- 1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?
- 2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?
- 3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?
- 4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione
- 5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?
- 6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?
1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?
Ai sensi dell'articolo 232, primo comma, della legge n. 160/2015, del Civilný sporový poriadok (codice di procedura civile degli affari contenziosi), l'esecutività è un attributo di un provvedimento giudiziario che stabilisce l'obbligazione di rispettare la decisione stessa; consiste nella possibilità di procedere alla diretta e immediata esecutività della decisione adottando mezzi previsti dalla legge. Fatta eccezione per i casi che coinvolgono minori, l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale è disciplinata dalla legge n. 233/1995 sugli ufficiali giudiziari e sui procedimenti di esecuzione, che modifica alcune leggi, come modificata (Exekučný poriadok (legge sull'esecuzione)), ai sensi della quale soltanto una decisione che presenta l'attributo dell'esecutività costituisce un titolo esecutivo. La legge sull'esecuzione definisce un provvedimento giudiziario esecutivo come un titolo esecutivo nel caso in cui conceda un diritto, stabilisca un'obbligazione o influenzi dei beni. L'articolo 45 della legge sull'esecuzione definisce inoltre altri titoli esecutivi in base ai quali è possibile condurre l'esecuzione, tra questi vi sono i titoli esecutivi di altri paesi e gli atti notarili.
L'esecuzione di decisioni nel contesto di casi che coinvolgono minori è disciplinata da diverse norme giuridiche e non rientra nel campo di applicazione della legge sull'esecuzione. Questi casi sono disciplinati dall'articolo 370 e seguenti della legge n. 161/2015 del Civilný mimosporový poriadok (codice di procedura civile degli affari non contenziosi). Questa normativa si applica all'esecuzione di decisioni:
- in materia di affidamento di un minore, diritti di visita o obbligazioni relative a minori diversi dalle obbligazioni pecuniarie;
- in materia di rimpatrio di un minore all'estero, in caso di illecito trasferimento o mancato ritorno;
- qualora normative o trattati internazionali specifici, che la Repubblica slovacca è vincolata a rispettare, comportino l'esecuzione di un accordo o di un atto autentico che disciplinano l'affidamento di un minore, i diritti di visita oppure obbligazioni relative al minore diverse dalle obbligazioni pecuniarie.
Il resoconto che segue distinguerà pertanto tra l'esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione e l'esecuzione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi.
2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?
Esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione
L'esecuzione viene condotta da un ufficiale giudiziario, il quale è una persona nominata e autorizzata dallo Stato a svolgere procedimenti di esecuzione; tali procedimenti costituiscono l'esercizio del potere pubblico. L'esecuzione viene condotta da un ufficiale giudiziario autorizzato da un organo giurisdizionale: quest'ultimo assegna i casi emettendo un'autorizzazione all'esecuzione a favore di singoli ufficiali giudiziari selezionati in maniera casuale utilizzando strumenti tecnologici e software approvati dal ministero in modo da precludere la possibilità di influenzare l'assegnazione dei casi. Gli ufficiali giudiziari sono elencati sul sito web http://www.ske.sk/. L'Okresný súd Banská Bystrica (tribunale distrettuale di Banská Bystrica) è competente per i procedimenti di esecuzione, pertanto le istanze per ottenere l'esecuzione devono essere indirizzate esclusivamente a tale organo giurisdizionale, indipendentemente dal luogo di dimora fissa/residenza permanente della parte che vanta il diritto relativo all'obbligazione o della parte obbligata (ossia il creditore o il debitore). In ogni caso, in sostanza, l'organo giurisdizionale assegnerà un caso a un ufficiale giudiziario nominato per l'organo giurisdizionale regionale avente competenza giurisdizionale per l'indirizzo del debitore.
Esecuzione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi
L'esecuzione di una decisione nel contesto di un caso che coinvolge un minore può essere condotta esclusivamente da un organo giurisdizionale. La competenza giurisdizionale territoriale spetta essenzialmente all'organo giurisdizionale nella cui giurisdizione il minore ha la sua dimora fissa, come concordato dai genitori o in un altro modo lecito. Qualora non sia noto l'organo giurisdizionale avente competenza territoriale oppure qualora lo stesso non sia in grado di intervenire in tempo utile, l'organo nella cui giurisdizione il minore risiede in quel momento ordinerà e svolgerà l'esecuzione. L'organo giurisdizionale avente competenza territoriale per l'esecuzione di un provvedimento urgente è l'organo che ha ordinato lo stesso. Qualora un provvedimento urgente sia ordinato da un organo competente per il ricorso, l'organo giurisdizionale di primo grado ha competenza territoriale. L'organo giurisdizionale territorialmente competente per l'esecuzione di una decisione in merito al rimpatrio di un minore all'estero in caso di illecito trasferimento o mancato ritorno è l'organo giurisdizionale di primo grado.
