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L'esecuzione in materia civile e commerciale è un'azione giudiziaria con la quale il creditore procede tramite l'ufficiale giudiziario in modo forzoso per ottenere dal debitore una determinata prestazione relativa a un'obbligazione che non è stata adempiuta.
L'esecuzione può avere ad oggetto il pagamento di una determinata somma, la consegna di un particolare bene o l'obbligo di compiere un determinato atto ovvero di astenersi dal compimento di tale atto.
L'esecuzione può assumere la forma di procedimento comune (procedimento ordinario, sommario o unico) o speciale.
Tutte le esecuzioni aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma assumono la forma di un procedimento ordinario, ad eccezione delle seguenti esecuzioni che hanno forma di procedimento sommario e delle esecuzioni di materia di obbligazioni alimentari che costituiscono procedimenti speciali.
Il procedimento sommario viene adottato per le azioni esecutive aventi ad oggetto il pagamento di una determinata somma, fondate sui seguenti titoli:
Pur trattandosi di uno dei titoli esecutivi appena enunciati, nei casi di seguito descritti non è il procedimento sommario ad essere esperito, bensì il procedimento ordinario:
Le esecuzioni relative alla consegna di un particolare bene e al compimento di un determinato atto (obbligazione di fare o di non fare) hanno forma unica di procedimento comune.
L'esecuzione per la consegna di un particolare bene può essere convertita in esecuzione per il pagamento di una determinata somma, se il bene che il creditore doveva ricevere non esiste. In tal caso, il creditore può, nel corso del medesimo procedimento, liquidare il valore del bene da consegnare e il danno derivante dalla mancata consegna.
L'esecuzione relativa a un'obbligazione di fare o di non fare può essere convertita in esecuzione per il pagamento di una determinata somma se il creditore chiede il risarcimento del danno subito e liquida tale valore.
L'esecuzione in materia di obbligazioni alimentari costituisce un procedimento particolare:
Il procedimento di esecuzione è stabilito agli articoli 550 e 551 (Forme del procedimento - Procedimento di esecuzione), agli articoli da 703 a 877 (Procedimento di esecuzione) e agli articoli da 933 a 937 (Esecuzione speciale in materia di alimenti) del Código de Processo Civil (codice di procedura civile), consultabile tramite questo collegamento.
Le autorità competenti in materia di esecuzione sono gli organi giurisdizionali e gli agenti dell'esecuzione.
L'esecuzione vera e propria viene esperita attraverso un procedimento giurisdizionale di esecuzione in cui gli organi giurisdizionali, assistiti dagli agenti dell'esecuzione, costituiscono le autorità competenti. Oltre al procedimento giurisdizionale, la legge prevede un procedimento extrajudicial pré-executivo (procedimento stragiudiziale pre-esecutivo), al quale il creditore può ricorrere a determinate condizioni. Le autorità competenti in materia di procedimento stragiudiziale pre-esecutivo sono gli agenti dell'esecuzione.
Procedimento giurisdizionale di esecuzione
L'esecuzione ha inizio con la presentazione della domanda di esecuzione all'organo giurisdizionale. Il modulo e le modalità di presentazione della domanda di esecuzione sono definiti nel decreto n. 282/2013 del governo del 29 agosto 2013 (nel 2020, data di revisione della presente scheda), consultabile tramite questo collegamento.
Sul portale CITIUS sono disponibili moduli ad uso dei creditori per le esecuzioni in cui non è obbligatoria l'assistenza di un avvocato, avvocato tirocinante o procuratore legale.
L'agente dell'esecuzione deve essere nominato dal creditore. In caso contrario, è la cancelleria dell'organo giurisdizionale interessato a nominare, automaticamente e in modo casuale, un agente dell'esecuzione. In casi eccezionali previsti dalla legge, le funzioni dell'agente dell'esecuzione possono essere esercitate da un ufficiale giudiziario.
