

Trova informazioni a seconda delle regioni
L’esecuzione forzata è la fase di un procedimento civile mediante la quale gli ufficiali giudiziari provvedono a dare attuazione alla sentenza di un’autorità giudiziaria o di altre istituzioni o funzionari, attuata qualora un debitore (convenuto) non adempia volontariamente alla sentenza entro il termine fissato dalla legge o dal tribunale.
Cfr. “Professioni legali: Lettonia” sui provvedimenti esecutivi applicabili dagli ufficiali giudiziari.
Gli ufficiali giudiziari danno esecuzione alle decisioni dei tribunali e di altre istituzioni e svolgono altre attività previste dalla legge.
Le decisioni giudiziarie sono esecutiva una volta entrate in vigore, fatti salvi i casi in cui la legge o le sentenze dei tribunali dispongono un’esecuzione immediata. Gli ufficiali giudiziari danno avvio a una procedura di esecuzione basandosi su un titolo esecutivo.
La procedura per l’esecuzione delle sentenze dei tribunali prevede che venga data esecuzione alle seguenti decisioni di tribunali, giudici e altre istituzioni:
Se non diversamente previsto dalla legge, sono oggetto di procedure per l’esecuzione delle sentenze anche i seguenti atti:
Sono documenti di esecuzione:
Le decisioni giudiziarie e stragiudiziali sono applicabili dopo la loro entrata in vigore, salvo nei casi in cui la legge o le sentenze dei tribunali ne prevedano l’esecuzione immediata. Laddove venga fissato un termine volontario per l’esecuzione di una sentenza di un tribunale, ma la sentenza non venga eseguita, il tribunale rilascia un titolo esecutivo al termine del periodo volontario di esecuzione. Gli ufficiali giudiziari danno avvio a una procedura di esecuzione a partire da un documento esecutivo.
Un titolo esecutivo è emesso in seguito a una richiesta trasmessa al funzionario responsabile dal tribunale competente del caso in quel momento. Per ciascuna sentenza deve essere rilasciato uno specifico ordine di esecuzione. In caso di sentenze cui va data esecuzione in più luoghi la sentenza deve essere eseguita immediatamente in ogni sua parte. Se la sentenza è favorevole a più ricorrenti o contraria a più convenuti, il giudice è tenuto a emettere diversi titoli esecutivi su richiesta del funzionario responsabile dell’esecuzione. Qualora vengono emessi più titoli esecutivi, in ciascun titolo esecutivo deve essere specificato il luogo esatto dell’esecuzione o la parte della sentenza da eseguire in base al titolo esecutivo. Nel caso delle obbligazioni solidali deve essere indicato il convenuto oggetto contro cui è promossa l’esecuzione in base al titolo esecutivo in questione.
Per dare avvio all’esecuzione di una decisione, occorre presentare a un ufficiale giudiziario il titolo esecutivo rilasciato al funzionario incaricato dell’esecuzione o al suo rappresentante autorizzato, assieme a una lettera di richiesta.
La legge sugli ufficiali giudiziari e il regolamento n. 202 relativo alla tenuta dei registri degli ufficiali giudiziari giurati, adottato dal Gabinetto dei ministri il 14 marzo 2006, disciplinano gli aspetti generali relativi all’attività e alla conservazione dei registri degli ufficiali giudiziari giurati.
L’applicazione dei provvedimenti esecutivi previsti dalla legge in materia di procedura civile per le procedure di esecuzione delle decisioni di un’autorità giudiziaria o di altre istituzioni è volta a restringere i diritti del debitore, al fine di ripristinare l’equilibrio tra i diritti del soggetto i cui diritti o interessi civili tutelati dalla legge sono stati lesi e l’obbligo del debitore di ottemperare alla decisione del tribunale (o di un’altra istituzione).
Gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a promuovere un’azione legale relativa ai beni mobili di un debitore – inclusi eventuali beni depositati presso terzi – e ai beni immateriali, agli importi dovuti al debitore da altre persone (remunerazione lavorativa, pagamenti equivalenti, altre entrate del debitore, investimenti in enti creditizi), nonché ai beni immobili.
Alcuni beni specificati dalla legge e oggetti appartenenti interamente o in parte al debitore non sono soggetti a provvedimenti di esecuzione avviati a partire da un titolo esecutivo (ad esempio, accessori e attrezzature per la casa, abbigliamento, alimenti, libri, strumenti e apparecchi necessari per l’attività lavorativa quotidiana del debitore da cui dipendono i suoi mezzi necessari per la sussistenza, ecc.).
Non sono sottoposti a provvedimenti di esecuzione basati su titoli esecutivi i seguenti beni:
Analogamente non è possibile applicare un provvedimento esecutivo in caso di:
In seguito all’adozione di provvedimenti esecutivi riguardanti i beni mobili, gli immobili o i redditi di un debitore, questo ultimo non può più disporne liberamente.
