- 1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?
- 2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?
- 3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?
- 4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione
- 5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?
- 6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?
Trova informazioni a seconda delle regioni
1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?
L'esecuzione delle decisioni in materia civile, ivi comprese quelle relative a questioni commerciali, è disciplinata dall'ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile, in appresso "codice di procedura civile") [Dz. U. (GU) del 2021, atto 1805, e successive modifiche].
L'esecuzione consiste nell'attuazione da parte delle autorità competenti delle misure coercitive previste dalla legge al fine di ottenere, in virtù di un titolo esecutivo, il pagamento delle somme dovute al creditore. Il processo di esecuzione propriamente detto inizia con il deposito dell'istanza di apertura di tale processo.
L'esecuzione è effettuata sulla base di un titolo esecutivo. Di norma, un titolo esecutivo è un atto provvisto della formula esecutiva (articolo 776 del codice di procedura civile). Tale formula non è necessaria per determinate decisioni degli organi giurisdizionali degli Stati membri dell'Unione europea nonché per le transazioni giudiziarie e gli atti autentici emessi da tali Stati, di cui all'articolo 1153, punto 14, del codice di procedura civile. Se tali decisioni, transazioni giudiziarie e atti autentici soddisfano le condizioni di cui all'articolo sopraccitato, costituiscono titoli esecutivi che possono essere presentati dal creditore direttamente all'autorità di esecuzione.
Nella procedura di esecuzione intervengono due tipi di autorità:
- le autorità competenti per il processo – nella procedura di apposizione della formula esecutiva su un titolo esecutivo (presidente, tribunale circondariale, tribunale regionale e corte d'appello, giudice ausiliario);
- le autorità preposte all'esecuzione – nel processo di esecuzione propriamente detto; si tratta dei tribunali circondariali e degli ufficiali giudiziari (articolo 758 del codice di procedura civile).
Le parti coinvolte tanto nei procedimenti di dichiarazione di esecutività quanto nei procedimenti di esecuzione sono il debitore e il creditore.
L'ordinamento polacco distingue i tipi di esecuzione seguenti.
esecuzione per crediti pecuniari derivanti da:
- beni mobili;
- remunerazione per lavoro svolto;
- conti bancari;
- altri crediti;
- altri diritti di proprietà;
- beni immobili;
- navi;
esecuzione per crediti non pecuniari derivanti da:
- consegna di un bene mobile,
- consegna di un bene immobile,
- esecuzione delle sentenze che richiedono di formulare una dichiarazione di intenti, ivi compresa la conclusione di un contratto (articolo 1047 del codice di procedura civile),
- esecuzione per atti sostituibili e non sostituibili e omissioni (articoli da 1049 a 1056 del codice di procedura civile).
Esecuzione delle obbligazioni alimentari – il titolo esecutivo che stabilisce l'assegno alimentare è provvisto di una formula esecutiva apposta d'ufficio dal giudice. Un siffatto titolo esecutivo è notificato d'ufficio al debitore. Nei procedimenti per la determinazione di assegni alimentari, l'esecuzione può essere avviata d'ufficio su istanza dell'organo giurisdizionale di primo grado investito del procedimento. Tale istanza viene depositata presso l'autorità responsabile dell'esecuzione avente competenza al riguardo. L'ufficiale giudiziario è tenuto a condurre un'indagine ex officio per determinare il reddito, il patrimonio e il luogo di residenza del debitore. Qualora tale indagine si dimostri inefficace, l'ufficiale giudiziario può fare appello alle forze di polizia, che adottano misure atte a determinare il luogo di residenza e di lavoro del debitore. L'indagine deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi. Qualora l'indagine non riesca a determinare il reddito o a individuare i beni del debitore, l'ufficiale giudiziario chiede all'organo giurisdizionale di ordinare al debitore di dichiarare i suoi beni. Se gli arretrati sono dovuti da più di sei mesi, l'ufficiale giudiziario è tenuto a depositare presso il registro giudiziario nazionale un'istanza di iscrizione del debitore nel registro dei debitori insolventi. L'esecuzione rivelatasi infruttuosa non costituisce un motivo di non luogo a procedere.
2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?
A norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile, l'esecuzione giudiziaria è di competenza dei tribunali circondariali nonché dei loro rispettivi ufficiali giudiziari.
3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?
A norma dell'articolo 803 del codice di procedura civile, il titolo esecutivo conferisce il diritto di procedere all'esecuzione di tutti i crediti ivi indicati, a partire da tutti gli elementi del patrimonio del debitore, a meno che tale titolo non disponga diversamente. L'autorità incaricata dell'attuazione non è autorizzata a esaminare la validità e l'applicabilità del titolo esecutivo alla quale si applica tale obbligazione. È tuttavia tenuta a esaminare l'impugnabilità di un credito che è oggetto del titolo esecutivo.
Di norma, nel titolo esecutivo è inserita una clausola di esecutività.
Ai sensi dell'articolo 777, i seguenti atti sono considerati titoli esecutivi:
- una sentenza definitiva o immediatamente esecutiva emessa da un organo giurisdizionale e accordi transattivi raggiunti in giudizio;
- un provvedimento definitivo o immediatamente esecutivo emesso dal giudice competente;
- altre sentenze, nonché altri accordi transattivi e strumenti giuridici che vengono fatti valere tramite un'esecuzione giudiziaria;
- un atto notarile tramite il quale il debitore aderisce volontariamente a una misura esecutiva che lo obbliga a pagare un importo o a consegnare oggetti specificati per tipo, nella quantità indicata nell'atto, oppure a consegnare oggetti specificati singolarmente, a condizione che l'atto fissi una data entro la quale tale obbligazione deve essere rispettata o indichi l'evento che deve verificarsi affinché l'esecuzione abbia luogo;
- un atto notarile tramite il quale il debitore aderisce volontariamente a una misura di esecuzione che gli impone di pagare l'importo indicato nell'atto o specificato da una clausola di indicizzazione, laddove l'atto indichi l'evento che deve verificarsi affinché tale obbligazione risulti soddisfatta e la data entro la quale il creditore può presentare un'istanza per ottenere l'inserimento nell'atto di una clausola di esecutività;
- gli atti notarili, di cui al punto 4 o 5, con i quali il proprietario di beni mobili, crediti o diritti ipotecati o gravati da un pegno ivi riportato che non è un debitore personale acconsente alla misura esecutiva sulla proprietà gravata per rimborsare il creditore pignoratizio.
Tramite un atto notarile distinto il debitore può rilasciare una dichiarazione di accettazione volontaria all'esecuzione.
Costituiscono titoli esecutivi solo le decisioni giudiziarie che si intendono passate in giudicato, provviste della formula esecutiva o immediatamente esecutive (dichiarazione del carattere di esecutività immediata su istanza oppure d'ufficio). L'atto notarile ha forza esecutiva a pieno titolo se soddisfa le condizioni previste da quanto disposto dal codice di procedura civile e dalla normativa sui notai.
Altri titoli esecutivi sono: gli estratti dell'elenco dei crediti dichiarati in una procedura d'insolvenza; un regolamento bancario giuridicamente valido; un piano di allocazione delle somme ottenute tramite la vendita forzata di un bene ipotecato; un titolo esecutivo bancario conforme a quanto previsto dal diritto bancario, ma soltanto dopo che l'organo giurisdizionale ha integrato una clausola di esecutività; sentenze pronunciate da organi giurisdizionali stranieri e accordi transattivi raggiunti in tali sedi, dopo che le stesse sono state dichiarate esecutive dall'organo giurisdizionale polacco. Le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali di Stati esteri in materia civile che sono esecutive in virtù di un titolo di esecuzione giudiziaria sono considerate essere dei titoli esecutivi dopo essere state dichiarate esecutive da un organo giurisdizionale polacco. La decisione acquisisce forza esecutiva se può essere eseguita conformemente a quanto stabilito dal diritto dello Stato in cui è stata pronunciata e se non ricorre alcuno degli ostacoli previsti nell'articolo 1146, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile.
3.1 La procedura
Il titolo esecutivo funge da fondamento per istituire i procedimenti di esecuzione. In linea generale, per il titolo esecutivo emesso da un organo giurisdizionale, la formula esecutiva è apposta dal tribunale di primo grado investito del procedimento (articolo 781, paragrafo 1, del codice di procedura civile).