La ripartizione delle competenze tra organo giurisdizionale e agente dell'esecuzione è di norma la seguente:
In particolare,
spetta al giudice:
È compito dell'agente dell'esecuzione:
Per i procedimenti di esecuzione effettuati in Portogallo, la competenza ratione materiae degli organi giurisdizionali è la seguente:
(articoli da 111 a 131 della legge n. 62/2013 del 26 agosto 2013, consultabili tramite questo collegamento)
La competenza territoriale degli organi giurisdizionali portoghesi per l'avvio di un'azione esecutiva è la seguente (articoli da 85 a 90 del codice di procedura civile, consultabili tramite questo collegamento):
Procedimento stragiudiziale pre-esecutivo
Come alternativa al procedimento giurisdizionale, il creditore può decidere di ricorrere a un procedimento amministrativo preliminare denominato PEPEX (procedimento stragiudiziale pre-esecutivo).
Gli agenti dell'esecuzione sono l'autorità competente incaricata di redigere gli atti nell'ambito di tale procedimento.
È possibile ricorrere al procedimento PEPEX nei seguenti casi: decisioni esecutive nazionali; altri titoli esecutivi nazionali; sentenze straniere dichiarate esecutive; titoli esecutivi europei e sentenze la cui esecutività si basa sulla legislazione dell'UE, su trattati o convenzioni vincolanti per il Portogallo; titoli esecutivi europei. In tutti questi casi devono essere rispettate le seguenti condizioni:
Gli agenti dell'esecuzione utilizzano il codice fiscale del convenuto per effettuare ricerche su beni e redditi di quest'ultimo e, nel farlo, possono consultare solo banche dati nazionali (non possono effettuare ricerche in banche dati di altri Stati membri). La legislazione portoghese prevede la possibilità, sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche straniere, di richiedere un codice fiscale, pur non esercitando un'attività e/o pur non essendo domiciliate in Portogallo.
Il procedimento PEPEX è un procedimento elettronico, smaterializzato, veloce e più economico del procedimento giudiziario. La domanda iniziale viene presentata dal creditore stesso accedendo alla piattaforma informatica sul sito internet:
È possibile collegarsi usando le credenziali di accesso al portale dell'autorità fiscale e doganale o tramite il certificato digitale della cartão de cidadão (carta d'identità).
Quando il creditore nomina un rappresentante, gli Advogados (avvocati) e i Solicitadores (procuratori legali) possono accedere alla piattaforma utilizzando il certificato digitale emesso dal loro ordine professionale.
Una volta presentata la domanda, la pratica viene assegnata automaticamente a un agente dell'esecuzione e il creditore riceve a breve (normalmente entro cinque giorni dalla presentazione della domanda) informazioni sulle effettive possibilità di recupero del credito o una certificazione di mancato recupero del credito utilizzabile a fini fiscali, senza la necessità di ricorrere a un procedimento giudiziario.
Questo procedimento ha come principale scopo quello di ottenere il pagamento volontario da parte del debitore. Gli atti di sequestro/pignoramento non possono essere effettuati nell'ambito di un procedimento PEPEX. A tal fine, è necessario convertire il procedimento PEPEX in procedimento esecutivo.
Nel corso di un procedimento PEPEX, il convenuto può effettuare il pagamento volontario o raggiungere un accordo di pagamento con l'attore.
Quando l'attore opta per la notificazione al convenuto, questa viene resa di persona dall'agente dell'esecuzione.
Se i destinatari di una tale domanda ricevono una debita notifica del procedimento e non fanno nulla, il loro nome viene inserito in un elenco pubblico di debitori e il suddetto certificato di mancato recupero può essere rilasciato a fini legali e fiscali. Nel momento in cui il credito verrà saldato per intero, il debitore sarà cancellato da tale elenco e le autorità fiscali ne saranno informate.
Nell'ambito di un procedimento PEPEX, le parti possono far intervenire il giudice: l'attore può farlo convertendo il procedimento PEPEX in procedimento esecutivo, se non ha ottenuto il pagamento volontario, mentre il convenuto può farlo opponendosi al procedimento PEPEX.
Per quanto riguarda i costi, il procedimento PEPEX è più economico del procedimento giudiziario. A fronte di soli 51,00 EUR IVA esclusa, il creditore può sapere se riesce a ottenere il recupero del proprio credito, indipendentemente dal valore dello stesso. In caso di recupero, i costi possono essere superiori a 51,00 EUR (a seconda dei casi).
Inoltre, in caso di conversione del procedimento PEPEX in procedimento esecutivo, il creditore è esentato dal pagamento della tassa giudiziaria iniziale.
