La mediazione nei paesi dell'UE

Italia

Anziché agire in giudizio, è possibile risolvere una controversia ricorrendo alla mediazione, un metodo di risoluzione alternativa delle controversie nell'ambito del quale un mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo. Il governo e gli operatori della giustizia considerano la mediazione uno strumento particolarmente efficace.

Contenuto fornito da
Italia

1. Chi contattare?

Il decreto legislativo 28/2010 ha introdotto in Italia la disciplina della mediazione civile e commerciale per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a diritti disponibili.

L’attività di mediazione è gestita da organismi di mediazione, cioè da soggetti pubblici o privati iscritti presso un registro degli organismi di mediazione vigilato dal Ministero della Giustizia.

Nel sito web del Ministero della Giustizia è possibile reperire tutte le informazioni relative alla mediazione.

In particolare all’indirizzo è pubblicato l’elenco degli organismi di mediazione accreditati.

L’interessato potrà quindi contattare l’organismo di mediazione del cui servizio vuole avvalersi, utilizzando i mediatori in esso iscritti. Informazioni in merito potranno essere date direttamente dai responsabili dei diversi organismi di mediazione.

2. In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?

Si può ricorrere agli organismi di mediazione per la risoluzione stragiudiziale di tutte le controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili. La mediazione in Italia è condizione di procedibilità per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In tali casi la parte deve essere assistita da un avvocato. Può essere, inoltre, facoltativa, su invito del giudice ovvero per obbligo previsto nel contratto dalle parti.

3. Esistono disposizioni specifiche in materia?

Attualmente, la disciplina generale in materia di mediazione civile e commerciale è regolata dal decreto legislativo 28/2010 (con le modifiche apportate dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013 n. 98, e successivamente dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 e dal D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130) nonché dal decreto ministeriale 180/2010.

4. Formazione

Per diventare mediatore occorre avere i requisiti di cui all’art.4 comma 3, lett. b) del d.m. 180/2010, in particolare: possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale, ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale; possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale acquisito presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia; partecipazione nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione.

Gli enti di formazione, che rilasciano l’attestato di superamento del corso di formazione per mediatori, sono soggetti pubblici o privati accreditati dal Ministero della Giustizia a seguito della verifica di determinati requisiti.

5. Quanto costa la mediazione?

L’art.16 del d.m. 180/2010 ha disciplinato i criteri di determinazione dell’indennità di mediazione che comprende le spese di avvio del procedimento e quelle proprie di mediazione.

Gli importi sono specificamente indicati nella tabella A allegata al decreto. Gli stessi variano in relazione all’aumento di valore della controversia.

6. L’accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

7. L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?

Attualmente il Ministero pubblica regolarmente sul proprio sito internet l’elenco degli organismi di mediazione e dei mediatori iscritti presso ciascun organismo di mediazione.

Questo il link, come indicato sub. par. 1, con accesso libero e gratuito.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.