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In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?
La Legge 5/2012, del 6 luglio relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, recepisce nel diritto spagnolo la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Questa legge fissa un quadro minimo per l'esercizio della mediazione, fatte salve le disposizioni approvate dalle Comunità autonome.
La mediazione in materia sociale
La mediazione è molto frequente nei processi di lavoro. In alcuni casi è obbligatorio fare ricorso alla mediazione prima di adire il tribunale. Le controversie collettive sono abitualmente oggetto di mediazione, ma in alcune Comunità autonome si comincia a farvi ricorso anche per le controversie individuali.
Le Comunità autonome si avvalgono di organismi di mediazione incaricati di trattare specificatamente le questioni legate al lavoro. A livello statale, il Servizio interconfederale di mediazione e Arbitrato (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA) offre un servizio gratuito di mediazione per le controversie che esulano dalla sfera di competenza degli organi delle Comunità autonome.
La legge 36/2011, che disciplina la giurisdizione sociale, introduce un'autentica novità nello stabilire, come regola generale, che ogni domanda deve essere accompagnata dal certificato attestante il preventivo tentativo di conciliazione o mediazione dinnanzi al servizio di mediazione, arbitrato e conciliazione (SMAC) o dinnanzi a enti che offrono queste funzioni ai sensi di un accordo collettivo, sebbene l'articolo seguente elenchi i procedimenti che sono esenti da questo requisito.
La legge 36/ 2011 non solo introduce espressamente il riferimento alla mediazione relativamente alla conciliazione processuale, ma anche una volta che il procedimento giudiziario è pendente.
La mediazione in materia civile e familiare
La legge 5/2012, relativa alla mediazione in materia civile e commerciale, prevede la possibilità di informare le parti nell'udienza preliminare della possibilità di fare ricorso alla mediazione per trovare una soluzione alla controversia. Nel decidere sulla controversia anche il tribunale potrà invitare le parti a procedere alla mediazione al fine di trovare un accordo che ponga fine al procedimento giudiziario e il giudice può concedere alle parti la possibilità di chiedere la sospensione del processo per fare ricorso alla mediazione o all'arbitrato.
La legge 5/2012 ha previsto un cambio importante in questo settore del diritto, in quanto introduce con la legge sul processo civile un riferimento espresso alla mediazione quale uno dei modi extragiudiziali di porre fine al processo.
Nell'ordinamento giuridico spagnolo è il settore del diritto di famiglia quello in cui il procedimento di mediazione è più strutturato e raggiunge il massimo sviluppo.
A livello statale la legge 15/ 2005, ha contributo a un importante progresso considerando la mediazione alla stregua di un ricorso volontario alternativo di risoluzione delle controversia e proclamando la libertà come uno dei valori più importanti dell'ordinamento giuridico spagnolo; questa legge dispone che le parti in ogni fase processuale possono chiedere al giudice di sospendere il processo per ricorrere alla mediazione familiare e cercare di raggiungere una soluzione consensuale relativa all'oggetto della controversia.
Inoltre il codice di procedura civile prevede la possibilità che le parti, di comune accordo, possono chiedere la sospensione del processo per sottoporre l'oggetto della controversia alla mediazione, ma non dispone che il giudice sospenda il processo dall'inizio per replicare alle parti una sessione informativa né che esso consigli questa sospensione iniziale.
I servizi di mediazione familiare offerti nelle diverse Comunità autonome sono molto eterogenei e anche nella stessa Comunità possono variare da una città all'altra. In alcune Comunità autonome è la Comunità stessa ad offrire il servizio (ad esempio in Catalogna), mentre in altre servizi di mediazione familiari sono forniti dai comuni.
Il Consiglio generale del potere giudiziario [Consejo General del Poder Judicial] sostiene e sovrintende alle iniziative di mediazione promosse nei diversi tribunali spagnoli, con l'assistenza delle Comunità autonome, delle università, dei comuni e delle associazioni.
La mediazione in materia penale
La finalità della mediazione in materia penale è, da un lato, il reinserimento dell'imputato e, dall'altro, il risarcimento della vittima.
Nella giustizia minorile (da 14 a 18 anni) la mediazione è espressamente disciplinata come mezzo per conseguire la rieducazione del minore. In questo ambito la mediazione è condotta da gruppi di sostegno della Procura minorile (Fiscalía de Menores), ma può anche essere svolta da organismi delle Comunità autonome e da altri enti, come le associazioni.
Per quanto riguarda gli adulti la mediazione non è disciplinata, sebbene nella pratica vi si faccia ricorso in alcune province sulla base della disciplina penale e processuale penale, che permette la conformità e la riduzione della pena in caso di risarcimento del danno, come previsto anche dalle norme internazionali applicabili.
In genere la mediazione si svolge in relazione a illeciti meno gravi, come le infrazioni, anche se, nelle circostanze opportune, è possibile farvi ricorso nei processi per reati più gravi.
Per quanto riguarda la violenza di genere, la Legge organica 1/2004 recante Misure di protezione integrale contro la violenza di genere, proibisce espressamente la mediazione quando si tratti di un caso di violenza di genere. Ciononostante i difensori della mediazione in questo settore del diritto penale sono sempre più numerosi e diventa quindi opportuno valutare la situazione concreta per verificare o meno la convenienza della mediazione. In tal senso il Consiglio generale del potere giudiziario (Consejo General del Poder Judicial) in una nota informativa sulla violenza di genere in ambito familiare del 2001 evidenziava la convenienza di rimettere alla competenza della giurisdizione civile le infrazioni lievi o i reati in materia di violenza domestica.