Il procedimento PEPEX è stabilito dalla legge n. 32/2014 del 30 maggio 2014, consultabile tramite questo collegamento ed è disciplinato dal decreto n. 233/2014 del 14 novembre 2014, consultabile alla pagina del decreto PEPEX
L'esecuzione si basa su un titolo che determina la finalità e i limiti dell'azione esecutiva. I titoli esecutivi comprendono le somme relative agli interessi di mora al tasso legale, maturati sull'obbligazione ivi costituita.
Le decisioni sono esecutive, e possono essere emessi titoli esecutivi alle seguenti condizioni:
a) decisioni giudiziarie
b) documenti redatti o autenticati da un notaio, da altri soggetti o professionisti abilitati a tal fine, che definiscono la costituzione o il riconoscimento di qualsiasi obbligazione
c) obbligazioni di dazione di denaro, anche scritte a mano, purché in tal caso i fatti addotti a prova del rapporto giuridico sottostante siano riportati nel relativo documento o siano esposti nella domanda di esecuzione
d) documenti ai quali disposizioni particolari attribuiscono efficacia esecutiva
Relativamente al credito
L'obbligazione da eseguire deve essere certa, liquida ed esigibile. Qualora tali criteri non siano soddisfatti dal titolo esecutivo, l'esecuzione ha inizio con le misure destinate a rendere l'obbligazione certa, liquida ed esigibile.
Relativamente al creditore
L'esecuzione deve essere richiesta dalla persona nominata come creditore nel titolo esecutivo. Nel caso dei titoli al portatore, l'esecuzione deve essere proposta dal portatore.
In caso di successione del diritto o dell'obbligazione, l'azione di esecuzione deve avvenire tra gli eredi delle persone che nel titolo esecutivo figurano come creditori o debitori dell'obbligazione da eseguire. Nella domanda di esecuzione, l'esecutante enuncia i fatti costitutivi della successione.
Relativamente al debitore
L'esecuzione viene promossa nei confronti della persona che figura come debitore nel titolo esecutivo.
I beni del debitore sono sottoposti a pignoramento anche se si trovano in possesso di un terzo, a qualsiasi titolo, fatti salvi i diritti che un terzo può far valere nei confronti del creditore.
L'esecuzione di un debito munito di garanzia reale sui beni del terzo deve essere intrapresa direttamente nei suoi confronti se l'esecutante fa valere la garanzia, fatta salva la possibilità di escutere direttamente il debitore.
Se l'esecuzione è diretta soltanto contro un terzo e risulta l'insufficienza dei beni gravati da garanzia reale, l'esecutante può richiedere, nel corso dello stesso processo, il proseguimento dell'azione esecutiva contro il debitore, che sarà escusso fino alla completa soddisfazione del credito. Quando i beni gravati appartengono al debitore, ma sono posseduti da un terzo, quest'ultimo può essere escusso congiuntamente al debitore.
Nel caso di un'esecuzione promossa nei confronti di un debitore sussidiario, i beni di quest'ultimo non possono essere sottoposti ad esecuzione finché non sia stato escusso il debitore principale, purché il debitore sussidiario si avvalga, nel rispetto dei termini per proporre opposizione, di un beneficio della previa escussione ben fondato.
Quando i beni comuni dei coniugi sono sottoposti a esecuzione nell'ambito di un'azione promossa nei confronti di un solo coniuge, in quanto il creditore non è a conoscenza dell'esistenza di beni sufficienti appartenenti al debitore, il coniuge del debitore esecutato può chiedere la separazione dei beni o produrre un documento attestante che tale processo di separazione è stato già richiesto ed è in corso, pena il proseguimento dell'esecuzione nei confronti dei beni comuni.
Quando l'esecuzione è promossa nei confronti di un solo coniuge, il creditore può far valere, adducendo fondati motivi, che il debito grava su entrambi i coniugi sulla base di un titolo che non sia una sentenza. In tali casi, il coniuge del debitore viene invitato a dichiarare se accetta o meno che entrambi i coniugi siano debitori in solido, sulla base dei motivi esposti; se il coniuge non si pronuncia, il debito è considerato in capo a entrambi i coniugi, ferma restando la possibilità di proporre impugnazione.
