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L'esecuzione si mette in atto con l'esecutorietà della decisione.
Ciò dipende dalla natura della richiesta. Ad esempio, l'iscrizione di un'ipoteca viene effettuata dal direttore del registro pubblico dopo la ricezione di una copia autentica della decisione, accompagnata da una certificazione del cancelliere che attesta il fatto che non è stato presentato alcun ricorso contro tale decisione e che il relativo termine è scaduto o che la decisione non può essere impugnata.
Conformemente al diritto comune, vale a dire al Codice di organizzazione e di procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta), sono esecutivi i seguenti titoli:
Esistono inoltre diversi titoli esecutivi previsti in base al diritto speciale, in particolare in base al diritto tributario.
L-Gli atti in virtù dei quali i titoli esecutivi possono, a seconda dei casi acquisire forza esecutiva sono i seguenti:
Nel caso in cui un titolo esecutivo diventa tale ai sensi dell'articolo 166A, colui che richiede la registrazione di un provvedimento (che sia ammissibile come titolo esecutivo) deve presentarsi dinanzi al cancelliere con una copia certificata conforme, insieme alla prova della relativa notifica e a una copia, eventualmente, della risposta alla sua domanda.
Per quanto riguarda i titoli esecutivi, la procedura varia a seconda della loro natura. Le relative informazioni si trovano nel Codice di organizzazione di procedura civile, all'articolo 252 e segg.
Le condizioni variano a seconda della loro natura. Le relative informazioni si trovano nel Codice di organizzazione di procedura civile, all'articolo 252 e segg.
I beni mobili possono essere soggetti ad esecuzione e in particolare:
Per contro, i beni repertoriati come segue non sono pignorabili:
I beni mobili, le imprese commerciali, gli edifici, le navi e gli aerei possono essere assoggettati a pignoramento.
I pignoramenti non possono riguardare:-
Tale effetto si traduce nell'esecuzione dei titoli esecutivi che permettono al creditore di recuperare il suo credito.
Dipende dai casi: in generale i provvedimenti che prevedono l'esecuzione restano validi in quanto il titolo sulla base del quale sono stati emessi conserva la sua forza esecutiva. Un provvedimento che costituisce un titolo esecutivo non può essere prorogato e resta in vigore fino a che sia revocato con un decreto.
L'esecutato o qualsiasi parte interessata può depositare una domanda di revoca che riguarda in tutto o in parte il provvedimento esecutivo presso il giudice che lo ha emesso. La domanda viene notificata alla controparte che deposita, entro 10 giorni, una risposta nella quale espone tutte le eccezioni che intende sollevare. Il giudice si pronuncia sulla domanda dopo aver sentito le parti. Il richiedente dispone di sei giorni, a partire dalla lettura del decreto in pubblica udienza per presentare appello.
Le decisioni emesse dai tribunali superiori possono avere di nuovo l'esecutività dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui la decisione e il decreto avrebbero potuto avere la formula esecutiva. Le decisioni dei tribunali di grado inferiore e del "tribunale di polizia" possono divenire di nuovo esecutive dopo 5 anni. Peraltro, un titolo esecutivo che accerta un credito certo, liquido ed esigibile in forza dell'articolo 166° del capo 12 delle leggi di Malta, le cambiali e le promesse di pagamento possono ridivenire esecutive dopo tre anni. Tali titoli possono essere eseguiti di nuovo presentando istanza presso il giudice competente. Il richiedente è altresì tenuto a certificare sotto giuramento la natura del credito o della domanda che intende far eseguire e confermare che il credito va soddisfatto in tutto o in parte. Inoltre, si applica un termine di 30 anni in tali circostanze, benché la domanda accorci tale termine.
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