Come eseguire una decisione giudiziaria

Lettonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L’esecuzione forzata è la fase di un procedimento civile mediante la quale gli ufficiali giudiziari provvedono a dare attuazione alla sentenza di un’autorità giudiziaria o di altre istituzioni o funzionari, attuata qualora un debitore (convenuto) non adempia volontariamente alla sentenza entro il termine fissato dalla legge o dal tribunale.

Cfr. “Professioni legali: Lettonia” sui provvedimenti esecutivi applicabili dagli ufficiali giudiziari.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Gli ufficiali giudiziari danno esecuzione alle decisioni dei tribunali e di altre istituzioni e svolgono altre attività previste dalla legge.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Le decisioni giudiziarie sono esecutiva una volta entrate in vigore, fatti salvi i casi in cui la legge o le sentenze dei tribunali dispongono un’esecuzione immediata. Gli ufficiali giudiziari danno avvio a una procedura di esecuzione basandosi su un titolo esecutivo.

La procedura per l’esecuzione delle sentenze dei tribunali prevede che venga data esecuzione alle seguenti decisioni di tribunali, giudici e altre istituzioni:

  • sentenze di tribunali o decisioni di tribunali o giudici nelle cause civili e amministrative;
  • decisioni di tribunali e decisioni od ordinanze dei pubblici ministeri nei procedimenti penali relativi al recupero di beni;
  • decisioni di tribunali o giudici nei casi di illeciti amministrativi relativi al recupero di beni;
  • decisioni di tribunali sull’approvazione della composizione di controversie;
  • sentenze di tribunali permanenti di arbitrato;
  • decisioni di tribunali o organi competenti esteri e tribunali di arbitrato esteri nei casi specificati nella legislazione;
  • decisioni sulla comminazione di sanzioni procedurali – ammende;
  • decisioni della commissione per le vertenze industriali;
  • decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione dei servizi pubblici (di seguito “autorità di regolamentazione”) in merito a controversie o alla risoluzione di dispute.

Se non diversamente previsto dalla legge, sono oggetto di procedure per l’esecuzione delle sentenze anche i seguenti atti:

  • decisioni di istituzioni e funzionari in caso di infrazioni amministrative e violazioni della legge specificate dalla legge;
  • atti amministrativi relativi a pagamenti emessi da autorità e funzionari abilitati dallo Stato;
  • sentenze di altri professionisti legali (notai, avvocati, ufficiali giudiziari) riguardanti gli onorari per l’attività professionale svolta, l’assistenza legale fornita e il rimborso delle spese relative ai servizi erogati e delle imposte di bollo;
  • atti adottati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea ai sensi dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  • atti notarili redatti secondo la procedura prevista dalla divisione D1 della legge sui notai.

Sono documenti di esecuzione:

  • un titolo esecutivo emesso nell’ambito di una causa civile o amministrativa in seguito alla sentenza di un tribunale o a una decisione di un tribunale o giudice oppure, nell’ambito di un procedimento penale, in seguito a una sentenza di approvazione della composizione di una controversia, una sentenza di un tribunale permanente di arbitrato, una decisione della commissione per le vertenze industriali, una decisione dell’autorità di regolamentazione in merito a controversie o alla risoluzione di controversie, una decisione di un tribunale estero o un tribunale di arbitrato estero e gli atti adottati dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea a norma dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
  • una decisione emessa da istituzioni e funzionari in casi di infrazioni amministrative e violazioni della legge;
  • una decisione emessa da tribunali o giudici nei casi riguardanti un illecito amministrativo;
  • un estratto della decisione od ordinanza del pubblico ministero nei casi penali riguardanti il recupero di proprietà;
  • un titolo esecutivo rilasciato in base a un atto amministrativo (articolo 539, secondo comma, punto 2), della legge di procedura civile);
  • una decisione di un giudice riguardante l’esecuzione non contestata dei debiti, l’esecuzione dei debiti nell’ambito di procedure cautelari o la vendita volontaria di beni immobili messi all’asta per via giudiziaria;
  • una decisione sulla comminazione di sanzioni procedurali – ammende;
  • una parcella emessa da un notaio, avvocato o ufficiale giudiziario;
  • un titolo esecutivo europeo rilasciato da un giudice o autorità competente estera, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • un certificato rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2201/2003 del Consiglio;
  • un certificato rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2201/2003 del Consiglio;
  • un certificato rilasciato da un organo giurisdizionale, anche estero, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento;
  • un’ingiunzione di pagamento formulata da un organo giurisdizionale, anche estero, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • una decisione di un tribunale sull’autorizzazione del creditore garantito a vendere i beni costituiti in garanzia del debitore nell’ambito di una procedura di tutela legale (articolo 37, secondo comma, della legge fallimentare);
  • un estratto della decisione rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o autorità competente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 4/2009 del Consiglio;
  • un estratto dell’atto pubblico rilasciato da un’autorità competente estera ai sensi dell’articolo paragrafo 48 del regolamento (UE) n. 4/2009 del Consiglio;
  • il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, istituito in conformità al modello di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011;
  • un atto notarile di esecuzione rilasciato secondo la procedura di cui alla divisione D1 della legge sui notai;
  • un’attestato rilasciato da un’autorità giurisdizionale estera o dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
  • un estratto della decisione di un’autorità competente di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato dello Spazio economico europeo sull’imposizione di una sanzione amministrativa relativa a violazioni in materia di distacco di un dipendente e ricevuta nel sistema di informazione del mercato interno (IMI);
  • la parte A di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari rilasciata da un organo giurisdizionale estero ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a, del regolamento (CE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;

