- Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
- Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento
- Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione
- Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano
- Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche
- Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche
- Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche
Trova informazioni a seconda delle regioni
Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
si indicano le seguenti lingue:
- italiana (lingua ufficiale dello Stato);
- tedesca (D.P.R. 31/8/1972 n. 670 e D.P.R. 15/7/1988, n. 574) nella Regione, a statuto speciale, Trentino Alto Adige;
- francese (art. 38 L. Cost. 26/2/1948, n. 4) nella Regione, a statuto speciale, Valle d’Aosta;
- slovena (art. 8 L. 23/2/2001, n. 38) nella Regione, a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia.
Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento
Nel novero dei documenti pubblici indicati nell’art.6, comma 1 lett.b, del Regolamento, rilevano, per la materia dei servizi demografici:
Ambito di applicazione | Documenti pubblici |
Nascita |
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Esistenza in vita |
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Decesso |
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Nome |
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Matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile |
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Divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio |
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Unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata |
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Scioglimento di un’unione registrata |
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Filiazione |
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Domicilio e/o Residenza |
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Cittadinanza |
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Adozione |
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Assenza di precedenti penali |
|
Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione
Documenti pubblici | Modulo standard multilingue |
Certificato di nascita | Allegato I — Nascita |
Certificato di esistenza in vita | Allegato II —Esistenza in vita |
Certificato di morte | Allegato III — Morte |
Certificato di matrimonio | Allegato IV — Matrimonio |
Certificato di capacità di contrarre matrimonio (o nulla osta alla celebrazione del matrimonio) | Allegato V — Capacità di contrarre matrimonio |
Certificato di stato civile | Allegato VI — Stato civile |
Certificato di unione civile | Allegato VII — Unione registrata |
Certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile | Allegato VIII — Capacità di sottoscrivere un’unione civile |
Certificato di stato di unione civile | Allegato IX — Certificato di stato di unione registrata |
Certificato di residenza | Allegato X — Domicilio e/o residenza |
Certificato del casellario giudiziale | Allegato XI — Assenza di precedenti penali |
Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano
Non esiste un elenco pubblico di traduttori e interpreti. Presso i Tribunali esistono invece albi dove il traduttore e l’interprete possono iscriversi in qualità di consulente.
Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, primo periodo D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, l'autenticazione delle copie può essere fatta:
- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento;
- da un notaio;
- da un cancelliere;
- da un segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Per la materia dei servizi demografici, le funzioni di anagrafe e di stato civile sono svolte, in quanto di competenza statale, dai Sindaci dei Comuni quali Ufficiali di Governo, nonché dal personale dagli stessi delegato.
Si segnala che nella materia dei servizi demografici, gli Ufficiali di Governo rilasciano certificati anagrafici (art. 33 D.P.R. n. 223/1989) ed estratti degli atti di stato civile iscritti nei relativi registri (artt. 106-108, D.P.R. n. 396/2000).
Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche
Per le traduzioni certificate, i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento la conformità al testo straniero. L'autorità diplomatica o consolare ovvero il traduttore o l'interprete inseriranno i propri dati identificativi e apporranno la propria firma o il timbro dell'ufficio a cui appartengono unitamente alla firma, inserendo altresì una dichiarazione di responsabilità quanto al lavoro svolto.
Per le copie autentiche, il documento deve essere munito di attestazione di conformità all’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche
Nel richiamare quanto precisato alla precedente lettera e), si segnala che l’autenticazione di copie di documenti è l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale.
L'operazione, con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale, è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici, che la rendano equipollente all'originale.
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