Documenti pubblici

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Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Tedesco

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Sentenze, decisioni, dichiarazioni e ordinanze del tribunale e dagli uffici del pubblico ministero.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, anche i seguenti documenti pubblici:

a) Geburtsurkunde (certificato di nascita), estratto dal Teilauszug Geburt (registro delle nascite);

c) Sterbeurkunde (certificato di morte), estratto dal Teilauszug Tod (registro dei decessi);

d) Namensänderungsbescheid (decisione attestante il cambiamento di nome);

e) Heiratsurkunde (certificato di matrimonio), Ehefähigkeitszeugnis (certificato di capacità matrimoniale), estratto del Teilauszug über das Bestehen einer Ehe (registro attestante l'esistenza di un vincolo matrimoniale) o del eilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft (registro attestante l'esistenza di un'unione registrata);

f) Scheidungsbeschluss (decreto di divorzio), Aufhebungsbeschluss der Ehe (decreto di annullamento del matrimonio) o gerichtliche Nichtigerklärung (dichiarazione giudiziaria di nullità del matrimonio);

g) Partnerschaftsurkunde (certificato di unione registrata), Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können (conferma della capacità di sottoscrivere un'unione registrata), estratto del Teilauszug über das Bestehen einer Ehe (registro attestante l'esistenza di un matrimonio) o del Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft (registro attestante l'esistenza di un'unione registrata).

h) Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft (decreto di annullamento di un'unione registrata) o gerichtliche Nichtigerklärung (dichiarazione giudiziaria di nullità di un'unione registrata);

k) Meldebestätigung (certificato di residenza);

l) Staatsbürgerschaftsnachweis (certificato di cittadinanza);

m) Strafregisterbescheinigung (estratto del casellario giudiziale).

Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione

Nell'ambito dell'amministrazione pubblica è possibile allegare ai documenti pubblici i moduli di ausilio alla traduzione (articolo 7, paragrafo 1):

a) Geburtsurkunde (certificato di nascita), estratto dal Teilauszug Geburt (registro delle nascite);

c) Sterbeurkunde (certificato di morte), estratto dal Teilauszug Tod (registro dei decessi);

e) Heiratsurkunde (certificato di matrimonio), Ehefähigkeitszeugnis (certificato di capacità matrimoniale), estratto del Teilauszug über das Bestehen einer Ehe (registro attestante l'esistenza di un vincolo matrimoniale) o del eilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft (registro attestante l'esistenza di un'unione registrata);

g) Partnerschaftsurkunde (certificato di unione registrata), Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können (conferma della capacità di sottoscrivere un'unione registrata), estratto del Teilauszug über das Bestehen einer Ehe (registro attestante l'esistenza di un matrimonio) o del Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft (registro attestante l'esistenza di un'unione registrata).

Nessuno dei moduli multilingue è invece applicabile in ambito giudiziario.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano

In Austria le traduzioni certificate possono essere realizzate da professionisti iscritti all'albo degli interpreti giurati e certificati dal tribunale. L'elenco (regolarmente aggiornato) degli interpreti giudiziari è disponibile all'indirizzo Internet:

http://sdgliste.justiz.gv.at/

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche

Una trascrizione certificata (o copia certificata) è un documento certificato quale copia autentica dell'originale da parte di:

un soggetto cui è conferito il potere di rilasciare documenti autentici (ad esempio, un Notar/Notarin (un notaio);

il Bezirksgericht (tribunale distrettuale) o

l'autorità che ha rilasciato il documento (non in tutti i casi e non tutte le autorità).

In ambito giudiziario, le copie certificate possono essere rilasciate dai:

a) tribunali (reperibili sul sito web del ministero federale della Giustizia, all'indirizzo, https://www.justiz.gv.at/home/gerichte/gerichtssuche~781.de.html)

e

b) notai (reperibili sul sito web della Camera austriaca dei notai, all'indirizzo https://www.notar.at/de/).

Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche

- Traduzioni certificate

A norma dell'articolo 190, comma 1, dell'Außerstreitgesetz (legge sui procedimenti di volontaria giurisdizione), l'esatta corrispondenza della traduzione all'originale deve essere certificata da un interprete giurato certificato dal tribunale, che deve apporre la propria firma e il proprio sigillo (articolo 14 e articolo 8, comma 5, della Sachverständigen- und Dolmetschergesetz (legge sugli esperti e gli interpreti).

Per ulteriori informazioni sulla forma delle traduzioni certificate è possibile consultare il sito web dell'Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher (Associazione austriaca degli interpreti giudiziari certificati) all'indirizzo: https://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Rilascio di copie certificate da parte dei tribunali

In caso di invio dei documenti all'autorità giudiziaria, la corrispondenza dei

1. documenti pubblici cartacei con le relative trascrizioni (copie) elettroniche o di altro tipo,

2. documenti pubblici elettronici con le relative stampe cartacee,

deve essere certificata dall'autorità giudiziaria stessa, per la quale devono essere chiaramente leggibili con i mezzi tecnici a disposizione.

La certificazione deve essere iscritta, a seconda della domanda, sulla copia cartacea di un documento cartaceo, redatta in tribunale o attentamente esaminata in tribunale, sulla stampa cartacea prodotta in tribunale di un documento elettronico (una copia cartacea certificata) oppure — in base alla disponibilità di tecnologie e personale appropriati — sulla copia elettronica del documento cartaceo (una copia elettronica certificata).

Sulla certificazione devono sempre essere precisati:

1. data e luogo della certificazione;

2. se il documento pubblico presentato è cartaceo o elettronico e se si tratta di un originale, di una copia autenticata, di una trascrizione, di un'altra copia o di una stampa;

3. se la copia, la trascrizione o la stampa riproduce l'intero documento pubblico o solo una parte.

La certificazione deve inoltre riportare le seguenti informazioni, se non già evidenti dalla copia, trascrizione o stampa:

1. se il documento pubblico reca firme, elementi di sicurezza o timbri e, in caso affermativo, quali;

2. se del caso, che il documento presentato è lacerato o che la forma fisica in cui si presenta è fortemente dubbia;

3. se del caso, che alcune parti sono state visibilmente modificate, cancellate, aggiunte o iscritte a margine.

- Rilascio di copie certificate da parte dei notai

Un notaio è autorizzato a certificare che una trascrizione cartacea o elettronica di una stampa cartacea costituiscono copie autentiche di un documento pubblico, laddove chiaramente leggibili. Affinché il notaio certifichi che la copia di un documento pubblico, di una mappa, di un'immagine o simili, generata elettronicamente, con mezzi fotografici o in modo analogo rappresenta una copia autentica, basta che sia prodotta sotto la supervisione del notaio stesso. Se nella copia una pagina non è riprodotta integralmente, occorre indicare sulla copia le parti mancanti. Lo stesso vale per le stampe cartacee di documenti pubblici elettronici.

Il notaio deve confrontare attentamente la trascrizione o la copia con il documento pubblico originale e dichiarare sulla trascrizione cartacea (copia) o sulla stampa cartacea che si tratta di una copia autentica oppure allegarvi una dichiarazione in cui conferma che si tratta di una copia autentica.

La certificazione deve altresì specificare:

1. se il documento pubblico presentato è cartaceo o elettronico e se si tratta di un originale, di una copia autenticata, di una trascrizione, di un'altra copia o di una stampa;

2. se il documento pubblico reca firme, elementi di sicurezza o timbri e, in caso affermativo, quali;

3. se la copia, la trascrizione o la stampa riproduce l'intero documento pubblico o solo una parte e, in caso affermativo, quale;

4. se del caso, che il documento presentato è lacerato o che la forma fisica in cui si presenta è fortemente dubbia;

5. se del caso, che alcune parti sono state modificate, cancellate, aggiunte o iscritte a margine. Le informazioni di cui ai punti 2 e 5 non sono necessarie se la copia è stata creata con mezzi fotografici o analoghi e se le suddette informazioni sono già visibili sulla copia stessa.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche

Cfr. punto f).

Ultimo aggiornamento: 17/04/2023

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