3.1 La procedura

Le decisioni giudiziarie e stragiudiziali sono applicabili dopo la loro entrata in vigore, salvo nei casi in cui la legge o le sentenze dei tribunali ne prevedano l’esecuzione immediata. Laddove venga fissato un termine volontario per l’esecuzione di una sentenza di un tribunale, ma la sentenza non venga eseguita, il tribunale rilascia un titolo esecutivo al termine del periodo volontario di esecuzione. Gli ufficiali giudiziari danno avvio a una procedura di esecuzione a partire da un documento esecutivo.

Un titolo esecutivo è emesso in seguito a una richiesta trasmessa al funzionario responsabile dal tribunale competente del caso in quel momento. Per ciascuna sentenza deve essere rilasciato uno specifico ordine di esecuzione. In caso di sentenze cui va data esecuzione in più luoghi la sentenza deve essere eseguita immediatamente in ogni sua parte. Se la sentenza è favorevole a più ricorrenti o contraria a più convenuti, il giudice è tenuto a emettere diversi titoli esecutivi su richiesta del funzionario responsabile dell’esecuzione. Qualora vengono emessi più titoli esecutivi, in ciascun titolo esecutivo deve essere specificato il luogo esatto dell’esecuzione o la parte della sentenza da eseguire in base al titolo esecutivo. Nel caso delle obbligazioni solidali deve essere indicato il convenuto oggetto contro cui è promossa l’esecuzione in base al titolo esecutivo in questione.

Per dare avvio all’esecuzione di una decisione, occorre presentare a un ufficiale giudiziario il titolo esecutivo rilasciato al funzionario incaricato dell’esecuzione o al suo rappresentante autorizzato, assieme a una lettera di richiesta.

3.2 Le principali condizioni

La legge sugli ufficiali giudiziari e il regolamento n. 202 relativo alla tenuta dei registri degli ufficiali giudiziari giurati, adottato dal Gabinetto dei ministri il 14 marzo 2006, disciplinano gli aspetti generali relativi all’attività e alla conservazione dei registri degli ufficiali giudiziari giurati.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

L’applicazione dei provvedimenti esecutivi previsti dalla legge in materia di procedura civile per le procedure di esecuzione delle decisioni di un’autorità giudiziaria o di altre istituzioni è volta a restringere i diritti del debitore, al fine di ripristinare l’equilibrio tra i diritti del soggetto i cui diritti o interessi civili tutelati dalla legge sono stati lesi e l’obbligo del debitore di ottemperare alla decisione del tribunale (o di un’altra istituzione).

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a promuovere un’azione legale relativa ai beni mobili di un debitore – inclusi eventuali beni depositati presso terzi – e ai beni immateriali, agli importi dovuti al debitore da altre persone (remunerazione lavorativa, pagamenti equivalenti, altre entrate del debitore, investimenti in enti creditizi), nonché ai beni immobili.

