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Fonti del diritto
Il sistema giuridico estone ricalca il modello presente nell'Europa continentale (ossia il sistema di diritto romano). Le più importanti fonti del diritto derivano da atti legislativi quali la Costituzione, il diritto dell'Unione europea, i trattati internazionali, le leggi e i regolamenti.
Anche le interpretazioni giuridiche fornite dall'organo giurisdizionale di grado più elevato, ossia la Corte suprema e i pareri espressi dagli esperti (come ad esempio l'edizione commentata della Costituzione) valgono come punti di riferimento. Le pronunce giudiziarie non creano diritti e le sentenze emesse in ultimo grado non vincolano in generale gli organi giurisdizionali inferiori. Tuttavia, la Corte suprema, che è anche giudice costituzionale, può dichiarare l'invalidità di atti normativi in contrasto con la Costituzione o con altri atti legislativi di fonte superiore. In pratica, gli organi giurisdizionali non possono applicare gli atti così invalidati; inoltre i giudici non hanno il diritto di applicare gli atti in contrasto con la Costituzione. La Corte suprema, in veste di giudice costituzionale, procede all'ulteriore esame del caso e può dichiarare gli atti in questione come incostituzionali (ma non può dichiararne l'invalidità)
Altre fonti di diritto riconosciute in Estonia sono le norme e i principi di diritto internazionale e i principi generali del diritto.
Tipi di atti normativi – descrizione
Gli atti giuridici si distinguono in atti di portata generale, vale a dire atti creatori di diritto e atti individuali, vale a dire atti d'applicazione del diritto.
Atti di portata generale
Costituzione – Conformemente all'articolo 3, primo comma della Costituzione, l'autorità dello Stato viene esercitata esclusivamente in base alla Costituzione e delle leggi conformi a quest'ultima.
Legge – A norma dell'articolo 65 della Costituzione il Riigikogu (Parlamento estone), che ha il potere legislativo, approva le leggi. Le leggi sono adottate conformemente alla Costituzione e sono pubblicate secondo le forme prescritte nella Riigi Teataja (Gazzetta ufficiale). Solo le leggi pubblicate entrano in vigore.
Decreto – Atto giuridico avente forza di legge. Nel caso in cui il Riigikogu non possa essere convocato, ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione il Presidente della Repubblica può adottare per questioni d'interesse generale decreti che hanno forza di legge che devono essere firmati dal presidente del Parlamento e dal Primo ministro. Ai sensi della Costituzione il presidente emana:
- speciali decreti in caso di questioni urgenti di interesse nazionale se il Parlamento non può essere riunito;
- decreti d'urgenza nel caso di necessità e urgenza quando il governo ha dichiarato lo stato di urgenza e il Parlamento non può essere riunito o non dispone di tempo sufficiente per riunirsi.
Il decreto emanato dal Presidente della Repubblica entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (Riigi Teataja), salvo diversamente disposto nel decreto stesso.
Riunito il Parlamento, il Presidente della Repubblica presenta i decreti al Parlamento, che provvede ad adottare immediatamente una legge in base alla quale approvarli o respingerli. Ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione il Presidente della Repubblica non può avvalersi di un decreto per approvare, modificare o abrogare la Costituzione, le leggi di cui all'articolo 104 della Costituzione, nonché le leggi sulle imposte nazionali o sul bilancio dello Stato.
Regolamento – Conformemente agli articoli 87 e 94 della Costituzione, il governo della Repubblica e i ministri hanno il diritto di adottare regolamenti, in base alle leggi e per l'attuazione delle stesse. Per trattare questioni d'importanza locale o nei casi precisati dalla legge i consigli comunali hanno altresì il diritto di adottare regolamenti. Inoltre, il presidente della Banca d'Estonia, il garante dello Stato e i consigli delle università statali possono adottare regolamenti. I regolamenti possono essere approvati solo in base ai limiti e alle competenze stabilite per legge.