Se l'esecuzione è promossa nei confronti di uno dei titolari di un bene autonomo o di un bene indiviso, i beni in comproprietà o frazioni di essi o parti specifiche del bene indiviso non possono essere sottoposti a esecuzione.
Quando l'esecuzione è esercitata nei confronti di eredi, possono essere sottoposti a pignoramento unicamente i beni ricevuti dal de cuius. Quando l'esecuzione riguarda altri beni, il debitore può indicare quali tra i beni in suo possesso sono stati acquisiti attraverso l'eredità e quindi richiedere all'agente dell'esecuzione di cancellare il pignoramento. La richiesta può essere accolta qualora il creditore non si opponga. Se il creditore si oppone, il debitore può ottenere la cancellazione del pignoramento, in caso di mera accettazione dell'eredità (senza che sia stata avviata una procedura d'inventario), solo se dichiara e dimostra davanti all'organo giurisdizionale: a) che i beni oggetto dell'esecuzione non provenivano dall'eredità; b) che non ha ricevuto in eredità ulteriori beni rispetto a quelli dichiarati oppure che, pur avendoli ricevuti, detti beni sono stati utilizzati per pagare le spese relative all'eredità.
Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito 1.
Le principali misure esecutive sono:
Queste principali misure esecutive possono essere precedute o seguite da altri provvedimenti strumentali necessari alla loro concretizzazione (ad esempio: scelta della prestazione in caso obbligazione alternativa; prova della sussistenza di una condizione o dell'esecuzione della prestazione da cui dipende l'obbligazione da eseguire; liquidazione dell'obbligazione da eseguire in caso di obbligazione lorda; valutazione del costo dell'esecuzione di un atto fungibile ad opera di un'altra persona; consultazioni preliminari per la localizzazione e l'identificazione dei beni pignorabili; registrazione del pignoramento; costituzione del depositario dei beni pignorati; pubblicità della vendita dei beni pignorati; comunicazione della vendita al servizio di registrazione).
La scelta delle misure esecutive dipende dallo scopo dell'esecuzione che può essere: il pagamento di una determinata somma, la consegna di uno specifico bene o un obbligo di fare o di non fare.
Nell'esecuzione avente ad oggetto il pagamento di una determinata somma, le misure esecutive più adeguate ai fini dell'esecuzione sono il pignoramento, la vendita e il pagamento.
Nell'esecuzione finalizzata alla consegna di uno specifico bene, la misura esecutiva più adeguata è la consegna del bene all'esecutore da parte dell'agente dell'esecuzione. Se il bene che il creditore doveva ricevere non viene trovato, egli può convertire l'azione in esecuzione finalizzata al pagamento di un determinato importo liquidando il valore del bene e del danno derivante dalla mancata consegna del bene.
In caso di esecuzione avente ad oggetto l'obbligo di fare o di non fare, le misure esecutive opportune sono due: l'adempimento del fatto da parte di un'altra persona, oltre all'indennità di ritardo a spese del debitore se il fatto è fungibile, oppure il pagamento del risarcimento per il danno subito se il fatto non è fungibile, cui può aggiungersi la sanzione pecuniaria vincolante. Se il creditore chiede il risarcimento del danno subito, l'azione è convertita in esecuzione finalizzata al pagamento di un determinato importo.
Sono soggetti a esecuzione tutti i beni del debitore passibili di pignoramento.
L'esecuzione può essere operata nei confronti di beni di terzi, quando tali beni sono vincolati a garanzia di un credito o quando sono oggetto di un atto posto in essere in pregiudizio del creditore che quest'ultimo ha contestato con successo.
Possono essere pignorati soltanto i beni e i diritti aventi un valore pecuniario; non sono pignorabili i beni che non possono essere commercializzati.
In relazione alle suddette norme, possono essere soggetti a esecuzione i seguenti beni:
Effetti del pignoramento
Effetti della vendita
Effetti del pagamento
Effetti della consegna del bene
Effetti dell'obbligazione di fare o di non fare
La vendita, il pagamento, la consegna del bene e l'obbligo di fare o di non fare sono provvedimenti esecutivi che, una volta compiuti, non hanno un periodo di validità. Lo stesso ragionamento si applica al pignoramento ma con la specificità, indicata di seguito, relativa al pignoramento dei beni soggetti a registrazione.
