- Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
- Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Dichiarazione di esecutività:
Tribunale distrettuale
Impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale:
Corte d'appello
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Se ammessa, l'impugnazione di una decisione della Corte d'appello è un ricorso in Corte di cassazione (capo 30, articoli 1-3 del codice di procedura giudiziaria).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Esecutore nominato dal giudice
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