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Direttiva sulle ingiunzioni (2009/22)

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa mira a introdurre norme dell'Unione europea (UE) per garantire che i provvedimenti inibitori siano sufficientemente efficaci per porre termine alle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori.

PUNTI CHIAVE

  • I provvedimenti inibitori sono volti a far cessare o a interdire qualsiasi violazione contraria agli interessi collettivi dei consumatori. Il ravvicinamento delle legislazioni ad opera della presente direttiva consente di migliorare l'efficacia di tali provvedimenti e il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE.
  • Le violazioni considerate includono anche il credito al consumo, le vacanze e circuiti «tutto compreso», le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, i contratti negoziati a distanza e le pratiche commerciali sleali. Un elenco completo delle direttive interessate è riportato all'allegato I della direttiva 2009/22/CE.
  • Il ricorso ai provvedimenti inibitori può condurre a:
    • ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione;
    • eliminare gli effetti perduranti di una violazione, soprattutto tramite la pubblicazione della decisione;
    • condannare la parte soccombente ad eseguire una decisione assoggettandola al versamento di un'ammenda.
  • Fatte salve le regole di diritto internazionale privato, la legge applicabile è normalmente quella del paese dell'UE in cui ha origine la violazione o la legge del paese dell'UE in cui la violazione produce i suoi effetti.
  • Gli enti legittimati a proporre un provvedimento inibitorio hanno un legittimo interesse a far rispettare gli interessi collettivi dei consumatori e il corretto funzionamento del mercato interno. È il caso degli organismi pubblici indipendenti, specificamente preposti alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori o delle organizzazioni per la tutela dei consumatori. Un elenco di tali organismi è stato pubblicato nel 2016 dalla Commissione europea.
  • La Commissione redige un elenco degli enti legittimati che possono agire in caso di violazioni UE. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In tal caso, gli enti legittimati iscritti nell'elenco, devono poter adire l’organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa del paese dell'UE in cui è avvenuta la violazione.
  • Il paese dell'UE in cui deve essere intentato un provvedimento, può decidere sull'eventuale consultazione preliminare tra le parti, in presenza o no di un ente legittimato di questo paese. Qualora non venga posto termine alla violazione entro le due settimane successive al ricevimento della richiesta di consultazione, il provvedimento inibitorio può essere intentato immediatamente.
  • Uno studio sull'applicazione della direttiva 2009/22/CE è stato effettuato nel 2011 ed è stato utilizzato per la preparazione di una relazione della Commissione pubblicata nel 2012.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 29 dicembre 2009. Si tratta di una codificazione della direttiva 98/27/CE che è stata integrata nella legislazione nazionale entro il 1o gennaio 2001.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni si consulti:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata) (GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30-36)

Le successive modifiche alla direttiva 2009/22/CE sono state integrate al testo originario. La presente versione consolidata è a solo scopo documentale

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (COM(2012) 635 final, 6.11.2012)

Raccomandazione 2013/396/UE della Commissione, dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60-65)

Notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (GU C 361 del 30.9.2016, pag. 1-55)

Rettifica della notifica della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva (GU C 367 del 6.10.2016, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 08/08/2018

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