La richiesta di apposizione della formula esecutiva è esaminata quanto prima, entro tre giorni dal relativo deposito presso l'organo giurisdizionale competente (articolo 781, paragrafo 1, del codice di procedura civile). Una clausola di esecutività viene apposta ex officio in titoli emessi nel contesto di procedimenti giudiziari che sono stati o avrebbero potuto essere istituiti d'ufficio. Per l'ingiunzione di pagamento emessa nel quadro di un procedimento di ingiunzione di pagamento per via elettronica, la formula esecutiva è apposta non appena passa in giudicato (articolo 782 del codice di procedura civile).
Di norma un provvedimento di esecuzione può essere ottenuto presentando un'istanza. Nei procedimenti che possono essere avviati d'ufficio, l'esecuzione può essere avviata su istanza dell'organo giurisdizionale di primo grado adito e l'istanza è depositata presso l'organo giurisdizionale o l'ufficiale giudiziario competente (articolo 796, paragrafo 2, del codice di procedura civile).
L'istanza per avviare un procedimento di esecuzione può essere presentata dal creditore presso il tribunale distrettuale competente o presso l'ufficiale giudiziario collegato allo stesso. Può altresì essere presentata da altre autorità competenti (un organo giurisdizionale o il pubblico ministero in materie relative all'esecuzione di sanzioni pecuniarie, ammende, spese processuali e spese di giudizio da pagare all'erario).
Di norma le istanze per avviare un procedimento di esecuzione vengono presentate per iscritto. Alle stesse deve essere allegato il titolo esecutivo originale.
Le modalità di riscossione e gli importi degli onorari sono disciplinati dall'ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (legge del 28 febbraio 2018 sugli onorari dell'ufficiale giudiziario) [Dz. U. (GU) del 2023, atto 1357].
Gli onorari per l'esecuzione sono in particolare:
1) Gli onorari per lo svolgimento dei processi di esecuzione, per l'esecuzione su una garanzia in relazione a un credito, l'esecuzione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari o l'esecuzione di un'ordinanza volta a garantire un mezzo di prova oppure a ordinare la consegna di un mezzo di prova nelle cause relative alla proprietà intellettuale – per quanto riguarda l'esecuzione di crediti di natura pecuniaria, l'ufficiale giudiziario addebita al debitore onorari proporzionali pari al 10 % del valore del credito recuperato. Se, entro un mese dalla notifica dell'avviso di avvio del processo di esecuzione, il debitore versa all'ufficiale giudiziario o sul suo conto bancario, in tutto o in parte, il credito da recuperare, l'ufficiale giudiziario addebita al debitore onorari proporzionali pari al 3 % del valore del credito in tal modo recuperato. Il contributo minimo per il credito così ottenuto è di 150 PLN. Il contributo minimo è pari a 200 PLN se l'esecuzione di un credito è avvenuta solo a seguito dell'esecuzione relativa a un altro credito, un conto bancario, una remunerazione da lavoro o una prestazione previdenziale, o del versamento da parte del debitore del credito all'ufficiale giudiziario o sul suo conto bancario dopo la scadenza di un termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stato notificato l'avviso di avvio del processo di esecuzione.
Se l'esecuzione del credito è avvenuta in modo diverso da quanto sopra descritto, il contributo minimo è di 300 PLN.
Il contributo fisso per un'istanza di esecuzione riguardante la consegna di un bene mobile è di 400 PLN. Per un'istanza di esecuzione riguardante la presa di possesso di un bene immobile utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del debitore oppure lo sgombero di un locale o di una stanza utilizzata per soddisfare tali esigenze, il contributo fisso è di 1 500 PLN. Il contributo fisso per un'istanza di esecuzione riguardante la presa di possesso di un altro bene immobile o lo sgombero di un altro locale o di un'altra stanza è di 2 000 PLN. Se il bene immobile, la stanza o il locale è utilizzato dal debitore esclusivamente per attività professionali, il contributo di 2 000 PLN è aumentato di 1 000 PLN per la seconda stanza e ciascuna stanza successiva facente parte del bene immobile, del locale o della stanza oggetto dell'esecuzione forzata. L'importo totale del contributo non può superare i 30 000 PLN.
