Documenti pubblici

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Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Il francese.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Elenco indicativo dei documenti pubblici:

a) nascita

- certificato di nascita

- certificato di nascita provvisorio facente seguito alla scoperta di un neonato o di un minore sotto tutela del tribunale dei minori, privo del certificato di nascita conosciuto o per il quale è stata richiesta la segretezza della nascita

- sentenza dichiarativa di nascita

- sentenza suppletiva del certificato di nascita

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere la copia integrale del certificato di nascita nell’ambito di un progetto di matrimonio, rilasciato da un notaio o da un’autorità diplomatica o consolare - atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- certificato di nascita emesso dall’OFPRA (Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi)

- certificato di origine rilasciato dal prefetto per supplire alla presentazione del certificato di nascita, in assenza di un certificato di nascita provvisorio e in presenza di un secreto

- sentenza di rettifica del certificato di nascita da parte del presidente del Tribunal de Grande Instance (tribunale civile di primo grado)

b) esistenza in vita

- certificato di esistenza in vita

c) decesso

- certificato di morte

- trascrizione del certificato di morte al domicilio del defunto

- certificato di bambino nato morto

- certificato di nascita

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- sentenza dichiarativa di decesso

- sentenza dichiarativa di assenza

- sentenza suppletiva del certificato di nascita o di decesso

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- sentenza di rettifica del certificato di morte da parte del presidente del tribunale civile di primo grado.

- menzione “morto in deportazione”

- menzione “vittima del terrorismo”

- menzione “morto per la Francia”

- menzione “morto al servizio della Nazione”

- certificato di morte emesso dall’OFPRA

d) nome

- certificato di nascita

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- sentenza di adozione relativa al nome

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione ordinaria

- sentenza di revoca dell’adozione ordinaria

- certificato di dichiarazione congiunta della scelta del nome, attestata dall’ufficiale di stato civile

- dissenso sul nome segnalato all’ufficiale di stato civile

- certificato di dichiarazione di cambiamento del nome dinanzi all’ufficiale di stato civile

- decreto di cambiamento del nome

- decisione di cambiamento del nome da parte dell’ufficiale di stato civile per conformarsi a un certificato di stato civile straniero dell’ufficiale di stato civile

- sentenza sul nome a seguito di un cambiamento di filiazione

e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile

- certificato di matrimonio

- certificato di nascita

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- sentenza suppletiva del certificato di nascita o di matrimonio

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- certificato di matrimonio civile

- certificato della capacità di contrarre matrimonio rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare

- le decisioni di cui alla lettera f), ad eccezione di quelle relative all’annullamento

- certificato notarile dell’esistenza di un contratto di matrimonio

- sentenza di rettifica del certificato di matrimonio da parte del presidente del tribunale civile di primo grado

- certificato di matrimonio emesso dall’OFPRA

f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

- certificato di deposito dell’accordo di divorzio congiunto nel registro delle minute di un notaio

- attestato di avvenuto deposito dell’accordo di divorzio congiunto

- sentenza di divorzio

- sentenza di separazione personale

- sentenza di annullamento del matrimonio

- sentenza suppletiva del certificato di nascita o di matrimonio

g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata

- sentenza suppletiva del certificato di nascita

- accordo di costituzione di un patto civile di solidarietà attestato dall’ufficiale di stato civile o dagli agenti diplomatici e consolari (in passato, dalla cancelleria del tribunal d’instance (giudice monocratico))

- accordo di costituzione di un patto civile di solidarietà mediante atto pubblico

- ricevuta di registrazione relativa alla costituzione/alla modifica/allo scioglimento di un patto civile di solidarietà da parte del notaio, dell’ufficiale di stato civile o, fino al 31 ottobre 2017, della cancelleria del giudice monocratico

- certificato attestante l’assenza di un patto civile di solidarietà emesso dallo SCEC (Servizio centrale di stato civile)

- certificato di nascita

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- certificato di morte

h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata

- certificato di nascita con annotazione dello scioglimento o dell’annullamento del patto civile di solidarietà