Di conseguenza, alla decisione viene data esecuzione dal giudice stesso; tuttavia, detto giudice può autorizzare un funzionario dell'autorità giudiziaria affinché questi provveda al trasferimento del minore. Durante l'esecuzione di una decisione, il funzionario dell'autorità giudiziaria autorizzato, per legge, ha la stessa autorità del giudice.
3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?
3.1 La procedura
La procedura ai sensi della legge sull'esecuzione
Ai sensi dell'articolo 48 della legge sull'esecuzione il creditore (ossia il creditore di un titolo esecutivo, ovvero il soggetto a favore del quale un titolo esecutivo riconosce il diritto di ricevere il pagamento di un credito) deposita un'istanza per ottenere l'esecuzione nel caso in cui il debitore non rispetti volontariamente il provvedimento esecutivo in questione. Di conseguenza, i procedimenti di esecuzione vengono avviati in risposta a un'istanza della parte avente diritto a richiedere il pagamento del credito risultante dal titolo esecutivo.
Come menzionato in precedenza, un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione viene depositata presso il tribunale distrettuale di Banská Bystrica in via elettronica, ossia viene inviata alla casella di posta elettronica di detto organo giurisdizionale utilizzando uno specifico modulo elettronico che è messo a disposizione sul sito web del ministero. L'istanza deve quindi essere autorizzata; in caso contrario, viene ignorata. Qualora il creditore o il suo rappresentante non disponga di una casella di posta elettronica attivata, è possibile depositare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione anche tramite qualsiasi ufficiale giudiziario. In questo caso l'ufficiale giudiziario funge da rappresentante autorizzato del creditore per il servizio fino all'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione e, in cambio detto ufficiale ha diritto a ottenere una remunerazione e il rimborso delle spese; l'ammontare delle spese e le modalità per il calcolo delle stesse sono stabiliti dal ministero in un atto di applicazione generale. Un'istanza di esecuzione deve indicare i seguenti dati:
a) l'organo giurisdizionale al quale è indirizzata;
b) il creditore e il debitore, nel caso in cui quest'ultimo sia parte del procedimento;
c) il rappresentante del creditore e, nel caso in cui l'istanza sia depositata da più creditori, il rappresentante comune di detti creditore (ciò si riferisce all'obbligo di nominare un rappresentante comune);
d) l'ufficiale giudiziario, nel caso in cui l'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione sia presentata tramite un ufficiale giudiziario;
e) il titolo esecutivo in base al quale è possibile svolgere l'esecuzione e che stabilisce l'autorizzazione alla presentazione di un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione nei confronti del debitore; nel caso in cui lo stesso riguardi una successione legittima, deve contenere un resoconto dei fatti che stabiliscono detta successione legittima;
f) un resoconto dei fatti chiave e un'indicazione delle prove relative alla relazione con il debitore, nel caso in cui l'esecuzione debba essere condotta sulla base di un titolo esecutivo che ha riconosciuto il credito risultante da una fattura o un pagherò nei confronti del debitore, che è una persona fisica; ciò si applica anche nel caso in cui l'autorizzazione a presentare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione sia stata stabilita mediante una serie continua di girate;
g) il credito; nel caso in cui la controversia riguardi un pagamento, l'importo in esame deve essere suddiviso in capitale, spese accessorie ricorrenti, spese accessorie capitalizzate, penalità contrattuale e costi di esecuzione del creditore;
h) conto corrente bancario del creditore sul quale deve essere versato il pagamento oggetto dell'esecuzione;
i) l'indirizzo di posta elettronica del creditore per le comunicazioni elettroniche con l'ufficiale giudiziario, nel caso in cui il creditore non abbia una casella di posta elettronica attivata;
j) una dichiarazione del creditore sulla soddisfazione di una condizione o di un'obbligazione reciproca, nel caso in cui ciò che il titolo esecutivo ordina al debitore di fare sia legato alla soddisfazione di una condizione o di un'obbligazione reciproca, nonché un'indicazione delle prove corrispondenti;
k) una dichiarazione del creditore che attesti che l'obbligazione oggetto del titolo esecutivo non è stata soddisfatta in maniera volontaria; nel caso in cui soltanto parte dell'obbligazione non sia stata soddisfatta, detta parte deve essere dichiarata il giorno del deposito dell'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione;
l) la data di deposito dell'istanza.
Quanto segue deve essere allegato all'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione:
a) un duplicato del titolo esecutivo e della conferma della sua esecutività, se necessario; non è necessario allegare alcuna ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di un procedimento per ottenere la soddisfazione di un credito;
b) un documento che stabilisce la successione legittima; nel caso in cui detta successione legittima sia stabilita dalla legge o dall'Obchodný register (registro delle imprese) è sufficiente fare riferimento ad essi;
c) un documento dal quale risulti in maniera evidente che una condizione o un'obbligazione reciproca sia stata soddisfatta, qualora richiesto dal titolo esecutivo;
d) un contratto stipulato con un consumatore e qualsiasi altro documento contrattuale relativo a detto contratto, ivi inclusi i documenti ai quali detto contratto stipulato con il consumatore fa riferimento, nel caso in cui il caso riguardi l'esecuzione sulla base di un titolo esecutivo che riconosce un credito risultante da un contratto stipulato con un consumatore; ciò non si applica se il titolo esecutivo è un'ingiunzione di pagamento emessa nel contesto di un procedimento per la soddisfazione di un credito.
