- Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
- Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
La domanda di dichiarazione di esecutività di una sentenza o di un altro atto emesso in un altro Stato membro dell'UE va presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale (articolo 623, comma primo, del codice di procedura civile).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La decisione può essere impugnata presso la Corte d'appello di Sofia. Ulteriori ricorsi avverso le decisioni della Corte d'appello di Sofia vanno presentati presso la Corte di cassazione (articolo 623, comma sesto, del codice di procedura civile).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non applicabile.
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