Il governo della Repubblica e i ministri hanno il diritto di adottare regolamenti intra legem. Salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento, i regolamenti entrano in vigore il terzo giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul Riigi Teataja.
Atti individuali
Ordinanze – Atto amministrativo individuale con il quale un ente statale adotta decisioni su questioni giuridiche individuali e le sistematizza. Conformemente all'articolo 87, comma 6, della Costituzione, il governo della Repubblica adotta ordinanze, in base alle leggi e per l'attuazione delle stesse. Il Primo ministro, i governatori della regione e gli organi esecutivi locali possono emanare altresì ordinanze.
Decisione – Atto amministrativo individuale preso in base a reclami o ricorsi amministrativi o con i quali vengono irrogate sanzioni. Inoltre, il Parlamento, i consigli municipali, la commissione elettorale della Repubblica e i giudici emanano decisioni.
Direttiva – In virtù dell'articolo 94 della Costituzione, il ministro emana direttive, in base alle leggi e per l'attuazione delle stesse. Una direttiva comprende un codice di condotta generale obbligatorio per regolamentare le questioni in materia di servizi all'interno di un ministero o per stabilire la struttura e organizzare le attività degli enti pubblici che rientrano nell'ambito di un ministero.
Gerarchia delle fonti
La gerarchia delle fonti è la seguente: la Costituzione, il diritto dell'Unione europea, i trattati internazionali, le leggi e i decreti, i regolamenti governativi e i regolamenti ministeriali. Oltre agli atti giuridici di base esistono singoli atti normativi adottati sulla base di una determinata legge e gerarchicamente subordinati alle leggi e ai regolamenti. Pertanto, tutti gli atti giuridici gerarchicamente inferiori devono rispettare i livelli superiori.
Quadro istituzionale
Istituzioni preposte all'adozione degli atti giuridici
Il sistema istituzionale estone segue il principio della separazione e dell'equilibrio dei poteri (secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Costituzione).
Il potere legislativo è conferito al Parlamento (Riigikogu). Ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, il diritto di iniziativa legislativa spetta ai membri del Parlamento, ai gruppi parlamentari, ai comitati parlamentari, al governo e al Presidente della Repubblica. Tuttavia, il presidente può proporre soltanto modifiche alla Costituzione. Il Parlamento discute le proposte di legge e può decidere di adottarle o respingerle.
Sulla base di una decisione adottata a maggioranza assoluta il Parlamento ha il diritto di proporre al governo l'adozione di un disegno di legge che ritiene opportuno approvare.
Il Parlamento ha il diritto di sottoporre a referendum un disegno di legge o una questione di importanza nazionale. La proposta è considerata approvata se ha il favore della maggioranza dei votanti. Le leggi adottate mediante referendum sono tempestivamente promulgate dal Presidente della Repubblica. Le decisioni adottate mediante referendum sono vincolanti per tutte le pubbliche autorità. Se un disegno di legge sottoposto a referendum non è approvato dalla maggioranza dei votanti il Presidente della Repubblica indice elezioni straordinarie del Parlamento. Le questioni relative al bilancio, alla fiscalità, alle obbligazioni finanziarie dello Stato, alla ratifica o alla denuncia di accordi internazionali, alla dichiarazione o alla cessazione dello stato di urgenza e quelle relative alla difesa nazionale non possono essere sottoposte al referendum.
Il potere esecutivo spetta al Governo. Nella maggior parte dei casi, il Governo prepara i disegni di legge presentandoli al Parlamento. I progetti di legge vengono presentati al governo dai ministeri, che devono precedentemente consultarsi tra loro.
