrizione relativi al diritto di esecuzione vengono presi in considerazione su richiesta; può essere considerato ex officio qualora anche i termini di prescrizione per il credito sul quale esso si basa debba essere considerato ex officio. Qualora sia necessario prendere in considerazione i termini di prescrizione relativi al diritto di esecuzione sulla base di quanto sopra, nei confronti di un'istanza può essere disposta la non esecuzione nel caso in cui detta istanza sia stata presentata dopo la scadenza del termine di prescrizione e i procedimenti di esecuzione già disposti non possono essere portati avanti. I termini di prescrizione per il diritto di esecuzione vengono interrotti da qualsiasi atto di esecuzione.

Limitazioni:

l'importo che costituisce la base per le trattenute sullo stipendio come parte di un procedimento di esecuzione corrisponde all'importo che rimane al netto delle imposte (imposte anticipate), dell'assicurazione sanitaria e dei contributi previdenziali e dei canoni corrisposti a fondi pensione privati. Inoltre, vengono dedotti anche altri contributi secondo quanto disposto dalla normativa distinta. In generale, non è possibile dedurre da tale importo oltre il 33 % o, in casi eccezionali, oltre il 50 %.

La parte dello stipendio mensile corrispondente alla pensione minima di vecchiaia è esente dall'esecuzione. Tuttavia, tale esenzione non si applica in caso di esecuzione volta ad ottenere assegni di mantenimento per i figli e sostegno per le spese sostenute per il parto.

Non è possibile trattenere più del 33 % dello stipendio corrisposto dal datore di lavoro sulla base del rapporto di lavoro.

Tali trattenute possono essere aumentate fino a non oltre il 50 % dello stipendio del dipendente nel caso di crediti relativi a:

a) obbligazioni alimentari;

b) crediti per stipendi di dipendenti vantati nei confronti del debitore;

c) stipendi da lavoro dipendente e prestazioni di sicurezza sociale ricevuti in maniera illegittima (articolo 65, secondo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Dalle prestazioni pensionistiche previdenziali del debitore, dalle prestazioni di prepensionamento, dalle prestazioni per anzianità di servizio, della rendita per il balletto e dell'indennità transitoria per attività minerarie (congiuntamente: "prestazioni pensionistiche") può essere detratto un importo massimo pari al 33 % (articolo 67, primo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Tali trattenute possono essere aumentate fino a non oltre il 50 % delle prestazioni pensionistiche nel caso di crediti relativi a:

a) assegni di mantenimento destinati ai figli;

b) prestazioni pensionistiche ricevute in maniera illegittima (articolo 67, secondo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Non è possibile dedurre più del 33 % dalle prestazioni ricevute da coloro che cercano lavoro (prestazioni di disoccupazione, prestazioni di disoccupazione, pre-pensionamento, prestazioni compensative per inabilità) nel caso di crediti relativi a:

a) obbligazioni alimentari;

b) prestazioni di disoccupazione ricevute in maniera illegittima;

c) prestazioni in denaro fornite come parte delle prestazioni in età lavorativa ricevute in maniera illegittima.

Sono esenti da azioni di pignoramento:

- l'assegno di assistenza nazionale, le prestazioni in denaro per le vittime di guerra e la rendita vitalizia concessa ai sensi della legge sull'indennizzo delle persone illegalmente private della loro vita o della loro libertà per ragioni politiche;

- il contributo comunale, il contributo comunale straordinario, prestazioni in denaro erogate come parte delle prestazioni in età lavorativa, prestazioni di vecchiaia, prestazioni di compensazione del reddito per i disoccupati e l'assegno di assistenza;

- prestazioni di maternità;

- rendite di invalidità e rendite personali versate a persone cieche;

- integrazioni salariali per i danni alla salute, integrazioni salariali temporanee, integrazioni del reddito, integrazioni temporanee del reddito e rendite per attività minerarie per danni alla salute;

- obbligazioni alimentari stabilite dalla legge, ivi incluso il sostegno a favore di minori anticipato dall'organo giurisdizionale e le prestazioni in denaro a tutela dei minori ai sensi della legge sulla protezione, sulla tutela e sulla curatela dei minori;

- il compenso di istruzione, il sostegno speciale e gli assegni familiari versati a genitori adottivi e volti a sostenere bambini dati in affido temporaneo o permanente oppure giovani adulti in riabilitazione;

- borse di studio, ad eccezione di quelle di tipo salariale per il perfezionamento scientifico;

- costi rimborsati per assegnazioni di incarichi e servizi svolti in paesi stranieri e per recarsi al lavoro;

- somme destinate a coprire spese specifiche;

- indennità di invalidità (articolo 74 della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Per i fondi gestiti da un fornitore di servizi di pagamento e dovuti a una persona fisica, l'importo in eccedenza rispetto a quattro volte la pensione minima di vecchiaia può essere oggetto di esecuzione senza limitazione; riguardo all'importo interiore a tale limite, il 50 % della somma tra la pensione minima di vecchiaia e quattro volte la pensione minima di vecchiaia può essere oggetto di esecuzione (articolo 79/A, secondo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Anche qualora il debitore dia il suo consenso, i beni esentati dalle azioni di esecuzione per legge non possono essere pignorati.