- ricevuta di registrazione relativa allo scioglimento del patto civile di solidarietà da parte del notaio, dell’ufficiale di stato civile o, fino al 31 ottobre 2017, della cancelleria del giudice monocratico

- sentenza di separazione personale

- sentenza di annullamento di un patto civile di solidarietà

- certificato dello SCEC attestante l’assenza di un patto civile di solidarietà

i) filiazione

- certificato di riconoscimento davanti a un ufficiale di stato civile

- certificato di riconoscimento mediante atto pubblico

- atto di notorietà attestante il possesso di stato, rilasciato dal giudice monocratico del luogo di nascita o di residenza

- sentenza suppletiva del certificato di stato civile

- sentenza del tribunale civile di primo grado relativa all’istituzione o all’annullamento della filiazione

j) adozione

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- sentenza suppletiva del certificato di nascita

- sentenza di adozione

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione ordinaria

- sentenza di revoca dell’adozione ordinaria

- sentenza di adozione da parte della Nazione

k) domicilio e/o residenza

- certificato di residenza (per i cittadini francesi all’estero)

- certificati di cambio di residenza (per i cittadini francesi all’estero)

l) cittadinanza e/o nazionalità

- certificato di cittadinanza francese

- copia conforme del decreto di naturalizzazione o di reintegrazione nella cittadinanza francese emanato dall’autorità amministrativa

- dichiarazione di cittadinanza francese munita dell’annotazione di registrazione, ricevuta dal direttore dei servizi di cancelleria giudiziaria del giudice monocratico relativamente alle dichiarazioni sottoscritte in Francia, oppure dall’autorità amministrativa, oppure ancora dal console francese per quanto riguarda le dichiarazioni sottoscritte all’estero, e registrata dal direttore dei servizi di cancelleria giudiziaria del giudice monocratico relativamente alle dichiarazioni sottoscritte in Francia, oppure dal ministero della Giustizia per le dichiarazioni sottoscritte all’estero, oppure ancora dal ministero competente in materia di naturalizzazione per quanto riguarda le dichiarazioni sottoscritte per matrimonio con un coniuge francese;

- copia autentica di una decisione giudiziaria, corredata del relativo certificato di mancata proposizione di ricorso;

- certificato di nascita corredato di annotazione a margine relativamente a uno degli elementi di cui sopra.

m) assenza di precedenti penali, purché i documenti relativi a questo elemento siano rilasciati, per un cittadino dell’Unione, dalle autorità dello Stato membro di cui tale cittadino ha la cittadinanza

- certificato n. 3 nessuno

Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione

Modulo relativo alla nascita (1)

- certificato di nascita

- certificato di nascita provvisorio facente seguito alla scoperta di un neonato o di un minore sotto tutela del tribunale dei minori, privo del certificato di nascita conosciuto o per il quale è stata richiesta la segretezza della nascita

- sentenza dichiarativa di nascita

- sentenza suppletiva del certificato di nascita

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere la copia integrale del certificato di nascita nell’ambito di un progetto di matrimonio, rilasciato da un notaio o dall’autorità diplomatica o consolare

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- certificato sostitutivo del certificato di nascita emesso dall’OFPRA

- certificato di origine rilasciato dal prefetto per supplire alla presentazione del certificato di nascita, in assenza di un certificato di nascita provvisorio e in presenza di un segreto

- sentenza di rettifica del certificato di nascita da parte del presidente del tribunale civile di primo grado

Modulo relativo all’esistenza in vita (2)

- certificati di esistenza in vita (cittadini francesi all’estero)

Modulo relativo al decesso (3)

- certificato di morte

- trascrizione del certificato di morte al domicilio del defunto

- certificato di bambino nato morto

- certificato di nascita

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- sentenza dichiarativa di decesso

- sentenza dichiarativa di assenza

- sentenza suppletiva del certificato di nascita o di decesso

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- sentenza di rettifica del certificato di morte da parte del presidente del tribunale civile di primo grado.