In caso di pignoramento di beni immobili o di beni mobili soggetti a registrazione, l'iscrizione del pignoramento è obbligatoria e deve essere incentivata dall'agente dell'esecuzione. In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, la registrazione del pignoramento deve essere effettuata a titolo provvisorio. In tal caso, la registrazione provvisoria scade se non viene convertita in registrazione permanente o rinnovata prima della scadenza di tale termine. Infatti, in caso di pignoramento di beni soggetti a registrazione la cui registrazione sia provvisoria, l'agente dell'esecuzione deve favorirne la conversione in via permanente, ove nel frattempo ciò diventi possibile, oppure il suo rinnovo per tutta la durata necessaria.
Infine, l'esecuzione avviata può estinguersi durante le fasi preliminari volte a localizzare i beni del debitore, senza che il pagamento sia stato effettuato, se tali fasi si sono rivelate infruttuose, una volta scaduti i termini previsti dalla legge di procedura civile, a seconda dei casi e in base alla forma di procedura applicabile.
Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito 1.
In senso lato, il termine "ricorso" comprende l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione al pignoramento e il ricorso vero e proprio.
Opposizione all'esecuzione
Nei procedimenti di esecuzione il debitore può proporre opposizione entro 20 giorni dalla data della citazione.
Fatte salve le disposizioni previste dagli strumenti internazionali e dell'UE vincolanti per il Portogallo, conformemente alla legislazione nazionale, i motivi di opposizione a un'esecuzione variano a seconda che l'esecuzione si fondi su una sentenza (motivi più ristretti), su una decisione arbitrale (motivi più ampi) o su un altro titolo esecutivo (motivi ancora più ampi).
Nell'esecuzione fondata su una sentenza, sono ammissibili soltanto le seguenti motivazioni di opposizione:
Nell'esecuzione fondata su una sentenza arbitrale, possono essere addotti come motivo di esecuzione, oltre a quelli summenzionati, i motivi su cui può fondarsi l'annullamento giudiziario della medesima decisione, fatte salve le disposizioni della Lei da Arbitragem Voluntária (legge relativa all'arbitrato volontario).
Nel caso dell'esecuzione non fondata su una sentenza o su una richiesta di ingiunzione munita di formula esecutiva, oltre ai succitati motivi di opposizione all'esecuzione fondata su una sentenza, può essere invocato qualsiasi altro motivo che possa essere addotto a titolo difensivo nell'azione a carattere dichiarativo.
Opposizione al pignoramento
Nei casi di seguito descritti il debitore, il coniuge o terzi hanno la possibilità di opporsi al pignoramento di determinati beni.
Se vengono pignorati beni appartenenti al debitore, quest'ultimo può opporvisi adducendo uno dei seguenti motivi:
Se il pignoramento o qualsiasi atto di confisca o consegna di beni ordinato da un giudice lede il possesso o qualsiasi diritto, incompatibile con l'esecuzione o l'ambito del procedimento, vantato da una persona che non è parte in causa, la parte lesa può far valere tale diritto deducendo le opposizioni di terzi.
Il coniuge che abbia posizione di terzo può, senza l'autorizzazione dell'altro coniuge, difendere mediante opposizione i diritti relativi ai beni propri e comuni indebitamente colpiti dal pignoramento.
Le disposizioni giuridiche su cui si basa questo regime sono quelle di cui alla risposta al quesito 1.
Ricorso
I ricorsi ordinari possono essere ricorsi de apelação (in appello) (proposti contro decisioni pronunciate in primo grado) e ricorsi de revista (per revisione) (proposti dinanzi alla Corte suprema di giustizia). I ricorsi ordinari contro decisioni pronunciate nei procedimenti di esecuzione sono disciplinati dalle disposizioni che si applicano alle azioni a carattere dichiarativo.
In generale, un ricorso ordinario è ammissibile solo se la causa ha un valore superiore a quello di competenza dell'organo giurisdizionale d'appello e se le decisioni impugnate, anch'esse di valore superiore alla metà della competenza di tale organo, sono sfavorevoli alla parte appellante. In Portogallo, il valore di competenza della corte d'appello è di 30 000,00 EUR mentre quella dell'organo giurisdizionale di primo grado è di 5 000,00 EUR.