Il contributo fisso per:
- la consegna degli attivi a un curatore o amministratore fallimentare,
- la nomina di un amministratore per un bene immobile,
- la conservazione di un elemento di prova nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale,
- la presentazione di un elemento di prova nei procedimenti in materia di proprietà intellettuale è di 400 PLN.
Il contributo fisso per aver contribuito al superamento delle resistenze del debitore e all'esecuzione della decisione del tribunale di sottoporre il debitore a custodia cautelare è di 1 000 PLN.
Se il debitore paga il credito indicato nel titolo esecutivo non più tardi di tre giorni prima dell'esecuzione prevista dal titolo stesso, l'ufficiale giudiziario rimborsa al creditore il 50 % del contributo pagato. Se il debitore paga il credito prima che gli sia stato notificato un avviso di avvio del processo di esecuzione o un'istanza di pagamento volontario, l'ufficiale giudiziario rimborsa al creditore la parte del contributo pagato che supera i 200 PLN;
2) Il contributo per lo svolgimento di altri procedimenti o per l'esecuzione di altri atti (contributo forfettario su richiesta):
- per l'esecuzione di una decisione di salvaguardia dell'eredità,
- per la preparazione dell'inventario è di 400 PLN.
Il contributo fisso sull'ordinanza del tribunale o sull'istanza dell'attore per la notifica diretta e personale degli atti è di 60 PLN. Il contributo è percepito per la notifica a un unico indirizzo di un atto specificato in un procedimento, indipendentemente dal numero di destinatari dell'atto che risiedono a tale indirizzo e dal numero di tentativi di notifica effettuati. Il contributo fisso per un'istanza di intervento volta a stabilire l'indirizzo attuale del destinatario è di 40 PLN. Il contributo fisso per la preparazione di un accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario è di 400 PLN.
3.2 Le principali condizioni
Un provvedimento di esecuzione viene attuato tramite un'istanza presentata dal creditore, allegando alla stessa un titolo esecutivo. L'istanza deve indicare il nome del debitore. Il creditore può indicare le misure di esecuzione da adottare, vale a dire indicare i beni del debitore che saranno oggetto dell'esecuzione. Per l'esecuzione di crediti relativi a beni immobili si deve indicare altresì l'identificativo catastale. Qualora l'esecuzione interessi beni mobili, non è necessario precisare l'oggetto, dal momento che l'esecuzione si applica a tutti i beni mobili appartenenti al patrimonio del debitore.
4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione
4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?
Possono essere soggetti a esecuzione tutti gli oggetti o le attrezzature che costituiscono parte del patrimonio del debitore, come ad esempio: beni mobili, beni immobili, la remunerazione per il lavoro, i conti bancari, una quota dei beni immobili, le navi marittime e altri crediti e diritti di proprietà del debitore.
Gli articoli da 829 a 831 del codice di procedura civile riportano un elenco restrittivo degli oggetti che possono essere sottoposti a misure di esecuzione. In conformità con tali disposizioni, i seguenti articoli o le seguenti apparecchiature risultano esenti dall'esecuzione: articoli per la casa, biancheria da letto, biancheria intima e abbigliamento per uso quotidiano secondo quanto può ragionevolmente essere necessario per soddisfare le necessità domestiche essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico, nonché i capi di abbigliamento dei quali indispensabili per il debitore per esercitare le sue funzioni o la sua attività professionale; alimenti e forniture di carburante necessari per soddisfare le esigenze essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico per un periodo di un mese; utensili e altri strumenti dei quali il debitore possa avere necessità per svolgere un lavoro retribuito, nonché le materie prime che possono essere necessarie per il processo di produzione per un periodo di una settimana, esclusi i veicoli a motore;
Oltre al codice di procedura civile, altre leggi determinano peraltro se e in quale misura i crediti sono pignorabili (per esempio il codice del lavoro stabilisce le quote di retribuzione pignorabili).
4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?
Il titolo esecutivo conferisce il diritto di procedere all'esecuzione di tutti i crediti ivi indicati, a partire da tutti gli elementi del patrimonio del debitore, a meno che il contenuto di tale titolo non disponga diversamente.
