Legislazione nazionale

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Questa pagina contiene informazioni sull'ordinamento giuridico italiano.

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Fonti del diritto

In Italia, come in ogni democrazia moderna, il sistema politico si basa sulla separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Le fonti del diritto italiane sono generalmente predisposte dal potere legislativo e sono attuate dal potere esecutivo. Il potere giudiziario interviene in caso di violazione della legge.

Queste le fonti del diritto in Italia, in ordine di importanza:

  • Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale, altre fonti di rilievo costituzionale (atti UE e convenzioni internazionali)
  • leggi, atti aventi forza di legge (codici, altre leggi emanate dal parlamento e leggi regionali)
  • regolamenti
  • usi e consuetudini

Esiste una gerarchia delle fonti del diritto. Una legge non può essere contraria alla Costituzione e un regolamento non può essere contrario a una legge ordinaria

L’ordinamento giuridico italiano è un sistema di civil law, ossia un sistema in cui le leggi scritte costituiscono la fonte principale per gli interpreti del diritto. La legge è soggetta ad interpretazione ma il precedente giurisprudenziale non è vincolante.

La Costituzione è la fonte principale del diritto. È prodotta dal potere costituente e può essere modificata soltanto tramite un procedimento speciale, molto più complesso di quello previsto per modificare le leggi ordinarie.

L’intero Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, partecipa all’adozione delle leggi, che devono essere applicate e rispettate in tutto il territorio nazionale. Fanno eccezione le leggi speciali adottate per territori o eventi specifici (ad esempio nel caso di un terremoto).

Le leggi regionali vigono soltanto nel territorio della Regione interessata. In alcune materie esiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato (es. giurisdizione, istruzione, moneta, previdenza sociale). In altre materie esiste una competenza concorrente delle Regioni e dello Stato (es. commercio con l’estero, previdenza complementare e integrativa, valorizzazione dei beni ambientali e culturali). Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

I regolamenti sono strumenti normativi di rango secondario, che precisano le modalità di esecuzione di leggi nazionali e regionali.

Quadro istituzionale

Istituzioni preposte all’adozione degli atti normativi

Le istituzioni competenti per l’adozione degli atti normativi sono generalmente il Parlamento e i Consigli regionali.

In casi particolari (situazioni di urgenza o delega del Parlamento) anche il Governo può adottare atti normativi (che sono successivamente confermati o modificati dal Parlamento).

I regolamenti sono in genere emanati dal Governo o dai Consigli regionali, e precisano le modalità di esecuzione delle leggi.

Procedimento legislativo

Il processo ordinario per l’adozione delle leggi consiste in tre fasi:

  1. iniziativa legislativa – titolari del potere di iniziativa sono il Governo, i singoli parlamentari, gruppi di elettori (cittadini), i Consigli regionali e alcune istituzioni specifiche;
  2. discussione e votazione – può avvenire in modi diversi, a seconda delle regole interne al Parlamento;
  3. promulgazione e pubblicazione.

a) Iniziativa legislativa

Consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge, composto da uno o più articoli e preceduto da una relazione illustrativa. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ed ai Consigli regionali.

Alla Camera, i testi presentati dal Governo vengono definiti disegni di legge, mentre tutti gli altri vengono denominati proposte di legge. Quando invece ci si riferisce indifferentemente a tutte le ipotesi di iniziativa legislativa si parla, nel linguaggio corrente, di progetti di legge. I progetti di legge una volta presentati, vengono annunciati all’Assemblea, stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile. Successivamente sono assegnati alla Commissione permanente competente per la materia trattata dal progetto.

b) Esame e approvazione

Il procedimento ordinario si articola in due fasi:

  • esame da parte della Commissione permanente, incaricata di svolgere un’istruttoria e una valutazione preliminare e di preparare un testo per la discussione in Assemblea (Commissione che, pertanto, viene definita in sede referente);
  • discussione e deliberazione da parte dell’Assemblea.

Accanto al procedimento ordinario (che per alcuni tipi di legge va seguito obbligatoriamente), sono previsti due procedimenti abbreviati:

il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa) comporta che il procedimento si conclude interamente all’interno di una Commissione, la quale provvede insieme all’esame istruttorio e all’approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l’Aula;

il secondo, di utilizzo assai limitato alla Camera, è detto in sede redigente e comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo.

c) Promulgazione e pubblicazione

La promulgazione è l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza.

La promulgazione deve avvenire entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva della legge, ma il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere, con messaggio motivato, per chiedere una nuova deliberazione.

Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa essa deve essere promulgata.

Subito dopo la promulgazione, la legge è pubblicata.

La pubblicazione della legge avviene ad opera del Ministro della Giustizia e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La legge entra in vigore – e, pertanto, diviene obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore. La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.

Banche dati giuridiche

Il progetto “Normattiva”, nato nel mese di marzo del 2010, ha il fine di promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa statale e regionale vigente e di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo (compito affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati).

Le leggi presenti nella banca dati “Normattiva” possono essere consultate nelle seguenti modalità:

  • nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
  • nel testo vigente, effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati;
  • nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall’utente.

La banca dati, nella sua versione definitiva, comprenderà l’intero corpus normativo statale dei provvedimenti numerati (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati).

Il progetto è ancora in fase di sviluppo:

  • verrà introdotta (per l’intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all’articolo della successiva legge modificante;
  • verrà perfezionata la modalità di ricerca che potrà essere effettuata anche “per concetti” e per classi semantiche;
  • saranno recuperati e resi disponibili l’insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861-1946);
  • sarà arricchito con i link a tutte le altre banche dati legislative di carattere pubblico, a partire da quelle delle leggi regionali e delle norme comunitarie.
Ultimo aggiornamento: 03/10/2024

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