- menzione “morto in deportazione”

- menzione “vittima del terrorismo”

- menzione “morto per la Francia”

- menzione “morto al servizio della Nazione”

- certificato sostitutivo del certificato di morte emesso dall’OFPRA

Modulo relativo al matrimonio (4)

- certificato di nascita

- certificato di matrimonio

- sentenza suppletiva del certificato di nascita o di matrimonio

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- certificato di matrimonio civile

- decisione di divorzio o di separazione personale

- certificato notarile dell’esistenza di un contratto di matrimonio

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- sentenza di rettifica del certificato di matrimonio da parte del presidente del tribunale civile di primo grado

- certificato sostitutivo del certificato di matrimonio emesso dall’OFPRA

Modulo relativo alla capacità di contrarre matrimonio (5)

- certificato della capacità di contrarre matrimonio rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare

Modulo relativo allo stato civile (6)

- certificato di matrimonio

- certificato di nascita

- certificato di nascita provvisorio facente seguito alla scoperta di un neonato o di un minore sotto tutela del tribunale dei minori, privo del certificato di nascita conosciuto o per il quale è stata richiesta la segretezza della nascita

- sentenza dichiarativa di nascita

- sentenza suppletiva del certificato di nascita o di matrimonio

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere la copia integrale del certificato di nascita nell’ambito di un progetto di matrimonio, rilasciato da un notaio o dall’autorità diplomatica o consolare

- atto di notorietà destinato a supplire all’impossibilità di ottenere copie autentiche di certificati di stato civile i cui originali siano andati distrutti o smarriti a seguito di un sinistro o di eventi bellici

- certificato sostitutivo del certificato di nascita emesso dall’OFPRA

- sentenza di rettifica del certificato di nascita da parte del presidente del tribunale civile di primo grado

- certificato di celibato/nubilato rilasciato dall’autorità diplomatica o consolare

Modulo relativo all’unione registrata (7)

- certificato di nascita

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita

- sentenza suppletiva del certificato di nascita

- certificato di morte

- trascrizione del certificato di morte al domicilio del defunto

- accordo di costituzione di un patto civile di solidarietà attestato dall’ufficiale di stato civile o dagli agenti diplomatici e consolari (in passato, dalla cancelleria del giudice monocratico)

- accordo di costituzione di un patto civile di solidarietà mediante atto pubblico

- ricevuta di registrazione relativa alla costituzione/alla modifica/allo scioglimento di un patto civile di solidarietà da parte dell’ufficiale di stato civile o del notaio (in precedenza, dalla cancelleria del giudice monocratico)

- certificato attestante l’assenza di un patto civile di solidarietà emesso dallo SCEC

Modulo relativo alla capacità di contrarre un’unione registrata (8)

- certificato di nascita (in cui non compaiano annotazioni di un patto civile di solidarietà: cfr. 5.2 del modulo)

Modulo relativo allo status di unione registrata (9)

- certificato di nascita (tranne per i cittadini stranieri nati all’estero)

- trascrizione del dispositivo della sentenza di adozione legittimante valida come certificato di nascita (tranne per i cittadini stranieri nati all’estero)

- sentenza suppletiva del certificato di nascita (tranne per i cittadini stranieri nati all’estero)

- certificato di morte

- trascrizione del certificato di morte al domicilio del defunto

- certificato attestante l’assenza di un patto civile di solidarietà emesso dallo SCEC (per i cittadini stranieri nati all’estero)

Modulo relativo al domicilio e/o alla residenza (10)

- certificato di residenza (per i cittadini francesi all’estero)

- certificato di cambio di residenza (per i cittadini francesi all’estero)

Modulo relativo all’assenza di precedenti penali (11)

- certificato n. 3 nessuno

Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano

La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

I traduttori giurati sono necessariamente dei periti giudiziari: gli elenchi dei periti, comprendente ciascuno una sezione dedicata ai traduttori giurati, sono reperibili sul sito internet della Corte di cassazione:

https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html.