I debitori hanno il diritto di gestire i propri beni a meno che l'organo giurisdizionale non li privi di tale diritto.
Nell'esecuzione relativa a beni mobili, l'ufficiale giudiziario provvede al loro pignoramento e redige un verbale di pignoramento. In seguito al pignoramento la gestione di tali beni pignorati non influisce sull'ulteriore corso del procedimento. Inoltre, il processo di esecuzione relativo al bene pignorato può essere promosso anche nei confronti dell'acquirente. Per motivi importanti, in qualunque fase del procedimento, l'ufficiale giudiziario può cedere il controllo dei beni mobili pignorati a un'altra persona, che può anche essere il creditore.
Nell'esecuzione relativa a beni immobili, l'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di pagare i debiti entro un termine di 2 settimane. Se ciò non avvenisse, saranno avviate procedure di descrizione e valutazione del bene immobile. La gestione di tale bene non influisce sull'ulteriore corso del procedimento. L'acquirente può partecipare ai procedimenti in qualità di debitore.
Nel caso in cui il debitore sia tenuto ad astenersi dal compiere un'azione o a non ostacolare le azioni del creditore, il tribunale può, su istanza del creditore, infliggere una sanzione pecuniaria al debitore se quest'ultimo agisce in modo contrario a tale obbligo. Il mancato pagamento sarà sanzionato con l'incarcerazione.
4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
Il codice di procedura civile non assoggetta le istanze per l'ottenimento dell'esecuzione a un termine temporale. L'ordinamento polacco prevede tuttavia che i crediti riconosciuti da una decisione passata in giudicato, resa da un organo giurisdizionale o un altro organo competente a esaminare tali casi o da un lodo arbitrale come pure i crediti riconosciuti tramite un accordo transattivo raggiunto dinanzi all'organo giurisdizionale o a un collegio arbitrale oppure attraverso un accordo transattivo derivante dall'intervento del mediatore e confermato da un organo giurisdizionale siano prescritti alla scadenza di un termine di 10 anni, anche se la scadenza per tale tipo di crediti è più breve (articolo 125, paragrafo 1, del codice civile). Se la pretesa così riconosciuta comprende crediti periodici, la prescrizione avviene dopo tre anni.
Le istanze per l'esecuzione sono esaminate dalle autorità competenti al fine di stabilire se sono conformi ai requisiti formali e ai criteri di ammissibilità. Il mancato rispetto di requisiti specifici può determinare il respingimento dell'istanza o la pronuncia di non luogo a procedere.
5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?
Le parti del procedimento possono presentare ricorso contro un'ordinanza di un organo giurisdizionale volta a integrare una clausola di esecutività.
Nei procedimenti di esecuzione sono disponibili i seguenti mezzi di ricorso:
- denuncia contro un'azione promossa dall'ufficiale giudiziario (depositata presso il tribunale distrettuale; ciò si applica anche a eventuali omissioni da parte dell'ufficiale giudiziario. Tale denuncia può essere presentata da una delle parti del procedimento o dalla persona i cui diritti sono stati violati o compromessi da tale azione od omissione dell'ufficiale giudiziario. La denuncia deve essere presentata non più di una settimana dopo la data in cui è stata attuata l'azione oppure la parte o la persona è venuta a conoscenza dell'omissione);
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale (contro la decisione di un giudice ausiliario) riguardante l'apposizione della formula esecutiva (articolo 795 del codice di procedura civile. Per il creditore, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di emissione del titolo esecutivo. Per il debitore, decorre dalla data di notificazione di un avviso di avvio del processo di esecuzione).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale che dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea (articolo 795, paragrafo 5, del codice di procedura civile).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale relativa alla sospensione del procedimento o alla pronuncia di non luogo a procedere (articolo 828 del codice di procedura civile).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale relativa alla limitazione dell'esecuzione (articolo 839 del codice di procedura civile).
- Decisione di un organo giurisdizionale relativa alla limitazione dell'esecuzione e un ricorso nei confronti di tale decisione (articolo 839 del codice di procedura civile).