Laddove l'esecuzione venga richiesta sulla base di un titolo esecutivo emesso da un altro paese, il creditore deve allegare anche determinati documenti in linea con il tipo di titolo esecutivo interessato (articolo 48, quinto comma, della legge sull'esecuzione).
Nel momento in cui riceve l'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione l'organo giurisdizionale la riesamina e, qualora essa soddisfi i requisiti di legge, emette l'autorizzazione e la notifica a un ufficiale giudiziario il quale provvederà all'esecuzione.
Procedura ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi
Le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari in materia di esecuzione di una decisione sono il minore e il creditore e il debitore ai sensi del titolo esecutivo. Nel caso in cui il debitore non adempia spontaneamente al titolo esecutivo, il creditore può depositare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione della decisione; tuttavia, ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi l'organo giurisdizionale può avviare tale procedimento di propria iniziativa. La decisione può essere oggetto di esecuzione dopo che è stata emessa un'ordinanza che imponga la sua esecuzione e quest'ultima può essere attuata senza che detta ordinanza venga notificata alle parti. Nel dare esecuzione alla decisione l'organo giurisdizionale sottrae il minore dalla persona con la quale il minore non dovrebbe stare in conformità con detta decisione e provvede affinché lo stesso sia consegnato alla persona alla quale la decisione affida il minore oppure alla persona alla quale detta decisione concede il diritto di avere contatti con il minore per un arco di tempo limitato, oppure alla persona autorizzata a ricevere un minore che sia stato illecitamente trasferito o non abbia fatto ritorno dove dovuto.
3.2 Le principali condizioni
Procedimenti di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione
Le condizioni per lo svolgimento dei procedimenti di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione sono l'esistenza di un titolo esecutivo, il deposito di un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione e il pagamento dei diritti di cancelleria (16,50 EUR). I diritti di cancelleria devono essere versati all'atto del deposito dell'istanza ed è possibile pagarli soltanto tramite bonifico postale o bancario. I dati di fatturazione per il pagamento di tali diritti sono comunicati automaticamente. L'organo giurisdizionale non richiederà il pagamento di detti diritti; qualora gli stessi non vengano pagati entro 15 giorni dal deposito dell'istanza, quest'ultima viene ignorata; ciò non si applica se il creditore è esente dal versamento dei diritti di cancelleria e, quindi, l'organo giurisdizionale informerà il creditore di tale evenienza.
In seguito all'inizio dell'esecuzione di un titolo che impone una prestazione diversa dal pagamento di una somma di denaro, l'ufficiale giudiziario del creditore può chiedere il versamento di un anticipo delle spese processuali; tale norma non si applica se il creditore è esente dal versamento delle spese di giudizio. Se il creditore non versa l'anticipo di cui alla richiesta dell'ufficiale giudiziario entro il termine specificato dall'ufficiale stesso, il quale non deve essere inferiore a 15 giorni, l'ufficiale giudiziario emetterà una notifica della sospensione dell'esecuzione.
Ai sensi della legge sull'esecuzione un titolo esecutivo è un provvedimento giudiziario esecutivo nel caso in cui conceda un diritto, stabilisca un'obbligazione o incida sui beni. Anche i seguenti elementi possono costituire un titolo esecutivo:
a) una decisione emessa da un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione europea;
b) un titolo esecutivo emesso da un altro paese che è esecutivo in Slovacchia;
c) un atto notarile contenente un obbligo giuridico e che specifichi il creditore e il debitore, i motivi di diritto, l'oggetto e le tempistiche della prestazione, se il debitore nell'atto notarile ha acconsentito all'esecutività;
d) una decisione esecutiva emessa nel contesto di un procedimento arbitrale, ivi inclusa un'eventuale conciliazione approvata nel corso dello stesso;
e) una decisione in materia di successione;
f) una decisione esecutiva emessa da una pubblica amministrazione o un ente di autogoverno regionale, ivi inclusa una notifica per una sanzione che non è stata pagata in loco;
g) una valutazione di pagamento, una dichiarazione degli arretrati per imposte e tasse e una conciliazione approvata dall'organismo competente;
h) una decisione esecutiva e una dichiarazione degli arretrati relativi a versamenti di contributi previdenziali, per l'assicurazione sociale, per il regime pensionistico e per l'assicurazione sanitaria pubblica;
i) un'altra decisione esecutiva, una dichiarazione degli arretrati o una conciliazione approvata che siano esecutive per legge;
j) un documento emesso ai sensi della normativa in vigore in un altro Stato membro dell'Unione europea, qualora lo stesso riguardi il recupero di un credito, secondo quando specificato nella normativa pertinente;
k) la notifica della sospensione dell'esecuzione e un invito al pagamento dei costi di esecuzione;
l) un titolo esecutivo specificato nella normativa pertinente.
