- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
- Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
I tribunali che decidono sulle cause di diritto di famiglia sono competenti per pronunciarsi sulle istanze per la dichiarazione di esecutorietà.
Le impugnazioni contro le decisioni emesse su tali istanze devono essere presentate presso l'organo giurisdizionale di secondo grado che decide in materia di diritto di famiglia.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il procedimento con il quale è possibile impugnare la decisione emessa sull'impugnazione è regolato all'articolo 25 della legge n. 14/60 sui tribunali e l'attribuzione di mandati prioritari, come stabilito all'articolo 155 della Costituzione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
N. P.
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