- Impugnazione dell'esecuzione presentata dal debitore (articoli da 840 a 843 del codice di procedura civile).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale riguardante il rimborso delle spese dell'amministratore (articolo 859 del codice di procedura civile).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale riguardante le procedure di descrizione e valutazione in fase di pignoramento dei beni immobili (articolo 950 del codice di procedura civile).
- Denuncia verbale nei confronti degli atti dell'ufficiale giudiziario depositati nel corso di una vendita all'asta pubblica presso l'organo di supervisione (articolo 986 del codice di procedura civile).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale riguardante l'approvazione dell'offerta (articolo 997 del codice di procedura civile).
- Mezzi relativi al piano di ripartizione degli importi pignorati [entro due settimane dalla notificazione dell'autorità di esecuzione che l'ha elaborato (articolo 998 del codice di procedura civile)].
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale riguardante i mezzi relativi al piano di ripartizione (articolo 1028 del codice di procedura civile).
- Ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale che ingiunge al debitore di adempiere alla sua obbligazione (articolo 1055 del codice di procedura civile).
- Un ricorso contro la decisione di un organo giurisdizionale avente lo scopo di escludere dei beni dal pignoramento con la partecipazione dell'erario (articolo 1061, paragrafo 2, del codice di procedura civile).
6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?
In virtù dell'articolo 829 del codice di procedura civile, non è pignorabile segnatamente quanto segue:
- gli elettrodomestici, la biancheria intima e gli indumenti essenziali per la vita quotidiana del debitore e dei suoi familiari a suo carico, in particolare un frigorifero, una lavatrice, un'aspirapolvere, un forno o un forno a microonde, un piano cottura per riscaldare e preparare pietanze, i letti, i tavoli e le sedie in numero sufficiente per il debitore e i suoi familiari e una fonte di illuminazione per stanza, a meno che il valore di tali articoli non superi in modo significativo il valore medio di articoli nuovi dello stesso tipo;
- gli indumenti essenziali per lo svolgimento di un lavoro o di un'attività professionale;
- alimenti e forniture di carburante necessari per soddisfare le esigenze essenziali del debitore e dei suoi familiari a carico per un periodo di un mese;
- una mucca, due capre o tre pecore, come pure una riserva di foraggio e lettiere che consenta al debitore e ai membri della sua famiglia che ha in carico di sopravvivere fino ai prossimi raccolti;
- gli utensili e altri oggetti del debitore indispensabili per l'esercizio della sua attività professionale nonché le materie prime indispensabili per la produzione effettuata in una settimana, esclusi i veicoli a motore;
- per il debitore che riceve una remunerazione fissa su base periodica, un importo di detta remunerazione corrispondente alla quota della stessa non pignorabile per il periodo che si protrae fino alla data del pagamento successivo e, nel caso di un debitore che non riceve una remunerazione fissa, l'importo necessario a consentirgli si soddisfare le sue esigenze e quelle dei familiari che ha in carico per un periodo di due settimane;
- gli oggetti necessari all'istruzione, i documenti personali, le decorazioni, gli oggetti di culto e gli oggetti di uso quotidiano che possono essere venduti soltanto a un prezzo nettamente inferiore al loro valore reale, ma che presentano un valore d'uso per il debitore;
- i medicinali ai sensi di quanto disposto dall'ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (legge del 6 settembre 2001, normativa sui medicinali) [Dz. U. (GU) del 2008, n. 45, atto 271, e successive modifiche 26], necessari per il funzionamento della struttura sanitaria conformemente a quanto disposto sulle attività sanitarie per un periodo di tre mesi, nonché i dispositivi medici necessari per il suo funzionamento a norma di quanto disposto dall'ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (legge del 20 maggio 2010 sui dispositivi medici) [Dz. U. n. 107, atto 679, e del 2011, n. 102, atto 586, e n. 113, atto 657];
- gli oggetti indispensabili a causa della disabilità del debitore o dei suoi familiari.