Gli elenchi dei traduttori sono aggiornati annualmente e pubblicati su questo sito:

  • elenco dei periti approvati dalla Corte di cassazione;
  • elenchi dei periti giudiziari, predisposti da ciascuna delle 36 Corti d’appello, compresi in particolare i periti iscritti nella sezione “traduzione e interpretazione”. Gli elenchi dei periti giudiziari predisposti dalle Corti d’appello sono da queste aggiornati e inviati alla Corte di cassazione con frequenza variabile. In alcuni casi è possibile ottenere un elenco più aggiornato dei periti giudiziari accedendo direttamente ai siti internet di alcune Corti d’appello.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche

Si ricorda innanzitutto che alcune copie o copie conformi possono essere rilasciate solo dalle autorità amministrative o giudiziarie o dai professionisti del diritto. È il caso delle copie di atti giudiziari o di atti pubblici che possono essere rilasciate solo dalle cancellerie dei tribunali o dei pubblici ufficiali (ad esempio: notai, ufficiali giudiziari, ufficiali di stato civile per i certificati di stato civile di cui sono depositari).

Per gli altri documenti, l’articolo R113-10 del code des relations entre le public et l’administration (codice delle relazioni tra il pubblico e l’amministrazione) elimina nelle procedure amministrative l’obbligo della certificazione conforme all’originale delle fotocopie di documenti rilasciati da un’amministrazione e per le quali una semplice fotocopia non è già ammessa da un testo normativo. Lo stesso testo prevede tuttavia che l’amministrazione continui, su richiesta del pubblico, a certificare conformi le copie richieste da autorità straniere. Non esiste un elenco di autorità che possano rilasciare copie conformi vere e proprie. L’articolo R. 2122-8 del code général des collectivités territoriales (codice generale degli enti territoriali) prevede tuttavia che il sindaco e gli addetti comunali delegati dal sindaco possano procedere alla certificazione materiale e conforme di documenti e atti presentati a tal fine.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche

La formalità delle traduzioni conformi non è disciplinata da alcun testo.

I seguenti elementi permettono tuttavia di identificare una traduzione cosiddetta conforme.

Da un lato, la traduzione deve essere stata effettuata da un traduttore iscritto agli elenchi dei periti di una Corte d’appello o della Corte di cassazione.

Dall’altro, all’atto pratico, la traduzione giurata presenta generalmente le seguenti caratteristiche:

- è contrassegnata dall’annotazione “certificata conforme all’originale”;

- ogni pagina è numerata e siglata dal traduttore;

- l’ultima pagina reca la firma, il sigillo e il nome del perito giurato;

- la traduzione riporta il numero di registrazione unico del testo (questo numero è dato dal perito ed è comune al testo di partenza e alla relativa traduzione).

Nessuno di questi quattro elementi è tuttavia obbligatorio.

Le copie certificate conformi all’originale devono recare un timbro di certificazione conforme ed essere datate e firmate dall’autorità di certificazione.

D’altro canto, le copie certificate o le copie conformi di atti giudiziari o di atti pubblici possono essere rilasciate solo dall’autorità depositaria dell’atto di cui viene emessa una copia o una copia conforme. Queste copie e copie conformi devono essere datate e firmate ed eventualmente munite del sigillo dell’autorità da cui proviene il documento.

Le copie e gli estratti del certificato di stato civile sono muniti del timbro del comune o dell’autorità diplomatica o consolare o dello SCEC del ministero degli Affari esteri e sono datati e firmati dall’ufficiale di stato civile depositario del certificato.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche

Le copie certificate conformi all’originale devono recare un timbro di certificazione conforme ed essere datate e firmate dall’autorità di certificazione.

D’altro canto, le copie certificate o le copie conformi di atti giudiziari o di atti pubblici possono essere rilasciate solo dall’autorità depositaria dell’atto di cui viene emessa una copia o una copia conforme. Queste copie e copie conformi devono essere datate e firmate ed eventualmente munite del sigillo dell’autorità da cui proviene il documento.

Le copie e gli estratti del certificato di stato civile sono muniti del timbro del comune o dell’autorità diplomatica o consolare o dello SCEC del ministero degli Affari esteri e sono datati e firmati dall’ufficiale di stato civile depositario del certificato.

Ultimo aggiornamento: 23/04/2020

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