Il cancelliere della Giustizia e il revisore generale dei conti partecipano alle riunioni del Governo con il diritto di esprimere i propri pareri. I suggerimenti non vincolano il governo ma le raccomandazioni e i suggerimenti sono spesso tenuti in considerazione. Se lo ritengono necessario, il cancelliere del diritto e il controllore di Stato possono presentare i loro suggerimenti direttamente alla commissione parlamentare incaricata del progetto di legge. Conformemente all'articolo 139 della Costituzione, il cancelliere della Giustizia esamina tutti i pareri pervenuti in merito alle modifiche legislative, all'adozione di nuove leggi e all'attività degli enti governativi e, se del caso, invia una relazione al Parlamento. Nell'ipotesi in cui rilevi che un atto giuridico adottato dall'organo legislativo, esecutivo o da un ente locale confligga con i principi sanciti dalla Costituzione o da una legge specifica, il cancelliere presenta una proposta all'ente che ha adottato la legge in questione, con l'intento di conformarla alla costituzione o alla legge in questione entro un termine di 20 giorni. Se questo non avviene entro il termine stabilito, il cancelliere della Giustizia presenta la propria proposta alla Corte suprema affinché la legge sia dichiarata invalida ai sensi dell'articolo 142 della Costituzione.
Il presidente della Repubblica promulga le leggi adottate dal Parlamento ma può anche rifiutarsi di farlo. In tal caso, può decidere di rinviare la legge al Parlamento unitamente alle proprie motivazioni, consentendo l'apertura di un nuovo dibattito e l'adozione di una nuova decisione.
Il ministero della Giustizia pubblica le leggi promulgate dal presidente della Repubblica sulla Gazzetta ufficiale estone.
Processo decisionale
L'iter legislativo seguito in Parlamento consta delle seguenti fasi:
- la presentazione della proposta di legge;
- l'esame della proposta di legge;
- l'adozione della proposta di legge;
Presentazione
Ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, il diritto di iniziativa legislativa spetta al Governo, ai membri del Parlamento, ai gruppi politici parlamentari, alle commissioni parlamentari e al presidente della Repubblica. Tuttavia, solo quest'ultimo può avviare le modifiche costituzionali. La proposta di legge deve rispettare le norme di buona legislazione e le norme tecniche adottate dal Parlamento, nonché quelle adottate dal Governo della Repubblica. Il Parlamento inoltra la proposta di legge alla commissione parlamentare permanente responsabile dell'elaborazione della proposta.
Esame della proposta di legge
La proposta di legge viene elaborata da una commissione parlamentare permanente (composta dalla commissione per gli Affari legali, dalla commissione Costituzionale, dalla commissione per gli Affari economici, ecc.). Su proposta della commissione responsabile il progetto viene inserito nell'ordine del giorno in occasione della sessione plenaria del Parlamento.
Conformemente alla legge sul regolamento interno del Parlamento, la prima lettura della proposta di legge deve avvenire entro le sette settimane di attività parlamentari in seduta plenaria successive alla sua accettazione. La proposta di legge viene discussa attraverso tre letture durante la sessione plenaria del Parlamento; la prima lettura apre la discussione sui principi generali della proposta di legge. Nel caso in cui non sia stata presentata una proposta di rigetto del progetto legislativo nel corso del dibattito della commissione responsabile o di uno qualsiasi dei gruppi parlamentari la prima lettura termina senza votazione. Dopo la prima lettura i membri del Parlamento, le commissioni e i gruppi parlamentari hanno a disposizione dieci giorni lavorativi per presentare eventuali modifiche. Su richiesta della commissione responsabile della formulazione della proposta di legge, il presidente del Parlamento può fissare un altro termine entro il quale è possibile proporre modifiche.
La commissione associa ai dibattiti sul progetto i gruppi di interesse che erano stati associati alla stesura del progetto e che desiderano partecipare ai dibattiti.
La commissione incaricata di elaborare la proposta di legge riesamina tutte le proposte di modifica e decide se tenerne conto nella formulazione del nuovo testo della proposta destinato alla seconda lettura. In vista della seconda lettura, redige una nuova versione che integra la totalità delle modifiche approvate nonché quelle apportate dalla commissione stessa. In vista della seconda lettura, la commissione incaricata redige una sintesi dei motivi che comprende alcune informazioni relative all'esame della proposta di legge, tra cui le ragioni alla base dell'accettazione o del rifiuto delle proposte di modifica e le motivazioni addotte dalla persona che ha avviato o presentato la proposta di legge, dagli esperti coinvolti nella procedura e da altre persone.