Alcuni beni specificati dalla legge e oggetti appartenenti interamente o in parte al debitore non sono soggetti a provvedimenti di esecuzione avviati a partire da un titolo esecutivo (ad esempio, accessori e attrezzature per la casa, abbigliamento, alimenti, libri, strumenti e apparecchi necessari per l’attività lavorativa quotidiana del debitore da cui dipendono i suoi mezzi necessari per la sussistenza, ecc.).

Non sono sottoposti a provvedimenti di esecuzione basati su titoli esecutivi i seguenti beni:

  • accessori e attrezzature per la casa e capi di abbigliamento necessari al debitore, ai familiari e alle persone a suo carico:
    • abbigliamento, calzature e biancheria intima per uso quotidiano;
    • accessori per la biancheria da letto, indumenti da notte e asciugamani;
    • utensili da cucina e stoviglie necessarie per uso quotidiano;
    • mobili – un letto e una sedia a persona e un tavolo e un armadio a famiglia;
    • tutti gli accessori per bambini.
  • prodotti alimentari conservati nell’abitazione nelle quantità necessarie per il mantenimento del debitore e dei suoi familiari per un periodo di tre mesi;
  • un importo pari al salario minimo mensile per il debitore, tutti i familiari e le persone a suo carico. Tuttavia, nei casi riguardanti il recupero degli assegni alimentari per il sostegno di un figlio minore o a favore dell’amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti – per un importo pari al 50% del salario minimo mensile per il debitore, ogni membro della sua famiglia e le persone che dipendono dal debitore;
  • una mucca o una capra e un maiale per famiglia e mangimi nelle quantità necessarie sinché non è recuperato nuovo mangime o finché il bestiame non viene portato al pascolo;
  • il combustibile necessario per la preparazione dei pasti per la famiglia e per il riscaldamento dei locali durante la stagione invernale;
  • libri, strumenti e apparecchi necessari al debitore per lo svolgimento dell’attività professionale quotidiana del debitore, che gli garantisce i mezzi necessari per la sussistenza;
  • stock agricoli, ossia attrezzi agricoli, macchinari, bestiame e sementi necessari per l’azienda, insieme alla quantità di mangime necessaria per il mantenimento del bestiame dell’azienda in questione fino al nuovo raccolto. Le istruzioni del ministro dell’Agricoltura precisano gli strumenti agricoli, la quantità di bestiame e la quantità di mangime da considerare necessari;
  • beni mobili che, secondo il diritto civile, sono considerati beni accessori ai beni immobili – in modo distinto rispetto agli stessi beni immobili;
  • case di culto e strumenti rituali.

Analogamente non è possibile applicare un provvedimento esecutivo in caso di:

  • trattamenti di fine rapporto, spese di sepoltura, indennità forfettarie per il coniuge sopravvissuto, prestazioni sociali statali, meccanismi di sostegno statale a favore di figli celiaci, nonché pensioni e indennità di reversibilità e superstite;
  • risarcimento per l’usura di strumenti appartenenti a un dipendente e altri indennizzi previsti in conformità alle leggi e ai regolamenti che disciplinano i rapporti di lavoro legali;
  • gli importi da corrispondere a un dipendente per viaggi e trasferte ufficiali o per il distacco in altre zone abitate;
  • prestazioni di assistenza sociale;
  • assegni alimentari a favore dei figli, di un importo minimo tale da garantirne il mantenimento dei figli previsto dal Gabinetto, che dovranno essere versati da uno dei genitori in base a una sentenza del tribunale o a una decisione presa dall’amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti, nonché gli assegni alimentari per i figli che devono essere corrisposti dal suddetto fondo.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

In seguito all’adozione di provvedimenti esecutivi riguardanti i beni mobili, gli immobili o i redditi di un debitore, questo ultimo non può più disporne liberamente.

In caso di mancato rispetto dei requisiti od ordini, gli ufficiali giudiziari redigono un atto da presentare al giudice per una decisione sulle responsabilità del caso. Il giudice può comminare un’ammenda nei confronti delle parti responsabili – sino a 360 EUR per le persone fisiche e sino a 750 EUR per i funzionari. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

In alcune tipologie di casi, possono essere applicate specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti dell’ufficiale giudiziario.