Procedimenti di esecuzione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi
L'unica condizione per l'esecuzione di una decisione è costituita dal titolo esecutivo in sé, dato che l'organo giurisdizionale può avviare un procedimento d'ufficio. L'organo giurisdizionale può ordinare l'esecuzione della decisione di propria iniziativa e il procedimento per dare esecuzione a un provvedimento urgente è sempre ordinato d'ufficio dall'organo giurisdizionale. Il creditore non paga alcun diritto di cancelleria per l'istanza, dato che questi procedimenti sono esenti da diritti di cancelleria.
4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione
4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?
Beni oggetto di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione
Qualora la base per l'esecuzione sia un titolo esecutivo che stabilisce un'obbligazione a versare una somma di denaro, l'applicazione può essere effettuata mediante:
a) pignoramento dello stipendio;
b) ingiunzione di pagamento;
c) vendita di beni mobili;
d) vendita di titoli;
e) vendita di beni immobili;
f) vendita di un'impresa;
g) provvedimento di sospensione della patente di guida.
Nel caso in cui l'esecuzione riguardi il recupero di un credito che alla data della notifica dell'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, senza considerare le spese accessorie, non supera i 2 000 EUR ("esecuzione di basso valore"), l'esecuzione non può essere condotta tramite la vendita dei beni immobili nei quali il debitore ha la sua residenza permanente o temporanea; detta norma si applica fermo restando il diritto di gravare tali beni immobili con un vincolo. L'esecuzione per recuperare un credito per obbligazioni alimentari non è considerata un'esecuzione di basso valore.
L'esecuzione mediante la vendita di beni immobili nei quali il debitore ha la sua residenza permanente o temporanea può essere attuata soltanto previa approvazione dell'organo giurisdizionale nel caso in cui ci siano diversi procedimenti esecutivi nei confronti del debitore per recuperare crediti che superino complessivamente i 2 000 EUR e l'ufficiale giudiziario possa dimostrare che il credito non può essere recuperato in nessun altro modo. Un'istanza per ottenere l'approvazione della vendita dei beni immobili di cui alla frase precedente può essere depositata dall'ufficiale giudiziario che per primo ha gravato il bene immobile con un vincolo e, con il consenso dello stesso, anche dall'ufficiale giudiziario che ha posto un vincolo in data successiva.
Nel caso in cui la base per l'esecuzione sia un titolo esecutivo che impone una obbligazione diversa dal pagamento di una somma di denaro, il metodo di esecuzione è disciplinato dalla natura dell'obbligazione. Tale esecuzione può essere svolta mediante:
a) sgombero;
b) confisca o distruzione di beni a spese del debitore;
c) ripartizione di un bene condiviso;
d) prestazione di lavoro e servizi.
Il procedimento di esecuzione non può incidere su beni o diritti che, ai sensi della legge sull'esecuzione o di una normativa specifica, non sono oggetto di esecuzione o sono esclusi dall'esecuzione o sono impignorabili. Di conseguenza, l'esecuzione può essere effettuata soltanto in relazione al vincolo nel caso in cui il creditore sia il creditore del vincolo o se quest'ultimo acconsenta all'esecuzione. L'esecuzione può essere attuata soltanto nell'ambito del campo di applicazione del credito elencato nell'autorizzazione all'esecuzione e dei costi di esecuzione; ciò non si applica se l'esecuzione viene condotta tramite la vendita di beni mobili che non possono essere suddivisi oppure vendendo beni immobili quando il debitore non dispone di beni alternativi sufficienti ricorrendo ai quali può soddisfare il credito.
I seguenti beni non possono essere oggetto di esecuzione:
a) i beni immobili di proprietà dello Stato e soggetti all'amministrazione di un amministratore ai sensi della normativa specifica, diversa dai beni immobili soggetti ad amministrazione provvisoria in base alla normativa specifica;
b) le entrate di bilancio dello Stato, le somme presenti sul conto corrente di un'organizzazione costituita dallo Stato e i crediti derivanti dai rapporti giuridici che istituiscono tali entrate;
c) i titoli di proprietà dello Stato e il patrimonio dello Stato in persone giuridiche;
d) le somme di denaro destinate a coprire il disavanzo di bilancio e il debito pubblico dello Stato;
e) altri beni dello Stato, secondo quanto previsto dalla normativa specifica.
