

Trova informazioni a seconda delle regioni
L’esecuzione è la fase di attuazione coattiva delle sentenze giudiziali e degli altri titoli esecutivi (titoli di credito, atti pubblici e scritture private autenticate per determinate prestazioni). Tale fase – comunque giurisdizionale - prevede l’intervento della forza pubblica nel caso in cui l’obbligato non adempia spontaneamente alla propria obbligazione.
Le autorità competenti in materia di esecuzione sono i Tribunali ordinari. Inoltre è ai Tribunali ordinari che deve essere presentata la domanda di diniego di esecuzione di cui all'articolo 47, §1, del Regolamento (UE) n.1215/2012 (Bruxelles I rifusione).
La titolarità di un titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per cominciare un’azione esecutiva. I titoli esecutivi sono tipicamente previsti per legge dall’art. 474 c.p.c. e si distinguono in titoli di formazione giudiziale e titoli di formazione stragiudiziale. Tra i primi si annoverano la sentenza e gli atti e provvedimenti emessi da un’autorità giudiziaria nel corso o a conclusione di un processo giurisdizionale. Tra i secondi i titoli di credito, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che le parti possono autonomamente formare.
L’esecuzione si avvia con la notificazione al debitore del titolo esecutivo che si vuole portare ad esecuzione, previa spedizione in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c., e con la notificazione del precetto che consiste in un’ intimazione al debitore ad adempiere entro un termine non inferiore ai 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, ex art. 480 c.p.c. Il terzo comma dello stesso articolo dispone che nel precetto è necessaria l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza di elezione del domicilio le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui l’atto è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. Successivamente a questi adempimenti può iniziare il processo esecutivo con il pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario, che procederà previa esibizione dei suddetti documenti necessari. Il pignoramento deve avvenire entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notificazione del precetto e, comunque, non prima del termine in esso indicato; qualora ciò non avvenga il precetto perderà di efficacia (art. 481). In questa fase processuale è necessaria l’assistenza di un legale.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
La procedura esecutiva tende a garantire, attraverso l’ausilio della forza pubblica, l’attuazione coattiva delle obbligazioni inadempiute. Può essere utilizzata sia per i crediti di danaro che per le obbligazioni di consegna di cose mobili, di rilascio di beni immobili e per le obbligazioni di fare infungibili.
Condizione necessaria e sufficiente per cominciare una procedura esecutiva è la titolarità di un titolo esecutivo che incorpori un diritto «certo, liquido ed esigibile» (art. 474). Il grado di “certezza” varia a seconda del titolo: la sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva) ha ovviamente un grado di certezza maggiore del titolo di credito o dei negozi giuridici inseriti in atti pubblici o scritture private autenticate.
Diversi sono i provvedimenti, normalmente ordinanze, che il giudice dell’esecuzione emana nel corso della procedura. Si va da quelli necessari a dettare le regole per l’ordinato svolgimento del procedimento, ai provvedimenti che attribuiscono utilità concrete, come per esempio il decreto di assegnazione del bene pignorato al soggetto che lo abbia acquistato all’asta o se ne sia reso aggiudicatario.
Possono essere assoggettati all’espropriazione forzata a) beni mobili b) beni immobili c) crediti del debitore e beni mobili che questi detenga presso terzi d) quote di società.
Possono, inoltre essere eseguiti coattivamente, anche gli obblighi di consegna di cose mobili, di rilascio di beni immobili e di fare e non fare fungibili.
L’inizio dell’esecuzione per somme di denaro, che avviene con il pignoramento, determina l’indisponibilità dei beni pignorati per il debitore esecutato. Tutti gli atti di disposizione degli stessi, cioè, saranno inefficaci e inopponibili all’esecuzione.
Si tratta di provvedimenti aventi efficacia esecutiva strumentali al soddisfacimento della pretesa creditoria, di conseguenza non hanno un’efficacia di accertamento.
L’ordinamento prevede forme di impugnazione degli atti e delle decisioni relative alla procedura esecutiva che si realizzano mediante le opposizioni del debitore (e/o del terzo assoggettato all’esecuzione), le quali danno luogo a due diversi tipi di giudizi:
- opposizione all’esecuzione artt. 615 e 616 c.p.c.; ove si contesti il diritto a procedere all’esecuzione forzata (ossia l’esistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente);
- opposizione agli atti esecutivi artt. 617 e 618 c.p.c.; ove si contestino vizi formali (ossia si contesta la legittimità degli atti del processo esecutivo).
Le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, proposte prima dell’inizio dell’esecuzione forzata vengono definite opposizioni a “precetto”, poiché sono conseguenti all’atto che preannuncia l’esecuzione: l'opposizione viene fatta infatti contro il precetto mediante atto di citazione proposto avanti al giudice di cognizione competente per materia o per valore e per territorio, secondo le disposizioni generali previste dal codice.
Se l'esecuzione è già iniziata, ossia c'è stata la notifica dell'atto di pignoramento al debitore, l'opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi si propongono depositando specifico ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.
I terzi che pretendano di avere diritti reali sui beni pignorati possono proporre ricorso al giudice dell’esecuzione finchè non sia disposta la vendita o l’assegnazione del bene stesso.
Le norme che disciplinano la materia sono gli articoli 615,616,617, 618 e 619 del codice di procedura civile.
Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente.
Sono altresì esclusi i mobili (tranne i letti) di rilevante valore economico (anche per accertato pregio artistico o di antiquariato).
Non possono nemmeno essere pignorate le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
La legge, poi, dichiara impignorabili, tra l'altro: i beni demaniali dello Stato, i beni patrimoniali indisponibili dello Stato o di altro ente pubblico, i beni destinati al regime patrimoniale della famiglia, i beni di enti ecclesiastici ed edifici di culto.
L'azione esecutiva non può essere esercitata vittoriosamente se è interamente trascorso il termine di prescrizione del credito che si vuole far valere. Il termine di prescrizione varia a seconda del diritto in questione. Tuttavia è importante notare che talvolta la legge stabilisce un tempo di prescrizione diverso a seconda del tipo di atto che accerta il credito su cui l'esecuzione si fonda. Ad esempio si prescrive in dieci anni il credito accertato in una sentenza passata in giudicato, anche se, in generale, per quel tipo di credito la legge prevede un termine inferiore.
Di recente il legislatore ha previsto che, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, possa autorizzare che la ricerca dei beni da pignorare avvenga con modalità telematiche (art. 492bis c.p.c. come modificato dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132); sono state altresì introdotte, anche nell'esecuzione mobiliare, forme di rateizzazione dei pagamenti nell’ambito della conversione del pignoramento.
Codice di procedura civile (474 - 482) (64 Kb)
Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.
I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.