I seguenti beni mobili sono esenti dalle azioni di esecuzione:

- beni che sono essenziali per consentire al debitore di svolgere il suo lavoro, in particolare gli strumenti essenziali; strumenti; attrezzature tecniche, militari e di altra natura; uniformi; armi di autodifesa; e mezzi di trasporto (ad eccezione dei veicoli);

- attrezzature essenziali per lo svolgimento di studi regolari, soprattutto libri di testo, materiale scolastico e strumenti musicali;

- capi di abbigliamento essenziali: 3 indumenti esterni, 1 cappotto invernale, 1 soprabito, 3 paia di scarpe;

- articoli di biancheria essenziali: 1 set di 2 asciugamani per persona;

- mobili per il numero di persone che costituiscono il nucleo familiare del debitore: non più di 3 tavoli e 3 armadi o mobili simili, più 1 letto o mobili equivalenti e 1 sedia o altri mobili equivalente per persona;

- attrezzature essenziali di riscaldamento e illuminazione;

- attrezzature da cucina ed elettrodomestici essenziali per il nucleo familiare del debitore, oltre a 1 frigorifero o congelatore e 1 lavatrice;

- premi (onorificenze, medaglie, distintivi, targhette) conferiti al debitore, se certificati da documenti;

- farmaci e attrezzature mediche e tecniche necessari in relazione alla malattia o disabilità fisica del debitore, nonché il veicolo di un debitore con mobilità ridotta;

- gli oggetti utilizzati da minori facenti parte del nucleo familiare del debitore, che sono destinati ai bambini;

- cibo per 1 mese e combustibile per il riscaldamento per 3 mesi, secondo quanto richiesto dal debitore e dal suo nucleo familiare;

- colture in corso, colture non raccolte e frutta;

- oggetti che non possono essere considerati costituire parte dei beni del debitore nelle procedure di liquidazione;

- i beni culturali elencati nel certificato specificato dalla legge sulla protezione speciale di beni culturali dati in prestito, durante il termine della protezione speciale (articolo 90, primo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Quando viene pignorato il veicolo di cui il debitore, che è una persona fisica, necessita per svolgere il suo lavoro, a meno che il veicolo non sia sequestrato, è sufficiente sequestrare il libretto di immatricolazione, che viene inviato insieme a una copia della relazione di pignoramento alla competente autorità in materia di trasporti o, qualora non sia possibile individuare tale autorità, all'autorità che ha immatricolato il veicolo. A meno che il veicolo non sia stato oggetto di sequestro, il debitore può utilizzare il veicolo fino a quando non viene venduto.

Nel caso in cui il valore stimato del veicolo sia inferiore al valore indicato nel decreto emesso dal ministro della Giustizia in accordo con il ministro responsabile per la Politica fiscale, il veicolo è esente dall'azione di esecuzione.

Ritiro del modulo di esecuzione e cancellazione della clausola esecutiva

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale fosse in violazione della legge nel momento in cui ha emesso il modulo di esecuzione, quest'ultimo deve essere ritirato.

Se l'organo giurisdizionale era in violazione della legge nel momento in cui ha aggiunto una clausola esecutiva al provvedimento, detta clausola deve essere cancellata.

L'organo giurisdizionale ritirerà il modulo di esecuzione o cancellerà la clausola esecutiva qualora rilevi che, su istanza del debitore, sono soddisfatte le condizioni per:

a) rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 805/2004;

b) rifiutare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006 oppure dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007; o

c) rifiutare l'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio o dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Ricorso contro il titolo esecutivo

Nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia emesso un provvedimento esecutivo oppure, qualora il titolo esecutivo differisca dall'istanza, abbia emesso un provvedimento concernente tale differenza, le parti possono presentare ricorso contro tale provvedimento. Il ricorso nei confronti del provvedimento non sospende l'esecuzione del titolo esecutivo. Tuttavia, salvo diversa disposizione prevista dalla legge, non possono essere intraprese azioni atte a vendere i beni pignorati e l'importo ricevuto nel corso dell'esecuzione non può essere versato al beneficiario.

Opposizione contro l'esecuzione

Le parti o le altre parti interessate possono presentare opposizioni contro l'esecuzione presso l'organo giurisdizionale che applica l'esecuzione, in relazione a un'azione o una omissione da parte dell'ufficiale giudiziario che determina una violazione sostanziale delle norme stabilite dalle procedure di esecuzione o dei diritti o degli interessi legittimi della parte che presenta l'opposizione contro l'esecuzione. Con violazione sostanziale delle norme stabilite dalle procedure di esecuzione si intende una violazione che ha avuto un effetto sostanziale sull'esito del procedimento di esecuzione (articolo 217, primo comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

Qualora la misura impugnata soddisfi i requisiti giuridici o non costituisca una violazione sostanziale, l'organo giurisdizionale può ribadire la validità della misura impugnata e respingere l'opposizione. Qualora detta misura costituisca invece una violazione sostanziale, l'organo giurisdizionale può annullare in tutto o in parte la misura impugnata oppure, laddove consentito dalla legge e dai fatti necessari affinché la decisione risulti motivata, modificare in tutto o in parte la misura in questione. Nel caso in cui l'opposizione facesse riferimento a un'omissione, l'organo giurisdizionale istruirà l'ufficiale giudiziario affinché quest'ultimo attui la misura omessa (articolo 217/A, quinto comma, della legge sull'esecuzione giudiziaria).

 

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Ultimo aggiornamento: 16/12/2020

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