A norma dell'articolo 831, paragrafo 1, del codice di procedura civile, non è pignorabile in particolare quanto segue:
- gli importi e le prestazioni in natura destinati a compensare i costi o le spese per le trasferte di lavoro;
- le somme concesse dall'erario per fini specifici (in particolare le borse di studio, i finanziamenti), a meno che il credito oggetto dell'esecuzione non abbia origine dalla realizzazione di tali fini o dall'obbligazione alimentare;
- i fondi provenienti dai programmi finanziati dai fondi di cui all'articolo 5, primo comma, punti 2 e 3, dell'ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (legge del 27 agosto 2009 sulle finanze pubbliche) [Dz. U. (GU) del 2013, atti 885, 938 e 1646], a meno che il credito oggetto della misura esecutiva non abbia origine dalla realizzazione del progetto a cui tali fondi erano destinati;
- i diritti inalienabili, a meno che la loro possibile cessione non sia esclusa in virtù di un contratto e che l'oggetto della prestazione non sia pignorabile o la realizzazione del diritto non possa essere assegnata a un altro soggetto;
- i risarcimenti assicurativi per danni entro i limiti previsti dal regolamento del ministro delle finanze e della giustizia; ciò non si applica all'esecuzione volta al recupero delle obbligazioni alimentari;
- le prestazioni di assistenza sociale ai sensi di quanto disposto dall'ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (legge del 12 marzo 2004 in materia di assistenza sociale) [Dz. U. (GU) del 2013, atto 182, e successive modifiche];
- i crediti dovuti al debitore dal bilancio dello Stato o dal Fondo sanitario nazionale per la fornitura di servizi di assistenza sanitaria a norma di quanto disposto dall'ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (legge del 27 agosto 2004 sulla fornitura di assistenza sanitaria finanziata dai fondi pubblici) [Dz. U. (GU) del 2008, n. 164, atto 1027, e successive modifiche], prima del completamento della fornitura di tali servizi, fino al 75 % di ciascun pagamento, a meno che non si tratti di crediti dei dipendenti del debitore o dei fornitori di servizi di cui all'articolo 5, punto 41, lettere a) e b), della legge del 27 agosto 2004 sulla fornitura di assistenza sanitaria finanziata dai fondi pubblici;
- gli importi assegnati per decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, se il credito da recuperare è dovuto all'erario;
- un sussidio di inserimento ai sensi della legge del 13 giugno 2003 sull'occupazione sociale [Dz. U. (GU) del 2020, atto 176];
- i crediti di una cooperativa locativa nei confronti dei suoi soci e dei non soci che godono di un diritto di tipo cooperativo su un locale o di un diritto di proprietà su un locale, a titolo di contributo di cui all'articolo 4 della legge del 15 dicembre 2000 sulle cooperative locative [Dz. U. (GU) del 2021, atto 1208], nonché i fondi a disposizione della cooperativa nel quadro del pagamento di tali contributi, a meno che il credito da recuperare non sia sorto in occasione dell'esecuzione da parte del creditore di obbligazioni che dovevano essere soddisfatte attraverso contributi di cui all'articolo 4 di detta legge.
A norma dell'articolo 833, paragrafo 1, del codice di procedura civile, la percentuale di remunerazione pignorabile nel quadro di una esecuzione forzata sulla remunerazione è definita in base a quanto disposto dall'ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — kodeks pracy (legge del 26 giugno 1974 sul codice del lavoro, in appresso "codice del lavoro") [Dz. U. (GU) del 2020, n. 1320, versione codificata]. Tale disposizione si applica mutatis mutandis alle indennità di disoccupazione, agli incentivi, alle borse di studio e alle indennità di formazione versati sulla base delle normative riguardanti la promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro.
A norma dell'articolo 87, punto 1, paragrafo 1, del codice del lavoro, non è pignorabile la percentuale di remunerazione pari a quanto segue:
1) il salario minimo fissato ai sensi di disposizioni distinte, da corrispondere a persone impiegate a tempo pieno, al netto dei contributi previdenziali e delle ritenute alla fonte, meno gli importi soggetti a esecuzione mediante titoli esecutivi per saldare crediti diversi dai pagamenti di obbligazioni alimentari;
2) il 75 % della remunerazione di cui al punto 1, per le trattenute di anticipi di carattere pecuniario concessi al dipendente;
3) il 90 % della remunerazione di cui al punto 1, per le trattenute in seguito a sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 108 del codice del lavoro.
Se il dipendente lavora a tempo parziale, tali importi sono oggetto di una riduzione proporzionale alla durata del tempo di lavoro.
Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.
I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.