- Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
- Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
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Le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività a norma dell'accordo 44, paragrafo 1, e le impugnazioni avverso le decisioni in merito a tali domande a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, devono essere presentate presso i tribunali municipali.
Gli organi giurisdizionali competenti sono:
tutti i tribunali municipali ai sensi della legge sulle giurisdizioni e le sedi dei tribunali (Narodne novine (NN, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n 128/14).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La legge applicabile in Croazia non contempla un meccanismo in virtù del quale, ai fini dell'articolo 50, sia possibile impugnare una decisione relativa a un mezzo di ricorso, vale a dire che non vi sono ulteriori gradi di giudizio.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
In Croazia i tribunali municipali sono competenti a trattare procedimenti di volontaria giurisdizione e cause di esecutività ai sensi della legge sugli organi giurisdizionali (NN nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Pertanto, a norma della legislazione nazionale applicabile in Croazia, non esistono altre autorità competenti o professionisti dell'ambito giudiziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, aventi competenza in materia di regime patrimoniale fra coniugi, che esercitino le funzioni giudiziarie o agiscano in virtù di una delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di questa.
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