Il ruolo delle vittime nel procedimento penale e le leggi degli Stati membri in materia presentano notevoli differenze. Per garantire un livello minimo di diritti alle vittime di reati in tutti gli Stati membri, l'Unione europea ha adottato diversi strumenti legislativi e giuridici stabilendo norme comuni mirate a tutelare e assistere le vittime di reato: strumenti orizzontali che trattano dei diritti delle vittime in generale, diversi strumenti specifici sulle misure di protezione e sul risarcimento danni dovuto alle vittime di reato nonché strumenti legislativi di diritto sostanziale concernenti la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale di minori.
Rafforzamento dei diritti delle vittime di reato nell'UE
- La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato garantisce che le persone vittime di reati siano riconosciute, trattate con rispetto e ricevano adeguata protezione, assistenza e possano accedere alla giustizia. La direttiva sostituisce la Decisione quadro del 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale e rafforza notevolmente i diritti delle vittime e dei loro familiari per quanto riguarda informazione, assistenza e protezione e i diritti processuali nel procedimento penale. La direttiva prevede inoltre che gli Stati membri garantiscano un'adeguata formazione in relazione alle esigenze delle vittime per gli operatori e i funzionari che entrano in contatto con le vittime e incentivano la cooperazione tra Stati membri e la coordinazione dei servizi nazionali sulle loro azioni relative ai diritti delle vittime di reato.
Gli Stati membri UE devono recepire e attuare le disposizioni della direttiva nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 16 novembre 2015. La DG Giustizia ha pubblicato un documento di orientamento (273 Kb)
per assistere gli Stati membri in questo processo. Tale documento chiarisce ogni disposizione della direttiva e suggerisce varie modalità di attuazione. Esso aiuta le autorità nazionali, gli operatori e i pertinenti fornitori di servizi a comprendere cosa occorra fare per rendere i diritti delle vittime di reati stabiliti nella direttiva una realtà in tutta l'UE.
- Rispetto ai gruppi specifici di vittime, la legislazione dell'UE stabilisce inoltre protezione e assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e minori vittime di sfruttamento sessuale e pornografia minorile.
- Per quanto riguarda il rafforzamento della protezione di vittime di reati, l'UE ha adottato due strumenti che garantiscono il riconoscimento delle misure di protezione emesse in altri Stati UE. La direttiva sull'ordine di protezione europeo del 2011 e il regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile del 2013. Grazie a questi strumenti vittime e potenziali vittime possono avvalersi degli ordini di protezione o di restrizione emessi in uno Stato UE se viaggiano o si trasferiscono in un altro Stato UE. Entrambi gli strumenti sono applicabili nell'UE dall'11 gennaio 2015.
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