Il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno in vista di una seconda lettura su proposta della commissione responsabile. Dietro suggerimento del consiglio del Parlamento, della commissione o della persona che ha presentato la proposta di legge, il Parlamento può sospendere la seconda lettura della proposta senza voti. Se un gruppo parlamentare propone la sospensione della lettura, tale proposta è sottoposta a votazione. In caso di sospensione della seconda lettura di un progetto di legge, resta possibile presentare modifiche. In caso contrario, la seconda lettura si considera conclusa e la proposta di legge passa in terza lettura.
Al termine della seconda lettura è possibile mettere ai voti la proposta di legge del Parlamento.
La commissione competente stila il testo definitivo della proposta di legge destinato alla terza lettura, apportando correzioni di carattere tecnico e linguistico al termine della seconda lettura. In vista della terza lettura, essa può redigere una sintesi dei motivi che illustri le modifiche apportate durante la seconda lettura. La terza lettura del progetto di legge dà luogo a negoziati nel corso dei quali i rappresentanti dei gruppi parlamentari presentano dichiarazioni. In questa fase la proposta di legge viene messa ai voti finali.
Adozione
L'adozione delle leggi e delle decisioni parlamentari avviene attraverso una votazione pubblica tenuta in seno al Parlamento. Il voto finale viene espresso durante la terza lettura della proposta di legge. Il numero minimo di parlamentari favorevoli all'adozione della legge viene stabilito agli articoli 73 e 104 della Costituzione in virtù dei quali le leggi sono ripartiti nelle seguenti categorie:
- per le leggi costituzionali, che richiedono la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, il voto a favore dell'adozione della legge deve essere espresso da più della metà dei 101 parlamentari e
- per le leggi ordinarie, cioè che richiedono la maggioranza semplice, il voto a favore dell'adozione deve essere espresso dalla maggioranza dei parlamentari presenti.
Le seguenti leggi possono essere adottate o modificate solo a maggioranza assoluta dei membri del Parlamento:
- la legge sulla cittadinanza;
- la legge elettorale per l'elezione del Parlamento;
- la legge elettorale per l'elezione del presidente della Repubblica;
- la legge elettorale per gli enti locali;
- la legge sul referendum;
- la legge sul regolamento interno del Parlamento e sulle procedure parlamentari;
- la legge sull'assegno al presidente della Repubblica e ai membri del governo;
- la legge sul governo della Repubblica;
- la legge sull'iniziativa giudiziaria nei confronti del presidente della Repubblica e dei membri del governo;
- la legge sull'autonomia culturale delle minoranze nazionali;
- la legge di bilancio dello Stato
- legge relativa alla Banca Nazionale estone;
- la legge relativa alla corte dei conti nazionali;
- la legge relativa all'organizzazione degli organi giurisdizionali e leggi relative ai procedimenti giudiziari;
- la legge relativa a mutui stranieri e nazionali e alle obbligazioni patrimoniali dello Stato;
- la legge relativa allo stato d'urgenza;
- la legge relativa alla difesa nazionale in tempo di pace e la legge relativa alla difesa della nazione in tempo di guerra.
Entro un periodo massimo di cinque giorni successivi all'adozione, la legge o la decisione parlamentare viene approvata dal presidente del Parlamento o, in sua assenza, dal vice presidente parlamentare che ha presieduto la sessione.
Promulgazione
Dopo l'adozione e la firma, la legge viene inviata al presidente della Repubblica per essere promulgata. Il presidente della Repubblica può rifiutare la promulgazione di una legge adottata dal Parlamento, rinviandola al Parlamento entro 14 giorni dalla ricezione, accompagnandola con le motivazioni, per una nuova discussione in aula e successiva deliberazione. Se una legge è stata rinviata e il Parlamento la approva nuovamente senza modifiche il Presidente della Repubblica la promulga o può ancora sottoporre la legge alla Corte suprema per il vaglio della sua costituzionalità. Se la Corte suprema decide che la legge è conforme alla Costituzione, il Presidente è obbligato a promulgarla.
