Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia – Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate


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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

L’autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello territorialmente competente, che si pronuncia in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, in applicazione degli artt. 737 e 738 c.p.c.

Contro il decreto pronunciato in camera di consiglio può essere promosso ricorso nelle forme del rito semplificato entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto. L’autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione per i motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:

1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;

2) con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c.

Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Ai fini dell’art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:

gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014

e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall’art. 12, Decreto Legge. n. 132 del 2014.

Ultimo aggiornamento: 05/08/2024

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