Il Consiglio generale del potere giudiziario sostiene e controlla le iniziative in materia di mediazione che sono svolte dai giudici penali locali (Juzgados de Instrucción), dalle corti penali (Juzgados de lo Penal) e dalle corti provinciali (Audiencias Provinciales en España). Sino ad ora le esperienze più importanti da un punto di vista quantitativo hanno avuto luogo in Catalogna e nei Paesi Baschi.
La mediazione nel contenzioso amministrativo
La Legge sulla giurisdizione contenziosa amministrativa non prevede espressamente la possibilità di ricorrere a modi alternativi di composizione delle controversie, anche se non li proibisce.
Questa legge prevede la possibilità che il controllo della legalità dell'attività amministrativa sia effettuata con altri mezzi diversi da quelli giudiziari al fine di evitare la proliferazione dei ricorsi non necessari e fornire metodi poco costosi e rapidi di risoluzione dei numerosi conflitti.
Il portale dell'amministrazione della giustizia contiene informazioni sugli organi giudiziari che prestano servizio di mediazione nel corso delle controversie in materia civile, commerciale, penale, di diritto di famiglia e di diritto del lavoro nonché sui diversi servizi di mediazione estera giudiziale che sono offerti dalle varie associazioni professionali.
Esistono disposizioni specifiche in materia?
In generale la mediazione è svolta da un terzo imparziale tenuto a garantire la riservatezza.
Le parti, con l'assistenza dei loro avvocati, possono decidere di ricorrere alla mediazione e comunicarlo al tribunale, oppure possono essere contattate dal tribunale se si ritiene che la questione possa essere oggetto di mediazione.
In ambito penale di norma si contatta innanzi tutto l'imputato e, se quest'ultimo acconsente, si contatta la vittima per tentare la mediazione.
Informazione e formazione
La legge 5/2012 sulla mediazione nelle cause civili e commerciali, stabilisce che il mediatore deve essere in possesso del titolo ufficiale universitario o di formazione professionale superiore e avere una formazione specifica all'esercizio della mediazione, che è conseguita mediante la partecipazione a uno o vari corsi specifici impartiti dalle situazioni debitamente accreditate, che saranno valide per l'esercizio dell'attività di mediazione in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Alcune Comunità autonome, mediante leggi e regolamenti di applicazione menzionano la formazione necessarie per svolgere la mediazione familiare. In generale si richiede al mediatore un titolo di studio universitario, almeno di livello medio, e una formazione specifica in materia di mediazione tramite corsi essenzialmente pratici di durata compresa tra 100 e 300 ore.
La formazione specifica materia di mediazione di norma è offerta dalle università e dagli ordini professionali, per esempio quelli degli psicologi degli avvocati.
Quanto costa la mediazione?
In generale la mediazione promossa dal tribunale è gratuita.
In materia di lavoro, i servizi delle Comunità autonome e del SIMA sono gratuiti.
In materia di famiglia, i servizi offerti dagli enti che collaborano con i tribunali in genere sono gratuiti. In Catalogna le spese del processo di mediazione sono regolamentate per le persone che non beneficiano del patrocinio a spese dello Stato.
In ambito penale, la mediazione offerta dagli organismi pubblici è gratuita.
Al di là della mediazione promosso dal tribunale, le parti sono libere di rivolgersi a un mediatore e di corrispondere generare liberamente concordati. Per quanto riguarda il costo della mediazione, la Legge 5/2012, stabilisce espressamente, indipendentemente dal fatto che la mediazione si sia o meno conclusa con un accordo, che il costo sarà diviso equamente tra le parti, salvo diversamente pattuito.
Al fine di incoraggiare la composizione delle controversie facendo ricorso a mezzi extragiudiziari, la Legge 10/2012 che disciplina talune spese in materia di amministrazione della giustizia e dell'Istituto nazionale di Tossicologia di Scienze forensi stabilisce una restituzione di una parte della tassa quando la composizione extra giudiziale della controversia consente che vengano risparmiate talune spese della prestazione dei servizi.
L'accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?
La Legge 5/ 2012 stabilisce che le parti potranno registrare con forma pubblica l'accordo raggiunto in sede di mediazione.
Quando l'accordo di mediazione debba essere eseguito in un altro stato, oltre alla registrazione in forma pubblica sarà necessario il compimento di altre formalità che nel caso di specie potranno essere previsti dalle convenzioni internazionali firmate dalla Spagna e dalle norme dell'Unione europea.
Quando l'accordo di mediazione raggiunto nel corso di una mediazione iniziata durante la pendenza di un processo, le parti potranno chiedere al tribunale l'omologazione dell'accordo conformemente con le disposizioni contenute nel codice di procedura civile.
La possibilità di dare esecuzione a un accordo di mediazione dipende dal grado di disponibilità nella materia oggetto dell'accordo di mediazione.
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SERVIZIO INTERCONFEDERALE DI MEDIAZIONE E DI ARBITRATO DI SPAGNA
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