La legge entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, salvo diversamente stabilito nella stessa legge.
Pubblicazione delle leggi
Le leggi e gli accordi internazionali principali vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. L'entrata in vigore di leggi e regolamenti avviene solo dopo questa pubblicazione.
La Riigi Teataja è l'edizione online della Gazzetta ufficiale estone e la banca dati centrale della legislazione nazionale. Dal 1° giugno 2010 la Gazzetta ufficiale è pubblicata solo su internet, in veste di pubblicazione ufficiale online.
Dal 1° gennaio 2011 la Gazzetta ufficiale è pubblicata dal ministero della giustizia.
Breve descrizione del contenuto
Le leggi, i regolamenti, gli accordi internazionali, le decisioni del Riigikogu e i decreti del governo della Repubblica sono pubblicati nella Riigi Teataja; attraverso tale messo sono pubblicate anche altre informazioni importanti, quali la traduzioni di atti e di informazioni procedurali relativi a progetti di atti.
La Gazzetta ufficiale raccoglie la maggior parte degli atti giuridici adottati a partire dal 1990.
Dal 1° giugno 2002 essa contiene le versioni consolidate ufficiali di leggi, decreti del presidente della Repubblica, regolamenti e decreti del Governo, regolamenti ministeriali, regolamenti del presidente della Banca Nazionale estone (Eesti Pank) e regolamenti della commissione elettorale nazionale. Dal 1º giugno 2010 le versioni consolidate delle decisioni parlamentari e dalla fine del 2011 le versioni consolidate dei regolamenti delle autorità locali sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Ogniqualvolta si decide di modificare tali atti giuridici, una versione consolidata e aggiornata contenente le modifiche apportate viene redatta e pubblicata insieme agli atti stessi. I testi consolidati sono ufficiali e ad essi può essere fatto riferimento nell'applicazione della legge. Essi hanno forza giuridica vincolante.
Tutti gli atti giuridici sono firmati digitalmente quando sono pubblicati e chiunque può verificare la firma digitale. Ciò garantisce che l'atto non è stato modificato dal momento della sua pubblicazione. Inoltre, tutti gli atti pubblicati riportano l'ora di pubblicazione e ciò permette di individuare i casi di trattamento non autorizzato.
È possibile consultare le versioni consolidate entrate in vigore in una data specifica. È altresì possibile accedere ai futuri progetti di tali atti giuridici, se essi sono conosciuti. Ogni versione consolidata è collegata alle versioni precedenti e a quelle successive. Questo consente di "passare rapidamente" da una precedente versione consolidata di un testo a quella successiva e viceversa. L'utente può confrontare varie versioni consolidate di uno stesso atto per visionare le modifiche apportate ad esso.
I link presenti nella versione consolidata consentono di accedere ai regolamenti approvati sulla base di una legge e di passare da queste regolamenti alle disposizioni della legge che ne disciplinano l'approvazione.
Gli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale sono corredati da informazioni procedurali, che comprendono motivazioni (collegamenti alle banche dati di consultazione e alle procedure seguite dal Parlamento) e collegamenti alla legislazione dell'Unione europea, alle traduzioni e ad altre informazioni necessarie per la comprensione degli atti normativi.
Sul sito internet della Gazzetta ufficiale è possibile effettuare una ricerca della giurisprudenza e delle corti distrettuali, delle corti di circondariali, e della Corte suprema. Sono disponibili anche informazioni sulla data e sull'ora delle udienze.
Sono pubblicate anche le massime e gli estratti delle sentenze della Corte suprema e tutte le decisioni emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Le massime sono state ordinate ed è possibile reperire le massime della Corte suprema mediante parole chiave o riferimenti agli atti giuridici in questione. Le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo possono essere ricercate facendo riferimento all'articolo della legge.
Il Riigi Teataja contiene inoltre varie informazioni relative all'attualità nel settore legislativo e giuridico.