Il procedimento di esecuzione prevede alcuni incidenti a carattere dichiarativo che possono eventualmente verificarsi, come l'opposizione all'esecuzione, l'opposizione al pignoramento da parte del debitore o di terzi e la verifica e la classificazione dei crediti, quando creditori con una garanzia reale sui beni pignorati chiedono il pagamento dei propri crediti con il ricavato dei beni pignorati. Come precedentemente indicato, anche le decisioni adottate nell'ambito di questi incidenti a carattere dichiarativo possono essere oggetto di ricorso.
In particolare, nel procedimento di esecuzione è possibile proporre impugnazione contro:
È possibile proporre ricorso contro:
Le norme in materia di ricorso nel contesto di procedimenti di esecuzione sono sancite dagli articoli da 852 a 854 del codice di procedura civile, consultabili visitando il collegamento al codice di procedura civile
Sì, esistono in effetti dei limiti alla tutela del debitore. In alcuni casi si tratta di limiti al pignoramento, in altri di limiti all'esecuzione legati a termini di prescrizione.
I limiti al pignoramento legati alla tutela del debitore consistono nell'impignorabilità assoluta o totale, nell'impignorabilità relativa e nell'impignorabilità parziale di alcuni beni del debitore. A questi si aggiungono altri due limiti: un limite legato alla tutela dei beni comuni della coppia, quando l'esecuzione interessa solo uno dei coniugi, e un limite derivante dal principio di proporzionalità, secondo cui devono essere pignorati solo i beni necessari a soddisfare il debito da eseguire e le spese generate dall'esecuzione.
In caso di prescrizione o decadenza, il termine fissato può costituire un limite all'esecuzione. Una volta scaduti i rispettivi termini, decade il diritto di esecuzione.
Di seguito è illustrato il funzionamento delle limitazioni relative alla tutela del debitore e le relative tempistiche.
Beni totalmente impignorabili
Oltre ai beni che non possono essere pignorati in virtù di una disposizione speciale, sono totalmente impignorabili:
Beni relativamente impignorabili
Beni parzialmente pignorabili
Impignorabilità di denaro o di depositi bancari
Sono impignorabili le somme di denaro o i depositi bancari provenienti dal soddisfacimento di un credito impignorabile agli stessi termini del credito originariamente esistente.
Limiti al pignoramento di beni comuni in un'esecuzione nei confronti di uno dei coniugi
Le norme generali in materia di beni pignorabili e i limiti al pignoramento sono stabiliti dagli articoli da 735 a 747 del codice di procedura civile
Limiti al pignoramento imposti dal principio di proporzionalità
Il pignoramento si limita ai beni necessari al pagamento del debito oggetto dell'esecuzione e delle relative spese prevedibili, che sono stimate, ai fini del pignoramento e salvo una successiva liquidazione, rispettivamente al 20 %, 10 % e 5 % del valore dell'esecuzione, in funzione del fatto che l'esecuzione: rientra nel valore limite della competenza finanziaria dei tribunali distrettuali; eccede tale limite, senza tuttavia superare il limite della competenza per valore stabilito per la corte d'appello moltiplicato per quattro; o supera quest'ultimo limite. Il valore di competenza del tribunale distrettuale è di 5 000,00 EUR, mentre quello di competenza della corte d'appello è di 30 000,00 EUR (dati al 2021, data di revisione della presente scheda informativa). Tali limiti sono previsti all'articolo 44 della legge 62/2013 del 26 agosto 2013, consultabili tramite questo collegamento.
Limiti all'esecuzione derivanti da un termine di prescrizione
In generale, i diritti disponibili (diritti il cui esercizio o la cui costituzione dipende dalla volontà delle parti) sono soggetti a prescrizione per effetto del loro mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge.
L'organo giurisdizionale non può soddisfare la prescrizione d'ufficio; per essere efficace, quest'ultima deve essere richiesta giudizialmente o stragiudizialmente dalla persona che ne beneficia, dal suo rappresentante o, in caso di incapace, dal pubblico ministero.
