Le vittime di reati nell’Unione europea (UE) possono ottenere un indennizzo per le lesioni e/o il risarcimento del danno da essi subito, indipendentemente dal luogo dell’Unione europea in cui il reato è stato commesso.
Ogni paese dell’UE ha il proprio sistema di indennizzo delle vittime per il danno subito a causa dell’essere vittima di un reato.
In qualità di vittima di un reato, potete chiedere l’indennizzo in due modi: è possibile chiedere un risarcimento da parte dell’autore del reato nel corso del procedimento penale oppure si può richiedere un risarcimento da parte dello Stato (autorità preposta al risarcimento o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato).
Risarcimento da parte dell’autore del reato
Cliccare sul link per maggiori informazioni su come chiedere un risarcimento da parte dell’autore del reato nel corso del giudizio (procedimenti penali).
In qualità di vittima di un reato, disponete inoltre di ulteriori diritti nel processo (selezionare la bandiera del paese e cliccare quindi su «I miei diritti durante il processo»).
Risarcimento da parte dello Stato (o qualsiasi altro organismo di compensazione)
Il pertinente riferimento normativo di diritto dell’Unione europea è la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.
La direttiva sull’indennizzo richiede che ciascun paese dell’UE istituisca un regime nazionale di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti. In base a tale norma, tutte le vittime della criminalità intenzionale violenta hanno accesso al sistema nazionale di indennizzo del paese sul cui territorio il reato è stato commesso.
Per saperne di più sui sistemi di indennizzo disponibili in ciascun paese dell’UE cliccare sulla bandiera del paese in cui è stato commesso il reato. Potete chiedere un risarcimento da tale paese se siete in esso residenti (causa nazionale) o se vivete in un altro paese dell’UE (causa transfrontaliera).
Controversie transfrontaliere
Per aiutare le vittime della criminalità intenzionale violenta all’accesso al risarcimento nei casi transfrontalieri, il diritto dell’UE istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità nazionali:
- Se siete vittime di reato mentre siete all’estero (in un paese dell’UE in cui non vivete) potete presentare la domanda all’autorità di assistenza del paese dell’UE in cui vivete (l’atlante giudiziario europeo in materia civile è uno strumento di ricerca in fondo alla pagina per trovare l’autorità competente di ciascun paese dell’UE. Scegliere «autorità di assistenza» per il tipo di competenza).
Per maggiori informazioni sull’iter da seguire nei casi transfrontalieri, cliccare qui. - L’autorità di assistenza traduce e trasmette la domanda all’autorità di decisione del paese dell’UE in cui il reato è stato commesso (nell’atlante giudiziario, scegliere «autorità di decisione» per il tipo di competenza). L’autorità competente è responsabile per la valutazione della domanda e del pagamento del risarcimento.
- Cliccare sul link per maggiori informazioni sul modo in cui la domanda sarà valutata dall’autorità di decisione del paese dell’UE in cui il reato è stato commesso.
- Le autorità di assistenza comunicano tra di loro nelle lingue che hanno accettato (nella pagina che si apre, cliccare sulla bandiera del paese in questione per informazioni relative alle lingue accettate dal paese).
Le autorità di assistenza e di decisione sono coadiuvate dai punti di contatto centrali nazionali (nell’atlante giudiziario, scegliere «punto di contatto centrale» per il tipo di competenza), il cui ruolo è favorire la cooperazione tra le autorità competenti, prestare assistenza e cercare soluzioni in situazioni transfrontaliere.
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