- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
- Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Gli organi giurisdizionali o le autorità competenti a decidere in merito alle domande di dichiarazione di esecutività in virtù dell'articolo 44, paragrafo 1, sono:
- il tribunale della famiglia e dei minori; oppure, se non esiste,
- il tribunale civile locale, se esiste; oppure
- il giudice avente competenza generica presso il tribunale distrettuale competente.
Gli organi giurisdizionali competenti a decidere in merito alle impugnazioni di decisioni relative a tali domande in virtù dell'articolo 49, paragrafo 2, sono le Corti d'appello.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
In virtù dell'articolo 50, una decisione emessa in secondo grado può essere oggetto di ricorso limitatamente a questioni di legittimità dinanzi alla Corte suprema (Recurso de revista).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
- Gli organi giurisdizionali (giudici della famiglia, giudici civili locali, giudici aventi competenza generica, Corti d'appello e Corte suprema);
- gli uffici dello stato civile (1);
- i notai (2).
(1) Decreto-legge n. 272/2001, del 13 ottobre, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 122/2013 del 26 agosto, (Consolidação Decreto-Lei n.º 272/2001 - Diário da República n.º 238/2001, Série I-A de 2001-10-13 (dre.pt), che attribuisce agli uffici dello stato civile la competenza per i procedimenti di attribuzione del domicilio familiare, di separazione di persone e beni, di conversione della separazione personale in divorzio e di divorzio, dal momento in cui vi è consenso delle parti (cfr. articolo 16 del decreto relativo all'equiparazione degli uffici di registro ai tribunali a tal fine).
(2) Legge n. 23/2013, del 5 marzo, nella sua versione attuale (Consolidação Lei n.º 23/2013 - Diário da República n.º 45/2013, Série I de 2013-03-05 (dre.pt), che approva il regime giuridico del procedimento d'inventario e attribuisce agli studi notarili competenze per la gestione degli atti e i termini del procedimento d'inventario conseguente a separazione, divorzio, dichiarazione di nullità o di annullamento del matrimonio (cfr. in particolare l'articolo 2, terzo comma e l'articolo 3, sesto e settimo comma).
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