Alla scadenza del termine di prescrizione, il beneficiario (debitore) può rifiutare l'adempimento della prestazione o può opporsi in qualsiasi modo all'esercizio del diritto prescritto. Se nei suoi confronti viene pronunciata un'esecuzione, il debitore pignorato può opporvisi invocando la prescrizione. Il termine di opposizione all'esecuzione è di 20 giorni dall'atto di citazione.
Il debitore non può tuttavia chiedere il recupero (rimborso) della prestazione che ha effettuato volontariamente in esecuzione di un'obbligazione prescritta, anche se lo ha fatto ignorando la prescrizione; questo regime si applica a qualsiasi forma di soddisfazione del diritto prescritto, al riconoscimento dello stesso o alla costituzione di garanzie.
La prescrizione può essere fatta valere, nei confronti dell'esecutante, dai creditori del debitore e dai terzi aventi un interesse legittimo nella sua dichiarazione, anche se il debitore vi ha rinunciato. Se però il debitore vi ha rinunciato, la prescrizione può essere invocata solo dai suoi creditori, a condizione che siano soddisfatte le condizioni imposte dal diritto civile per l'impugnação Pauliana (azione di revoca).
Se, nel caso in cui sia citato in giudizio, il debitore non fa valere la prescrizione e l'organo giurisdizionale si pronuncia a suo sfavore, la sentenza definitiva non pregiudica il diritto riconosciuto ai creditori.
Il termine di prescrizione ordinario è di 20 anni, ma esistono anche prescrizioni a breve termine.
La prescrizione è di cinque anni nei seguenti casi:
La legge prevede prescrizioni presuntive (basate sulla presunzione di tempestività) nei seguenti casi:
In caso di prescrizione considerata presuntiva dalla legislazione civile, si applicano le seguenti norme:
Viene di seguito illustrato il funzionamento della prescrizione dei diritti riconosciuti da una sentenza o da un titolo esecutivo:
Il codice civile prevede norme in materia di inizio, sospensione e interruzione del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione non decorre in presenza di motivi di sospensione (come minore età, servizio militare, causa di forza maggiore, dolo del debitore). In caso di interruzione, il tempo trascorso viene pienamente cancellato e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
Il creditore che intenda interrompere la prescrizione può farlo ricorrendo a o invocando uno dei seguenti atti:
Se la citazione o la notifica non sono state effettuate entro cinque giorni dalla richiesta, per motivi non imputabili al richiedente, la prescrizione si interrompe appena trascorsi i cinque giorni.
L'annullamento della citazione o della notifica non impedisce l'effetto di interruzione di cui ai paragrafi precedenti.
È equiparato alla citazione o alla notifica, ai fini del presente articolo, ogni altro mezzo giudiziario con il quale viene data conoscenza dell'atto alla persona contro la quale il diritto può essere esercitato.
L'interruzione della prescrizione produce i seguenti effetti (a meno che la legge non preveda espressamente una diversa regola):
Limiti all'esecuzione derivanti dal termine di decadenza
Qualora, per legge o per volontà delle parti, un diritto debba essere esercitato entro un certo termine, si applicano le norme sulla decadenza, a meno che la legge non faccia espressamente riferimento alla prescrizione.
La scadenza può essere impedita soltanto compiendo, entro il termine legale o contrattuale, l'atto al quale la legge o il contratto conferisce efficacia preventiva. La mera interposizione dell'azione dichiarativa o esecutiva impedisce la decadenza, senza che sia necessario citare il debitore. Nel caso di un termine fissato da contratto o da disposizione di legge relativa al diritto disponibile, la decadenza ha altresì l'effetto di impedire il riconoscimento del diritto da parte della persona contro la quale deve essere esercitato.
Il termine di decadenza può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi previsti dalla legge; se la legge non stabilisce un'altra data specifica, inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere legalmente esercitato.
La decadenza è valutata d'ufficio dall'organo giurisdizionale e può essere invocata in qualsiasi fase del procedimento se si riferisce a diritti inalienabili. Se si riferisce a diritti disponibili in base ai quali viene realizzata un'esecuzione, la decadenza deve essere invocata da chi ne trae beneficio (in linea di principio, il debitore pignorato).
Il calcolo e gli effetti dei termini di prescrizione e di decadenza sono previsti agli articoli da 309 a 340 del codice civile, consultabili tramite questo collegamento.
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