Se l’ufficiale giudiziario incontra resistenza nell’adozione delle misure, è possibile chiedere l’intervento delle forze di polizia.

Laddove un debitore non si presenti dinanzi a un ufficiale giudiziario nonostante sia stato chiamato a comparire oppure si rifiuti di fornire le spiegazioni o le informazioni necessaria per legge, l’ufficiale giudiziario può deferire la questione al giudice ai fini di una decisione sulle responsabilità dell’interessato. Il giudice può adottare una decisione che imponga al debitore di comparire e comminare un’ammenda: di un massimo di 80 EUR per una persona fisica o di 360 EUR per un funzionario. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

Laddove emerga che il debitore ha fornito intenzionalmente informazioni false, l’ufficiale giudiziario è tenuto a presentare un’istanza al pubblico ministero.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Un titolo esecutivo può essere presentato per l’esecuzione fino a 10 anni dall’entrata in vigore della sentenza di un tribunale o giudice, a meno che la legge non preveda altri termini. Se la decisione del tribunale stabilisce che il pagamento dovrà essere effettuato a rate, il titolo esecutivo resta in vigore per l’intero periodo dei pagamenti dovuti e il termine di dieci anni inizia dalla data finale di ciascun pagamento.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Le procedure esecutive sono avviate con un titolo esecutivo valido rilasciato da un’autorità giudiziaria o da un’altra istituzione. Il soggetto obbligato da una decisione del tribunale o di un’altra istituzione può fare ricorso (contestarla) secondo la procedura generale prevista negli atti normativi per l’impugnazione (contestazione) di decisioni emesse da tribunali o da altre istituzioni.

Su richiesta di una parte e considerato lo stato di proprietà o altre circostanze delle parti in causa, il tribunale competente a decidere di un determinato caso può adottare una decisione al fine di rinviare l’esecuzione della sentenza, suddividere in rate l’esecuzione o modificare il modulo o la procedura con cui viene applicata la decisione. È possibile proporre ricorso a un’autorità giurisdizionale superiore, nel termine di dieci giorni, contro le decisioni dei tribunali riguardanti il rinvio dell’esecuzione di una decisione, la ripartizione in rate dell’esecuzione della sentenza in rate o la modifica della forma o della procedura di esecuzione. Laddove le circostanze ostacolino o impediscano l’esecuzione di una sentenza giudiziaria, l’ufficiale giudiziario può altresì sottoporre al tribunale competente della sentenza di rinviarne l’esecuzione, di suddividerla in rate o di modificare la forma o la procedura di esecuzione.

Un ufficiale giudiziario può rinviare l’esecuzione in seguito a una richiesta di un funzionario competente, a una decisione di un tribunale o giudice di rinviare l’esecuzione o sospendere la vendita di proprietà o a una decisione giudiziaria riguardo al rinvio dell’esecuzione o alla suddivisione in rate dell’esecuzione della sentenza.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Con denuncia motivata un creditore o un debitore può contestare le azioni poste in essere da un ufficiale giudiziario nell’esecuzione di una sentenza o il relativo rifiuto dell’ufficiale giudiziario, tranne i casi di aste non valide, al tribunale distrettuale (municipale) competente nel luogo dell’appuntamento ufficiale dell’ufficiale giudiziario entro 10 giorni dall’adozione delle azioni o dal giorno in cui un ricorrente cui non è stato notificato l’ora e il luogo delle azioni da intraprendere ne viene informato.

Le denunce sono esaminate nel corso di un’udienza entro 15 giorni. Il debitore, il creditore e l’ufficiale giudiziario devono essere informati dell’udienza. L’eventuale mancata partecipazione degli interessati non impedisce l’esame del caso.

In base a una richiesta motivata da parte del ricorrente, un giudice può prendere una decisione in merito alla sospensione delle attività di esecuzione, al divieto di trasferire denaro a un ufficiale giudiziario o creditore o debitore oppure alla sospensione della vendita di una proprietà. La decisione deve essere attuata non appena presa.

È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.

Collegamenti

https://www.tm.gov.lv – sito Internet del ministero della Giustizia

http://www.lzti.lv/ – Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari giurati di Lettonia

https://tiesas.lv – portale degli organi giurisdizionali lettoni

 

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Ultimo aggiornamento: 27/04/2023

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