Altri beni dello Stato e i beni della Exportno‑importná banka Slovenskej republiky (Export-Import Bank della Repubblica slovacca) non sono soggetti a esecuzione nel caso in cui la possibilità di procedere all'esecuzione sia esclusa per gli stessi sulla base del fatto che sono beni essenziali per lo svolgimento dell'attività dello Stato o per uno scopo di pubblica utilità, e che i beni della Export-Import Bank sono essenziali per il suo lavoro. In questi casi, è possibile depositare un'istanza per escludere beni dall'esecuzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avvio dell'esecuzione. I procedimenti di esecuzione su tali beni dello Stato possono essere svolti soltanto su beni dello Stato soggetti all'amministrazione di un amministratore dei beni dello Stato, tramite l'attività del quale è stato stabilito il credito vantato dal creditore.
Esecuzione di una decisione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi
L'organo giurisdizionale sottrae il minore dalla persona con la quale il minore non dovrebbe stare in conformità con detta decisione e provvede affinché lo stesso sia consegnato alla persona alla quale, in base alla decisione, viene affidato il minore oppure alla persona alla quale detta decisione concede il diritto di avere contatti con il minore per un arco di tempo limitato, oppure alla persona autorizzata a ricevere un minore che sia stato illecitamente trasferito o non abbia fatto ritorno dove dovuto. Il giudice può autorizzare un funzionario dell'autorità giudiziaria affinché questi organizzi il rimpatrio del minore. Durante l'esecuzione di una decisione, il funzionario dell'autorità giudiziaria autorizzato, per legge, ha la stessa autorità del giudice.
4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?
Quando viene avviata l'esecuzione, l'ufficiale giudiziario notifica al creditore e al debitore l'avvio e le modalità di svolgimento di tale procedimento, qualora ciò possa essere determinato (prima dell'emissione di un titolo esecutivo) e invita l'obbligato a soddisfare il credito. La notifica dell'avvio dell'esecuzione include l'indicazione dei costi in caso di soddisfazione dell'obbligazione entro 15 giorni dalla consegna di tale notifica, nonché dei costi dopo la scadenza di tali 15 giorni dalla consegna della notifica nel caso in cui il debitore non abbia soddisfatto l'obbligazione interessata entro tale termine.
Effetti della notifica dell'avvio dell'esecuzione
Atti giuridici ordinari
In seguito alla consegna della notifica dell'avvio dell'esecuzione, il debitore deve limitarsi a svolgere gli atti giuridici ordinari che rientrano nel campo di applicazione nel quale essi possono essere ragionevolmente richiesti dallo stesso in considerazione dell'importo e della rilevanza del credito. Per una persona giuridica o un operatore commerciale individuale, gli atti giuridici ordinari sono atti giuridici che sono essenziali per lo svolgimento delle attività oggetto del loro lavoro o della loro attività aziendale. Per altre persone fisiche, gli atti giuridici ordinari sono atti giuridici che sono essenziali per assicurare il soddisfacimento dei loro bisogni ordinari, nonché i bisogni di coloro per i quali la persona fisica è tenuta a pagare obbligazioni alimentari.
Nello specifico i seguenti non sono considerati essere atti giuridici ordinari:
a) la creazione di un'azienda, di una cooperativa o di altro soggetto giuridico;
b) l'acquisizione o il trasferimento di partecipazioni in un'azienda, una cooperativa o un altro soggetto giuridico;
c) il trasferimento o la locazione finanziaria di beni immobili o la costituzione di un gravame con un diritto di terzi;
d) la stipula di un atto giuridico che non preveda un'adeguata remunerazione.
Cessione di beni oggetto di esecuzione
Dopo che l'avvio dell'esecuzione è stato notificato, non è possibile disporre dei beni oggetto di esecuzione, senza il preventivo consenso scritto dell'ufficiale giudiziario, fatta eccezione per gli atti giuridici ordinari. La cessione di beni a dispetto di tale divieto non influenza la validità di un atto giuridico, tuttavia tale atto giuridico è privo di effetto per il creditore e, quindi, il credito vantato da quest'ultimo può essere soddisfatto attuando l'esecuzione nei confronti dei beni persi e senza dover impugnare l'atto giuridico qualora quest'ultimo riguardi la cessione di beni a beneficio delle persone elencate all'articolo 42 bis, terzo e quarto comma, dell'Občianskeho zákonníka (codice civile) che erano a conoscenza del procedimento di esecuzione o che ne avrebbero dovuto essere a conoscenza se avessero adottato tutta la diligenza necessaria.
Compensazione di crediti
Dopo l'avvio dell'esecuzione, la compensazione unilaterale del credito vantato dal debitore nei confronti del creditore viene ignorata, a meno che tale compensazione non sia consentita da un titolo esecutivo sulla base del quale il debitore potrebbe condurre l'esecuzione.
Effetti del soddisfacimento di un credito
In seguito alla consegna della notifica dell'avvio di procedimenti di esecuzione, gli effetti del soddisfacimento del credito sorgono soltanto se l'ufficiale giudiziario riceve il pagamento dell'importo dovuto. Se il pagamento del credito viene effettuato prima che l'avvio del procedimento di esecuzione venga notificato, il creditore deve informare l'ufficiale giudiziario in merito a tale pagamento, senza indebito ritardo.
