Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La competenza per decidere sul procedimento esecutivo spetta ai giudici di primo grado del luogo ove è domiciliata la parte nei confronti della quale si richiede il riconoscimento o l'esecuzione oppure del luogo dell'esecuzione in cui la decisione deve produrre i suoi effetti.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il cosiddetto "recurso de apelación" (ricorso in appello). La competenza per decidere su tale impugnazione spetta all'Audiencia Provincial.

Avverso la sentenza pronunciata in secondo grado dall'Audiencia provincial è possibile presentare un ricorso straordinario per violazioni di norme procedurali e ricorrere in Cassazione entro i termini previsti dal diritto processuale.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Spagna non esistono autorità aventi le caratteristiche e le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nell'ambito di applicazione del regolamento.

Esistono solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012, come dichiarato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 79[1].


[1] (Articolo 79 del regolamento (UE) nº 650/2012)

I notai, in relazione alle dichiarazioni degli eredi "ab intestato" (che partecipano alla successione senza che esista un testamento); ai procedimenti di presentazione, accertamento, apertura e deposito dei testamenti segreti, olografi e speciali nonché alla redazione dell'inventario.

Artt. 55-56, 57-65 e 67-68 della legge sul notariato, modificata dalla Disposición Final Undécima della Legge 15/2015, del 2 luglio sulla giurisdizione volontaria.

Ultimo aggiornamento: 26/02/2024

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