Documenti pubblici

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Articolo 24, paragrafo 1, lettera a) - lingue accettate dallo Stato membro per i documenti pubblici da presentare alle sue autorità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

si indicano le seguenti lingue:

- italiana (lingua ufficiale dello Stato);

- tedesca (D.P.R. 31/8/1972 n. 670 e D.P.R. 15/7/1988, n. 574) nella Regione, a statuto speciale, Trentino Alto Adige;

- francese (art. 38 L. Cost. 26/2/1948, n. 4) nella Regione, a statuto speciale, Valle d’Aosta;

- slovena (art. 8 L. 23/2/2001, n. 38) nella Regione, a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera b) - un elenco indicativo di documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento

Nel novero dei documenti pubblici indicati nell’art.6, comma 1 lett.b, del Regolamento, rilevano, per la materia dei servizi demografici:

Ambito di applicazione

Documenti pubblici

Nascita

  • Certificato di nascita
  • Estratto dell’atto di nascita
  • Copia integrale atto di nascita

Esistenza in vita

  • Certificato di esistenza in vita

Decesso

  • Certificato di morte
  • Estratto atto di morte
  • Copia integrale atto di morte

Nome

  • Certificato di nascita
  • Estratto dell’atto di nascita
  • Copia integrale atto di nascita

Matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile

  • Certificato di matrimonio
  • Estratto dell’atto di matrimonio
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio
  • Certificato di capacità di contrarre matrimonio (o certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
  • Certificato di stato civile
  • Estratto dell’atto di nascita

Divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

  • Certificato di matrimonio
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
  • Copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio
  • Estratto dell’atto di nascita

Unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata

  • Certificato di unione civile
  • Estratto di costituzione di unione civile
  • Copia integrale di atto di costituzione di unione civile
  • Certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile
  • Estratto dell’atto di nascita

Scioglimento di un’unione registrata

  • Estratto di costituzione di unione civile
  • Estratto atto di nascita

Filiazione

  • Estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità

Domicilio e/o Residenza

  • Certificato di residenza

Cittadinanza

  • Certificato di cittadinanza
  • Estratto dell’atto di nascita

Adozione

  • Estratto dell’atto di nascita

Assenza di precedenti penali

  • Certificato del casellario giudiziale

Articolo 24, paragrafo 1, lettera c) - l'elenco dei documenti pubblici cui possono essere allegati i moduli standard multilingue come supporto appropriato per la traduzione

Documenti pubblici

Modulo standard multilingue

Certificato di nascita

Allegato I — Nascita

Certificato di esistenza in vita

Allegato II —Esistenza in vita

Certificato di morte

Allegato III — Morte

Certificato di matrimonio

Allegato IV — Matrimonio

Certificato di capacità di contrarre matrimonio (o nulla osta alla celebrazione del matrimonio)

Allegato V — Capacità di contrarre matrimonio

Certificato di stato civile

Allegato VI — Stato civile

Certificato di unione civile

Allegato VII — Unione registrata

Certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile

Allegato VIII — Capacità di sottoscrivere un’unione civile

Certificato di stato di unione civile

Allegato IX — Certificato di stato di unione registrata

Certificato di residenza

Allegato X — Domicilio e/o residenza

Certificato del casellario giudiziale

Allegato XI — Assenza di precedenti penali

Articolo 24, paragrafo 1, lettera d) - gli elenchi di persone qualificate, in base alla propria legislazione nazionale, per effettuare traduzioni certificate, laddove detti elenchi esistano

Non esiste un elenco pubblico di traduttori e interpreti. Presso i Tribunali esistono invece albi dove il traduttore e l’interprete possono iscriversi in qualità di consulente.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera e) - un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autentiche

Ai sensi dell’art. 18, comma 2, primo periodo D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, l'autenticazione delle copie può essere fatta:

- dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento;

- da un notaio;

- da un cancelliere;

- da un segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per la materia dei servizi demografici, le funzioni di anagrafe e di stato civile sono svolte, in quanto di competenza statale, dai Sindaci dei Comuni quali Ufficiali di Governo, nonché dal personale dagli stessi delegato.

Si segnala che nella materia dei servizi demografici, gli Ufficiali di Governo rilasciano certificati anagrafici (art. 33 D.P.R. n. 223/1989) ed estratti degli atti di stato civile iscritti nei relativi registri (artt. 106-108, D.P.R. n. 396/2000).

Articolo 24, paragrafo 1, lettera f) - informazioni relative ai mezzi attraverso i quali possono essere identificate le traduzioni certificate e le copie autentiche

Per le traduzioni certificate, i documenti devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento la conformità al testo straniero. L'autorità diplomatica o consolare ovvero il traduttore o l'interprete inseriranno i propri dati identificativi e apporranno la propria firma o il timbro dell'ufficio a cui appartengono unitamente alla firma, inserendo altresì una dichiarazione di responsabilità quanto al lavoro svolto.

Per le copie autentiche, il documento deve essere munito di attestazione di conformità all’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Articolo 24, paragrafo 1, lettera g) - informazioni sulle caratteristiche specifiche delle copie autentiche

Nel richiamare quanto precisato alla precedente lettera e), si segnala che l’autenticazione di copie di documenti è l'attestazione di conformità, apposta da un pubblico Ufficiale autorizzato, che la copia è uguale all'originale.

L'operazione, con la quale si conferisce alla copia l'attestazione di conformità all'originale, è chiamata "autentica" (e si parla infatti anche di "copia autentica") se dall'attestazione conseguano particolari effetti giuridici, che la rendano equipollente all'originale.

Ultimo aggiornamento: 22/07/2024

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