4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?
La validità di tali provvedimenti non è soggetta ad alcun limite di tempo.
5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?
Sospensione e interruzione dell'esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione
Il debitore può sospendere l'esecuzione richiedendo all'ufficiale giudiziario di ottenere una sospensione dell'esecuzione (in seguito a tale istanza l'agente emette la notifica della sospensione dell'esecuzione), in particolare, a causa dei seguenti motivi da parte del debitore:
a) è stata depositata una vylučovacia žaloba (azione speciale) oppure vi sono procedimenti in corso volti a determinare la proprietà, qualora essa riguardi i beni oggetto dell'esecuzione;
b) il debitore, che è una persona fisica, ha presentato un'istanza per la concessione del pagamento a rate e tale istanza è stata presa in considerazione;
c) il debitore, che è una persona fisica, ha presentato un'istanza per ottenere una sospensione dell'esecuzione e ha dichiarato che senza alcuna colpa da parte sua egli si trova temporaneamente in una situazione nella quale l'esecuzione immediata potrebbe avere conseguenze particolarmente gravi per lui o per i suoi familiari;
d) nel contesto di un'esecuzione per recuperare obbligazioni alimentari, il debitore ha pagato gli alimenti/assegni di mantenimento dovuti, ivi inclusi i costi dell'ufficiale giudiziario, ha presentato un'istanza per ottenere una sospensione dell'esecuzione e ha dichiarato che continuerà volontariamente a pagare le obbligazioni alimentari regolari tramite l'ufficiale giudiziario;
e) il debitore, che ha depositato un'istanza per ottenere l'interruzione dell'esecuzione, ha versato una garanzia di cauzione pari al valore del credito su un conto speciale che l'ufficiale giudiziario ha aperto a tal fine.
Il debitore può altresì richiedere all'organo giurisdizionale di concedergli un'interruzione dell'esecuzione, per i seguenti motivi:
a) circostanze verificatesi in seguito all'entrata in vigore del titolo esecutivo hanno portato all'estinzione del credito;
b) il titolo esecutivo è stato revocato;
c) ai sensi di una normativa specifica sussistono motivi ai sensi dei quali il riconoscimento o l'esecuzione di un titolo esecutivo emesso da un altro paese sono inammissibili, a meno che non fosse possibile adottare il titolo precedentemente nel contesto del procedimento;
d) vi sono altri fattori che ostacolano l'esecuzione del titolo esecutivo.
Il debitore può presentare un'istanza avente effetto sospensivo presso l'ufficiale giudiziario soltanto entro 15 giorni dalla consegna della notifica relativa all'avvio dell'esecuzione. Nelle istanze per la sospensione dell'esecuzione presentate dopo tale termine (che non hanno effetto sospensivo) il debitore può invocare soltanto i fattori che sono sorti dopo la scadenza di tale termine. Nelle istanze successive volte a ottenere la sospensione dell'esecuzione, il debitore può invocare soltanto fattori verificatisi in seguito al deposito della precedente istanza per l'ottenimento dell'esecuzione. Le limitazioni definite nelle prime due frasi non si applicano qualora sussistano altresì fattori che il debitore non era in grado di presentare in precedenza per colpe non attribuibili allo stesso. Se il creditore acconsente all'interruzione dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario emette una notifica dell'interruzione dell'esecuzione che viene notificata alle parti in causa coinvolte nel procedimento e all'organo giurisdizionale; altrimenti entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la risposta, l'ufficiale giudiziario del creditore deposita un'istanza per l'interruzione dell'esecuzione, insieme alla dichiarazione dell'ufficiale giudiziario stesso e a qualsiasi dichiarazione del creditore presso l'organo giurisdizionale chiamato a decidere in merito all'istanza.
In linea di principio non è possibile presentare alcun "ricorso" nei confronti delle decisioni successive dell'ufficiale giudiziario e dell'organo giurisdizionale nel contesto dei procedimenti di esecuzione, fatta eccezione per le esenzioni lecite sancite dalla legge sull'esecuzione.
Esecuzione di una decisione ai sensi della procedura civile degli affari non contenziosi
Il ricorso è ammissibile nei confronti di un'ordinanza che concede l'esecuzione di una decisione, nonché nei confronti di un'ordinanza che respinge un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione di una decisione. È possibile presentare un ricorso contro un provvedimento per l'esecuzione di una decisione soltanto sulla base del fatto che il titolo esecutivo non è esecutivo oppure del fatto che circostanze verificatesi dopo l'entrata in vigore del titolo esecutivo hanno determinato l'estinzione dell'obbligazione. Un ricorso contro un provvedimento per l'esecuzione di una decisione non costituisce un ostacolo all'esecuzione della decisione da parte dell'organo giurisdizionale di primo grado.