Il 30 ottobre 2013 è stato varato il sito web in inglese della Riigi Teataja, che contiene le traduzioni in inglese delle versioni consolidate delle leggi. Entro la fine del 2014 saranno pubblicate online le traduzioni aggiornate di tutti i testi di legge consolidati estoni (tranne gli atti di ratifica). Le leggi vengono tradotte con traduzioni giurate. La traduzione in inglese delle versioni aggiornate dei testi è iniziata nel 2011, su iniziativa del Ministero della giustizia. Pur non garantendo certezza dal punto di vista giuridico, esse vengono costantemente aggiornate. Tutti possono chiedere di ricevere le traduzioni più recenti al suo indirizzo elettronico iscrivendosi al servizio My RT.
Esiste anche una funzione di ricerca per i disegni di legge che consente di conoscere i differenti stadi procedurali che hanno visto l'approvazione degli atti giuridici e di conoscere quelli per i quali la procedura è ancora in corso. Da questo sito si può altresì accedere a tutte le informazioni relative alle procedure legislative e ai documenti pertinenti. anche possibile ottenere informazioni procedimentali relative all'approvazione di diversi atti giuridici da una fase legislativa a un'altra, dette informazioni sono inviate al vostro indirizzo di posta elettronica previa iscrizione al servizio MinuRT.
Utilizzando il servizio MinuRT, tutti gli utenti possono creare un proprio portale in cui aggiungere determinati atti giuridici all'elenco dei collegamenti preferiti o da utilizzare per chiedere di ricevere informazioni via e-mail concernenti nuovi atti giuridici o nuove informazioni complementari.
La consultazione della banca dati giuridica è gratuita?
La consultazione della Gazzetta ufficiale e l'accesso a tutti i servizi informativi da parte dell'utente sono gratuiti.
Tutti coloro che sono interessati alle pubblicazioni delle amministrazioni locali e degli enti statali (circa 600) possono consultare gratuitamente la Gazzetta ufficiale, avendo anche la possibilità di ricevere assistenza nella ricerca degli atti che interessano. Gli utenti possono stampare gratuitamente un numero massimo di 20 pagine.
Storia della banca dati della legislazione estone
La Riigi Teataja è la Gazzetta ufficiale della Repubblica estone. La sua prima pubblicazione è avvenuta il 27 novembre 1918. Successivamente è stata sospesa nel 1940, per poi riprendere nel 1990.
La sua prima comparsa su Internet risale al 1996. Il 1° giugno 2002 anche la versione online è divenuta ufficiale.
Dal 1° giugno 2010 la Gazzetta viene pubblicata esclusivamente su Internet ed ha valore di pubblicazione ufficiale di rete. Pertanto, a partire da quella data la versione cartacea non è più disponibile.
Nel novembre del 2010 è stato introdotto un sistema elettronico molto più semplice in grado di fornire un maggior numero di informazioni giuridiche. Questo sistema è stato sviluppato dalla direzione del segretariato generale del governo, con l'aiuto finanziario del Fondo europeo dello sviluppo regionale.
Dal 20 gennaio 2012 sul sito della Gazzetta ufficiale sono disponibili un massimario delle sentenze della Corte suprema e delle decisioni della CEDU, diverse informazioni relative alla legge in generale, sulla giurisprudenza e sulle udienze della corte.
Alla fine del 2012 è stata anche introdotta una funzione di ricerca per progetti di atti giuridici.
Dal 2013 le versioni consolidate aggiornate di tutti i regolamenti adottati dalle autorità locali sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.
Dal 24 settembre 2013, tutti gli atti giuridici ricevono la firma elettronica dell'organo di pubblicazione e l'apposizione elettronica della data e dell'ora al momento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Una versione della Gazzetta ufficiale in lingua inglese è stata lanciata il 30 ottobre 2013.
Nell'ambito del processo di sviluppo del nuovo sistema elettronico della Gazzetta ufficiale è prevista la creazione di un collegamento alla banca dati europea N-Lex.
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