In caso di mancato rispetto dei requisiti od ordini, gli ufficiali giudiziari redigono un atto da presentare al giudice per una decisione sulle responsabilità del caso. Il giudice può comminare un’ammenda nei confronti delle parti responsabili – sino a 360 EUR per le persone fisiche e sino a 750 EUR per i funzionari. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.
In alcune tipologie di casi, possono essere applicate specifiche sanzioni in caso di mancato rispetto dei requisiti dell’ufficiale giudiziario.
Se l’ufficiale giudiziario incontra resistenza nell’adozione delle misure, è possibile chiedere l’intervento delle forze di polizia.
Laddove un debitore non si presenti dinanzi a un ufficiale giudiziario nonostante sia stato chiamato a comparire oppure si rifiuti di fornire le spiegazioni o le informazioni necessaria per legge, l’ufficiale giudiziario può deferire la questione al giudice ai fini di una decisione sulle responsabilità dell’interessato. Il giudice può adottare una decisione che imponga al debitore di comparire e comminare un’ammenda: di un massimo di 80 EUR per una persona fisica o di 360 EUR per un funzionario. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.
Laddove emerga che il debitore ha fornito intenzionalmente informazioni false, l’ufficiale giudiziario è tenuto a presentare un’istanza al pubblico ministero.
Un titolo esecutivo può essere presentato per l’esecuzione fino a 10 anni dall’entrata in vigore della sentenza di un tribunale o giudice, a meno che la legge non preveda altri termini. Se la decisione del tribunale stabilisce che il pagamento dovrà essere effettuato a rate, il titolo esecutivo resta in vigore per l’intero periodo dei pagamenti dovuti e il termine di dieci anni inizia dalla data finale di ciascun pagamento.
Le procedure esecutive sono avviate con un titolo esecutivo valido rilasciato da un’autorità giudiziaria o da un’altra istituzione. Il soggetto obbligato da una decisione del tribunale o di un’altra istituzione può fare ricorso (contestarla) secondo la procedura generale prevista negli atti normativi per l’impugnazione (contestazione) di decisioni emesse da tribunali o da altre istituzioni.
Su richiesta di una parte e considerato lo stato di proprietà o altre circostanze delle parti in causa, il tribunale competente a decidere di un determinato caso può adottare una decisione al fine di rinviare l’esecuzione della sentenza, suddividere in rate l’esecuzione o modificare il modulo o la procedura con cui viene applicata la decisione. È possibile proporre ricorso a un’autorità giurisdizionale superiore, nel termine di dieci giorni, contro le decisioni dei tribunali riguardanti il rinvio dell’esecuzione di una decisione, la ripartizione in rate dell’esecuzione della sentenza in rate o la modifica della forma o della procedura di esecuzione. Laddove le circostanze ostacolino o impediscano l’esecuzione di una sentenza giudiziaria, l’ufficiale giudiziario può altresì sottoporre al tribunale competente della sentenza di rinviarne l’esecuzione, di suddividerla in rate o di modificare la forma o la procedura di esecuzione.
Un ufficiale giudiziario può rinviare l’esecuzione in seguito a una richiesta di un funzionario competente, a una decisione di un tribunale o giudice di rinviare l’esecuzione o sospendere la vendita di proprietà o a una decisione giudiziaria riguardo al rinvio dell’esecuzione o alla suddivisione in rate dell’esecuzione della sentenza.
Con denuncia motivata un creditore o un debitore può contestare le azioni poste in essere da un ufficiale giudiziario nell’esecuzione di una sentenza o il relativo rifiuto dell’ufficiale giudiziario, tranne i casi di aste non valide, al tribunale distrettuale (municipale) competente nel luogo dell’appuntamento ufficiale dell’ufficiale giudiziario entro 10 giorni dall’adozione delle azioni o dal giorno in cui un ricorrente cui non è stato notificato l’ora e il luogo delle azioni da intraprendere ne viene informato.
Le denunce sono esaminate nel corso di un’udienza entro 15 giorni. Il debitore, il creditore e l’ufficiale giudiziario devono essere informati dell’udienza. L’eventuale mancata partecipazione degli interessati non impedisce l’esame del caso.
In base a una richiesta motivata da parte del ricorrente, un giudice può prendere una decisione in merito alla sospensione delle attività di esecuzione, al divieto di trasferire denaro a un ufficiale giudiziario o creditore o debitore oppure alla sospensione della vendita di una proprietà. La decisione deve essere attuata non appena presa.
È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.
Collegamenti
https://www.tm.gov.lv – sito Internet del ministero della Giustizia
http://www.lzti.lv/ – Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari giurati di Lettonia
https://tiesas.lv – portale degli organi giurisdizionali lettoni
Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.
I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.