Un organo giurisdizionale può posporre l'esecuzione di una decisione di propria iniziativa nel caso in cui la vita, la salute o lo sviluppo del minore siano gravemente compromessi dall'esecuzione della decisione. In risposta a un'istanza, un organo giurisdizionale può posporre l'esecuzione di una decisione emessa da un altro paese nel caso in cui quest'ultima sia oggetto di impugnazione nel paese che la ha emessa e può posporla fino a quando non viene presa una decisione in merito al ricorso. Un organo giurisdizionale differirà l'esecuzione di una decisione anche qualora ciò sia imposto da una normativa specifica.
Un organo giurisdizionale interromperà il procedimento di esecuzione di una decisione di propria iniziativa se:
a) il titolo esecutivo non è ancora diventato esecutivo;
b) il titolo esecutivo è stato revocato dopo che l'esecuzione della decisione è stata ordinata; qualora il titolo esecutivo sia stato modificato, l'organo giurisdizionale può continuare a dare esecuzione alla decisione ai sensi del titolo esecutivo modificato;
c) l'organo giurisdizionale ha dichiarato inammissibile l'esecuzione della decisione poiché esiste un altro motivo per il quale non è possibile dare esecuzione alla decisione;
d) circostanze verificatesi in seguito all'entrata in vigore del titolo esecutivo hanno portato all'estinzione dell'obbligazione;
e) l'obbligazione è stata soddisfatta;
f) la decisione è stata eseguita.
6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?
Cfr. i punti 4 e 5. All'ufficiale giudiziario spetta la competenza di optare per un metodo di esecuzione che sia commisurato all'obbligazione oggetto di esecuzione e nel contesto della quale il valore dei beni del debitore pignorati corrisponda al valore dell'obbligazione. L'esecuzione può essere attuata soltanto nell'ambito del campo di applicazione del credito elencato nell'autorizzazione all'esecuzione e dei costi di esecuzione; ciò non si applica se l'esecuzione viene condotta tramite la vendita di beni mobili che non possono essere suddivisi oppure vendendo beni immobili quando il debitore non dispone di beni alternativi sufficienti ricorrendo ai quali può soddisfare il credito.
Un organo giurisdizionale deve altresì rifiutare un'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione se:
a) l'istanza o il titolo esecutivo violano la legge sull'esecuzione;
b) vi sono ragioni per le quali l'esecuzione dovrebbe essere interrotta;
c) il creditore o il debitore non sono i successori legittimi della persona riportata nel titolo esecutivo;
d) l'esecuzione viene proposta sulla base di un titolo esecutivo emesso nel contesto di un procedimento nel quale vi era un credito risultante da una fattura o un pagherò ed è emerso che il credito è stato generato in relazione a un contratto stipulato con un consumatore nel contesto del quale non erano state prese in considerazione le condizioni contrattuali inaccettabili, oppure la limitazione all'uso o l'inammissibilità dell'uso di una fattura o di un pagherò, oppure il fatto che il contratto sia contrario al buon costume, e ciò ha influenza sul credito;
e) il titolo esecutivo è stato emesso nel contesto di un procedimento nel quale non era possibile impugnare o riesaminare alcuna condizione contrattuale inaccettabile e l'esistenza di una condizione inaccettabile ha influenza sul credito oggetto di esecuzione che è sorto in relazione al contratto stipulato con il consumatore;
f) l'esecuzione deve essere svolta sulla base di un lodo arbitrale emesso nel contesto di una controversia che coinvolge consumatori, e:
1. la convenzione arbitrale raggiunta con il consumatore non soddisfa le condizioni stabilite in una normativa specifica;
2. il lodo arbitrale espresso nel contesto di una controversia in materia di consumo non è stato emesso da un arbitro che al momento del procedimento arbitrale era iscritto nell'elenco degli arbitri autorizzati a decidere in relazione a tale tipologia di controversie;
3. il lodo arbitrale nel contesto di una controversia in materia di consumo non è stato emesso da un collegio arbitrale istituito che al momento del procedimento arbitrale disponeva della licenza per decidere in relazione a controversie in materia di consumo;
4. il lodo arbitrale non soddisfa i dati specificati in una normativa specifica o è inapplicabile;
g) l'istanza include un credito per spese accessorie ricorrenti ed è stata depositata oltre tre anni dopo l'entrata in vigore del titolo esecutivo e senza che al debitore sia stato richiesto di pagare il debito negli ultimi tre mesi prima del deposito dell'istanza per l'ottenimento dell'esecuzione, oppure senza che sia stato concluso un accordo con l'obbligato in merito al pagamento graduale del credito riconosciuto dal titolo esecutivo nel corso dei tre anni successivi alla data in cui il titolo esecutivo è diventato esecutivo;
h) l'esecuzione viene proposta sulla base di un titolo esecutivo che è un atto notarile che non soddisfa i requisiti di legge oppure l'obbligazione contenuta in detto atto viola la legge o è contrario al buon costume.
Nel corso dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale ha il diritto di chiedere all'ufficiale giudiziario spiegazioni o relazioni sull'andamento di ciascun caso di esecuzione assegnato a quest'ultimo e l'ufficiale giudiziario è tenuto a fornirli all'organo giurisdizionale entro il termine indicato. Di propria iniziativa l'organo giurisdizionale può altresì sostituire l'ufficiale giudiziario nel caso in cui quest'ultimo sia soggetto a una reiterata o grave violazione di un'obbligazione stabilita dalla legge sull'esecuzione o nella decisione dell'organo giurisdizionale. Prima di decidere di sostituire l'ufficiale, l'organo giurisdizionale prenderà in considerazione le dichiarazioni delle parti coinvolte nel procedimento e dell'ufficiale giudiziario stesso.
Nel caso in cui l'esecuzione venga svolta mediante il pignoramento dello stipendio, non è possibile dedurre un importo di base dallo stipendio mensile del debitore o da altri suoi redditi. Il governo definisce le modalità per il calcolo di tale importo di base nel quadro di un regolamento. Laddove l'esecuzione riguardi obbligazioni alimentari per un figlio minore, l'importo di base che non può essere detratto dallo stipendio mensile del debitore è pari al 70 % dell'importo di base di cui alla prima frase. Se l'esecuzione concerne una persona che lavora all'estero e il cui stipendio o salario vengono calcolati a tal fine utilizzando un coefficiente salariale o un metodo analogo, il metodo per il calcolo dell'importo di base è definito allo stesso modo e secondo lo stesso rapporto di tale salario o stipendio.
I fondi presenti su un conto corrente bancario fino a 165 EUR e i fondi che il debitore dichiara esplicitamente essere destinati a pagare gli stipendi dei suoi dipendenti non sono soggetti a esecuzione attuata ingiungendo il pagamento utilizzando i fondi presenti sul conto bancario. Qualora il debitore disponga di diversi conti, i fondi fino a 165 EUR su un unico conto bancario non sono soggetti all'esecuzione.
Rispetto agli oggetti posseduti dal debitore non è possibile attuare l'esecuzione nei confronti di quelli di cui l'obbligato necessita per soddisfare le necessità materiali proprie o della sua famiglia, oppure dei quali necessita per il suo lavoro o la sua impresa. L'esecuzione non si applica nemmeno nei confronti di quegli oggetti la cui vendita sarebbe contraria al buon costume.
Quanto segue è escluso dai procedimenti di esecuzione:
a) capi di abbigliamento, biancheria intima e calzature ordinari;
b) attrezzature per la casa essenziali, ossia i letti del debitore e dei suoi familiari, una tavola, sedie pari al numero dei membri della famiglia in esame, un frigorifero, un fornello, una piastra, un riscaldatore, combustibile, una lavatrice, piumoni e biancheria da letto, utensili da cucina standard, una radio;
c) animali domestici, diversi da quelli utilizzati nel contesto di un'impresa;
d) oggetti appartenenti al debitore dei quali egli necessita per svolgere il suo lavoro o per la sua impresa, fino a concorrenza di un importo pari a 331,94 EUR;
e) forniture mediche e altri oggetti dei quali il debitore necessita in considerazione di una malattia o disabilità fisica;
f) gli oggetti per i quali una normativa specifica prevede benefici in caso di esigenze materiali e benefici da prestazioni; i contributi finanziari previsti da una normativa specifica come risarcimento per una disabilità grave e misure di protezione dei minori di natura finanziaria previste da una normativa specifica;
g) un veicolo a motore del quale il debitore, che è una persona fisica, necessita per il trasporto privato e per soddisfare le esigenze di una persona fisica affetta da una disabilità grave e le esigenze della sua famiglia o dei suoi familiari;
h) anelli di fidanzamento e fedi nuziali;
i) contanti fino a 165 EUR;
j) libri di testo e giocattoli.
Sono esclusi dai procedimenti di esecuzione anche gli oggetti appartenenti a un terreno agricolo di un operatore commerciale unico, nel caso in cui la perdita degli stessi metterebbe in pericolo la coltivazione dei terreni agricoli o la continuazione delle attività di produzione vegetale e animale ai sensi di una normativa specifica, nonché gli animali da allevamento, quali ad esempio vacche da latte, giovenche, tori con pedigree, scrofe con pedigree, verri con pedigree, pecore e montoni con pedigree.
Restano esclusi dai procedimenti di esecuzione il patrimonio detenuto dal risparmiatore in un fondo pensione e il patrimonio detenuto dal partecipante in un fondo pensione complementare, corrispondenti all'importo dei contributi versati dal datore di lavoro per tale partecipante e le entrate risultanti dall'investimento degli stessi.
In vigore con effetto a partire dal 1° aprile 2017
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